PROTOCOLLO-QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA INL e OIM

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), rappresentato dal dott. Danilo Papa, in qualità di Direttore Generale
e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), rappresentato dal dott. Salvatore Sortino, in qualità di Direttore dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo, con sede a Roma
 

VISTI

- la Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956 sulla schiavitù, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con Legge 20 dicembre 1957, n. 1304;
- le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in partiticolare la C29 - Convenzione sul lavoro forzato del 1930, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con Legge 29 gennaio 1934, n. 274 e la C105 - Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato del 1957, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con Legge 24 aprile 1967, n. 447;
- il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 2 luglio 2010, n. 108;
- la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vi;me della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- la Direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita in Italia con il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109;
- la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vi;me e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, recepita in Italia con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, recepita in Italia con il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;
- la Direttiva 2024/1712 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che è attualmente in fase di recepimento;
- il Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, entrato in vigore il 13 dicembre 2024 e applicabile dal 14 dicembre 2027;
- la Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo";
- i rilevanti articoli del codice penale e, in particolare, l’art. 601 c.p., rubricato “Tratta di persone”, l’art. 602 ter relativo alle circostanze aggravanti, tra gli altri, del reato di Tratta di persone e l’art. 603 bis c.p., rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”;
- gli artt. 18 e 18 ter del Decreto Legislativo n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’Immigrazione);
- la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5/2019, recante “Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”;
- il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato adottato dal Tavolo inter-istituzionale (c.d. Tavolo caporalato) il 20 febbraio 2020;
- le Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vi;me di sfruttamento lavorativo in agricoltura licenziate dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021;
- il decreto interministeriale del 17 giugno 2022, recante “Proroga e adeguamento della composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”;
- il Piano d'Azione Nazionale su impresa e diritti umani 2021-2026 adottato dal Comitato interministeriale sui Diritti Umani (Cidu) nel dicembre del 2021;
- il Piano Nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022;
- il Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 221 del 19 dicembre 2022 e successivamente aggiornato con decreto n. 58 del 6 aprile 2023;


PREMESSO CHE

- la tratta di esseri umani, lo sfruttamento lavorativo e il caporalato rappresentano una grave violazione dei diritti umani, spesso connessa a fenomeni di criminalità organizzata, che richiede un’azione coordinata di prevenzione, tutela e contrasto;
- i lavoratori stranieri presenti in Italia possono trovarsi in condizioni di vulnerabilità socio-economica che li espongono maggiormente al rischio di sfruttamento lavorativo e caporalato, rendendo necessario un approccio basato sulla tutela, l’empowerment e l’accesso effettivo ai diritti;
- la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo richiedono un approccio multi- agenzia, fondato sull’integrazione di competenze specialistiche diverse;
- le politiche nazionali e le normative europee rafforzano l’obbligo di prevenire e contrastare pratiche di sfruttamento lungo le catene di approvvigionamento, promuovendo modelli di reclutamento etico e di responsabilità delle imprese;
- INL, Agenzia che esercita e coordina le ispezioni del lavoro, persegue la tutela dei diritti dei lavoratori e il corretto svolgimento dei rapporti di lavoro, nonché la lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato;
- OIM, organizzazione intergovernativa con mandato globale in materia di migrazione, vanta una consolidata esperienza nel contrasto alla tratta e allo sfruttamento lavorativo dei lavoratori migranti nonché nella protezione e assistenza delle vi;me ed è protagonista su scala globale di iniziative a sostegno del settore privato per la prevenzione dello sfruttamento e l’implementazione degli standards internazionali per il rispetto dei diritti umani dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, in linea con le Linee Guida ILO per il reclutamento equo e con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti Umani;
- INL e OIM hanno già sperimentato forme di collaborazione istituzionale che hanno contribuito a rafforzare la tutela concreta delle vittime di sfruttamento lavorativo e il raccordo istituzionale tra attività di tutela e azioni di contrasto;
- in data 14 giugno 2023 INL e OIM hanno prorogato della durata di due anni il Protocollo-Quadro di collaborazione stipulato in data 11 marzo 2021, consolidando un modello operativo fondato su complementarità, coordinamento e tutela dei diritti fondamentali;
 

RITENUTO CHE

- la proficua collaborazione tra INL e OIM, già sperimentata all'interno dei progetti Alt Caporalato!, Su.pr.eme. e ALT Caporalato D.U.E. e che prosegue con il progetto ALT Caporalato T.R.E., nella cornice definita dallo specifico accordo di cooperazione del 2021, rinnovato nel 2023, ha determinato un impatto largamente riconosciuto in termini di risultati sia qualitativi che quantitativi, confermando l’importanza di una collaborazione strutturale;
- l’adozione di un approccio multi-agenzia rappresenta il modello di intervento privilegiato per l’identificazione, l'assistenza e la tutela delle vi;me di sfruttamento lavorativo e di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo, nonché per assicurare un efficace coordinamento tra interventi di tutela e attività di vigilanza e contrasto previste dall’ordinamento, nel rispetto delle diverse competenze istituzionali;
- la cooperazione strutturata tra INL e OIM rafforza l’efficacia delle procedure operative e garantisce la tempestiva attivazione dei meccanismi di tutela, contribuendo al consolidamento di un sistema nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo, fondato su standard elevati di tutela dei diritti umani;
 

