Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2026, n. 9240 - Caduta dalla scala di accesso al cassone dell'autocarro e delega: riforma della sentenza assolutoria senza rinnovazione delle prove dichiarative e annullamento ai soli fini civili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. BELLINI Ugo - Relatore
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a G il (Omissis)
avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni della difesa della parte civile B.B. che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese.
Fatto
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza pronunciata alla udienza del 24 giugno 2025, su impugnazione della difesa della parte civile B.B., in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, riconosceva la responsabilità ai fini civili di A.A. nella determinazione dell'infortunio del suddetto B.B., dipendente della azienda TRAFER Srl il quale, mentre era intento a svolgere attività di scarico di materiale ferroso da un autocarro, cadeva dalla scala di accesso al cassone del mezzo, procurandosi lesioni personali gravi.
In particolare, ad A.A., in qualità di gestore di fatto della società e tenuto a sovraintendere l'attività lavorativa del dipendente, venivano contestati profili di colpa generica e l'inosservanza dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008, in particolare per non avere adeguatamente diretto e vigilato sull'attività del dipendente e non avere assicurato l'adozione di sistemi di protezione individuale.
2. Il Tribunale di Palmi aveva pronunciato l'assoluzione di A.A., nonché degli altri due imputati, C.C., legale rappresentante della TRAFER Srl e datrice di lavoro dell'infortunato, e D.D., anch'esso dipendente della società con funzioni di preposto, per non essere stato possibile accertare la effettiva dinamica dell'infortunio, in quanto la testimonianza della persona offesa era risultata poco precisa e comunque inattendibile sulla dinamica e sulle ragioni dell'infortunio e per non essere stato possibile individuare le singole posizioni di garanzia all'interno dell'azienda, la quale, al momento del fatto, risultava sottoposta a procedura di amministrazione giudiziaria laddove il commissario della procedura, E.E., aveva escluso di esercitale poteri di organizzazione e di controllo sulle maestranze e, sotto diverso profilo, ha affermato di aver conferito delega ad A.A. per la sicurezza del lavoro, circostanza che peraltro non aveva trovato riscontro in documentazione ufficiale. Rilevava ancora che non era stato neppure possibile accertare se qualcuno degli imputati avesse fornito al lavoratore specifiche direttive e se la mancata adozione di sistemi di protezione individuale (imbragatura) e l'utilizzo della scala presente nel camion per consentire l'accesso al cassone, fossero frutto di una individuale iniziativa del dipendente, il quale, secondo quanto riferito dai testi, non avrebbe dovuto utilizzare la scala telescopica, che serviva invece per accedere ai comandi dell'automezzo, mentre avrebbe dovuto avvalersi delle sponde laterali del cassone.
3. la Corte di appello ha accolto la impugnazione della parte civile evidenziando che gli eventuali profili di negligenza in capo al lavoratore non erano in grado di elidere la responsabilità dei soggetti deputati alla direzione e al controllo della prestazione e, nella specie di A.A., il quale, secondo quanto riferito dal teste E.E.t era il dipendente espressamente delegato alla sicurezza e, pertanto, sicuramente deputato al controllo del corretto svolgimento delle operazioni di scarico, che presentava caratteri di pericolosità, laddove l'instaurazione della procedura amministrativa non aveva modificato i ruoli e le funzioni dei dipendenti. In conclusione, condannava A.A. al risarcimento del danno in favore dell'infortunato da liquidarsi in sede civile.
4. Avverso la sopra indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di A.A., la quale ha formulato due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo assume violazione di legge e inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'artt. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. e 111 della Costituzione per non avere il giudice di appello provveduto alla rinnovazione delle prove dichiarative pur avendo operato una diversa valutazione delle stesse. Nella specie l'assoluzione era stata fondata sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa B.B., che risultavano contraddette dagli esiti delle altre prove dichiarative, mentre il giudice di appello aveva ribaltato tale valutazione sulla base delle medesime fonti dichiarative senza procedere alla loro rinnovazione. Tale omissione, oltre a essere in contrasto con la norma di rito sopra indicata, costituiva altresì una palese violazione dell'art. 111 Costituzione con riferimento al rispetto del contraddittorio nella formazione della prova.
