Cassazione Penale Sez. 4, 16 marzo 2026, n. 10058 - Lavoratore schiacciato dal coperchio metallico del cassone. Annullata la condanna per omicidio colposo del legale rappresentante per mutatio libelli e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. MONTAGNI Andrea - Presidente

Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a T il Omissis

avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'Appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;

lette le conclusioni del P.G.
 

Fatto


1. Con sentenza del 19.6.2025, la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la sentenza di primo grado (emessa in sede di rito abbreviato) con la quale A.A., quale legale rappresentante dell'impresa Laboratori Protecto Srls (d'ora in poi: Protecto), è stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica, del lavoratore B.B.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, al momento del fatto la persona offesa lavorava per l'impresa individuale "I B." di C.C., che aveva ricevuto in subappalto dalla ditta Protecto (rappresentata dall'imputato) il servizio di quotidiana pulizia del ristorante "Dispensa Emilia" della Vaimo Spa (rappresentata dall'originario coimputato D.D.). Nell'occorso il lavoratore, dopo aver conferito nel cassone della spazzatura un sacco di plastica, si portava le mani al volto, come se si fosse accorto di un errore; poco dopo, tornava verso il cassone della raccolta del vetro e si arrampicava su un lato dello stesso cassone, sporgendosi all'interno con l'intento di recuperare qualcosa; in quel momento, però, il coperchio metallico del cassone si abbassava, schiacciando mortalmente l'B.B. La chiusura del coperchio era stata probabilmente causata dal medesimo lavoratore il quale, nell'arrampicarsi, aveva premuto il relativo martelletto idraulico, posto proprio sul lato del cassone. Al momento del fatto, l'asta metallica di sicurezza, che avrebbe dovuto bloccare il coperchio del cassone in caso di accidentale azionamento, era in posizione di riposo.

I giudicanti - in sintesi - hanno ritenuto che l'imputato fosse l'effettivo datore di lavoro della vittima, in quanto B.B. era stato solo formalmente assunto dalla ditta "I B." con un contratto di prestazione d'opera occasionale privo di data certa; sicché è stato ritenuto che costui avesse sostanzialmente lavorato solo per la ditta dell'imputato, il quale sarebbe stato il reale destinatario degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, tra i quali rientrava quello dell'adeguata formazione dei lavoratori, con particolare riferimento agli specifici rischi connessi alle attività di pulizia dei locali, nelle quali rientrava quella di conferimento di rifiuti. Nella specie, il comportamento colposo del lavoratore è stato reputato indicativo di un deficit di formazione non assolto dal prevenuto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Il ricorrente eccepisce che l'imputato, nel capo di imputazione, risulta accusato, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Protecto, di non aver cooperato con i datori di lavoro di Vaimo S.p.a e della ditta "I B.", nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, in violazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008. Negli atti di indagine non è neanche adombrato il fatto che l'B.B., in realtà, fosse un dipendente della ditta Protecto, tanto che fra gli originari coimputati vi era anche il rappresentante (C.C.) della ditta "I B.", accusato appunto di mancata formazione del proprio dipendente. Nonostante ciò, il ricorrente è stato condannato non già quale subappaltante, con riferimento alla violazione dell'art. 26 cit., come contestato nel capo di imputazione, bensì quale effettivo datore di lavoro del soggetto infortunato, in evidente contrasto con il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si tratta di una vera e propria mutatio libelli, con violazione del diritto di difesa, essendo stata configurata in capo al ricorrente una posizione di garanzia completamente diversa da quella contestata.

Osserva che la Corte territoriale, cercando di rimediare, configura una responsabilità del A.A. alternativa: quale datore di lavoro, oppure per non avere adeguatamente cooperato col subappaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dello stesso C.C., come contestato nell'imputazione. In sostanza, anziché dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, la Corte di appello conferma la condanna, prevedendo una responsabilità alternativa del tutto illegittima.

II) Vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità dell'imputato riguardo alla dinamica del sinistro ed al nesso di causalità tra l'evento e la condotta posta in essere dal A.A.

Espone che i giudici concordano nel ritenere che la causa principale dell'incidente sia stato il mancato posizionamento dell'asta metallica di sicurezza nel container, per la quale avrebbe dovuto rispondere il legale rappresentante della soc. F.lli P., che invece è stato assolto nel corrispettivo procedimento instaurato a seguito di giudizio ordinario.

