Tipologia: CIA
Data firma: 18 dicembre 2025
Validità: 08.12.2025 - 31.12.2027
Parti: Marsh e Fisac-Cgil/Filcams-Cgil, RSA
Settori: Commercio, Marsh
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
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Premessa |
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14. Decimo anno in azienda |
Contratto Integrativo Aziendale
Il giorno 18 Dicembre 2025, presso la sede di Marsh, Viale Bodio 33, Milano, si sono incontrati i seguenti signori: per la Marsh spa […], per la Fisac-Cgil/Filcams-Cgil […], per la RSA Fisac-Cgil […], per la RSA Uiltucs-Uil […], per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.
Premesso che:
- è obiettivo comune delle Parti, nell’ambito e nel rispetto dei reciproci ruoli, perseguire politiche di intervento a favore del personale che riconoscano il valore della persona nell'ambito lavorativo, anche attraverso l’utilizzo di istituti aventi rilevanza sociale;
- è obiettivo condiviso dalle Parti favorire la crescita professionale, nonché individuare gli strumenti per riconoscere il contributo di tutti i Lavoratori al raggiungimento di risultati positivi in termini di redditività e produttività, secondo quanto previsto dal vigente CCNL;
- è obiettivo condiviso delle Parti favorire politiche occupazionali che, attraverso l’utilizzo delle varie tipologie contrattuali previste dalla normativa del vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi applicato, siano finalizzate alla creazione di occupazione stabile e non precaria;
- è obiettivo condiviso dalle Parti confermare che le molestie o la violenza nei luoghi di lavoro sono inaccettabili e vanno denunciate; la Società e i Lavoratori hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
1. Sfera d’applicazione
Il presente contratto si applica a tutti i Dipendenti delle Società del Gruppo (Marsh spa e Marsh Advisory srl), esclusi i Dirigenti.
2. Diritti di informazione
Nel corso di un incontro, da tenersi annualmente entro il mese di marzo, l'Azienda si impegna a fornire alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, quanto segue:
[…]
- i dati occupazionali relativi alle diverse realtà operative, nonché le ore di straordinario effettuate ed il saldo ferie residuo;
- il numero dei Lavoratori a part-time, con contratti a tempo determinato (inclusi quelli in sostituzione maternità), in apprendistato, in telelavoro, in Smart Working, Lavoratori in stage, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, con l’indicazione dei motivi dell’utilizzo, della durata dei contratti e della qualifica dei Lavoratori interessati;
- l'informazione preventiva e relativa ad importanti progetti di riorganizzazione e di ammodernamento dell’Azienda;
- i progetti e le prospettive di rilevanti acquisizioni future di nuovi clienti;
- i programmi formativi del personale;
- l’informazione consuntiva circa il Piano formativo attuato, con il numero degli effettivi partecipanti (impiegati e quadri), specificando se donne/uomini, se iscritti o meno al R.U.I;
[…]
- il numero dei rapporti di lavoro trasformati da full-time a part-time e viceversa;
[…]
Resta inteso che l'incontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario.
Si conviene inoltre, ai sensi dell’art. 46 del Dlgs. 11 aprile 2006 n. 198, e successive modifiche che - con cadenza biennale - sia fornita alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alla/al Consigliera/re regionale di parità una copia del rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile.
All'atto dell’assunzione l'Azienda s’impegna a consegnare ai neo assunti copia del contratto integrativo in essere, nonché copia della sintesi delle coperture di cui ai punti 11 e 12.
3. Formazione e professionalità
Le Parti affermano l'interesse comune alla definizione di programmi di formazione per il personale, comprendenti lo sviluppo delle conoscenze e la pratica della lingua inglese, miranti al miglioramento ed all'aggiornamento delle capacità professionali.
L'Azienda s'impegna a definire la linea organizzativa per tali programmi.
In Particolare, l'Azienda si dichiara disponibile a creare le premesse per una sempre più significativa e qualificata presenza del personale femminile nell'attività Aziendale.
Per quanto riguarda lo sviluppo dei corsi di lingua inglese organizzati dall'Azienda all'interno o all'esterno, i costi rimangono a totale carico dell'Azienda stessa.
Nel caso, invece, di corsi di perfezionamento della lingua inglese effettuati su richiesta degli interessati ed autorizzati preventivamente dall'Azienda, la stessa concorrerà fino al 70% del costo di cui 40% all'iscrizione ed il restante 30% al completamento del corso, con conseguimento del diploma.
5. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico-fisica e della sicurezza dei Lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro del personale, prendendo in considerazione le indicazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria si farà riferimento a quanto previsto dal summenzionato Dlgs.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del Dlgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione i permessi previsti dall'Accordo Interconfederale del Settore Terziario del 18/11/1996.
