Cassazione Penale, Sez. 4, 30 marzo 2026, n. 12010 - Inclinazione del carrello per la rottura di una ruota e caduta del carico addosso al lavoratore distaccato. Ruolo del preposto e limiti alla delega di funzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Relatore
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
nel procedimento a carico di
A.A. nato a B il (Omissis)
avverso la sentenza del 27/06/2025 del Tribunale di Milano.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'Avvocato Ilaria Lena, del Foro di Milano, in difesa di A.A., che si è riportata alla memoria depositata il 13/01/2026 e ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha assolto A.A., ai sensi dell'art.530, comma secondo, cod. proc. pen., dal reato previsto dagli artt. 41, comma primo, 40 cpv., 589, commi primo e secondo, cod. pen., contestato in concorso con C.C., separatamente giudicato.
1.1 Era stato ascritto all'imputato, quale datore di lavoro e legale rappresentante della società distaccataria SER.ALL. di A.A., per violazione dell'art.71, commi 1 e 4, lett.a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, di avere cagionato la morte di B.B., lavoratore dipendente della IDEAISERR Srl, distaccato presso la predetta impresa, operante nel cantiere sito all'interno della stazione (Omissis) di M, in riferimento a un contratto di appalto stipulato con l'affidataria DAC MILANO 2016 s.c.a.r.l.
Specificamente, era stato contestato al A.A. di avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee ai fini della sicurezza e non adeguate rispetto al lavoro da svolgere, con particolare riferimento al cavalletto modello A3 Maxi da 3000 mm, utilizzato – in difformità rispetto a quanto previsto dal manuale d'uso – per la movimentazione di quattro lastre di vetro; cavalletto provvisto di ruote in plastica rigida e non in gomma elastica e pneumatiche, utilizzato su pavimentazione disconnessa; cosicché, nella notte tra il 22/10/2020 e il 23/10/2020, per effetto del fondo disconnesso e dell'attrito con la finitura grezza, una delle ruote si era staccata improvvisamente e il carrello, insieme al suo carico, aveva colpito al volto il lavoratore causandogli lesioni che gli avevano provocato un coma neurovegetativo cui era seguito il decesso, sopravvenuto il 01/01/2023.
1.2 Il Tribunale ha premesso la ricostruzione dei fatti risultante dagli esiti dell'istruzione dibattimentale; rilevando che, al momento dell'incidente – verificatosi a causa dell'inclinazione del carrello per la rottura di una ruota e della caduta del carico addosso alla persona del lavoratore – la persona offesa stava lavorando sotto le direttive e in collaborazione con dipendenti della DAC MILANO 2016, società che aveva avuto incarico dalla Rete Ferroviaria Italiana di effettuare dei lavori di manutenzione presso la stazione di (Omissis), tra cui quello di smontaggio di alcune vetrate per il quale era stata incaricata la SER.ALL.; in particolare, ha esposto che il lavoro affidato al B.B. nel giorno dell'incidente era quello di rimuovere alcune vetrate con un minirobot a bicicletta con ventose, nel posizionarle su dei cavalletti, da calare al piano terra con una mini-gru, per poi spostarli al di fuori della stazione; emergendo che, nel corso di tali operazioni, una delle ruote (in plastica rigida) di un carrello si era scardinata a causa della finitura grezza della pavimentazione sottostante.
Ha esposto che, in quella giornata, la direzione dei lavori – assente il A.A. – era stata assunta dal C.C., preposto e direttore dei lavori presso la DAC.
