Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2026, n. 8034 - Operaio schiacciato dal braccio telescopico della gru nella Raffineria. Confermate le condanne di gruista, coordinatori per la sicurezza e vertici di cantiere



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. FERRANTI Donatella - Relatore

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a C il (Omissis)

B.B. nato a G il (Omissis)

C.C. nato a R il (Omissis)

D.D. nato a S il (Omissis)

E.E. nato a C il (Omissis)

F.F. nato a G il (Omissis)

SGS SERTEC Srl

avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

È presente l'Avvocato CRAPANZANO ORNELLA del foro di GELA in difesa del responsabile civile SGS SERTEC Srl la quale illustra le proprie motivazioni e chiede l'accoglimento dei ricorsi.

È presente l'Avvocato GIARDINO VITTORIO del foro di GELA in difesa di F.F. il quale espone le argomentazioni poste alla base del ricorso, si riporta ai motivi del gravame e alla memoria depositata e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

È presente l'Avvocato GAGLIANO ANTONIO del foro di GELA in difesa di A.A. e B.B. il quale espone i motivi del ricorso ed insiste nell'accoglimento.

È presente l'Avvocato LANA RICCARDO FABIO V. del foro di GELA in difesa delle parti civili G.G.,H.H., I.I. e J.J. il quale espone le proprie ragioni, deposita in udienza la nota spese e chiede il rigetto del ricorso.

L'Avvocato LANA RICCARDO FABIO V. è presente anche in sostituzione dell'Avvocato NASTASI DIONISIO GIOSUÈ del foro di GELA per delega orale in difesa di K.K., L.L., M.M., N.N. e O.O. il quale deposita in udienza la nota spese.

È presente l'Avvocato VALENTINI ENRICO del foro di ROMA in difesa di C.C., D.D. e E.E. il quale rileva le motivazioni poste alla base del ricorso e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
 

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gela del 12.10.2022, riducendo il trattamento sanzionatorio a seguito del concorso di colpa attribuito al lavoratore P.P., ha confermato il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 589 comma 1 e 2 cod.pen contestato al capo a) nei confronti degli imputati E.E., C.C., D.D., F.F. e B.B., A.A. condannandoli alla pena ritenuta di giustizia e confermando nel resto la impugnata sentenza ai fini delle statuizioni civili, anche nei confronti del responsabile civile SGS SERTEC Srl

1.1. Secondo il capo d'imputazione, con condotte colpose indipendenti e nelle rispettive posizioni di garanzia cagionavano per colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e violazione delle norme antinfortunistiche, la morte di P.P., operaio della Q.Q. e R.R. Srl, presso il cantiere ubicato nell'isola 4 della Raffineria di G, in cui si stavano svolgendo lavori di smontaggio di una caldaia e ove il predetto lavoratore rimaneva schiacciato dal braccio telescopico della gru avviata da A.A., riportando lesioni gravissime che lo conducevano a morte. Nella specie colpa consistita:

per A.A., gruista e preposto alla firma dei permessi lavoro per la sicurezza del cantiere, nell'aver violato le disposizioni di cui agli articoli 18,19, 190 D.Lgs. n.81/2008 e le prescrizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e le precauzioni di cui al PSC e al POS, omettendo di sovraintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi e prescrizioni; per C.C., coordinatore in fase di progettazione dei lavori della SGS SERTEC, nominato dalla Raffineria di G nonché di materiale redattore del PSC, nell' aver violato le norme di cui agli artt. 91, comma 1, e 190 D.Lgs. n.81/2008 e relativi allegati, nell' aver omesso di analizzare e quindi di comunicare i rischi ambientali dell'area cantiere destinata alla movimentazione di carpenteria; in particolare(nell'aver omesso di segnalare la non corretta valutazione nel POS dei rischi per i lavoratori connessi alla sistemazione dei luoghi da contatto con organi in movimento e per esposizione a rumore, non essendo stati presi in considerazione tutti gli effetti, anche indiretti, sulla sicurezza dei lavoratori risultanti dalla interazione tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni al fine di ridurre il rischio di infortuni e nell'aver omesso di segnalare la mancanza di radiotelefoni e/o comunicazioni via radio con il personale addetto alla movimentazione; D.D., nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE) della SGS SERTEC Srl, incaricata dalla committente Raffineria di G, nell'aver violato gli artt. 92 e 190 D.Lgs. n. 81/2008, non avendo verificato la idoneità del POS associandone la coerenza con il PSC e contestualmente le carenze, in particolare, omettendo di segnalare alla committente e alle ditte appaltatrici, nonché subappaltatrici, la sottovalutazione dei rischi ambientali dell'area cantiere, segnatamente in relazione al rischio per i lavoratori connesso alla sistemazione dei luoghi da contatto con organi in movimento e per esposizione a rumore non essendo stati presi in considerazione tutti gli effetti, anche indiretti, sulla sicurezza dei lavoratori risultanti dalla interazione tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni al fine di ridurre il rischio di infortuni e nell'aver omesso di segnalare la mancanza di radiotelefoni e/o comunicazioni via radio con il personale addetto alla movimentazione;

E.E., nella qualità di responsabile dei lavori di cantiere della SGS SERTEC, incaricata dalla committente Raffineria di G, nell'aver violato gli artt. 93, comma 2, 190 D.Lgs. n. 81/2008, omettendo di segnalare alla committente e alle ditte appaltatrici nonché subappaltatrici le carenze del PSC e del POS rispetto ai concreti rischi insiti nella tipologia di lavori, come quelli connessi alla sistemazione dei luoghi da contatto con organi in movimento e per esposizione a rumore non essendo stati presi in considerazione tutti gli effetti(anche indiretti I sulla sicurezza dei lavoratori risultanti dalla interazione tra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni al fine di ridurre il rischio di infortuni e nell'aver omesso di segnalare la mancanza di radiotelefoni e/o comunicazioni via radio;

F.F. e B.B., nella qualità rispettivamente di direttore del cantiere e di capo cantiere preposto alla sicurezza della "Q.Q. e R.R. Snc", nonché il secondo di titolare di fatto di poteri di vigilanza in cantiere per la violazione delle norme di cui all'artt. 19 comma 1 lett. a) e b), 190, 299 D.Lgs. n.81/2008, nell'aver omesso di sovraintendere e vigilare alla corretta realizzazione delle opere e all'osservanza delle disposizioni ambientali in materia di sicurezza dei lavoratori con specifico riferimento alla tipologia di lavori come quelli connessi alla sistemazione dei luoghi, quelli da contatto con organi in movimento e da esposizione a rumore, in difetto della concreta dotazione di radiotelefoni e/o comunicazioni via radio;

2. I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici del merito sulla base delle testimonianze, dei rilievi tecnici della Polizia Giudiziaria nell'immediatezza del fatto, della perizia dibattimentale a firma dell'Ing. R.R..

