Cassazione Penale, Sez. 4, 26 marzo 2026, n. 11319 - Caduta dal lucernario durante i lavori di cablaggio sul tetto: assoluzione del datore annullata per carenze motivazionali


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. FALLARINO Daniela - Relatore

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

parte civile A.A. nato a S il (Omissis)

parte civile B.B. nato in B il (Omissis)

parte civile C.C. nato a C il (Omissis)

nel procedimento a carico di:

D.D. nato a C il (Omissis)

avverso la sentenza del 09101/2025 della Corte d'Appello di Campobasso

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;

udito il Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha concluso, chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. Andrea Ruggiero, del foro di Roma, in qualità di difensore delle parti civili ricorrenti, il quale, ha concluso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, depositando, altresì, conclusioni scritte e nota spese;

udito l'Avv. Claudio Santoro, del foro di Campobasso, in difesa di D.D., che ha concluso, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Campobasso, con la pronuncia indicata in epigrafe, in riforma della sentenza emessa in data 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Isernia nei confronti di D.D., che l'aveva dichiarato colpevole dal reato di omicidio colposo di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in data 19 maggio 2014, e condannato al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale in favore di A.A., B.B. e C.C. , costituitisi parti civili all'udienza preliminare, ha assolto il predetto dal reato ascrittogli, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili.

Nel capo di imputazione, si contesta a D.D., in qualità d titolare della ditta Logitech Molise, esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, per colpa generica e specifica, in violazione degli artt. 148, 159, comma 2, lett. a), 115 e 159, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 81 del 2008, per non aver accer­tato, prima dell'esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture o simili, che questi ultimi avessero una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai, per non aver predisposto strumenti atti ad evitare la caduta degli operai e per non aver vigilato sulle lavorazioni in corso, cagionato la morte del dipendente E.E., il quale, salito sul tetto del capannone adibito a segheria della ditta Dimensione Legno, con il compito di collegare un cavo LAN per la connessione internet dal container della ditta SALP, committente, agli uffici della stessa ditta, calpestava un lucernario in vetroresina non portante, che, sotto il suo peso, si sfondava, facendolo precipitare da un'altezza di circa 5 m sul pavimento all'interno del capannone, riportando lesioni che ne determinavano il decesso pochi giorni dopo il ricovero in ospedale.

2. Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione le parti civili sopra menzionate, articolando sostanzialmente un unico motivo, con cui si lamenta, sotto diversi profili, travisamento delle prove e vizio di motivazione, in relazione alla esclusione di responsabilità dell' D.D.

Si osserva, innanzitutto, che la Corte territoriale, nel ribaltare la pronuncia di primo grado, ha affermato erroneamente che l'unico lavoro programmato dalla ditta dell'imputato il giorno dell'infortunio era il posizionamento delle telecamere, così omettendo di confrontarsi con gli elementi probatori emersi nel giudizio di primo grado e posti alla base della sentenza di condanna, da cui risultava la partecipazione e la consapevolezza dell'D.D. in ordine alla programmazione dei lavori, nell'esecuzione dei quali aveva perso la vita il E.E. Si richiama, in particolare, la perizia svolta dal geometra F.F., acquisita a seguito di esame del .. in sede di incidente probatorio, i cui contenuti erano interamente utilizzabili ex artt. 403 e 431 cod. proc. pen., che, nel ricostruire la dinamica del sinistro, nel corso del suo esame e nel suo elaborato, aveva fatto riferimento alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, ai Carabinieri ed all'ispettore G.G., da H.H., operaio al lavoro con il E.E. al momento dell'infortunio, il quale aveva riferito che i lavori di cablaggio erano stati commissionati dalla SALP alla Logitech e rientravano nel programma dei lavori da svolgere. Si richiamano, ancora, le dichiarazioni rese dal H.H., in sede di esame testimoniale, quando, a seguito di contestazione ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., aveva finito con il confermare che i lavori di collegamento del cavo LAN tra l'ufficio ed il container della SALP, erano programmati per il giorno dell'infortunio, sia pure all'interno dell'area di cantiere. Si censura, ancora, che la Corte territoriale abbia omesso di considerare, sul piano logico, i numerosi indizi acquisiti, dotati di gravità, precisione e concordanza, dimostrativi della consapevolezza dell'D.D. sui lavori che i suoi dipendenti stavano svolgendo. Si afferma, in merito, che è del tutto inverosimile: a) che gli operai E.E. e H.H., avendo terminato il lavoro relativo al posizionamento delle telecamere alle ore 11:00, come comunicato al padre dell'imputato, J.J.., abbiano deciso autonomamente di iniziare un altro lavoro trattenendosi due ore (essendosi l'infortunio verificato alle ore 13: 10) senza awisare il datore di lavoro; b) che gli stessi abbiano gestito autonoma­mente, all'insaputa del datore di lavoro, un bene dell'azienda avente un costo significativo, quale un cavo LAN di SO m; c) che gli stessi abbiano portato con sé una bobina di SO m di cavo LAN, nonostante l'unico lavoro programmato fosse quello di riposizionare una telecamera; d) che due semplici operai, ad alto rischio di essere visti, si siano assunti la responsabilità di camminare su un bene di proprietà altrui all'insaputa del datore di lavoro; e) che gli stessi potessero sapere, se il lavoro non era stato programmato, che i siti da cablare fossero gli uffici ed il container della SALP, collocati in posti diversi e tra loro distanti.