In riferimento alle argomentazioni della difesa dell'imputato – che aveva sostenuto che i lavori erano avvenuti sotto la direzione del C.C. e in modo diverso rispetto a quanto convenuto – il giudice di primo grado, sulla base della documentazione allegata, ha argomentato che, prima dell'inizio dei lavori, i responsabili della sicurezza avevano effettuato un sopralluogo e riscontrato che la pavimentazione del piano terra su cui dovevano scorrere i cavalletti era di marmo perfettamente liscio, ragione per cui si era deciso di utilizzare macchinari con ruote in plastica rigida; che, il 17/10/2020, dopo aver constatato l'impossibilità di essere presente sul cantiere in quanto collocato in quarantena per COVID, il A.A. aveva reperito nella persona del B.B. (impiegato presso una ditta di serramenti) un lavoratore da distaccare presso il cantiere, contemporaneamente delegando il C.C. quale responsabile per la sicurezza per conto della SER.ALL., assunzione formalizzata il 21/10/2020.
Ha quindi ritenuto, anche sulla base di alcune dichiarazioni testimoniali, che il lavoro di smontaggio dei vetri fosse stato svolto in modo difforme rispetto a quanto preventivato, tanto in relazione alla posizione della gru utilizzata per la rimozione dei pannelli quanto in relazione alla superficie di scorrimento, collocata su un pavimento dissestato.
Pertanto, ha concluso che l'infortunio non era intervenuto per una omessa o errata valutazione dei rischi da parte del A.A. ma perché l'attività lavorativa era stata svolta in modo diverso da quanto concordato; non sussistendo la prova che l'imputato fosse stato effettivamente informato in ordine a tale divergenza di modalità operative, che aveva reso le ruote dei carrelli non idonee concretamente al trasporto delle vetrate.
Replicando alle argomentazioni del pubblico ministero, ha rilevato che non sussisteva alcuna preclusione alla nomina di un preposto (ovvero il C.C.) appartenente a impresa diversa, ravvisandosi in capo al datore una sola responsabilità in eligendo nonché in vigilando; ritenendo che, nel caso di specie, non vi fossero elementi per ritenere che il A.A. si fosse disinteressato, in relazione ai suoi doveri di vigilanza, del concreto svolgimento dei lavori e che non avesse quindi interloquito direttamente con il C.C.; non sussistendo pure elementi da cui dedurre che l'imputato fosse stato resto edotto del mutamento delle modalità di svolgimento dei lavori rispetto a quanto previsto nel piano operativo per la sicurezza, circostanza che sarebbe stato onere del C.C. comunicare al datore di lavoro.
Ha quindi ritenuto che non fossero emersi con certezza elementi di colpa a carico dell'imputato con specifico riferimento alla violazione dei suoi doveri di vigilanza; anche in considerazione del fatto che il A.A. non si trovava in condizione per controllare personalmente l'andamento dei lavori visto il suddetto obbligo di quarantena; pertanto, ritenendo non provato che la non idoneità dell'attrezzatura dipendesse da scelte riconducibili all'ambito di gestione del rischio ricadente sull'imputato, lo ha assolto con formula dubitativa per non avere commesso il fatto.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, articolando due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen. – l'inosservanza di legge in relazione all'art.2 del D.Lgs. n.81/2008; ha premesso che il Tribunale aveva ritenuto di escludere la responsabilità dell'imputato, avendo il medesimo nominato un preposto nella persona del C.C. data la sua impossibilità di essere fisicamente presente nel cantiere.
Ha quindi dedotto che la definizione di "preposto", contenuta nell'art.2, lett.e), D.Lgs. n.81/2008, impediva di potere attribuire tale qualifica a una figura qualificabile come datore di lavoro (o dirigente) di altra impresa; che, nel caso specifico, era stato delegato contemporaneamente dal datore di lavoro di altra e ulteriore impresa impegnata nel cantiere e, specificamente, di quella affidataria dei lavori.