A.A. e P.P., operai della ditta Q.Q. e R.R. Srl, affidataria del cantiere temporaneo per la demolizione della caldaia, in data 1.04.2014, stavano eseguendo lavori presso la isola 4 della raffineria di G; A.A. aveva mansioni di gruista e P.P. quella di "imbragatore", soggetto cioè adibito a imbragare con cinghie i carichi da spostare. Il compito loro assegnato era movimentare la carpenteria metallica necessaria per la sostituzione di una caldaia 200-G400, mediante una gru di grossa portata (200 tonnellate) che doveva eseguire la movimentazione di carichi di ciò che era stato smantellato da altra ditta per portarlo al suolo, in quanto la caldaia era una struttura che superava i 45 metri di altezza e aveva un perimetro di 25 metri. Risulta che alle ore 10,00 A.A. e P.P .si avvicinavano al mezzo della ditta F.F., che al momento era spento, per procedere alla movimentazione di una tubazione e, dopo aver concordato di recuperare una fune di imbragatura che si trovava all'interno di un cassetto posto sul fianco della gru tra le ruote, A.A. era salito sulla gru mettendola in moto, nel frattempo P.P.si era recato nella parte posteriore della gru, lato destro del cassone contenente gli attrezzi, lato sinistro della gru rispetto alla cabina di comando, agevolato verosimilmente da una barra che correva alla base della gru e da alcuni tubi che dovevano evitare l'accesso e si trovava supino sul cassone posteriore(forse per prelevare la braga o attrezzi per imbragare il tubo da 12 metri); quando la torretta della gru ha iniziato la rotazione oraria P.P. veniva sorpreso dalla zavorra della gru, costituita da una struttura in cemento armato di metri 5, alta 1 metro e mezzo, che non consentiva di vedere durante le manovre di rotazione o di sollevamento la presenza di ostacoli o persone (fol 11 sentenza di primo grado, rilievi dello Spresal) che lo schiacciava contro il telaio della stessa. Gli altri operai presenti, accortisi di quanto stava accadendo, hanno tentato di attirare l'attenzione del gruista che, solo dopo essersi accorto delle segnalazioni visive, stante la mancanza di quelle sonore, invertiva il senso della rotazione della gru, liberando così il P.P. La Corte distrettuale ha confermato la responsabilità penale degli imputati, nonché quella del responsabile civile SGS SERTEC Srl

3.Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, Avvocato Giuliano Dominici e Avv. Vittorio Giardino, F.F. con un motivo che si articola secondo le seguenti deduzioni:
3.1. Violazione di legge stante l'assenza di uno specifico addebito causale, in considerazione del fatto che al direttore tecnico di cantiere non spetta alcun obbligo di sovraintendenza e vigilanza continua dell'operato dei lavoratori. Non risultano nemmeno attribuiti incarichi di fatto in materia di sicurezza assegnati a F.F. nell'organizzazione quotidiana del cantiere. Deduce inoltre l'assenza sia nel POS che nel piano di sollevamento dell'impresa di disposizioni relative al "terzo operatore" incaricato di sovraintendere alle operazioni della gru o comunque alle operazioni di maggior rischio nel cantiere. Fa rilevare di aver dedotto nei motivi di appello che, a differenza di quanto affermato dai Giudici di merito, il capo cantiere T.T., fosse in realtà presente, assumendo la figura di "terzo preposto" e ciò avendo concordato i lavori con il CSE, firmato il permesso di lavoro e dato disposizioni e organizzato l'attività del gruista A.A. e dell'imbragatore P.P. Ciò a dimostrazione che il terzo soggetto controllore della rischiosa operazione era presente secondo quanto previsto dalle prescrizioni della dirigenza. Lamenta la mancanza di un adeguato giudizio ·controfattuale circa il rilievo causale della ritenuta assenza di un terzo soggetto in grado di coordinare l'attività dei due operatori. Deduce la imprevedibilità ed eccentricità della condotta della vittima che, pur avendone avuto il tempo, non si è allontanato dalla posizione pericolosa, stazionando in quella collocazione per 43 secondi durante la manovra della gru dalla posizione di quiete all'investimento. Afferma che si può ipotizzare un malore della vittima idoneo a interrompere il nesso causale tra le condotte ascritte agli imputati e l'evento.

3.2.La difesa di F.F. ha presentato memorie di replica in cui,.. nell'insistere nell'accoglimento del ricorso ha sottolineato e argomentato che seppure il ricorrente rivestiva la qualifica formale di direttore di cantiere non era stato chiamato a svolgere alcuna mansione prevenzionistica correlata alla movimentazione della gru, stante che il datore di lavoro U.U. aveva attribuito al capocantiere T.T. ogni più ampio potere tra quello di direzione, organizzazione sorveglianza e conduzione dei lavori oltre che di sovrintendenza e sorveglianza continua, come documentato in atti.

4.Ha proposto ricorso per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Ornella Crapanzano, la società SGS SERTEC Srl, in persona del legale rappresentante V.V. e del consigliere delegato Avv. Marco Pezzano, responsabile civile, deducendo i seguenti motivi: 4.1.Con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dei motivi di gravame riguardanti la condanna degli imputati e del responsabile civile al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. Lamenta che la sentenza impugnata abbi erratamente sanato la nullità della sentenza di primo grado che aveva omesso di pronunciarsi nei confronti di uno dei responsabili civili, la società Q.Q. e R.R. Srl, disponendone la citazione in giudizio con ordinanza del 29.02.2024 e rigettando la doglianza sollevata nell'atto di appello dalla ricorrente sul presupposto errato che la SGS SERTEC Srl non avesse formulato conclusioni specifiche in ordine alla posizione dell'altro responsabile civile, neppure con una richiesta di manleva o di condanna in solido al risarcimento, limitandosi a richiedere l'assoluzione degli imputati e il rigetto delle richieste delle parti civili. Lamenta in definitiva la carenza di pronuncia della decisione di primo grado che nulla ha statuito con riferimento al responsabile civile Q.Q. e R.R. Srl e la contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la mancanza di interesse-e quindi l'inammissibilità delle doglianze del ricorrente-alla declaratoria di nullità per omessa indicazione e statuizione nei confronti dell'altra società responsabile civile presente nel giudizio.