4.2. Con un secondo motivo di ricorso assume violazione di legge, anche processuale, con riferimento agli art.192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità delle lesioni personali alla posizione di garanzia erroneamente attribuita al ricorrente e alla ricorrenza di condotte omissive rilevanti, con violazione dell'art.590 cod. pen.
Assume la carenza di una motivazione rafforzata nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che implica una rinnovata valutazione dei fatti e delle fonti di prova, così da dotare il percorso argomentativo del giudice di una superiore forza persuasiva. La Corte di appello si era invece limitata a operare una diversa valutazione degli stessi fatti, esprimendo un mero dissenso rispetto alla ricostruzione operata dal primo giudice e agli argomenti posti a fondamento della prima decisione, laddove la ricorrenza di una delega alla sicurezza in capo all'A.A. risultava solo dalla testimonianza del teste E.E., commissario giudiziale della società, il quale peraltro vantava interessi antagonisti a quelli dell'imputato, come del resto emergeva dalla stessa sentenza del giudice di appello che prospettava la possibile sussistenza di responsabilità concorrenti anche nei confronti del teste; né il giudice di appello aveva proceduto ad una autonoma verifica delle singole posizioni di garanzia all'interno della società a seguito della nomina di un amministratore giudiziario, tenuto conto delle differenti indicazioni fornite dai testi e dagli imputati.
Inoltre - si assume - la trama motivazionale della Corte di appello violerebbe la regola di giudizio dell'art. 192 cod. proc. pen. per non avere il giudice di appello indicato gli elementi probatori posti a fondamento della decisione e i criteri utilizzati per valorizzare alcuni di essi a scapito degli altri.
Diritto
1. Il giudice distrettuale ha riconosciuto la riconducibilità dell'evento a profili di colpa addebitabili al ricorrente in ragione della posizione di garanzia rivestita dall'A.A. così come delineata in imputazione, in assenza dell'utilizzo da parte del dipendente di specifici dispositivi individuali di lavoro e in presenza di una delega alla sicurezza, come era stato riferito dal teste E.E.. Il giudice distrettuale perviene, in assenza della rinnovazione della prova dichiarativa, ad una ricostruzione dell'evento infortunistico che il giudice di primo grado, al contrario, aveva ritenuto di non potere formulare con certezza, così da escludere rilevanza eziologica alle condotte ascritte a ciascuno dei prevenuti, nell'ambito di un ventaglio di ricostruzione delle cause dell'infortunio che non consentiva di formulare un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
2. Le due sentenze giungono pertanto a soluzioni differenti valutando in maniera differente la sequenza dei fatti che hanno condotto all'infortunio dell'B.B., ma ancora prima il giudice di appello fonda la colpa di taluno dei ricorrenti (A.A.An.) in ragione di una specifica fonte di investitura formale (ricorrenza in capo all'A.A. di una delega alla sicurezza sul luogo di lavoro), che gli avrebbe imposto di sovraintendere sulle maestranze e di provvedere a fornire dispositivi di protezione individuale qualora i lavoratori ne fossero stati privi.
Orbene il patrimonio conoscitivo da cui il giudice di appello trae la fonte della posizione di garanzia in capo all'A.A., certamente decisivo ai fini della pronuncia di condanna con la quale è stato ribaltato l'esito del primo giudizio, è costituito dalle dichiarazioni del teste E.E., commissario giudiziario della società TRAFER Srl, la cui rilevanza probatoria era stata esclusa dal primo giudice perché la delega, che il teste aveva dichiarato di avere conferito all'A.A., non risultava da questi allegata, né acquisita agli atti del processo e perché la veste del testimone, responsabile legale della società, risultava chiaramente antagonista rispetto alla posizione dell'imputato A.A.An.