Ha argomentato che l'unica forma legislativamente prevista di esonero della responsabilità datoriale era rappresentata dalla delega, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.81/2008; esponendo che, nel caso di specie, vi era stata una mera traslazione delle funzioni di vigilanza e di controllo nonché di primo soccorso e di gestione dell'emergenza antincendio, in modo che – di fatto – non potesse neanche parlarsi della sussistenza di una delega, anche in considerazione della circostanza che l'atto non aveva data certa e che non era stata allo stesso conferita la necessaria pubblicità; esponendo, altresì, come nessun effettivo potere di vigilanza potesse essere esercitato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice (tramite il preposto) sul datore di lavoro o sul dirigente dell'impresa affidataria.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. – la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Ha dedotto che, contraddittoriamente, il Tribunale aveva parlato di un obbligo di vigilanza, in capo al datore di lavoro, nei confronti dei preposti, sovrapponendo erroneamente le figure del preposto e del delegato; esponeva che doveva essere rigettata la conclusione in forza della quale al A.A. non sarebbe stata imputabile alcuna violazione del dovere di vigilanza stante la sua posizione di collocato in quarantena COVID e in considerazione delle pregresse interlocuzioni con il C.C.; ha quindi osservato che il Tribunale aveva, di fatto, riconosciuto implicitamente che sarebbe, in realtà, mancata qualsiasi effettiva vigilanza su quanto avveniva in cantiere.
Esponeva che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'attrezzatura era stata noleggiata dalla SER.ALL. mesi prima, in occasione del sopralluogo e in presenza di uno stato dei luoghi diverso da quello di effettivo svolgimento dei lavori; non ravvisando quindi, contraddittoriamente, una violazione del dovere, in capo all'imputato, di informarsi tempestivamente sull'effettivo stato dei luoghi e delle sue eventuali modifiche, in ottemperanza rispetto a un suo specifico obbligo.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La difesa dell'imputato ha depositato memoria, con allegati, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso va qualificato come appello, ai sensi dell'art.569, comma 3, cod. proc. pen.
2. Il citato art.569 cod. proc. pen. attribuisce difatti, alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado, la facoltà di ricorrere per saltum per cassazione, fermo restando che tale possibilità è preclusa nei casi previsti dall'art.606, comma 1, lett.d) ed e), ipotesi nella quale il ricorso eventualmente proposto deve essere qualificato come appello.
3. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, nell'ambito del primo motivo l'ufficio ricorrente ha sollevato una questione di diritto attinente alla lettura combinata degli artt. 2, 16 e 18 del D.Lgs. n.81/2008 (con riferimenti anche all'art.97), assumendo la violazione di legge derivante dall'avere, il giudice di primo grado, ritenuto che la delega di funzioni prevista dallo stesso art.16 potesse essere rilasciata nei confronti di un preposto, a propria volta avente, non solo la veste di dipendente di un'impresa terza, ma contemporaneamente di soggetto investito di funzioni datoriali (o, comunque, dirigenziali) all'interno di altra impresa operante nel cantiere e, specificamente, proprio di quella affidataria dei lavori da parte della committente, quindi anche investita delle funzioni specifiche dettate dall'art.97 del D.Lgs. n.81/2008.
4. Peraltro, nell'ambito dello stesso primo motivo, l'Ufficio ricorrente ha sollevato una questione attinente alla logicità nell'interpretazione dei fatti processuali, censurando l'interpretazione – operata dal Tribunale – del contenuto dell'atto allegato al progetto operativo della sicurezza il 21/10/2020 e contenente l'attribuzione al C.C. delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte della SER.ALL., contestando che l'atto in questione potesse essere effettivamente qualificato come una delega ai sensi dell'art.16 del T.U. anche in considerazione della mancanza di data certa dell'atto medesimo e della carenza di idonea pubblicità.
D'altra parte, il secondo motivo contiene un'intitolazione espressamente riferita al vizio di motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.; essendo, nell'ambito della censura, stata contestata la complessiva valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all'ampiezza – e all'effettivo esercizio – dei poteri di vigilanza comunque persistenti sul delegante ai sensi dell'art.16, comma 3, D.Lgs. n.81/2008, il tutto in espressa censura della lettura della concreta successione temporale dei fatti operata dal giudice di primo grado.
