Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 marzo 2026, n. 6017 - Mobbing e danno differenziale: la Cassazione chiarisce i criteri di detrazione INAIL e impone una nuova liquidazione del risarcimento


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 18340-2020 proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIO PAPA;

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANA ALLEGRA, GAETANO GRANOZZI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 416/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 498/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, condannava POSTE ITALIANE, per violazione dell'art. 2087 c.c., a risarcire il danno causato a A.A., pari a Euro 79.750, oltre interessi legali dalla data della pronuncia, detratto quanto liquidabile dall'INAIL per la medesima patologia.

2. Osservava la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, che A.A., dipendente di POSTE ITALIANE, con qualifica IV livello, dal 1990 al collocamento a riposo in data 12.12.2005, era stata vittima di mobbing nell'ambiente lavorativo, causativo di disturbo reattivo caratterizzato da ansia e depressione di entità moderata, determinante un danno biologico in misura pari al 23%. Facendo applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano rapportate all'età della lavoratrice all'epoca di insorgenza della patologia, con valore punto di Euro 3.538,35, da aumentarsi per la componente di danno non patrimoniale, veniva calcolato il suddetto importo risarcitorio, inferiore a quello riconosciuto dal Tribunale, che lo aveva parametrato a danno all'integrità psicofisica del 30% (Euro 166.200) e senza detrazione di quanto indennizzabile dall'INAIL.

3. Per la cassazione della sentenza d'appello propone ricorso l'ex-dipendente, con sei motivi; resiste la società con controricorso e con memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.
 

Diritto


1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c., 13 D.Lgs. n. 38/2000 e 10 D.P.R. n. 1124/1965) e violazione del principio dell'integralità del risarcimento del danno, anche in considerazione del principio della compensatio lucri cum damno; si contesta, in particolare, la detrazione di quanto indennizzabile dall'INAIL.

2. Con il secondo motivo, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c., 13 D.Lgs. n. 38/2000, 10 D.P.R. n. 1124/1965 e violazione e falsa applicazione del D.M. 12.7.2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, anche sotto il profilo della non omogeneità delle poste.

3. I suddetti motivi, connessi in quanto con essi si contesta la detraibilità, in astratto e in concreto, di quanto indennizzabile dall'INAIL, non sono fondati (salvo quanto infra, con riferimento al quinto e sesto motivo).

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 9166/2017, n. 21196/2025), le somme eventualmente versate dall'INAIL a titolo di indennizzo ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adìto, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124/1965, e, in tal caso, potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. danni complementari), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, e a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso.

5. Occorre anche tenere conto del principio di diritto per cui, nel calcolo e nella liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807/2016, n. 9112/2019).

6. La sentenza gravata sul punto ha coerentemente tenuto conto della detraibilità dall'ammontare del danno da risarcire di quanto indennizzabile dall'INAIL, e ha fatto riferimento al danno morale previsto dalle tabelle di Milano, ancorché qualificandolo come danno non patrimoniale.

7. Con il terzo motivo viene dedotta (artt. 360, n. 1, n. 4, n. 5, c.p.c.) violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., sostenendo contraddittorietà ed erroneità della motivazione per inesatta determinazione dei presupposti numerici posti a base della determinazione del danno.

8. Con il quarto motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c., e violazione del principio dell'integralità del risarcimento del danno; si contesta errore sull'individuazione della data di nascita della ricorrente all'epoca di insorgenza della malattia.

9. Con il quinto motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697 e 2729 c.c., violazione dei principi di personalizzazione e integralità nel ristoro del danno e del principio per cui il risarcimento dei danni non patrimoniali deve essere integrale ed effettivo, e violazione del giudicato interno sulla personalizzazione del danno.

10. Con il sesto motivo viene dedotta (art.3 60, n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c.) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2043 e 2059 c.c., 111 Cost., 132 c.p.c., in relazione alle domande di risarcimento di tutti i danni svolte.

11. Devono essere previamente esaminati, per pregiudizialità logica, il quinto e sesto motivo.

12. Essi sono fondati per quanto di ragione.

13. Esclusa la formazione di giudicato interno sulla personalizzazione del danno, in quanto l'appello su an e quantum devolve al giudice d'appello la revisione di tutti gli aspetti relativi al riconoscimento del diritto al risarcimento e alla sua liquidazione in concreto, effettivamente risulta carente in termini di ostensione, nella sentenza gravata, una chiara esplicitazione dei criteri per pervenire all'integrale risarcimento e ad adeguata personalizzazione dello stesso.

14. Invero, ove l'assicurazione obbligatoria, notoriamente selettiva, non operi, per ragioni soggettive od oggettive, per le tipologie di danni convenzionalmente definiti danni complementari, nel senso di danni non coperti dall'assicurazione obbligatoria, è necessario, in primo luogo, individuare quali siano gli eventi indennizzabili secondo le regole vigenti tempo per tempo.

15. Ora, l'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, ha esteso la tutela INAIL al danno biologico definito come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", al cui ristoro vengono destinate "prestazioni... determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato" e secondo una tabella di calcolo dell'indennizzo che sia "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". Le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.

16. A fronte di una domanda del lavoratore che chiede al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965; quindi, valuterà il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (Cass. n. 20807/2016, n. 9166/2017 cit.).

17. La sentenza gravata non risulta conforme ai suddetti principi, in mancanza di una chiara individuazione delle poste da risarcire, previa detrazione dell'ammontare riconducibile all'esonero del datore di lavoro per effetto dell'assicurazione obbligatoria, secondo i principi ora enunciati, ossia sottraendo dall'importo complessivamente liquidabile gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.

18. Pertanto, essa deve essere cassata, con rinvio alla Corte indicata in dispositivo per nuovo esame ai fini della determinazione del quantum del danno da risarcire in concreto, in accoglimento per quanto di ragione del quinto e sesto motivo di ricorso, in ossequio ai principi di integralità e personalizzazione del risarcimento, con conseguente assorbimento dei profili oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso.

19. Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, rigettati il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.

Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 16 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026.