Roma, data del protocollo informatico
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione
Non di Serie n. 14/2025
Argomento: Delega per il rilascio di provvedimenti di “Approvazione programma per dispiegamento sistemi MES” e modifica della Circolare Serie Generale n. 118/2015.
Con la Circolare Serie Generale n. 118/2015, successivamente modificata dalla Circolare Non di Serie n. 20/2019, sono state disciplinate le modalità di apertura delle zattere di salvataggio e dei sistemi di evacuazione marini (MES), nonché le procedure per il rilascio dell’allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneità, in caso di sbarco di tali mezzi per revisione o manutenzione.
In merito ai sistemi di evacuazione marini (MES) si ricorda che - oltre alla revisione annuale - ciascun sistema deve essere dispiegato almeno una volta ogni sei anni1. L’attuale programma di rotazione, approvato dal Comando Generale, è finalizzato alla definizione - in accordo con la Società di gestione - di un calendario che eviti aperture simultanee o eccessivamente ravvicinate. Tale pianificazione mira a garantire una gestione ordinata delle esercitazioni e a favorire la preparazione professionale degli equipaggi che si avvicendano a bordo delle navi.
Inoltre, la circolare in argomento stabilisce che, ai fini della verifica della regolarità di funzionamento del sistema, l’apertura debba avvenire, in Italia, alla presenza di ispettori dell’Autorità marittima2, mentre, all’estero, attraverso un ispettore dell’Organismo affidato, con registrazione dei risultati della prova. A tale ultima attività presenzierà, ove presente a bordo, personale del Corpo.
Tutto quanto sopra premesso, alla luce dell’esperienza maturata nel tempo e delle prassi ormai consolidate tra le Società di gestione e le Capitanerie di porto - già da tempo pienamente coinvolte nell’iter amministrativo per l’approvazione del provvedimento in oggetto - e considerata l’opportunità, in un’ottica di semplificazione amministrativa, che le decisioni prive di rilevanti esigenze di armonizzazione a livello nazionale - peraltro già ampiamente trattate dalle circolari sopra richiamate - siano assunte al livello più vicino possibile al contesto operativo, questo Comando Generale ritiene che sussistano oggi le condizioni per delegare alle Autorità Marittime competenti3 l’approvazione dei calendari di apertura dei MES.
Tale delega dovrà essere esercitata, sia in fase istruttoria che in sede di adozione del provvedimento, facendo riferimento alle circolari sopra richiamate, nonché alla Circolare Serie Generale n. 145/2018.
La Società di gestione dovrà presentare istanza, utilizzando il fac-simile in allegato 1, e il provvedimento finale sarà formalizzato mediante il modello in allegato 2, relativo al “Programma per il dispiegamento dei sistemi MES”, che dovrà essere inserito nel sottosistema SICNAV a cura della medesima Autorità Marittima competente.
Per quanto sopra, il secondo capoverso della lettera B) della Circolare 118/2015 è così modificato: «A tal proposito, per quanto attiene alla reg. Il 1/20.8.2 della SOLAS 74 come emendata (criterio di rotazione ad intervalli da concordare con l’Amministrazione), si precisa che il calendario di dispiegamento, siano le unità soggette alla norma internazionale, comunitaria o alla norma nazionale, deve essere oggetto di approvazione da parte dell’Autorità Marittima3 alla quale la Società di gestione presenterà apposita istanza secondo i seguenti principi: ... omissis...”
Si ricorda, infine, che il programma di dispiegamento deve essere predisposto e sempre aggiornato4 per singola nave.
Le Società di gestione sono tenute ad integrare/modificare le apposite procedure/istruzioni ISM con i contenuti della presente Circolare prima della presentazione dell’istanza e comunque entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare.
L’adeguata applicazione dei contenuti della presente circolare sarà oggetto di verifica durante le attività di visita, ispezione ed audit finalizzati al rilascio, vidimazione e convalida della certificazione statutaria prevista dalla normativa internazionale, unionale e nazionale.
Eventuali problematiche o mancata applicazione (es. procedure ISM ovvero rilascio del programma dispiegamento) siano portate a conoscenza - senza ritardo - all’Ufficio 2° di questo reparto (
La presente - che si applica a tutte le istanze presentate successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto, sezione “Normativa sulla sicurezza della navigazione e marittima”5 - viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009.
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Francesco CIMMINO
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1 Regola III/20.8.2 SOLAS ’74 come emendata.
2 Capitanerie di porto e Uffici Circondariali Marittimi.
3 Ufficio territorialmente competente (Capitaneria) per l'area ove l'unità svolgerà relazioni di traffico in misura prevalente o Ufficio territoriale (Capitaneria) ove ha sede la Company/società armatrice, tenendo in copia l’Ufficio di iscrizione della nave. Se la nave si trova all’estero, all’Ufficio di iscrizione dell’unità.
4 Per esempio, l’utilizzo di un “sistema di evacuazione marino di rispetto” in sostituzione di quelli installati a bordo al momento del dispiegamento comporterà il rilascio di un nuovo programma di dispiegamento.
5 https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/normativa-sulla-sicurezza-della-navigazione-e-marittima
