Protocollo d'Intesa


tra

L'Istituto nazionale per l'assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di seguito INAIL) - Direzione regionale per la Lombardia, con sede in Milano, Via Mazzini 7, nella persona del Direttore regionale pro tempore Dott.ssa Alessandra Lanza, domiciliata per la carica presso detta sede

e

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - presso la quale, per la Regione Lombardia sono istituiti i tre Centri Operativi Regionali (di seguito COR) ai sensi delle disposizioni vigenti richiamate in premessa - con sede in Milano, via F. Sforza, 28, nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede
 

Di seguito dette Parti
CONSIDERATO CHE

• INAIL ha tra i propri scopi istituzionali, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 123 attuato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la promozione della cultura e delle azioni prevenzionali, l'istituzione, in collaborazione con altri organismi, del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché l'adempimento di altri compiti demandati da leggi, decreti e disposizioni ministeriali;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 308 del 2002 attuativo del d.lgs 277/1991, che ha istituito il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto - correlati (di seguito ReNaM), nonché i Centri operativi regionali (denominati COR) individuati dagli assessorati alla sanità di ogni Regione, prevede all'art. 4 la collaborazione di detti Centri operativi con gli Istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati;
• il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, all art.244 prevede che INAIL, tramite la rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari.
Tale norma conferma e sviluppa il sistema di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali con la costituzione presso INAIL dei tre registri nazionali:
a) Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) Registro nazionale dei tumori naso-sinusali (ReNaTuNS);
c) Registro nazionale delle neoplasie a bassa frazione eziologica (RENaLOCCAM).
I tre registri nazionali sono organizzati con i COR già sopra richiamati che operano secondo linee guida dei registri nazionali.
il ReNaM è finalizzato a favorire l'attività di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma su tutto il territorio nazionale e l'attivazione di progetti sperimentali e di ricerca per le altre neoplasie amianto - correlate, nella consapevolezza che i sistemi di sorveglianza epidemiologica che si sviluppano in collaborazione tra istituti centrali e Regioni siano strumenti essenziali e preziosi per la programmazione sanitaria e la sanità pubblica, sia nelle fasi di contrasto agli eventi patologici sia nelle attività di prevenzione;
• in Lombardia, presso la SC di Medicina del Lavoro della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico sono attivi i COR dei tre registri nazionali sopra richiamati, a partire rispettivamente dal 2000 (il COR del ReNaM) dal 1° gennaio 2008 (il COR del ReNaTuNS) e dal 2012 (il COR del Registro tumori professionali bassa frazione eziologica - PBFE);
• INAIL, con nota prot. n. 6621 del 20/04/2018, a firma congiunta delle proprie Direzioni centrali rapporto assicurativo e ricerca unitamente alla Sovrintendenza sanitaria centrale, ha invitato le Direzioni regionali dell'INAIL e i COR dei ReNaM a sviluppare un'attività di collaborazione sistematica al fine di completare e integrare reciprocamente i dati relativi ai casi di mesotelioma in loro possesso;
• i COR sono stati specificamente menzionati nel "Piano regionale di Prevenzione 2021-2025" nel quadro degli strumenti da potenziare e sviluppare per realizzare gli obiettivi di prevenzione di cui al detto piano;
• il divario tra i tumori professionali denunciati e i tumori "attesi" dal punto di vista della valutazione epidemiologica resta un fenomeno costantemente segnalato dagli esperti del settore e di attenzione anche dagli enti istituzionali locali;
• La Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/11/2023 ha ribadito la centralità della sorveglianza epidemiologica delle malattie asbesto correlate, come strumento essenziale per il monitoraggio degli eventi patologici, il supporto all'identificazione di fonti di contaminazione e la produzione di conoscenza sui meccanismi di azione;
 

CONVENGONO

di sottoscrivere un Protocollo d'intesa per rafforzare il rapporto di collaborazione come di seguito specificato.
 

Art. 1
Finalità

Con il presente Protocollo di intesa, le Parti intendono dare piena attuazione alla normativa richiamata in premessa, rafforzando la collaborazione sistematica, volta a completare e integrare reciprocamente i dati in loro possesso relativi ai tumori di origine professionale. L'ambito di osservazione, inizialmente riferito dalla normativa ai soli casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo, è stato successivamente esteso a tutte le forme tumorali di origine professionale.
 