5. Hanno proposto ricorso, mediante il difensore di fiducia, avv. Enrico Valentini, C.C., D.D., E.E. e W.W., deducendo i seguenti motivi:

5.1.Con il primo motivo lamentano violazione di legge in quanto la Corte distrettuale ha omesso di rilevare la nullità assoluta e insanabile della sentenza di primo grado che aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla posizione del responsabile civile Q.Q. e R.R. Srl chiamata in causa, ammessa e formalmente costituita il 14.05.2019 e ciò con aggravio della posizione processuale degli imputati e della SGS SERTEC in sede di risarcimento del danno e pagamento delle provvisionali. La sentenza impugnata sul punto aveva disposto la citazione del responsabile civile Q.Q. e R.R. Srl, con ordinanza del 29.02.2024, e, quanto al motivo di appello, errata mente argomentava che non era fondato in quanto le parti appellanti D.D., E.E. e C.C. e la stessa Sertec Srl non avevano formulato conclusioni nei confronti del responsabile civile Q.Q. e R.R. Srl in sede di conclusioni dibattimentali di primo grado.

Lamenta parte ricorrente che la omissione è già vulnus nei confronti delle parti civili in relazione al risarcimento del danno sia un pregiudizio per gli imputati in quanto di fatto viene meno un coobbligato solidale e ciò configura la violazione dell'art. 546 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., dell'art. 178 comma 1 lett, c cod.proc.pen e dell'art. 604 comma 4 cod. proc.pen.

Lamenta che il Giudice di appello avendo rilevato la nullità assoluta o intermedia non sanata doveva annullare la sentenza appellata trasmettendo gli atti al giudice di primo grado.

5.2.Con il secondo motivo lamentano vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia in relazione alla posizione del responsabile civile Q.Q.. e R.R.Srl

Lamentano che la Corte erratamente abbia argomentato sulla base della mancata formalizzazione delle conclusioni nei confronti del responsabile civile pretermesso e della assenza di un concreto interesse alla declaratoria di nullità per omessa indicazione del responsabile civile. Ha ribadito la tempestività della eccezione di nullità a regime intermedio dedotta in sede di appello riguardando il vizio della sentenza di primo grado che ha del tutto omesso di pronunciarsi sugli obblighi del responsabile civile Q.Q.. e R.R. Srl

5.3.Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione in punto di responsabilità nella causazione dell'evento a seguito del comportamento abnorme della vittima che operava con superficialità, si intratteneva nell'area movimento della cabina del mezzo e non utilizzava le scale di accesso al pianale della gru ma era in piedi sul gruppo ottico e sul paraurti posteriore destro del mezzo stesso e non usava le ricetrasmittenti; poneva in essere un comportamento abnorme che attivava un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dagli imputati.

5.4.Con il quarto motivo deducono vizio di travisamento della prova relativamente ai verbali delle riunioni di sicurezza e controllo del 19.03.2014 e del 25.03.2014, i quali smentiscono le censure mosse al CSE D.D., dando prova del ruolo di alta vigilanza svolto dallo stesso con i titolari delle ditte interessate.

5.5.Con il quinto motivo lamentano violazione di legge e travisamento della prova in relazione all'art. 589 cod.pen e agli artt. 91, 92, 190 D.Lgs. 81/2008.

Quanto alla posizione dell'Ing. C.C., CSP, quest'ultimo ha redatto il piano di sicurezza e coordinamento fino alla Revisione del PSC. 03 del 21.04.2013, quindi con esclusione dell'attività di rilocazione delle linee per isolamento pro demolizione caldaia oggetto dei permessi di lavoro autorizzati nella giornata dell'infortunio. Per la gestione di tale attività e il corretto posizionamento dell'autogru della Q.Q.. e R.R. Srl, il CSE D.D. ha provveduto ad attuare il punto 2.1.2 allegato XV D.Lgs. 81/2008 inserendo le valutazioni nelle schede allegate al PSC e nei verbali di riunione, come riportato alle pag. 77/93 del PSC e in nota nei verbali di riunione che costituiscono parte integrante dell'evoluzione del PSC.

Quanto alla posizione di D.D., egli è assente da responsabilità, nella qualità di CSE, in quanto ha adeguato il PSC con le riunioni di coordinamento periodiche del 19 marzo 2014 e del 25.03.2014, i cui contenuti probatori sono stati travisati dalla sentenza impugnata. Quanto a E.E., responsabile dei lavori della SGS SERTEC Srl, si ribadisce il travisamento della prova e il vizio di motivazione già sopra illustrati.

5.6.Con il sesto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rideterminazione della pena operata nei confronti dei ricorrenti, diminuita di soli sei mesi di reclusione, nonostante nella causazione dell'evento non abbiano avuto responsabilità alcuna, avendo predisposto idonea documentazione progettuale ed attuativa per la sicurezza dei lavoratori e nonostante le prescrizioni siano state disapplicate dal P.P. e dall'A.A., oltre che dal capo cantiere e dal datore di lavoro della vittima che pure hanno ottenuto una maggiore riduzione della pena finale.

6.Ha proposto ricorso, mediante il difensore di fiducia, avv. Antonio Gagliano, B.B., deducendo i seguenti motivi:

6.1.Con il primo motivo violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova su un punto decisivo in quanto è mancata la risposta coerente e completa ai motivi di appello f essendosi la Corte distrettuale trincerata dietro il principio della cd. doppia conforme.

Lamenta che non abbia avuto adeguata risposta il motivo attinente alla necessaria presenza in loco del "terzo operatore" che non era previsto né dal Pos né dal piano di sollevamento, documenti redatti dai soggetti che rivestivano precise posizioni di garanzia. La Corte distrettuale sul punto non ha indicato la fonte normativa dell'obbligo, limitandosi ad evocare in maniera generica la circolare denominata SGD-IDl 30498 in cui sarebbe previsto l'obbligo del terzo addetto con evidente travisamento percettivo in quanto la circolare non proviene dalla Raffineria Eni di G ma dall'Enimed e quindi ha a che fare con le lavorazioni a mare disciplinate da diverse norme di sicurezza. Lamenta che non è stato tenuto conto del fatto che all'interno della cabina di manovra della gru vi era la ricetrasmittente appesa sul montante a fianco del posto guida (v. anche fol 16/17 della memoria difensiva) e quindi a disposizione del gruista; nulla può valere il fatto che l'altra ricetrasmittente del P.P. non sia stata rinvenuta in quanto verosimilmente nel trambusto è andata dispersa.