PRESO ATTO

della volontà congiunta delle Parti a proseguire e rafforzare la reciproca cooperazione istituzionale
 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

A) DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo Quadro disciplina la prosecuzione e il rafforzamento della collaborazione istituzionale tra INL e OIM nel contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori migranti.
Le Parti si impegnano a sostenere e realizzare congiuntamente interventi coordinati volti a garantire l’emersione, l’identificazione e la tutela delle vi;me di sfruttamento lavorativo e di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo, anche attraverso attività di formazione reciproca e in stretto raccordo con i sistemi territoriali di tutela e presa in carico. Le attività si svolgono nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali. La collaborazione è finalizzata a:
• rafforzare l’efficacia delle attività ispettive attraverso un approccio multidisciplinare;
• favorire l’identificazione precoce delle potenziali vi;me di sfruttamento lavorativo;
• garantire l’attivazione tempestiva dei meccanismi di tutela e protezione previsti dall’ordinamento, incluso il parere dell’INL per il rilascio del permesso di soggiorno per vi;me di sfruttamento lavorativo previsto dall’art. 18 ter, TU Imm.;
• promuovere attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai lavoratori e al settore privato.
L’OIM assicura il proprio supporto attraverso un’équipe composta da mediatori culturali specializzati, esperti legali ed esperti tematici in materia di tratta, sfruttamento lavorativo, protezione delle vi;me e responsabilità d’impresa.

Art. 2 – Modalità di collaborazione operativa
L’OIM, in raccordo con le articolazioni territoriali dell’INL, garantisce supporto tecnico- specialistico alle attività ispettive, ove richiesto, nel rispetto delle competenze istituzionali delle Parti. Il supporto comprende:
• mediazione linguistico-culturale specializzata;
• assistenza legale e orientamento ai meccanismi di tutela;
• supporto nell’attivazione dei meccanismi nazionale e territoriali di referral;
• analisi delle vulnerabilità e mappatura delle dinamiche territoriali di sfruttamento.
Le attività possono essere svolte nell’ambito dell’attività di vigilanza ordinaria e straordinaria, ad esempio nell’ambito delle cd. task-forces ispettive ma anche nell’ambito degli sportelli multilingue istituiti e da istituirsi pressi i vari Ispettorati Territoriali del Lavoro.
Restano ferme le competenze esclusive dell’INL in materia di vigilanza e accertamento delle violazioni.
 

Art. 3 – Comitato di coordinamento
Le Parti convengono di proseguire e rafforzare l’attività del Comitato di coordinamento già istituito nell’ambito dei precedenti strumenti di collaborazione.
Il Comitato: (i) monitora l’attuazione del presente Protocollo; (ii) favorisce il raccordo tra livello centrale e territoriale; (iii) individua priorità operative e ambiti di intervento; (iv) promuove il coordinamento con i sistemi territoriali di tutela.
Il Comitato si riunisce con cadenza almeno semestrale o su richiesta di una delle Parti.


B) AMBITO TERRITORIALE, DURATA E MONITORAGGIO


Art. 4 – Ambito territoriale
Il presente Protocollo si applica sull’intero territorio nazionale, nei territori in cui è presente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sue articolazioni o personale, inclusa la Regione Sicilia. Le attività potranno essere attuate prioritariamente nei territori caratterizzati da maggiore incidenza di fenomeni di sfruttamento lavorativo, anche sulla base delle risultanze ispettive e delle analisi territoriali condivise tra le Parti.


Art. 5 – Durata
Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. È rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti. Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere concordate con atto aggiuntivo.

Art. 6 – Monitoraggio e valutazione
Le Parti si impegnano a monitorare l’attuazione del presente Protocollo anche attraverso la raccolta e l’analisi di dati qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Le attività di monitoraggio potranno includere: (i) analisi, in forma aggregata e anonimizzata, dei casi presi in carico; (ii) valutazione delle procedure di referral attivate; (iii) rilevazione delle esigenze formative del personale coinvolto; (iv) individuazione di buone pratiche replicabili.
I risultati del monitoraggio potranno essere condivisi con le competenti sedi istituzionali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.