2.1. In tale modo il giudice distrettuale ha finito per violare i principi giurisprudenziali ed adesso anche normativi (art.603, comma 3 bis cod. proc. pen.) volti a presidiare la garanzia della parità del contraddittorio in ipotesi di riforma di sentenza assolutoria mediante una diversa valutazione del materiale dichiarativo che, sulla base del contenuto delle pronunce di merito e dei motivi di ricorso proposti dall'imputato, appare decisivo in punto di ricostruzione delle modalità dell'infortunio, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza di una posizione di garanzia e di una fonte di investitura in capo all'imputato e agli obblighi derivanti a suo carico da tale investitura.
3. Orbene, secondo i consolidati principi affermati già a partire dai primi anni 2000, il giudice di appello, il quale affermi la responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado "ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Cass. S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, r.v. 231679).
Si è poi precisato, prima con una decisone della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Dan c. Moldavia del 05/11/2011) e poi del Supremo Collegio (Cass. S.U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, e Cass. S.U. n. 187620 del 19/01/17, Patalano), che per adempiere correttamente al proprio onere di motivazione c.d. rafforzata, il giudice che pervenga ad una reformatio in pejus debba operare una nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione allorché da tale omissione derivi la violazione dell'art. 533 c.p.p. in relazione all'art. 603 c.p.p., come interpretato sulla base dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico".
3.1. Come indica la giurisprudenza del Supremo Collegio "il giudice di appello ... non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza aver proceduto, anche d'ufficio ..., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni su fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio di primo grado", indicando come decisive quelle prove che "hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa proscioglimento - condanna" (Cass. S.U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 - 01).
Inoltre, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base dì un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3 - bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, (Sez. U -, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02).
3.2. A tale riguardo la Corte di Appello di Reggio Calabria è incorsa in una palese violazione di tali principi giurisprudenziali nell'avere riconosciuto l'attendibilità e la decisività delle dichiarazioni della persona offesa B.B.Ro. e del teste E.E., che il primo giudice, al contrario, aveva escluso evidenziando quanto al primo la genericità del propalato e l'assenza di elementi di riscontro e, quanto al E.E., l'assenza della prova del conferimento all'imputato di una delega alla sicurezza, pure a seguito del commissariamento della società. Invero, come più volte affermato dalla Suprema Corte, sussiste un vero e proprio obbligo in capo al giudice di appello che intenda riformare una sentenza liberatoria di primo grado, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere nuovamente le prove orali qualora questi valuti diversamente la loro attendibilità rispetto al giudice di prima istanza (Cass. Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014, Preite, Rv.262674 - 01; Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio Rv. 283678 - 01).
Nella specie la Corte di appello perviene a individuare una posizione di garanzia in capo all'imputato A.A. (ovvero la titolarità di una delega alla sicurezza) sulla base di una testimonianza (E.E.) che il primo giudice aveva ritenuto incompleta e inattendibile e lo fa, al contempo, con motivazione manifestamente illogica in quanto, dopo avere riconosciuto credito a quanto viene riferito dal testimone E.E., commissario giudiziale della società TRAFER, prospetta la necessità di approfondimenti su profili di responsabilità concorrenti a carico dello stesso E.E., nella sua veste, sostanzialmente confermando la veste antagonista tra dichiarante e imputato e la necessità di una più approfondita disamina delle posizioni di garanzia all'interno della società TRAFER, ragione per la quale il primo giudice era pervenuto ad un esito assolutorio, in ragione dei dubbi maturati sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste E.E..
4. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello ((Sez. U - n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 01) ai sensi dell'art.622 cod. proc. pen., cui va rimessa altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
5. Va ordinato l'oscuramento dei dati identificativi della persona offesa in presenza di reato di lesioni colpose e quindi della ricorrenza di dati sanitari in relazione ai quali va assicurato il rispetto della riservatezza in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Oscuramento dati sensibili della persona offesa.Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026.
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2026.