6.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale interrotto dall'imprevedibile ed eccentrico comportamento del P.P. che era preposto alle norme di sicurezza nell'ambito dell'operazione che si stava svolgendo ed era un lavoratore molto esperto con una formazione specifica sulla gru e nei giorni precedenti aveva svolto lavorazioni identiche senza alcun problema. Il P.P. con una condotta abnorme e imprevedibile si è arrampicato sul carro della gru mentre la macchina era in movimento, occultandosi alla vista del manovratore e tale comportamento è stato causa dell'infortunio. È pertanto logico ritenere che l'intervento di altri operatori con funzioni di coordinamento non avrebbero potuto impedire l'evento secondo un giudizio controfattuale logico e coerente. Deduce che la Corte territoriale abbia errato nel non aver qualificato abnorme la condotta del P.P. alla luce delle caratteristiche dell'attività lavorativa, della sua formazione specifica, del rispetto dei compiti assegnatigli e delle prescrizioni di sicurezza di cui era perfettamente a conoscenza e che inerivano alle sue mansioni.

6.3. La difesa di T.T. ha presentato memorie di replica in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso sulla base dell'assoluta imprevedibilità del comportamento anomalo del P.P.

7.Ha proposto ricorso mediante il difensore di fiducia, avv. Antonio Gagliano, A.A.(deducendo i seguenti motivi:

7.1.Con il primo motivo lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova su un punto decisivo in quanto è mancata la risposta coerente e completa ai motivi di appello, essendosi la Corte distrettuale trincerata dietro il principio della cd doppia conforme.

Lamenta che non abbia avuto adeguata risposta il motivo attinente alla necessaria presenza in loco del terzo operatore che non era previsto né dal Pos né dal piano di sollevamento, documenti redatti dai soggetti che rivestivano precise posizioni di garanzia. La Corte distrettuale sul punto non ha indicato la fonte normativa dell'obbligo, limitandosi ad evocare in maniera generica la circolare denominata SGD-IDL 30498 (in cui sarebbe previsto l'obbligo del terzo addetto, con evidente travisamento percettivo, in quanto la circolare non proviene dalla Raffineria Eni di G ma dall'Enimed e quindi riguarda le lavorazioni a mare disciplinate da diverse norme di sicurezza. Lamenta che non sia stato tenuto conto del fatto provato che all'interno della cabina di manovra della gru vi era la ricetrasmittente appesa sul montante a fianco del posto guida (v. anche fol 16/17 della memoria difensiva) e quindi a disposizione del gruista; nulla può valere il fatto che l'altra ricetrasmittente del P.P. non sia stata rinvenuta in quanto verosimilmente nel trambusto è andata dispersa.

Lamenta che la Corte territoriale in maniera apodittica abbia affermato che il ricorrente non avrebbe azionato il segnale acustico prima di avviare il mezzo, nonostante tale assunto non abbia alcun riscontro in quanto il P.P., avendo le cuffie otoprotettive, in ogni caso non avrebbe potuto sentire la segnalazione e ciò vale anche per gli altri operai in quanto vi erano i rumori di fondo della raffineria. Deduce che la manovra di rotazione è durata talmente tanto tempo, circa 43 secondi, che il P.P. non poteva non accorgersi anche in considerazione dei rumori del motore della gru e delle vibrazioni. Evidentemente il suo mancato allontanamento è derivato da un malore o da un errato calcolo dei tempi utili per compiere la manovra di prelievo dell'attrezzo.

7.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale interrotto dall'imprevedibile ed eccentrico comportamento del P.P., che era preposto alle norme di sicurezza, nell'ambito dell'operazione che si stava svolgendo ed era un lavoratore molto esperto con una formazione specifica sulla gru e nei giorni precedenti aveva svolto lavorazioni identiche senza alcun problema. Il P.P. con una condotta abnorme e imprevedibile si è arrampicato sul carro della gru mentre la macchina era in movimento occultandosi alla vista del manovratore e tale comportamento è stato causa dell'infortunio. È pertanto logico ritenere che l'intervento di altri operatori con funzioni di coordinamento non avrebbe potuto impedire l'evento secondo un giudizio controfattuale logico e coerente. Deduce che la Corte territoriale abbia errato nel non aver qualificato abnorme la condotta del P.P. alla luce delle caratteristiche dell'attività lavorativa, della formazione specifica del lavoratore, del rispetto dei compiti assegnatigli e delle prescrizioni di sicurezza di cui era perfettamente a conoscenza e che inerivano alle mansioni assegnate.

7.3. La difesa di A.A. ha presentato memorie di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso in considerazione dell'assoluta imprevedibilità del comportamento anomalo del P.P.

8.Il Procuratore generale in sede ha presentato memoria scritta in cui ha illustrato i motivi della richiesta di rigetto dei ricorsi.

8.1.Le parti civili hanno presentato a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia memorie e conclusioni scritte, corredate da nota spese.

9.All'udienza odierna le parti, essendo stata chiesta la trattazione orale, hanno discusso rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.

 

Diritto


1.1 motivi di ricorso degli imputati C.C., D.D. e E.E. (motivi terzo, quarto e quinto), 20 Be. An., A.A. e F.F., che si possono trattare congiuntamente in quanto tutti, sotto diversi profili, affrontano la questione attinente alla responsabilità penale ritenuta dai Giudici di merito connessa alle singole posizioni di garanzia, sono infondati.

2.Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606(lett. e). cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181). Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. peno non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. peno ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).

2.1. Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti, C.C., D.D., E.E., F.F., T.T. e A.A. invocano, in realtà, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla affermazione di penale responsabilità alla luce di un preteso travisamento della prova. Giova ricordare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4,n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv.258432) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez.4, n.44765 del 22/10/2013).