Osserva che la dinamica del sinistro è stata ricostruita esclusivamente tramite il filmato prodotto in atti, da cui emerge, checché ne dicano i giudicanti, che risulta assolutamente ignoto il motivo per cui il lavoratore, dopo aver posizionato il carrello, sia tornato nuovamente verso il container, arrampicandosi sullo stesso per rovistare al suo interno. Nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano a seguito del dibattimento, nemmeno viene paventata l'ipotesi di un possibile errore dell'B.B. nel riporre il primo sacco, ravvisando l'abnormità della condotta del medesimo. L'atto di ritornare verso il container e di rovistarvi dentro dopo esservi arrampicato è stato posto in essere dall'B.B. in un contesto che non è più quello lavorativo, ma ha rappresentato un atto abnorme estraneo ad ogni prevedibile azione umana. I giudicanti sono incorsi nello stesso travisamento della prova e illogicità della motivazione, non tenendo conto delle deduzioni difensive e degli ulteriori elementi probatori di cui al fascicolo delle indagini, tra cui le dichiarazioni di C.C., secondo cui in precedenti occasioni l'infortunato aveva recuperato nel cassone delle bottigliette di campioni di profumi contenuti nei sacchi d'immondizia di altri negozi presenti nel Centro commerciale.

III) Vizio di motivazione in relazione alla circostanza se l'attività di conferimento dei rifiuti rientrasse o meno nelle mansioni affidate al lavoratore infortunato.

Deduce che sia nel contratto di appalto tra Vaimo e Protecto, sia nel contratto di subappalto tra quest'ultima e la ditta "I B.", la mansione di conferimento dei rifiuti nei cassoni non era in alcun modo contemplata. Sul punto i giudicanti hanno erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla teste E.E., soggetto interessato nella sua qualità di responsabile del punto di ristorazione, che aveva ordinato all'B.B. di svolgere mansioni che non gli competevano. In ogni caso, le mansioni indicate non sono confermate né dal dato documentale, né dal contesto in cui operava il lavoratore, trattandosi di vasto Centro commerciale i cui i sacchi di rifiuti venivano raccolti e smaltiti da altra società.

IV) Vizio di motivazione in relazione all'effettivo datore di lavoro del dipendente infortunato.

Deduce come il ragionamento della Corte di appello sia illogico e contraddittorio nel ritenere la responsabilità dell'imputato alternativamente derivante dalla sua posizione di datore di lavoro ovvero di soggetto subappaltante in relazione alla violazione degli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, non avendo argomentato alcunché in ordine a tale ultima posizione di responsabilità.

Sulla responsabilità del prevenuto quale datore di lavoro osserva che la motivazione della sentenza sia insufficiente e totalmente divergente rispetto agli atti di indagine, atteso che sia l'Ispettorato del lavoro, sia l'ATS che i carabinieri hanno riconosciuto il rapporto di lavoro diretto subordinato tra l'B.B. e la ditta I B. di C.C.

Deduce che anche a volere riconoscere che l'imputato fosse datore di lavoro, deve ritenersi l'insussistenza del nesso di causalità dal momento che l'infortunio, per come accertato, è stato esclusiva conseguenza della mancata collocazione nel cassone del punzone di sicurezza, vale a dire di una parte interna di un macchinario di proprietà di altra ditta (F.lli P.) che avrebbe dovuto garantirne il corretto funzionamento e che, se azionato, avrebbe impedito l'evento.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Sono state depositate conclusioni scritte dalla difesa del ricorrente, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Diritto


1. Il primo motivo è fondato e assorbe l'esame delle ulteriori censure.

La doglianza coglie nel segno nella parte in cui deduce che il fatto ritenuto in sentenza risulta del tutto diverso rispetto a quello contestato, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.

2. Occorre muovere dalla considerazione che il fatto originariamente contestato al A.A., in relazione all'infortunio lavorativo in oggetto, aveva come presupposto la sua qualità di legale rappresentante dell'impresa (Protecto) affidataria dei lavori e subappaltante rispetto alle lavorazioni affidate alla ditta (I B.) subappaltatrice, alle cui dipendenza operava il soggetto deceduto. Proprio in relazione a tale qualità, il capo di imputazione addebitava al ricorrente di non avere cooperato con le altre ditte (la committente Vaimo Spa e la subappaltatrice I B.) nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, in violazione dell'art. 26, commi 1 e 2 lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.

A fronte di tale specifico addebito, il primo giudice aveva ricostruito i fatti in senso completamente diverso, ritenendo che l'imputato fosse (non il subappaltante ma) l'effettivo datore di lavoro della vittima, per cui a suo carico gravavano obblighi diversi e più ampi in materia di sicurezza sul lavoro, tra i quali quello dell'adeguata formazione dei propri dipendenti, che nel caso di specie riteneva non essere stato assolto, dato il comportamento imprudente tenuto nell'occorso da parte della persona offesa.

