Regione Basilicata
Deliberazione 10 marzo 2026, n. 65
Recepimento Accordi CSR n.88/2015, n. 213/2017 e n.55/2022 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restituzione delle sostanze chimiche (REACH), relativi ai controlli sulle sostanze chimiche. Adozione atti conseguenti”.
B.U.R. 16 marzo 2026, n. 13.
VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 82 del 7.03.2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale.”;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale.”;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta.”;
VISTO il D.P.G.R. n. 153 del 9.7.2024 avente ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata.”;
VISTA la L.R. 30.12.2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni.”;
VISTA la D.G.R. n. 63 del 9.2.2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione.” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;
VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata.”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche;
VISTA la D.G.R. n. 768 del 6.10.2021, avente ad oggetto: “Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali.”;
VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi.” e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 179 dell’8.04.2022 avente ad oggetto: “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione.”;
VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5.05.2022 pubblicato sul BUR n. 20 del 6.05.2022 avente ad oggetto: “Regolamento regionale controlli interni di regolarità amministrativa. Emanazione.”;
VISTA la D.G.R. n. 314 dell’8.06.2023 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico.”;
VISTA la D.G.R. n. 48 del 31.01.2024 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona” e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 506 del 14.08.2024 avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.”;
VISTA la D.G.R. n. 258 del 23.05.2025 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico.”;
VISTA la D.G.R. n. 783 del 17.12.2025 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarico.”,
VISTA la D.G.R. n. 89 del 12.03.2025 avente ad oggetto: “Presa d'atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022, pubblicato sul Bur n. 20 del 6 maggio 2022, del “Piano annuale dei controlli interni di regolarità amministrativa di tipo successivo - anno 2025.”;
VISTA la D.G.R. n. 315 del 20.06.2025 avente ad oggetto: “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.” con la precisazione che il nuovo sistema organizzativo è efficace a decorrere dalla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le Strutture amministrative definite dal presente atto;
VISTA la D.G.R. n. 455 del 05.08.2025 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 11 ottobre 2024, n. 4 - Ulteriori adempimenti organizzativi.”;
VISTA la D.C.R. n. 102 del 23.04.2025, avente ad oggetto: “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2025 – 2027 – APPROVAZIONE.”;
VISTA la D.G.R. n. 133 del 28.03.2025 avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11- bis.” e successive modifiche;
VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza Stato-Regioni (CSR) il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’Accordo CSR del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR) recante l’adozione del “Sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
VISTA la D.G.R. n.1480/2011 di Recepimento dell’Accordo n. 181/CSR su “Sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo sull’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
TENUTO CONTO dell’Accordo CSR del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR) nell'ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP);
VISTO l’Accordo CSR del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti n.213/CSR) recante «Integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR)» e concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/05/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (BPR);
VISTO l’Accordo del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n.55/CSR) ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il documento “Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici”;
RICHIAMATI:
- l’art. 7, lettera c) della legge n. 833/78, recante l’istituzione del S.S.N., di delega alle Regioni dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego delle sostanze pericolose;
- la L.R. 27 dicembre 1983, n. 36 “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. n.1 del 20 gennaio 2020 concernente il regolamento per l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e i sistemi di controllo interno di gestione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (ARPAB);
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52, recante «Attuazione della Direttiva n.92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose»;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e s.m.i.”;
TENUTO CONTO del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e s.m.i.;
VISTI:
- il regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e s.m.i.;
- il regolamento (CE) n.648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti e s.m.i.;
- il regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e s.m.i.;
- il regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e s.m.i.;
- il regolamento (UE) n.528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (BPR) e s.m.i.;
- il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose e s.m.i.;
RICHIAMATE le discipline sanzionatorie previste dal:
- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 266 e s.m.i. “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 e s.m.i. “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 e s.m.i. “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n.1907/2006”;
