Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 marzo 2026, n. 4642 - Lavoratore investito da una pala gommata con freno di stazionamento usurato. Omessa vigilanza sulla manutenzione dei mezzi: rigetto del ricorso del delegato alla sicurezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere
Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere
Dott. GNANI Alessandro - Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 14953-2022 proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTIANO PATRIZIO BELTRAMI SCARABELLI;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LETIZIA CRIPPA, ANDREA ROSSI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1158/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 295/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
Fatto
La Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di regresso dell'Inail avente ad oggetto la rendita corrisposta a B.B. per infortunio sul lavoro subito in dipendenza di fatti ascritti al delegato alla sicurezza di cantiere A.A. nei cui confronti era stata emessa sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di lesioni colpose.
Avvero la sentenza A.A. ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria.
L'Inail resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All'odierna adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell'art. 2087 c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto la responsabilità contrattuale del ricorrente, quando invece essa poteva riguardare solo il datore di lavoro; la responsabilità era eventualmente aquiliana, con la conseguenza che la prova degli elementi costitutivi dell'illecito civile, e in particolare, della colpa doveva essere data dall'Inail, che invece non l'aveva fornita.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta falsa applicazione dell'art. 35, co.4 D.Lgs. n.626/94, per avere la Corte d'Appello falsamente affermato che il ricorrente fosse delegato alla sicurezza di cantiere quando ciò non risultava dai documenti prodotti. In secondo luogo, non poteva essere affermata la colpa per omessa vigilanza del freno di stazionamento della pala gommata che investì B.B., non essendo praticabile un controllo generale di tutti i componenti di ciascuna attrezzatura di cantiere.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., per avere la Corte d'Appello fondato la responsabilità sulla sola sentenza di patteggiamento, quando invece avrebbe dovuto compiere l'accertamento dell'illecito e della relativa colpa, essendo la sentenza di patteggiamento un mero indizio.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione dell'art. 2043 c.c., per non avere la Corte d'Appello accertato la sussistenza di colpa in capo al ricorrente. Si ribadiscono le argomentazioni di cui al secondo motivo e si sostiene che non risultava dimostrata alcuna inefficienza del freno di stazionamento.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta falsa applicazione degli artt. 10 e 11 D.P.R. n.1124/65. Si ribadisce l'assenza di colpa in capo al ricorrente e quindi anche l'assenza di illecito penale.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'Inail, essendo il ricorso sufficientemente specifico nell'enucleare le ragioni di critica alla sentenza impugnata.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione.
In primo luogo, va esclusa la violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p. Diversamente da quanto argomenta il terzo motivo, la Corte d'Appello non ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento. Essa ha invece motivato facendo riferimento anche all'accertamento peritale condotto sul freno di stazionamento della pala gommata, nonché sul rapporto di polizia giudiziaria e, più in generale, come già indicato dal giudice di primo grado, "su tutti gli atti acquisiti nel corso dal procedimento penale, quali perizie, sommarie informazioni, fatture ecc." In forza di tali elementi, unitamente alla sentenza ex art. 444 c.p.p., la sentenza giunge ad affermare la sussistenza della responsabilità per colpa in capo all'odierno ricorrente.
Quanto alla violazione asserita dell'art. 2087 c.c., se anche per ipotesi esistente, la stessa risulta irrilevante poiché, come detto, la Corte d'Appello ha ritenuto accertato l'elemento della colpa.
In particolare, ha affermato che a) il ricorrente era delegato alla sicurezza; b) gli competeva l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei mezzi utilizzati in cantiere e, quindi, di verificare l'integrità del freno di stazionamento della pala gommata; c) il freno era usurato, né risultavano dalla documentazione elementi dai quali evincere l'avvenuta verifica di tale indispensabile componente.
Ora, l'accertamento della sussistenza della colpa è un accertamento di fatto (Cass.3933/96, Cass.14358/18), come tale non sindacabile in sede di legittimità in presenza di doppia pronuncia conforme (art. 360, co.4 c.p.c.).
Sebbene rubricati come violazione e/o falsa applicazione di legge, il secondo, quarto e quinto motivo tendono in realtà a contestare l'accertamento della colpa compiuto dalla Corte d'Appello.
In particolare, viene contestato tale accertamento in fatto quando a) si deduce che dal verbale ASL n. 22 del 13 febbraio 2007 risulterebbe che il ricorrente era solo uno dei delegati alla sicurezza, quale vice-direttore di cantiere, e che nelle sommarie informazioni acquisite in sede penale egli era stato indicato quale titolare dell'organizzazione dei corsi afferenti ai dispositivi di protezione individuale (scarpe, guanti, cuffie, occhiali, ecc.), laddove la Corte ha accertato che il ruolo di delegato alla sicurezza era pacifico e risultava comunque dalla documentazione agli atti, come già rilevato in primo grado; b) si deduce che non vi sarebbe colpa poiché non sarebbe praticabile un controllo generale di tutti i componenti di ciascuna attrezzatura di cantiere, e quindi un obbligo di controllo dell'efficienza del freno di stazionamento, laddove la Corte d'Appello ha accertato la sussistenza di colpa in capo al delegato alla sicurezza di cantiere per violazione dell'obbligo di verifica della manutenzione effettuata sul freno di stazionamento, considerato che la documentazione prodotta non conteneva elementi dai quali evincere l'avvenuta verifica di tale indispensabile componente; c) si deduce che non risulta dimostrata alcuna usura del freno di stazionamento, il quale era stato sottoposto a verifica, laddove la Corte d'Appello ha accertato, in base alla perizia svolta in sede penale, la totale usura e inefficacia del freno di stazionamento, escludendo l'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento lesivo.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del presente giudizio di cassazione secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro7000 per compensi, Euro200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art. 13, co.1 quater, D.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo al ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.