In aggiunta ai permessi suddetti, al Rappresentante per la Sicurezza saranno riconosciute ulteriori 30 ore annue per partecipare ai corsi di formazione organizzati anche nell'ambito dell’Ente Bilaterale per lo Sviluppo dell'Occupazione, della Professionalità e della Tutela Sociale nel Settore Terziario.
In un'ottica di prevenzione e tutela della salute, l’Azienda effettuerà un’analisi di fattibilità finalizzata alla predisposizione di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) nei principali uffici di Marsh Italia che non ne sono ancora provvisti, in particolare in quelli di Torino, Brescia, Genova, Bologna, Mantova.
6. Orario di lavoro
Per tutti gli uffici:
lunedì - giovedì: 8,00 - 12,30 / 13,30 - 17,00 (flessibilità dalle ore 8,00 alle ore 9,30, dalle ore 17,00 alle ore 18,30)
venerdì: 8,00 - 12,30 (flessibilità dalle ore 8,00 alle ore 9,30; dalle ore 12,30 alle ore 14,00)
Intervallo di un’ora per il pranzo da effettuare nella fascia oraria 12,30 - 14,00
Nei giorni svolti in presenza in ufficio, è prevista un’unica timbratura solo in entrata, ferma restando la flessibilità ore su base mensile e non giornaliera.
Per le ore eccedenti l’orario di lavoro di cui sopra, se autorizzate preventivamente attraverso un apposito modulo firmato dal responsabile, si applicheranno le percentuali di maggiorazione previste dall'art. 149 del CCNL.
Nel periodo di maggior carico di lavoro (indicativamente da metà novembre a metà gennaio) l'Azienda fisserà dieci settimane lavorative, alle quali potrà essere aggiunta la settimana comprendente l'eventuale convegno annuo Aziendale, della durata complessiva di 38,50 ore, con conseguente termine della giornata lavorativa del venerdì alle 15,30- 17,00.
Durante il resto dell'anno la settimana lavorativa sarà ridotta a 36,50 ore (con termine alle ore 12,30-14,00 del venerdì); qualora nell'anno le festività o semifestività cadenti di venerdì (compreso venerdì Santo) fossero almeno cinque, le settimane lavorative di 38,50 ore saranno nove, anziché dieci.
Si precisa che per la riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fattispecie già realizzata con gli accordi Aziendali, sono state utilizzate le 72 ore dell’art.158 del CCNL nonché la festività del 4 novembre, oltre a quanto previsto nei successivi punti.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, in deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 158 del CCNL del 26 febbraio 2011, salvo eventuali specifici accordi individuali di modulazione dell'orario di lavoro che saranno confermati dall’Azienda, si applicherà la riduzione dell’orario settimanale di lavoro a tutti i lavoratori, sia già in servizio che neoassunti.
Allo scopo di garantire il servizio nel pomeriggio di venerdì, il singolo Lavoratore, a rotazione, effettuerà indicativamente un turno ogni sette settimane, pari, in linea di massima, a sei turni annui, oltre a quelli obbligatori, compatibilmente con la forza lavoro delle singole unità organizzative.
Per il Lavoratore di turno, la giornata lavorativa del venerdì avrà inizio alle ore 8,00-9,30 e termine alle ore 15,30-17,00 (6,50 ore per complessive 38,50 ore settimanali); il lunedì successivo al turno - o comunque il primo giorno di lavoro effettivo successivo al turno - inizierà la giornata lavorativa alle ore 8,00-9,30 e la terminerà alle ore 15,00- 16,30; in alternativa, inizierà la giornata lavorativa tra le ore 10:00-11:30 e la terminerà tra le ore 17,00 -18,30 (6,00 ore per complessive 34,50 ore settimanali).
In alternativa a quanto sopra, il Lavoratore, entro la giornata del venerdì di turno, potrà concordare con il proprio responsabile, un giorno diverso del recupero, da fruire comunque entro il giovedì; In tal modo il Lavoratore di turno effettuerà una media di 36,50 ore settimanali.
Il personale a " part-time" - per il quale l'orario di lavoro settimanale è proporzionato sulla base di 37 ore settimanali - non è tenuto ad effettuare i turni del venerdì pomeriggio.
Resta fermo che nei 22 giorni di ferie previsti annualmente, saranno, in ogni caso, conteggiati 4 venerdì.
7. Ferie
[…]
È obiettivo comune delle Parti, onde evitare aggravi di costi, programmare l'utilizzo delle ferie residue entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione.
È possibile donare giornate di ferie (anche in misura di mezza giornata) e ore di ex-festività ad altri Lavoratori a fini solidaristici. L’utilizzo delle giornate e delle ore sarà regolamentato in un documento specifico e in base alla normativa vigente.