2.2. Quanto poi alla ravvisabilità della c.d. causalità della colpa in relazione all'addebito si ribadisce che è necessario accertare se la violazione delle regole cautelari riscontrate abbia o meno cagionato l'evento. L'intera struttura del reato colposo si fonda su questo specifico rapporto tra inosservanza della regola cautelare di condotta ed evento, che viene designato con l'espressione "causalità della colpa". Questo concetto, come è noto, si fonda normativamente sul dettato dell' art. 43 cod. pen., a tenore del quale è necessario che l'evento si verifichi "a causa" di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero "per" inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La causa dell'evento è sempre la condotta materiale, la quale però, nei reati colposi, deve essere caratterizzata dalla violazione del dovere di diligenza. Questo quindi il significato da attribuirsi alla norma in esame: nel richiedere che l'evento si verifichi "a causa" di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e via dicendo, essa esige, ai fini del rimprovero a titolo di colpa, la materializzazione del profilo di colpa nell'evento concretamente verificatosi. La verifica se quella specifica violazione della regola cautelare abbia o meno cagionato l'evento (causalità della colpa), in sostanza, non è altro che un giudizio controfattuale compiuto in relazione alla violazione della regola di cautela. Come è stato chiarito dalle Sezioni unite, il giudizio controfattuale va compiuto sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, ipotizzando nella prima che la condotta sia stata assente e nella seconda che sia stata invece presente e verificando il grado di probabilità che l'evento si producesse ugualmente (Sez. U., n.30328 10 luglio 2002, Franzese). Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhan). Il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in poche parole, nell'esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. Si tratta di un profilo della responsabilità colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato. Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito, inoltre, che, se sono più i titolari della posizione di garanzia, come nel caso di specie, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez. 4, n. 6507 del 11/01/2018 Rv. 272464 -01; Sez. A n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n. 8593 del 22.01.2008 rv. 238936). E, ancora, che, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41, comma primo, cod. pen (Sez. 4 n. 10460 del 21/01/2025 Rv. 287550 -01;Sez. 4 n. 24455 del 22.04.2015 rv 263733-01;Sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n. 1194 del 15.11.2013 rv 258232). Più specificatamente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il "capo cantiere" sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un "capo cantiere" non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237878 -01) La identificazione dell'area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzatosi. Questa Corte ha più volte ribadito che la fonte dalt'cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440); inoltre, la posizione di garanzia può essere generata non solo da un'investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, Rv. 265797).

2.3.Giova,inoltre, ricordare che la Corte di Cassazione, nell'esaminare i rapporti tra la decisione del giudice e le determinazioni derivanti dalla perizia d'ufficio, ha affermato che il giudice ha piena libertà di apprezzamento delle risultanze della perizia ma che, al contempo, tale libertà è temperata dall'obbligo di motivazione. In presenza di tesi scientifiche contrapposte, l'adesione alle conclusioni del perito d'ufficio può ritenersi adeguatamente motivata ove il giudice ne indichi l'attendibilità, mostrando di non aver ignorato le conclusioni dei consulenti tecnici di parte (Sez.6, n.5749 del 09/01/2014, Rv. 25863001; Sez.l, n.25183 del 17/02/2009, Rv. 24379101). La Corte di legittimità è, quindi, tenuta a valutare, piuttosto che l'esattezza di una tesi rispetto ad un'altra, la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, ossia la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep.2015, C, Rv. 26272201; Sez. 4, n. 18933 del 27/02/2014, Negroni, Rv. 26213901).

La regola di giudizio introdotta formalmente dall'art. 5 legge 6 febbraio 2006, n. 46, mediante la sostituzione del comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen., impone, per altro verso, al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei, che non residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato. Si è, infatti, affermato (Sez. 2, n.7035 del 9/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 25402501) che "la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato" (Sez.2, n.7035 del 09/11/2012, dep.2013, De Bartolomei, Rv. 25402501; Sez. 1, n.20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 23411101; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 23378501). In tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche in rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito.

In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento -positivo o negativo -dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni da parte del giudice di merito (Sez. 4, n. 37785 del 11/12/2020 Rv. 280165; -01 Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017 Ud. (dep. 09/10/2017) Rv. 271924 -01).

2.6. Il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul terreno della razionalità. Ne consegue che, una volta che il giudice, come nel caso di specie, abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U. 27-9-1995, Mannino, Rv. 202903). La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può infatti essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacchè esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U. , Rv. 203767 del 25-11-1995, Facchini). Dedurre, infatti, vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, anche se non irragionevole (Sez. U. 19-6-1996, Di Francesco, Rv 205621).

3.Nel caso di specie vi è stata una corposa indagine istruttoria e dibattimentale in primo grado e la Corte territoriale ha basato le logiche e coerenti argomentazioni su dati testimoniali, documentali, sui dati obiettivi acquisiti nel luogo e nell'immediatezza dell'incidente e sugli esiti degli accertamenti tecnici peritali disposti dal Tribunale di Gela. La Corte territoriale ha articolato, con dovizia di argomenti fattuali e logico-giuridici, una diffusa ricostruzione degli accadimenti, ricavata anche dalla dettagliata analisi del giudice di primo grado, individuando puntuali addebiti di carattere omissivo collegati causalmente all'evento infortunio, e ha effettuato per ciascuna posizione il giudizio controfattuale giungendo alla logica e argomentata conclusione che se gli imputati avessero, ciascuno nelle rispettive qualità, rispettato le prescrizioni di legge e contrattuali l'evento sarebbe stato evitato.