5. Ritiene il Collegio che, in considerazione della lettura complessiva del ricorso, non si sia di fronte alla fattispecie processuale presa in esame da arresti quali Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, dep. 2024, El Hawi, Rv. 285738; Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284333; Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Canella, Rv. 275664.
Ipotesi nella quali questa Corte ha ritenuto che il ricorso diretto per cassazione non sia convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato.
Si tratta di ipotesi in cui la Corte ha ritenuto che, a mente dell'art. 569, comma 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, in considerazione della competenza funzionale della Corte e della natura eccezionale del saltum, che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, solo se con l'atto di impugnazione siano denunciati meri vizi di pura legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., senza alcuna implicazione di questioni di merito; mentre il ricorso va convertito in appello solo laddove, al di là del nomen formalmente prescelto dall'impugnante, la Corte di cassazione rilevi che la volontà dell'autore del gravame era quella di sollecitare, in relazione ad una sentenza appellabile, esclusivamente una verifica su questioni di legittimità, ma il contenuto dei motivi dedotti sia stato formulato in termini tali da integrare sostanzialmente doglianze attinenti alla mancata assunzione di una prova decisiva o a vizi di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., che non avrebbero consentito la presentazione del ricorso per saltum.
È stato quindi ritenuto che la conversione del ricorso in appello, vale a dire il passaggio da un mezzo non consentito a uno consentito, sia possibile solamente se l'impugnante commette un errore in buona fede nella individuazione del mezzo da utilizzare, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali (c.d. errore ostativo o errore vizio) solamente in questo caso l'atto di impugnazione, formalmente invalido, può essere recuperato per il rispetto del principio del favor impugnationis, a meno che non risulti il contrario, e cioè che la parte abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo di impugnazione diverso quello realmente proponibile, perché predisposto dall'ordinamento giuridico per rimuovere i vizi denunziati.
La conversione prevista dall'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., infatti, non è legittimamente invocabile laddove l'errore sia solo apparente, in quanto risultato di una consapevole surrettizia prospettazione di doglianze dirette non a rimuovere l'ingiustizia di un provvedimento, ma a ritardarne artificiosamente la definitività mediante l'introduzione dilatoria di più gradi di giudizio non consentiti, ad esempio al fine di 'guadagnare' l'applicazione di una causa di estinzione del reato (c.d. errore fittizio).
In tali situazioni, come è stato argomentato nei predetti arresti, è possibile affermare che la volontà manifestata coincide con la volontà interna e quest'ultima viene dissimulata, se la verifica del contenuto dei motivi del ricorso permetta di appurare che la parte interessata ha deliberatamente inteso impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza di utilizzare il mezzo prescelto in maniera strumentale, con una deliberata rinuncia all'impiego dell'unico, diverso mezzo di impugnazione che l'ordinamento processuale appronta tassativamente a quei fini.
6. Deve invece ritenersi richiamabile la giurisprudenza che ha ritenuto che, qualora non sia ravvisabile tale strumentale interpretazione dell'art.569 cod. proc. pen., il ricorso che contenga cumulativamente denunce di vizi di violazione di legge e di vizi di motivazione debba invece essere convertito in appello ai sensi del terzo comma (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del. 08/10/2014, De Boni, Rv. 261208; Sez. 6, Sentenza n. 26419 del. 03/07/2012, Laurito, Rv. 253122; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, Zaratye, Rv. 242789 Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860).
Atteso che, dalla lettura complessiva dell'atto, si evince che l'Ufficio ricorrente ha preso le mosse dalla dedotta violazione di alcune specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. n.81/2008 ma finendo poi per introdurre – come peraltro reso manifesto dall'intitolazione del secondo motivo – dei profili da ritenere univocamente rientranti nell'ambito della prospettazione di un vizio della motivazione.
4. Ne consegue, che il ricorso va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2026.