Art.2
Oggetto

L'art. 4 del dpcm 308/2002 definisce la rete di collaborazioni tra istituzioni coinvolte, prevedendo un'integrazione reciproca tra i dati in rispettivo possesso, al fine della massima efficacia delle attività di sorveglianza epidemiologica.
In tale quadro, le Parti, con il presente Protocollo, concordano gli impegni di ciascuna di esse e le modalità generali di scambio delle informazioni, che, attesa la presenza di dati sensibili, richiede una modalità di trasmissione dei dati diretta alla struttura Inail competente alla trattazione, senza alcuna intermediazione.
Le Parti concordano un flusso procedurale nel quale sono individuate le attività di competenza di ciascuna di esse nelle sue articolazioni e i criteri da adottare per la protezione e tutela dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente.
In particolare, la trasmissione del primo certificato di malattia professionale dovrà avvenire utilizzando l'invio telematico tramite la procedura istituzionale Inail, che farà confluire lo stesso direttamente alla unità territoriale Inail competente alla trattazione, con garanzia di tutela e salvaguardia dei dati sensibili.
Rispetto agli impegni delle Parti, i COR Lombardia e Inail Lombardia svolgeranno i rispettivi compiti istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il COR fornisce, su richiesta, informazioni a Inail Lombardia su singoli casi (mesoteliomi, tuns o TBFE) da esso gestiti e censiti.
Inail Direzione regionale Lombardia provvede a:
- Raccogliere, attraverso raccordo con le proprie sedi territoriali di competenza e nel rispetto della normativa che tutela la privacy, i dati alle stesse pervenuti dai COR Lombardia; tali dati saranno oggetto di confronto successivo tra le Parti, con modalità che saranno definite nei tavoli tecnici di cui al successivo art.3;
- collaborare al fine di completare o di integrare reciprocamente i dati in proprio possesso, finalizzati alla rilevazione e all'accertamento dei casi di mesotelioma, dei tumori dei seni nasali e paranasali e degli altri tumori di natura professionale, in linea con gli obiettivi della Regione Lombardia sul tema;
- informare annualmente il COR Lombardia in merito ai risultati dei singoli accertamenti medico legali e ai fini del riconoscimento delle prestazioni di legge in favore dei soggetti ammalati acquisendole dalle rispettive sedi di competenza;
- confermare la disponibilità a valutare la possibilità di future collaborazioni, sia con riferimento ad altre patologie neoplastiche, sia con riferimento ad altre metodologie diagnostiche che possano aggiungersi e integrare quelle attualmente disponibili e in uso.
Il dettaglio operativo del flusso sarà definito nell'ambito del Tavolo tecnico di cui all'articolo successivo e potrà essere modificato e/o aggiornato dalle Parti dopo una prima fase di sperimentazione.
 

Art. 3
Tavolo tecnico

Le Parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico, composto da tre partecipanti per ciascuna di esse, che rappresentino le componenti e funzioni interne coinvolte nelle attività previste dal Protocollo.
Il tavolo si riunirà almeno due volte per valutare lo stato di attuazione del presente protocollo, evidenziare eventuali proposte, criticità ed azioni correttive.
Negli incontri potranno essere proposte variazioni al flusso come già previsto nell'art 2 del presente Protocollo.
 

Art. 4
Aspetti economici

Il presente accordo è a titolo gratuito e non comporta oneri tra le parti.
 

Art. 5
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione futuri.
Ciascun Ente si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile trattamento dati Personali (DPO) alla controparte e eventuali cambiamenti intercorrenti.
 

Art. 6
Codice Etico e di Comportamento

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici Etici e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.
 

Art. 7
Durata

Il presente accordo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e fa salvi gli effetti prodotti dalla scadenza del precedente accordo alla medesima data. È fatto salvo, per ciascuna delle Parti, il diritto di recesso connesso alla verifica dei risultati e/o dello stato di realizzazione.
 

Art. 8 
Aspetti legali

Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Milano.
Il presente protocollo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e:
• per Inali, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella - Allegato B - annessa al d.p.r. n. 642/72;
• per Fondazione, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n. 642/72.
Il presente protocollo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l'imposta di registro sarà a carico delle parti contraenti secondo legge.


INAIL Direzione regionale per la Lombardia
Il Direttore regionale
dott.ssa Alessandra Lanza
 

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Il Direttore Generale
dott. Matteo Stocco