La Corte territoriale ha mantenuto ferma tale impostazione, nonostante i rilievi dedotti dall'imputato in sede di gravame di merito, confermando la responsabilità del ricorrente sulla scorta della ravvisata sussistenza, in ogni caso, di profili di colpa alternativi addebitabili al ricorrente: quale datore di lavoro, per non avere adeguatamente formato il proprio dipendente; oppure, quale subappaltante, per non avere adeguatamente cooperato col subappaltatore C.C. nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dello stesso C.C., come contestato nell'imputazione (quest'ultimo profilo ritenuto "più corretto" dalla Corte territoriale, valutazione su cui si dirà oltre).

3. Ebbene, appare evidente come la ricostruzione giuridico-fattuale operata dai giudici di merito configuri un fatto "diverso" rispetto a quello descritto nel capo di imputazione, da cui derivano anche profili di colpa diversi e ulteriori, rispetto ai quali l'imputato ha il diritto di difendersi "causa cognita", nella piena consapevolezza delle contestazioni a lui mosse.

In tale prospettiva, la questione della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è stata fondatamente posta dal ricorrente, il quale, fra l'altro, avendo scelto di essere giudicato con il rito abbreviato (non condizionato), non poteva essere condannato per un fatto diverso, ostandovi il divieto previsto dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen.

4. È noto che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato, pur nell'ambito della stessa vicenda fattuale oggetto di imputazione (Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 27592801; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 25686101).

5. È indubbio che il reato per cui è intervenuta condanna nei confronti del A.A. integri un fatto "diverso" rispetto a quello contestato.

L'illecito accertato, sia pure nell'ambito del medesimo fatto storico, comporta una trasformazione essenziale dell'imputazione (cfr. Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 - 01), incentrandosi l'attribuzione della responsabilità penale sulla diversa qualifica (datore di lavoro e non subappaltante) attribuita al ricorrente nei confronti del lavoratore vittima dell'infortunio. Conseguentemente, sono diversi ed ulteriori anche i profili di colpa addebitati all'imputato, considerato che la disciplina in materia prevenzionistica configura specifici e distinti obblighi di garanzia, integranti altrettante regole cautelari, che si atteggiano diversamente con il mutare della posizione soggettiva di garanzia rivestita dall'imputato rispetto al soggetto infortunato e alle concrete caratteristiche dell'evento dannoso.

La sostanziale diversità del fatto contestato rispetto a quello per cui è intervenuta condanna ha, dunque, comportato una evidente lesione del diritto di difesa in concreto, tanto più grave se si considera che il rito speciale richiesto dall'imputato non consentiva alcuna modifica dell'imputazione, non trovando applicazione nel rito abbreviato "secco" (vale a dire non subordinato ad integrazione probatoria) la disposizione di cui all'art. 423 cod. proc. pen. (ex art. 441, comma 1, cod. proc. pen.).

6. Le sentenze di merito sono incorse nella nullità prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., non avendo disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero una volta accertata la diversità del fatto ed essendo, quindi, venuta meno la correlazione tra l'imputazione contestata e la decisione.

È appena il caso di aggiungere che tale nullità non può dirsi sanata dal mero accenno (di poche righe) con cui i giudici di appello hanno affermato la responsabilità del ricorrente, in via alternativa, anche in qualità di soggetto committente/subappaltante, in relazione alla violazione degli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, come originariamente contestato. Infatti, tale responsabilità è stata solo apoditticamente affermata ma in nessun modo argomentata dai giudici distrettuali: al di là della notazione secondo cui tale ricostruzione della vicenda (rispetto a quella accertata) sarebbe stata "più correttamente" contestata nell'imputazione, la sentenza impugnata ha completamente omesso di dare conto degli elementi processualmente emersi che sosterrebbero (alternativamente) questa diversa forma di responsabilità, in nessun modo affrontata né approfondita nel percorso motivazionale della sentenza in oggetto.

7. In conclusione, l'inosservanza della disposizione prevista dall'art. 521 cod. proc. pen. comporta la nullità (ex art. 522 cod. proc. pen.) del provvedimento di condanna, sicché nel caso si impone l'annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata, sia della sentenza di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al competente PM per le sue determinazioni in relazione al fatto "diverso" emerso in giudizio, come previsto dall'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22368 del 23/04/2013, Caccamo, Rv. 255941 - 01; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj, Rv. 255230 - 01).
 


P.Q.M.
 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza in relazione al fatto diverso emerso in giudizio.

Così è deciso in Roma, il 17 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2026.