3.1. Va altresì evidenziato che il primo giudice aveva già compiutamente affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa degli imputati ricorrenti, seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione dei ricorrenti; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza, a fondamento del convincimento espresso, legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fol 8/13 e ss, senza peraltro mancare di ricordare i passaggi più significativi dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice che aveva evidenziato quanto segue: -si trattava di lavori effettuati in un ambiente altamente rumoroso (85 decibel), fol. 11 sentenza impugnata, con scarsa visibilità tanto che nel Pos era previsto l'uso di ricetrasmittente per le comunicazioni tra il gruista e l'imbragatore; nessuna ricetrasmittente invece era stata trovata accanto al corpo del P.P., mentre quella dell'A.A. era appesa alla cabina di guida; -il P.P. in alcun modo avrebbe dovuto trovarsi dentro l'area di manovra della gru in movimento e in ogni caso la manovra doveva essere segnalata con mezzi sonori (fol 16 sentenza impugnata); -il perito del Tribunale ha evidenziato che il PSC (riferibile alla posizione di garanzia facente capo a C.C. e a D.D.) depositato ed acquisito agli atti non risultava aggiornato alla luce delle varie riunioni di coordinamento, che non erano state trasfuse in uno specifico verbale ed era generico quanto al posizionamento della gru, non c'era una planimetria e quindi non veniva individuata l'area di operatività, anche ai fini delle disposizioni di sicurezza che avrebbero dovuto essere puntuali e precise; (risulta violato il punto 2.1.2 comma, lett. c, dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08); il PSC risulta essere stato modificato e aggiornato dopo l'incidente (fol 18 e 21 sentenza di primo grado); -vi era rischio interferenziale in quanto operava nel cantiere, oltre la Q.Q.. e R.R., la SMIM impianti che si occupava proprio del montaggio dei pezzi della caldaia che dovevano essere portati in quota; nel caso concreto, infatti, la gru doveva portare in quota una tubazione che poi doveva essere montata dagli operai della SMIN; -il POS prevedeva barriere fisse a delimitare l'area di rischio che si estendeva per 50 metri e comunque impediva la messa in moto della gru in presenza di persone (foll. 9 sentenza di primo grado); nel piano di sollevamento redatto dalla Q.Q. e R.R. l'imbragatore doveva stare fuori del perimetro e del raggio di movimentazione della gru e doveva avvicinarsi solo al momento di imbragare e fissare il gancio di carico e poi, stando fuori del perimetro, doveva guidare il gruista e la gru in movimento con la fune guida. Queste misure di sicurezza non sono state concretamente rispettate dai titolari delle posizioni di garanzia imputati per la Q.Q.. e R.R., in particolare F.F., direttore di tecnico di cantiere, e T.T., capo cantiere e preposto alla sicurezza, che avrebbero dovuto garantire l'applicazione del POS della ditta e soprattutto sovrintendere e vigilare la corretta applicazione delle misure ivi previste per la prevenzione del rischio; lo stesso A.A., operatore di autogru, doveva lavorare con la gru in movimento solo previa comunicazione verbale con ricetrasmittenti, previo azionamento del segnale acustico e in condizione di piena visibilità (fol 28 sentenza di primo grado). È stato accertato dai giudici di merito e ampiamente argomentato che mancava nella specie anche lo specchietto retrovisore sinistro della gru, per cui vi era un'area completamente cieca, quella dove si trovava il P.P., né era presente il preposto da terra che doveva coordinare le operazioni del gruista e dell'imbragatore, come previsto dal piano di sollevamento della ditta (fai 29 sentenza di primo grado). La Corte territoriale nella ricostruzione causale ha ribadito, a fol 14 e ss, che poiché l'imbragatore P.P. era il soggetto che doveva muoversi nell'area di rischio apponendo le cinghie che servivano per la imbragatura, nel caso di specie, sono mancati i presidi antinfortunistici a tutela connessi con la movimentazione del mezzo, quali il terzo preposto che, non solo avrebbe dovuto controllare la presenza di lavoratori o di terzi nell'area di rischio ma la necessaria osservanza delle misure di sicurezza, quali l'utilizzo delle ricetrasmittenti e del segnale sonoro tra i due operatori, imbragatore e gruista, e ciò in un ambiente di lavoro particolarmente rumoroso dove anche il controllo visivo dell'area era precluso, almeno in parte, al gruista dalla mancanza dello specchietto retrovisore. 3.2.Parimenti è stata correttamente affermata e argomentata la responsabilità penale del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, C.C., e di quello in fase di esecuzione, D.D., stante l'assoluta genericità del PSC (fol 33 sentenza di primo grado), privo di concreti contenuti di sicurezza circa il posiziona mento della gru, le prescrizioni per la sicurezza e l'analisi dei rischi concreti connessi alla i~allazione della gru e alla movimentazione dei carichi;oltre che del responsabile dei lavori di cantiere per la committente SGS SERTEC, E.E.

4.Il contratto di appalto concluso tra la SGS SERTEC e la Ditta Q.Q.. e R.R., impresa affidataria di quel cantiere per la demolizione di una caldaia, deve essere qualificato come contratto di subappalto relativo a cantiere temporaneo. Dunque, stante la compresenza, anche non contemporanea, di più imprese appaltatrici e subappaltatrici, gravava certamente anche sulla parte contrattuale appaltante, la SERTEC, l'apprestamento di misure cautelari di protezione e controllo sia in relazione alle dimensioni del cantiere, sia in relazione alle lavorazioni commissionate, sia in relazione al luogo di esecuzione dell'opera, sia infine con riferimento alla presenza di più imprese appaltatrici (Sez.3, n. 6884 del 18/11/2008, Rv. 24273501). Varie pronunce di questa Corte hanno tratteggiato, dunque, la posizione di garanzia ex lege del committente appaltante (Sez. 4, n. 51190 del 10/11/2015, n.m.; Sez. 4, n.37738 del 28/05/2013, Rv. 25663501), quale soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera e che, in quanto tale, ha piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di protezione dai rischi, per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Sez. 4, n.22032 del 13/02/2015, Carrettoni, n.m.). Con specifico riguardo ai cantieri in relazione ai quali è obbligatoria la nomina dei coordinatori per la progettazione e l'esecuzione, come nel caso di specie, si è chiarito che il committente appaltante non possa limitarsi a verifiche meramerite "formali", dovendo egli svolgere "controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia" (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv.26301401; Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, Bergamelli, Rv.25329401). Il committente viene reso corresponsabile dell'effettiva attuazione delle cautele funzionali alla gestione del rischio interferenziale.

Coerentemente con tali princìpi, il tema della causalità della condotta contestata ai ricorrenti imputati è stato significativamente sviluppato in ricoperta dai medesimi in quanto sono state imputate le condotte omissive dell'omessa verifica delle condizioni di sicurezza in cui si svolgevano le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, indicative della piena pertinenza del rischio verificatosi agli obblighi di protezione e garanzia propri del committente e del sub committente in quanto tale. Vale ribadire che l'obbligo per il committente di nominare coordinatori per la sicurezza non è finalizzato solo alla redazione formale del Piano di Sicurezza e Coordinamento ma rappresenta lo strumento per realizzare, con l'ausilio di "esperti della sicurezza", la programmazione sistematica e professionale di un più alto livello di prevenzione laddove il legislatore ha registrato un più alto rischio di infortuni ed ha previsto che il committente prenda in considerazione la prevenzione sul lavoro come elemento strutturale dell'intervento, rilevante nella fase progettuale, organizzativa e esecutiva. Tanto in ossequio alle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui si prende atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla "carenza di coordinamento" tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere. In totale assenza di programmazione e coordinamento delle misure prevenzionistiche, la questione della prevedibilità dell'evento con riguardo all'omessa verifica del rispetto di presìdi antinfortunistici, nel caso di specie, non si può porre, considerato che la causa dell'infortunio è da ricondurre alla mancata adeguata valutazione dei rischi da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al successivo aggiornamento e modifica in fase di esecuzione, correlati all'area e all'organizzazione del cantiere, alle specifiche lavorazioni e alle interferenze nell'area di lavoro particolarmente rischiosa per il forte rumore presente e la movimentazione della gru.

Anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato, dunque, la sentenza risulta esente da vizi, avendo affrontato il tema dell'intraneità dell'evento concretizzatosi al rischio evitabile attraverso che ciascuno dei garanti avrebbe dovuto adottare per la parte di competenza, essendo tale programmazione direttamente funzionale a mettere in atto le misure idonee a prevenire i rischi conosciuti o conoscibili dai soggetti che avevano piena contezza delle caratteristiche strutturali e delle rischiosità connesse all'ambiente di lavoro. In tema di infortuni sul lavoro, al committente, in questo caso appaltante, SGS SERTEC, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, C.C. e D.D., al responsabile dei lavori E.E., a F.F., Direttore tecnico di cantiere della Q.Q.. e R.R. Srl, a B.B. capocantiere e delegato alla firma dei permessi di lavoro per la Q.Q.. e R.R.; è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non solo formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore e di attuazione del POS. I motivi dei ricorsi sopra indicati, tendenti ad una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, sono smentiti dalla puntuale ricostruzione del giudice di primo grado richiamata per le singole posizioni nella sentenza impugnata che tiene conto degli accertamenti svolti dallo Spresal e degli esiti peritali. Il PSC predisposto dall'lng C.C. e avallato per l'esecuzione dall'Ingegner D.D. non rispondeva, infatti, ai requisiti di sicurezza in quanto non indicava il posizionamento della gru né in modo puntuale le operazioni attinenti alla movimentazione dei carichi (fol 12 sentenza di primo grado) e alle interferenze, e non rispettava il contenuto minimo dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008; il PSC non è stato nemmeno aggiornato formalmente in relazione all'evolversi delle lavorazioni, al posiziona mento della gru, alle prescrizioni di sicurezza e all'analisi dei rischi, nemmeno all'esito delle riunioni di coordinamento laddove, ad esempio, il 13.03.2014, punto 2.2. Si era previsto che il preposto dovesse essere presente in fase di movimentazione della gru e il 25.03.2014 che le aree di intervento del braccio della gru dovessero essere segnalate e durante i sollevamenti dovesse essere garantita la presenza di un preposto che sovraintende e vigila e che impedisca il passaggio dell'area (fol. 24 sentenza di primo grado). D'altra parte, le suddette prescrizioni non solo non avevano costituito oggetto di modifica formale del PSC (foll. 32,33 sentenza impugnata), ma nemmeno erano state in concreto attuate dai titolari delle posizioni di garanzia imputati, ciascuno per la parte di competenza, e ciò nonostante che il POS della Q.Q.. e R.R. Srl, cui necessariamente si doveva raccordare il permesso di lavoro, che reca le firme del CSE D.D. e del T.T. capo cantiere, e sulla cui attuazione doveva vigilare anche F.F. Leandro, direttore tecnico, prevedesse che le manovre di sollevamento potevano avere inizio solo dopo che le persone autorizzate si erano allontanate dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento e che il manovratore poteva iniziare le manovre di sollevamento solo se aveva la perfetta visibilità della zona (nel caso di specie mancava pure lo specchietto retrovisore sinistro che non consentiva la visibilità al gruista proprio nel lato in cui è stato schiacciato il P.P.) e se era coadiuvato da terra da lavoratori esperti incaricati. Nessuna delle cautele di sicurezza connesse all'ambiente di lavoro particolarmente rumoroso e rischioso in relazione al contatto con organi in movimento è stata predisposta e messa in atto, tanto è vero che l'A.A., gruista, aveva avviato il movimento della gru nonostante la presenza nell'area di rischio del P.P. con cui poco prima aveva organizzato il lavoro di imbragatura, e ciò stante proprio la mancanza di un terzo a terra che coordinasse l'attività del gruista e dell'imbragatore: in sintesi "i due lavoratori di fatto sono stati lasciati soli a operare in condizioni di rischio "(così a fai 2 sentenza impugnata).

5.1 motivi comuni a tutti ricorsi degli imputati che riguardano il comportamento della vittima che si intratteneva nell'area di movimento del mezzo, non utilizzava le scale di accesso al pianale della gru che avrebbe consentito una migliore visibilità al gruista, non utilizzava la ricetrasmittente, che peraltro non è stata rinvenuta, mentre quella del gruista era attaccata nella gabina di guida, nonostante fosse un lavoratore esperto e formato professionalmente in relazione ai compiti assegnatigli e alle norme di sicurezza specifiche, sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di analoghe censure già articolate in sede di appello. La Corte distrettuale ha escluso correttamente che la condotta del P.P. abbia attivato un rischio eccentrico ed esorbitante rispetto alla sfera di governo dei titolari della posizione di garanzia, ha affermato che il P.P. è stato lasciato solo ad operare nell'area di rischio, senza controllo e coordinamento con il gruista che, non avvedendosi della presenza del compagno di lavoro dietro la cabina, metteva in moto la gru senza le cautele previste dal POS. Afferma la Corte che il controllo da terra e il coordinamento dell'attività posta in essere dai due lavoratori doveva considerarsi indispensabile sotto il profilo della prevenzione in ragione delle caratteristiche del cantiere e del mezzo pesante utilizzato per spostare carichi di assoluto ingombro e peso; senza contare la immissione dei rumori provenienti dagli impianti della raffineria e dalla presenza di altre imprese che comunque limitavano la percezione dei segnali sonori (fol 15 e 16 sentenza impugnata). La Corte distrettuale ha ribadito che il comportamento imprudente del lavoratore P.P. ha avuto un concorso causale stimato nel 30% nel verificarsi dell'evento, in quanto si è arrampicato sul lato cieco del mezzo ma non è stato idoneo ad interrompere il nesso causale considerato che quel comportamento è stato agevolato dalla organizzazione di sicurezza fallace in cui è mancato il coordinamento con la interazione del gruista, in un ambiente di lavoro particolarmente rischioso con riferimento alla complessità delle operazioni per l'utilizzo di mezzi molto pesanti e pericolosi; per la situazione di inquinamento acustico, per la presenza di altre imprese operanti nel cantiere con altre attrezzature.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è granitica: "In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato) Sez. 4 -, n. 27871 del 20/03/2019 Ud. (dep. 25/06/2019) Rv. 276242 -01. È stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa medesima Sezione che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, rv. 206012). Tanto meno può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e sia effettuata con modalità improprie ma purtuttavia tollerate dai responsabili dell'azienda. E anche se il comportamento del lavoratore fosse da ritenere contrario -come verosimilmente è avvenuto nel caso in esame -ad una norma di prevenzione ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo~ l'osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. (dep. 09/03/2007) Rv. 236109 -01).

Deve quindi ritenersi corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato.