Si censura, inoltre, che la Corte territoriale abbia, del tutto, trascurato il dato, riferito dai testi H.H. e I.I., nel corso delle rispettive deposizioni, relativo alla presenza dell'D.D., il giorno dell'infortunio, nell'area di cantiere: si sostiene, quindi, che, anche a voler ammettere che le specifiche modalità di esecuzione dei lavori da svolgere siano stato frutto di un'autonoma iniziativa dei lavoratori, l' D.D., quale datore di lavoro e responsabile del servizio prevenzione e protezione, presente sul posto, aveva un preciso obbligo di vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche, la cui violazione rileva, quantomeno, sotto il profilo della colpa generica.

Si lamenta, ancora, che i giudici di appello abbiano travisato anche il dato relativo alla presenza del H.H. sul tetto al momento della caduta del E.E., al fine di supportare la tesi dell'iniziativa personale della vittima, obliterando la circostanza che, a seguito di contestazione, il H.H. aveva confermato che aveva fatto pochi passi sul tetto dietro al E.E., quando questi era caduto.

Si contesta, infine, per illogicità e contraddittorietà, la motivazione resa dalla Corte territoriale per spiegare le ragioni per le quali la versione resa dal teste H.H. in dibattimento fosse attendibile, avendo fornito una giustificazione plausibile della diversa versione fornita nella fase delle indagini, ossia, il timore di essere ritenuto responsabile della morte del collega.

Si osserva, al riguardo, che tale valutazione risulta incompatibile con il tenore dettagliato della precedente versione, ribadita in ben due occasioni (innanzi ai c.c. ed innanzi all1spettorato del lavoro), e con il fatto che la nuova versione è in realtà favorevole solo al datore di lavoro. Si afferma, altresì, che la Corte territoriale ha, ancora una volta, travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dal H.H., il quale aveva detto di trovarsi in stato confusionale e di avere paura che "gli succedesse qualcosa", senza mai far riferimento specifico al timore di un suo coinvolgimento quale responsabile della morte del E.E. Ad ulteriore supporto della inattendibilità del teste si richiama il contrasto tra la versione fornita dal predetto e quella fornita da J.J. in ordine alla telefonata intercorsa tra i due alle ore 11:00 con cui si comunicava il completamento dei lavori relativi al posizionamento delle telecamere (il primo asseriva di aver chiamato l' D.D. e questi di aver contattato lui il H.H.) ed il rinvio a giudizio disposto nei confronti del H.H. per il reato di falsa testimonianza, a seguito della deposizione resa nel processo a carico di D.D.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. All'udienza pubblica, con trattazione orale, richiesta dalla difesa dei ricorrenti e dell'imputato, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.
 

Diritto

1. Il ricorso risulta fondato.

2. Le specifiche censure sollevate, che riguardano profili di indubbio rilievo anche ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, mettono in luce - attraverso il confronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello che l'ha riformata - le carenze argomentative che caratterizzano il ribaltamento intervenuto.