L'Azienda diramerà, entro il 31 gennaio, il calendario annuale delle chiusure collettive, previa informativa alle Rappresentanze Sindacali prima della comunicazione ufficiale. Resta ferma la possibilità per l'Azienda di variarlo per improvvise esigenze lavorative, comunicando alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, con un preavviso di almeno 20 giorni, le modifiche apportate.
[…]
21. Permessi
I permessi retribuiti per visite ed esami medici si ritengono giustificati se comprovati da certificato medico, o altro documento equivalente.
Si precisa che il permesso è concesso limitatamente alla durata della visita medica indicata nel relativo giustificativo, nonché al tempo effettivo di percorrenza da e verso il luogo della prestazione sanitaria. Salvo diversa evidenza nella documentazione medica o per terapie salvavita, il permesso è riconosciuto fino a un massimo di 4 ore giornaliere continuative.
L’Azienda verifica che l’utilizzo dei permessi per visite mediche avvenga nel rispetto delle modalità stabilite dal presente contratto integrativo. L'eventuale uso improprio dei permessi per visite mediche comporta l'applicazione dell’art. 238 del del CCNLL.
Nel caso di “day hospital" il permesso retribuito si intende pari ad una giornata solo se l'orario di permanenza è documentato dalla struttura sanitaria o dichiarato espressamente dal Lavoratore tramite autocertificazione.
In caso di decesso o grave infermità documentata di un familiare (ascendente, genitore, coniuge, convivente, figlio/a, fratello/sorella nonché genitore del coniuge o del convivente), viene riconosciuto un permesso retribuito fino ad un massimo di tre giorni, utilizzabili anche separatamente, per ogni evento luttuoso o di grave infermità entro sette giorni dal decesso.
Per lo stesso familiare, nel medesimo anno, non possono essere considerati cumulabili i permessi lutto e i permessi per grave infermità.
Ai sensi della normativa vigente, il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita, può astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, corrispondenti al congedo di paternità obbligatorio.
Quale condizione di miglior favore, in aggiunta al congedo di cui sopra, l'azienda riconosce al padre lavoratore ulteriori due giornate retribuite a carico dell'Azienda, da fruire entro le tempistiche di legge. L’azienda si riserva di valutare giornate di congedo aggiuntive, previa richiesta scritta del padre lavoratore, in caso di particolari esigenze familiari.
Previa autorizzazione del Responsabile e compatibilmente con le esigenze lavorative ed organizzative, è prevista la possibilità di chiedere un permesso di 15 minuti per uscire alle 16,45 anziché alle 17,00 da recuperare il venerdì successivo e comunque entro il mese
22. Part time
In ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da Full Time a Part Time, fermo restando quanto stabilito dal CCNL e dalle norme vigenti, l’Azienda, anche su segnalazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, esaminerà di volta in volta la compatibilità delle motivazioni addotte con le esigenze Aziendali.
23. Diritti sindacali
Il monte ore di permessi sindacali è pari a:
- per l’unità produttiva di Milano e provincia (intendendosi per tale le sedi di viale Bodio, 33, Via Calabria, 31 e Fiera Campionaria), in aggiunta a quanto previsto dal vigente CCNL, sono concesse 820 ore complessive, da ripartire fra le RSA proporzionalmente al numero degli iscritti risultanti al 31 dicembre di ogni anno;
- per le altre unità produttive sul territorio nazionale con più di 15 Dipendenti in organico, è concessa, in aggiunta a quanto previsto dal vigente CCNL, un’ora per ogni Dipendente.
Le ore di assemblea sono pari a 16 annue ed il relativo computo avrà decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.
Nell'ambito delle agibilità sindacali, le Rappresentanze Sindacali Aziendali avranno accesso ai canali di comunicazione Aziendale (telefono, fax, videoconference) per lo svolgimento delle loro funzioni. Attraverso il sistema di SharePoint sarà attivata la bacheca sindacale virtuale.
Per quanto riguarda l'e-mail, essa potrà essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con le OO.SS. esterne, tra Rappresentanze Sindacali Aziendali e con i propri tesserati, ad eccezione delle email di convocazione delle Assemblee sindacali e di invio di survey rivolte a tutti i dipendenti.
Resta inteso che, nelle filiali Aziendali in cui non è stata nominata una Rappresentanza Sindacale Aziendale, l’e-mail potrà essere utilizzata con/dai Referenti della Comunicazione Aziendale indicati dalle OO.SS.
L’azienda mette a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale presso la sede di Viale Luigi Bodio, 29/B o quella di Viale Bodio, 33, nonché un altro locale presso una eventuale seconda sede che risulti distante dal Bodio Center, dotato di armadietti con serratura, secondo monitor, adeguate prese elettriche e connessione internet.
