Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 30 dicembre 2025
Disposizioni integrative all'istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri.
G.U. 13 gennaio 2026, n. 9

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Guardia costiera

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola V/2 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-V/2 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale che prestino servizio su navi passeggeri;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;
Visti gli IMO Model Courses 1.29, 1.41, 1.42, 1.44 e 1.46 relativi rispettivamente «Competenza nella gestione delle crisi e nella formazione sul comportamento umano, comprendente la sicurezza dei passeggeri, la sicurezza del carico e la formazione sull'integrità dello scafo», «Formazione sulla gestione delle folle a bordo delle navi passeggeri», «Formazione sulla gestione delle crisi e sul comportamento umano a bordo delle navi passeggeri», «Formazione sulla sicurezza per il personale che fornisce servizio diretto ai passeggeri negli spazi destinati ai passeggeri» e «Formazione sulla sicurezza dei passeggeri, la sicurezza del carico e l'integrità dello scafo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 relativo alla «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2016) recante «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017;
Visto il manuale del sistema di gestione per la qualità rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformità ISO 9001-2015;
Considerata la necessità di introdurre disposizioni formative integrative in particolar riguardo per la previsione dei corsi di refresh per le abilitazioni al traffico locale;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità

Il presente decreto integra il corso di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unità veloci da passeggeri e unità veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e alla Sezione A-V/2 del relativo codice.
 

Art. 2
Modifiche al decreto direttoriale 15 febbraio 2016

1. L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 4», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 7»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 1», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 3».
2. L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale 15 febbraio 20166 è modificato inserendo:
in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 5», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 6».
3. L'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 6», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 8»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 3», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 4».
4. L'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 7», la nuova dicitura «reg. V/2 paragrafo 9»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 4», la nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 5».
5. Nell'art. 2 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «3. L'addestramento per il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su navi da passeggeri di "Classe C" e "D" e su quelle adibite a navigazione entro sei miglia dalla costa è disciplinato dall'art. 7.»
6. L'art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo dopo le parole «il modello in allegato E» il seguente testo «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori marittimi non iscritti».
7. Nell'art. 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
«6. Per la somministrazione del test il centro di addestramento utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale, composta da almeno 200 (50 per ogni competenza in allegato 1) domande a scelta multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova scritta. Il test è originato considerando il bacino di domande afferente all'addestramento erogato secondo le previsioni di cui all'art. 2».
8. L'art. 5, comma 1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è sostituito come segue:
«1. I corsi di aggiornamento (refresher training) della durata di 8 e 4 ore, come da programmi in allegati F e L, sono effettuati:
a. presso i centri di formazione accreditati, oppure
b. a bordo, sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione, così come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o più "responsabili dell'addestramento"».
9. L'art. 5, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è sostituito dal seguente: «Al termine del corso di aggiornamento, il "responsabile dell'addestramento", rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modelli di seguito elencati:
a. modello allegato G attestato corso di aggiornamento svolto a bordo ore 8;
b. modello allegato G1 attestato corso di aggiornamento svolto a terra ore 8 per i marittimi iscritti alla Gente di mare;
c. modello allegato G1-bis attestato corso di aggiornamento svolto a terra ore 8 per i lavoratori marittimi non iscritti.»
10. L'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo:
a. dopo le parole «art. 4,» il seguente testo: «mediante l'impiego di una banca dati predisposta dal Comando generale, composta da almeno 80 domande a scelta multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova scritta,» e
b. dopo le parole «allegato E» il seguente testo: «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori marittimi non iscritti».
11. L'art. 7, comma 3, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 è modificato inserendo dopo le parole «Compagnia di navigazione» il seguente testo «oppure frequentando un corso di aggiornamento (refresher training), di cui all'art. 5, effettuato presso i centri di formazione accreditati».
12. Nell'art. 7 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«4. Al termine del corso di aggiornamento, il "responsabile dell'addestramento", rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modello allegato G2 "Attestato corso di aggiornamento svolto a terra classe C e D ore 4". Tale corso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, può essere erogato per i moduli in comune, congiuntamente al corso di refresh previsto nell'art. 5.»
13. L'allegato E, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall'allegato E al presente decreto.
14. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato E, è inserito l'allegato E1 al presente decreto.
15. L'allegato G del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall'allegato G al presente decreto.
16. L'allegato G1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, è sostituito dall'allegato G1 al presente decreto.
17. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato G1 sono inseriti gli allegati G1-bis e G2 al presente decreto.
18. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato I, sono inseriti gli allegati L e M al presente decreto.
 

Art. 3
Modifiche ai decreti correlati

Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo dei corsi di refresh:
«acronimo - titolo corso: REFPAXRID - aggiornamento su navi passeggeri traffico locale».
 

Art. 4
Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Comandante generale: Liardo


Allegato E
Allegato E1
Allegato G
Allegato G1
Allegato G1-bis
Allegato G2
Allegato L
Allegato M