È noto, infatti, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui anche in caso di riforma della pronuncia di condanna in assoluzione -e non solo nel caso inverso -è necessaria una motivazione puntuale e specifica (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 ­01). Tale principio deve ritenersi violato anche quando il ribaltamento in senso assolutorio assume carattere definitivo agli effetti penali, come nel caso di specie, in cui non è intervenuta impugnazione del Pubblico Ministero, ma solo quella della parte civile. A quest'ultima, infatti, l'art. 576 cod. proc. peno riconosce espressamente la facoltà di impugnare la sentenza assolutoria -anche per vizi di motivazione -ma, in caso di ribaltamento, rimane fermo il principio generale secondo cui la motivazione deve essere sorretta da un raffronto puntuale con quella riformata. Raffronto puntuale che, nel caso in esame, risulta deficitario.

3. La Corte territoriale, nel ribaltare la pronuncia di colpevolezza emessa in primo grado, ha fondato il suo ragionamento sul presupposto che l'unico lavoro programmato dalla ditta dell'D.D. il giorno dell'infortunio fosse quello relativo al riposizionamento delle telecamere, effettuato regolarmente e in sicurezza dalla persona offesa e dal H.H., che, unitamente al datore di lavoro aveva anche svolto un sopralluogo alcuni giorni prima, concordandone le modalità di esecuzione con l'uso di una piattaforma aerea. I giudici dell'appello hanno ritenuto che ciò emergesse dalle dichiarazioni rese da J.J. e dal H.H., valutando del tutto attendibili le dichiarazioni rese da quest'ultimo in dibattimento, avendo giustificato la diversa versione resa nella fase delle indagini, oggetto di contestazione, con il timore di essere implicato nella morte del E.E., per l'autonoma iniziativa presa. Ricondotta ad un'autonoma iniziativa dei lavoratori, in assenza di prove contrarie, la decisione di svolgere i lavori di cablaggio, nell'esecuzione dei quali aveva perso la vita il E.E., e le modalità con cui essi erano stati eseguiti, senza presidi di sicurezza e attraversando la copertura di un edificio, estraneo all'area di cantiere, la Corte territoriale ha ritenuto che non fossero ravvisa bili a carico dell'D.D. né i profili di colpa specifica, indicati in rubrica, né di colpa generica, a fronte di un evento non previsto, né ragionevolmente prevedibile.

3.1. Il percorso argomentativo della Corte di appello molisana risulta carente nella misura in cui, attraverso affermazioni spesso apodittiche, non si è confrontata con la diversa prospettazione fattuale adottata dal giudice di primo grado al fine di confutarne l'intrinseca attendibilità, ancorando il proprio giudizio ad un esame parziale del materiale probatorio, trascurando di considerare, nel proprio ragionamento: -la perizia e l'esame del geometra F.F., che seppur non utiliz­zabile nella parte relativa alle dichiarazioni rese dal H.H. nella fase delle indagini, aveva effettuato anche un'autonoma valutazione accertando che i lavori di cablaggio erano ricompresi in quelli appaltati dalla SALT alla ditta dell'D.D.; ­le dichiarazioni rese dal H.H. in dibattimento, laddove, a seguito di contestazione, aveva confermato che i lavori erano programmati, sia pure non nelle modalità esecutive fuori dell'area di cantiere, e di essere salito sul tetto insieme al E.E.; -le dichiarazioni rese dallo stesso H.H. e dal I.I. in ordine alla presenza dell'imputato nell'area di cantiere.

Carente appare anche la motivazione fornita in ordine alla attendibilità della testimonianza del H.H., senza alcun confronto, nemmeno accennato, con le argomentazioni di carattere logico fornite dal giudice di primo grado, limitandosi ad un generico riferimento assertivo alla giustificazione resa, senza spiegare le ragioni della sua plausibilità.

Le evidenti lacune del giudizio esplicativo della torte inficiano, conseguentemente, anche il ragionamento svolto sul piano della colpa, peraltro, senza alcun accenno ai principi affermati da questa Corte sui requisiti necessari per qualificare abnorme il comportamento del lavoratore, sì da' escludere la rilevanza eziologica della condotta del datore di lavoro.

In conclusione, nel caso di specie, è mancato il necessario adeguato vaglio della regiudicanda, che ha avuto indubbie ripercussioni anche ai fini civili, come fatto emergere dal ricorso attraverso gli specifici punti evidenziati.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, e va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 622 cod. proc. pen., non trovando applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta all'udienza preliminare, ossia prima dell'entrata in vigore di tale norma, risalente al 30 dicembre 2022. Al giudice civile è demandata, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso, il 4 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2026.