MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
DECRETO N. 409/2026
Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2019, recante “Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 giugno 2019, n. 133.
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
VISTO il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;
VISTO il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;
VISTA la Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009;
VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
VISTA la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
VISTO il decreto del Ministro della sanità 20 agosto 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 ottobre 1999, n. 249;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 ottobre 2017, n. 249;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 giugno 2019, n. 133;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 giugno 2025, recante modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi- Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3, del decreto 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2025, n. 160, al fine di estendere l’ambito di applicazione del medesimo alla Convenzione Internazionale di Hong Kong, entrata in vigore il 26 Giugno 2025 ed in corso di ratifica da parte dell’Italia;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2026/116 della Commissione del 19 gennaio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 della Commissione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2026/121 della Commissione del 19 gennaio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 concernente il formato del certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
RITENUTO necessario dare attuazione alle Decisioni della Commissione con cui sono stati modificati il “certificato di idoneità al riciclaggio” ed il “certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi” da rilasciare alle navi battenti bandiera italiana;
RITENUTO, conseguentemente, necessario modificare il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, recante “Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 giugno 2019, n. 133, per il seguito “decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019”;
DECRETA
Articolo 1
(Approvazione dei modelli di certificati relativi al riciclaggio delle navi)
Sono approvati i seguenti modelli dei certificati relativi al riciclaggio delle navi di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, come indicati negli allegati a seguire:
- Allegato 1 - certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi;
- Allegato 2 - certificato di idoneità al riciclaggio.
Articolo 2
(Disposizioni)
I modelli di certificato di cui all’articolo 1 del presente decreto sostituiscono quelli indicati negli Allegati 3 e 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Roma, 18/03/2026
IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) Pil. Sergio LIARDO