C) ATTIVITÀ DI SPECIALIZZAZIONE RECIPROCA E SUPPORTO TECNICO


Art. 7 – A7vità di formazione e specializzazione reciproca

Le Parti si impegnano a promuovere attività di formazione e aggiornamento reciproco finalizzate al rafforzamento delle competenze tecniche e operative in materia di contrasto allo sfruttamento lavorativo, tratta di persone e tutela dei lavoratori migranti.
I momenti formativi potranno riguardare le seguenti aree tematiche: (i) migrazione e vulnerabilità; (ii) normativa sul lavoro e tutela dei lavoratori; (iii) gestione delle interazioni e comunicazione interculturale; (iv) modello multi-agenzia, complementarità tra progetti e iniziative sul territorio; (v) migrazione, imprese e diritti umani.
Le attività formative potranno svolgersi in presenza o da remoto e potranno essere estese, previo accordo tra le Parti, ad altri soggetti istituzionali coinvolti nel sistema territoriale di tutela.


Art. 8 – Supporto tecnico-specialistico alle attività ispettive
Nell’ambito delle attività di vigilanza svolte da INL, l’OIM assicura supporto tecnico- specialistico attraverso un’équipe multidisciplinare composta da mediatori linguistico- culturali, esperti legali ed esperti tematici in materia di tratta, sfruttamento lavorativo, protezione delle vi;me e responsabilità d’impresa.
Le Parti collaborano al rafforzamento del coordinamento con i sistemi territoriali di tutela e con il sistema nazionale di referral, favorendo l’integrazione tra attività ispettiva e misure di tutela e protezione.


Art. 9 – Analisi, scambio informa,vo e rafforzamento del sistema di tutela
Le Parti promuovono forme di condivisione delle informazioni e analisi congiunta, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al fine di: (i)
migliorare la conoscenza delle dinamiche territoriali di sfruttamento lavorativo; (ii) individuare settori a rischio; (iii) rafforzare le strategie di prevenzione.
Potranno essere realizzati report, analisi congiunte e strumenti operativi finalizzati alla diffusione di buone pratiche.


Art. 10 – Sensibilizzazione e informazione dei lavoratori migranti
Le Parti promuovono congiuntamente attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai lavoratori migranti sui diritti e doveri connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro e sui meccanismi di tutela per le vittime di sfruttamento lavorativo.
Le attività potranno comprendere: (i) campagne informative multilingue; (ii) predisposizione e diffusione di materiali informativi in formato cartaceo e digitale; (iii) sessioni informative individuali e colle;ve, anche in occasione delle attività di outreach realizzate da OIM a cui potrà partecipare il personale ispettivo di INL; (iv) iniziative di orientamento volte a facilitare l’accesso ai meccanismi di segnalazione e protezione, anche in modalità riservata; (v) apertura di nuovi sportelli multilingue presso gli Uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale e rafforzamento di quelli esistenti.
Le Parti favoriscono il raccordo con i sistemi territoriali di tutela e con gli attori istituzionali e del terzo settore al fine di garantire continuità nella presa in carico delle potenziali vittime.


Art. 11 – Sensibilizzazione e prevenzione nel settore privato
Le Parti promuovono iniziative congiunte di informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese e agli operatori economici, finalizzate alla prevenzione dello sfruttamento lavorativo e al rafforzamento della cultura della legalità e della responsabilità d’impresa. Tali iniziative potranno comprendere: (i) attività formative e workshop tematici; (ii) diffusione di linee guida e strumenti operativi per l’integrazione della tutela dei diritti umani nei processi aziendali; (iii) momenti di dialogo con associazioni di categoria e reti di imprese.
Le attività di cui al presente articolo si inseriscono nel quadro delle normative nazionali ed europee in materia di sostenibilità, trasparenza e due diligence lungo le catene di approvvigionamento.


D) DISPOSIZIONI FINALI


Art. 12 – Clausola di salvaguardia

Il presente Protocollo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti, salvo quanto eventualmente previsto nell’ambito di specifici progetti finanziati. L’impiego di personale assunto nell’ambito dei suddetti progetti deve pertanto essere necessariamente mirato alla attuazione delle relative azioni progettuali.
Le attività previste dal presente Protocollo sono attuate nel rispetto delle competenze istituzionali delle Parti e della normativa vigente. Restano ferme le attribuzioni e le responsabilità proprie di ciascuna Parte, secondo il rispettivo ordinamento. 

Art. 13 – Disponibilità di risorse
L’attuazione delle attività previste dal presente Protocollo è subordinata alla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione delle Parti.
Le Parti si impegnano a verificare, anche con i competenti interlocutori istituzionali a livello nazionale ed internazionale, la possibilità di individuare strumenti finanziari idonei a sostenere le attività previste.
Eventuali attività progettuali specifiche potranno essere disciplinate mediante accordi attuativi o atti aggiuntivi.


Art. 14 – Privilegi e immunità dell’OIM
Nulla nel presente Protocollo può essere interpretato quale rinuncia, espressa o implicita, ai privilegi e alle immunità di cui l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni beneficia in base al diritto internazionale, agli Accordi di Sede e agli accordi applicabili.


In Roma, il 10 marzo 2026


Letto, confermato, sottoscritto.
Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
Danilo Papa

Per l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo:
Salvatore Sortino