6. Infondato il sesto motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, dei ricorsi presentati da E.E., D.D. e C.C. in quanto la Corte distrettuale ha motivato la riduzione della pena a fol 29 in misura di poco inferiore a quella operata per gli imputati F.F. e T.T. in relazione proprio ai ruoli assunti e agli apporti significativi afferenti alle caratteristiche organizzative e di prevenzione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2 366104 del 27 04 2017 rv 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che -nel caso di specie -non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. peno le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

7. Sono fondati il ricorso del responsabile civile SGS SERTEC e il primo e secondo motivo dei ricorsi degli imputati C.C., D.D. e E.E., riguardanti l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado con riferimento alla posizione del responsabile civile Q.Q. e R.R. Srl e alle argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, che ha ritenuto infondato il motivo di appello e comunque sanata l'eventuale nullità in quanto gli imputati e il responsabile civile non avevano concluso, nei confronti del responsabile civile Q.Q.. e R.R., in sede di conclusioni dibattimentali di primo grado. L'esame degli atti processuali consente di rilevare quanto segue: la chiamata in causa dei responsabili civili Q.Q. e R.R. Srl e SGS SERTEC Srl, in persona dei legali rappresentanti, è stata effettuata su richiesta della parte civile J.J., il 6.04.2018, e disposta dal Giudice con ordinanza del 13.11.2018, per l'udienza del 12.2.2019; a tale udienza veniva dichiarata la nullità delle citazioni del responsabile Civile stante la violazione dell'art. 83 comma 2(leggi 3) lett. b), in relazione al comma 5, cod. proc.pen.; si disponeva il rinnovo della citazione che si perfezionava per U.U., nella qualità di rappresentante legale della Q.Q. e R.R. Srl, a mani dello stesso il 1.03.2019, per l'udienza del 14.05.2019. Nelle conclusioni del dibattimento di primo grado le parti civili concludevano, come risulta dalle comparse conclusionali e dal verbale di udienza, per la condanna di tutti gli imputati e il conseguente risarcimento del danno. La sentenza di primo grado, che mandava assolto "U.U., legale rappresentante della Q.Q. e R.R. Snc, datore di lavoro della vittima, in quanto aveva correttamente valutato nel POS il rischio specifico, essendo in tal senso complete anche le valutazioni effettuate nel DVR", fol 35 della sentenza di primo grado, non si pronunciava sulla responsabilità civile della Q.Q.. e R.R., correlata alla responsabilità penale degli imputati A.A., T.T. e F.F., ma solo nei confronti del responsabile civile SGS SERTEC Srl, in relazione alla responsabilità penale degli ingegneri C.C., E.E. e D.D. (Fol 35, 36 sentenza di primo grado). La società Sertec Srl già in sede di appello aveva lamentato con il primo motivo che non era stata pronunciata condanna nei confronti del responsabile civile Q.Q. e R.R. S.r.l, mai estromessa e formalmente costituita all'udienza del 14.05.2019. La Corte di appello Iil 29.02.2024 1 aveva disposto di ufficio la citazione del responsabile civile Q.Q. e R.R. Srl, nonostante non figurasse nemmeno nella intestazione della sentenza di primo grado, e nell'atto di costituzione in appello depositava memoria difensiva in cui eccepiva la mancata proposizione di conclusioni della domanda risarcitoria da parte delle parti civili che non avevano peraltro impugnato la sentenza di primo grado; evidenziava inoltre che l'omessa citazione del giudizio di impugnazione del responsabile civile poteva essere dedotta solo dallo stesso responsabile civile e non dagli imputati. Il Collegio ritiene di richiamare sul punto il principio affermato da questa Corte che, qualora la parte civile in sede di discussione finale non prenda conclusioni nei confronti del responsabile civile citato o intervenuto volontariamente, il giudice non può comunque condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni, ma è tenuto ugualmente ad accertare e dichiarare se egli è responsabile o meno in ordine alle conseguenze del reato. (Conf. Cass. 15/3/1971, Biadene; Casso 28/3/1968, Rimini, masso n. 107363; Sez. 5, n. 4969 del 11/01/1982 Ud. (dep. 14/05/1982) Rv. 153693 -01. È pure vero che con riferimento al ricorso proposto dal responsabile civile, invece, è sufficiente richiamare la disciplina dell'art. 538 cod. proc. peno che prevede la solidarietà ope legis fra imputato e responsabile civile, sicché la formulazione delle conclusioni nei confronti di uno solo degli obbligati si estende anche all'altro che sia stato citato o sia intervenuto in giudizio (Sez. 4 n. 25845 del 20/03/2019 Ud. (dep. 12/06/2019) Rv. 276371 -01 (cfr. in ipotesi inversa: Sez. 4, n. 3347 del 22/12/2016, Rv. 269004; Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, Di Lucchio, Rv. 240046); ed anche che: Lia condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede penale soltanto a carico dell'imputato e non anche del responsabile civile, regolarmente citato, non inficia la decisione agli effetti civili, poiché il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile ha efficacia ope legis, indipendentemente dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei confronti del responsabile civile in sede penale (Sez. 4, n. 10605 del 10/05/1991, Votino, Rv. 188603; 06/11/1980, Rv. 14651,.Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008 Rv. 240046 -01; Sez. 4 n. 42127 del 03/11/2021 Ud. (dep. 18/11/2021) Rv. 282277 -01). Ma la legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale sia presente un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge, a norma dell'art. 185 cod. peno (ex multis Sez. 4 n. 38704 del 27.05.2011 rv. 251098) Nel caso di specie la disciplina dell'art. 538 cod. proc. peno che prevede la solidarietà ope legis fra imputato e responsabile civile, fa si che la formulazione delle conclusioni della parte civile nei confronti di uno solo degli obbligati si estendeva anche all'altro che sia stato citato o sia intervenuto in giudizio (Sez. 4 n. 25845 del 20/03/2019 Ud. (dep. 12/06/2019) e, quindi, il giudice di primo grado, pur avendo assolto U.U.dal reato ascritto per non aver commesso il fatto, era tenuto ugualmente ad accertare e dichiarare se la società Q.Q.. e R.R. Srl fosse responsabile o meno in ordine alle conseguenze del reato in relazione alle posizioni degli imputati di cui era stata affermata la responsabilità penale A.A., F.F. e T.T.

Va ribadito che "gli artt. 568, comma 4, e 591 comma 1, lett. a), cod. proc. peno postulano, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. L'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza (ex multis Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, Rv. 259506; Sez. 5 n. 13801 del 16/10/2017, dep. 2018, non massimata). Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Nel caso di specie, dall'omesso accertamento della qualità di responsabile civile della Q.Q.. e R.R. Srl e della conseguente responsabilità per fatto altrui e dalla unitarietà del danno, stante anche il vincolo di solidarietà passiva tra gli imputati, discende l'annullamento della sentenza sul punto, stante la omessa statuizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti, relativamente al presente giudizio di legittimità. I ricorsi devono essere rigettati nel resto.

Va dichiarata la irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale di tutti gli imputati, ai sensi dell'art. 624 cod. proc.pen.
 


P.Q.M.
 

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla omessa pronuncia nei confronti del responsabile civile Q.Q.. e R.R. Srl e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di tutti gli imputati.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.