- Decreto Legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 “Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici”;
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose”;
- Decreto legislativo 02 novembre 2021, n. 179. “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi”;
ATTESO che il D.lgs. n.52/1997 e il D.lgs. n. 65/2003, rispettivamente agli artt. 28 e 17, prevedono che l’immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, al fine dell’accertamento dell’osservanza delle norme in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, siano soggette alla vigilanza degli uffici competenti, fra i quali, vi sono gli uffici delle Regioni e degli Enti Locali e che al fine del controllo, il personale degli uffici delle Regioni e degli Enti Locali può procedere in qualunque momento a ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti attinenti la salute e la sicurezza dell’uomo nei luoghi di vita e di lavoro e la protezione dell’ambiente;
CONSIDERATO che il D.lgs. n. 52/1997, all’art. 29, prevede l’esecuzione degli esami e delle analisi dei campioni prelevati dalle Autorità di controllo locali da parte dei laboratori competenti per territorio, mentre gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle Autorità di controllo centrali sono eseguiti dall’Istituto Superiore di Sanità;
VISTA la DGR n.1480 del 18 ottobre 2011 di recepimento dell’Accordo del 29 ottobre 2009 (Rep. n. 181/CSR), che stabilisce che l’Autorità Competente in Basilicata per i controlli in materia di sostanze chimiche (registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione) impiegate nei luoghi di vita e di lavoro è il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità attualmente denominato Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei LEA, che stabilisce che l’Area di Intervento B “Tutela della Salute e della Sicurezza degli Ambienti Aperti e Confinati” include, tra l’altro, il Programma/Attività n. B13, ovvero la “Tutela della Salute dai rischi per la popolazione derivanti dall’utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH-CLP)”, le cui componenti sono la valutazione delle condizioni di sicurezza nella produzione, nel commercio e nell’impiego di sostanze, miscele ed articoli e l’attività di informazione ai cittadini ed ai lavoratori, mentre tra le prestazioni rientrano l’attività di controllo e la comunicazione alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute;
CONSIDERATO che, ai sensi dei punti 10.1, 10.2 e 10.3 dell’allegato all’Accordo CSR del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR) le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo ufficiale. Le Regioni e le Province autonome, anche sulla base delle strutture analitiche già esistenti, individuano e promuovono centri analitici di eccellenza che operino secondo un modello a rete per l’assolvimento di determinate esigenze analitiche;
ATTESO che l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), soggetto in possesso della certificazione ISO 9001:2015 e di laboratori accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025:2018, è stata individuata dalla D.G.R. 18 ottobre 2011, n.1480 quale laboratorio ufficiale di controllo per la Regione Basilicata;
TENUTO CONTO che:
- l’Accordo CSR del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) definisce l’organizzazione della rete dei laboratori per le attività di controllo e di supporto alle attività delle Autorità preposte al controllo e per quella tecnico – scientifica e stabilisce che tale rete sia costituita da laboratori ufficiali di controllo e da centri analitici di eccellenza;
- il punto 2.5 dell’allegato all’Accordo CSR del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) definisce che le risorse finanziarie necessarie per l’attività dei laboratori ufficiali individuati dalle Regioni e Province autonome, sono comprese nell’ambito delle ordinarie assegnazioni di risorse per il funzionamento dei laboratori medesimi;
- i controlli in materia di regolamento REACH e del connesso regolamento CLP sono inclusi nell’ambito del livello essenziale di assistenza dell’area prevenzione collettiva e sanità pubblica - LEA P08Z “Sicurezza dei prodotti chimici – controlli nelle fasi di
produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)”;
DATO ATTO che:
- con la D.G.R. n. 1070 del 28 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione – PRP Basilicata 2021-2025, ed in particolare il Programma Libero PL13 sulla Programmazione e realizzazione di interventi di controllo in materia di sicurezza chimica;
- il PRP Basilicata 2021-2025 ha evidenziato la necessità che nei nuclei ispettivi del Dipartimento di Prevenzione collettiva salute umana di ciascuna Azienda Sanitaria Locale, deputati al controllo, vi sia un dirigente chimico e del personale addetto ai controlli dotato delle competenze in materia di campionamento e valutazione e gestione del rischio chimico (tecnici della prevenzione, medico igienista e del lavoro, ecc.);
- tra le attività istituzionali obbligatorie svolte dall’ARPAB ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 20 gennaio 2020, n. 1 “Riordino della disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)” rientrano, tra le altre:
a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 7.
b) attività di tutela della salute come definite dall’articolo 9.
- ARPAB possiede al proprio interno le competenze tecnico – scientifiche per fornire supporto al personale delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera previa stipula di apposita convenzione tra le parti.
RITENUTO necessario procedere al recepimento degli accordi CSR innanzi indicati: 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR); 6 dicembre 2017 (Rep. Atti n.213/CSR); 28 aprile 2022 (Rep. Atti n.55/CSR che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
RITENUTO di:
- dover ampliare i compiti del Gruppo tecnico istituito dalla D.G.R. 1480/2021 per i controlli ufficiali sull’attuazione del Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) anche alle attività in materia di sicurezza chimica di cui ai Regolamenti CLP, Biocidi, Cosmetici, Fitofarmaci, che assume la nuova denominazione di “Comitato tecnico di coordinamento regionale inter-istituzionale sulla sicurezza chimica” - come previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 nel PL13 Sicurezza chimica;
- prevedere quali componenti del succitato Comitato tecnico di coordinamento le seguenti figure:
o un rappresentante dell’Ufficio prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona;
o un rappresentante, per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, del Dipartimento di Prevenzione collettiva e salute umana;
o un rappresentante dell’ARPAB;
o un rappresentante della Direzione Generale dell’ambiente del territorio e dell’energia;
o un rappresentante della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla comunità.
- affidare al “Comitato tecnico di coordinamento regionale inter-istituzionale sulla sicurezza chimica” il compito di elaborare e approvare i piani regionali annuali di controllo in materia di sicurezza chimica recependo le indicazioni contenute nei rispettivi piani nazionali di controllo;
- affidare all’ARPAB il compito di svolgere attività di informazione e formazione del personale preposto alle attività ispettive;
SU proposta dell’Assessore al ramo,
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati,
Di recepire i seguenti Accordi, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Accordo CSR del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A, paragrafo 10, dell'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR) nell'ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP).
- Accordo CSR del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti n.213/CSR) recante «Integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR)» e concernente il sistema dei controlli di cui all’art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/05/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (BPR).
- Accordo del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n.55/CSR) ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il documento “Piano pluriennale dei controlli sul mercato dei prodotti cosmetici”.
Di costituire, come previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 nel PL13 Sicurezza chimica - il “Comitato tecnico di coordinamento regionale inter-istituzionale sulla sicurezza chimica” che sostituisce il Gruppo tecnico istituito dalla D.G.R. 1480/2021 per i controlli ufficiali sull’attuazione del Regolamento CE n.1907/2006 (REACH), di cui fanno parte: - un rappresentante dell’Ufficio prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Generale per la salute e le politiche della persona;
- un rappresentante, per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, del Dipartimento di Prevenzione collettiva salute umana;
- un rappresentante dell’ARPAB;
- un rappresentante della Direzione Generale dell’ambiente del territorio e dell’energia;
- un rappresentante della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla comunità.
Di individuare:
- l’Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare, della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona quale Autorità competente per i controlli in materia di sostanze chimiche e quale struttura di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui ai richiamati Accordi.
- i Dipartimenti di Prevenzione collettiva salute umana delle Aziende Sanitaria Locali di Potenza e Matera, quali articolazioni territoriali che effettuano i controlli.
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) quale struttura di supporto nella informazione e formazione del personale preposto alle attività ispettive e quale struttura territoriale di laboratorio deputata al controllo analitico ufficiale per la Basilicata, relativo ai campioni derivanti:
- dalle attività di controllo ufficiale necessari all’accertamento dell’osservanza del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e ss.mm.ii., del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii., del Regolamento (UE) n.528/2012 (BPR) e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) n.1223/2009 (Cosmetici) e ss.mm.ii.
- dai progetti armonizzati dell’ECHA;
- da ulteriori specifiche necessità di carattere nazionale o regionale;
- da monitoraggi e studi analitici promossi da ECHA (pilot project);
- da eventuali allerte nazionale ed europee;
Di rinviare ad atti successivi la stipula di apposite Convenzioni tra la Regione Basilicata, le Aziende Sanitarie ASP di Potenza ed ASM di Matera e l’ARPAB sulle tematiche relative alla informazione e formazione del personale preposto alle attività ispettive.
Di dare mandato alla Direzione Generale salute e politiche della persona, Ufficio prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare di provvedere alla trasmissione all’Autorità Competente Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, delle risultanze dei monitoraggi delle attività di controllo espletate nell’anno precedente sul territorio regionale e alla pianificazione, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, dei controlli da effettuare su base regionale per l’anno in corso secondo le indicazioni dei diversi Piani nazionali di controllo.
Di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti conseguenti, alle Aziende Sanitarie Locali ASP di Potenza ed ASM di Matera e all’ARPAB.
Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.basilicata.it.
