Cassazione Penale, Sez. 4, 30 marzo 2026, n. 11981 - Investimento nel piazzale aziendale: il datore di lavoro non può invocare l'abnormità della condotta della lavoratrice senza aver predisposto le specifiche misure di prevenzione


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da

A.A. nato a M il (Omissis)

B.B. nato a B il (Omissis)

avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di appello di Trieste

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

Fatto


1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 22 gennaio 2025, depositata il 5 marzo 2025, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Pordenone dell'8 febbraio 2022, riducendo la pena inflitta a A.A. e B.B. a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. Per il resto, la sentenza è stata confermata.

I fatti risalgono al 22 maggio 2019. In quella data, presso la sede della società VEV di A.A. E C. Sas, C.C., impiegata amministrativa della ditta, venne investita da un autocarro Mercedes Daimler Chrysler condotto da B.B.

La donna si trovava nel piazzale esterno dell'azienda, dove si era recata per fornire indicazioni stradali a un autista. B.B., giunto in prossimità del cancello di uscita e ricordatosi di aver dimenticato un pezzo di ferramenta necessario per il lavoro, arrestò il mezzo e iniziò una manovra di retromarcia. L'autocarro, privo di segnale acustico e con la visuale posteriore ostruita dal carico trasportato sul pianale, investì la C.C., trascinandola sotto il veicolo per alcuni metri. La donna riportò lesioni personali gravissime trauma toracico e addominale, frattura esposta del femore sinistro, shock emorragico e ferita allo scalpo.

Secondo l'imputazione, A.A., nella qualità di socio accomandatario e amministratore della società, datore di lavoro, aveva omesso di evidenziare nel piazzale le vie di circolazione esterne, impedendo la circolazione sicura di veicoli e pedoni. B.B., socio accomandante e conducente dell'autocarro, aveva circolato nel piazzale privo di segnalazione, senza osservare le regole cautelari di prudenza necessarie per evitare collisioni con i pedoni. A entrambi venne contestato il delitto di lesioni colpose gravissime in cooperazione, con le aggravanti della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il procedimento si svolgeva con rito abbreviato.

La Corte di appello ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. I tecnici della prevenzione avevano accertato che il tracciato delle vie di circolazione del piazzale non era evidenziato. Dopo l'incidente, A.A. aveva adempiuto alle prescrizioni imposte, adeguando il luogo di lavoro ai requisiti previsti dall'allegato 4 del D.Lgs. 81/2008, come documentato dalle fotografie allegate all'annotazione del 24 gennaio 2020.

Quanto alla richiesta di abbreviato condizionato, non accolta in primo grado, ha rilevato che lo stesso procuratore speciale aveva chiesto di procedere comunque con rito abbreviato semplice, con la conseguenza che non poteva proporre appello sul rigetto dell'istanza condizionata.

Nel merito, ha respinto la tesi difensiva secondo cui la condotta della C.C. sarebbe stata abnorme.

La C.C. si trovava presso l'ingresso ordinario della palazzina, in una zona non interdetta ai pedoni; B.B. aveva effettuato la manovra di retromarcia, pur avendo la visuale posteriore ostruita dal carico.

La Corte ha quindi confermato la responsabilità di entrambi gli imputati, ritenendo che l'investimento fosse ricollegabile alle omissioni accertate.

2. A.A. e B.B. affidano il loro ricorso ai seguenti motivi.

2.1 Con la prima censura, i ricorrenti denunciano violazione ed erronea applicazione dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., lamentando l'illegittimo rigetto della richiesta di abbreviato condizionato e la mancata assunzione di una prova decisiva. Sostengono che la Corte di appello abbia errato nel confermare il diniego dell'integrazione probatoria richiesta, omettendo di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, la Corte di merito ha applicato erroneamente la norma che disciplina l'abbreviato condizionato, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.

L'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione previgente, consentiva di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato all'espletamento di un'integrazione istruttoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le esigenze di economia processuale proprie del rito.

La Riforma Cartabia ha modificato il secondo requisito, rimodellando la disposizione in termini di idoneità dell'integrazione probatoria a realizzare comunque un'economia processuale in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale.

Il legislatore ha fissato un criterio prognostico e relazionale che obbliga il giudice a un puntuale raffronto cronologico tra la prevedibile durata del supplemento probatorio nel giudizio abbreviato e quella della futura istruzione dibattimentale.

Si è passati da una valutazione astratta di compatibilità a una constatazione relativa e specifica del risparmio di tempo e risorse, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità giurisdizionale.

La difesa contesta che l'integrazione richiesta fosse meramente esplorativa. L'audizione dei due testimoni avrebbe introdotto elementi nuovi e non debitamente approfonditi nelle indagini, riguardanti il comportamento abnorme della persona offesa.

2.2 Con la seconda censura, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e, in subordine, vizio di motivazione.

Lamentano che la Corte di appello abbia erroneamente escluso l'abnormità del comportamento della lavoratrice C.C., idonea a interrompere il nesso causale tra le condotte degli imputati e l'evento lesivo.

La difesa contesta la ricostruzione secondo cui il comportamento della C.C. non sarebbe stato abnorme e negligente.

Sostengono che l'abnormità non può confondersi con qualunque forma di imprudenza o negligenza, ma si riscontra unicamente quando l'imprudenza del lavoratore sia posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, quindi al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, oppure all'interno delle proprie mansioni ma in termini radicalmente e ontologicamente lontani dalle ipotizzabili e prevedibili scelte imprudenti nell'esecuzione del lavoro.

Secondo i ricorrenti, dal compendio probatorio emergeva chiaramente che C.C. era un'impiegata addetta alla contabilità aziendale, non incaricata di recarsi nel piazzale antistante né nella zona di produzione. A.A. aveva più volte intimato alla dipendente di non uscire dalla palazzina o recarsi in altre zone dell'azienda, in virtù di prescrizioni di sicurezza. Il giorno prima dell'incidente, aveva nuovamente richiamato la C.C. su questo punto. La zona di produzione era interdetta a chi non fosse addetto ai lavori, così come la strada all'esterno della porta d'entrata della palazzina. Inoltre, la zona di ingresso e uscita era condivisa tra due società (VEV e Go Tecnology), circostanza che aveva indotto il datore di lavoro a vietare ai dipendenti di uscire nel piazzale, molto frequentato da auto e mezzi aziendali di entrambe le imprese.

La C.C., per sua stessa ammissione, frequentemente poneva in essere comportamenti che non appartenevano alla propria area di competenza e che non avrebbe dovuto eseguire, tanto meno nella zona del piazzale.

La negligenza della persona offesa emergeva anche dal comportamento tenuto nell'attraversamento la donna si era avvicinata senza guardare a destra e a sinistra, violando le basilari norme della circolazione stradale.

L'atteggiamento imprudente della C.C., nel transitare liberamente in una zona che sapeva essere trafficata da più mezzi e che sapeva di non dover frequentare per espresso richiamo, unito alla decisione del tutto autonoma e in violazione delle direttive del datore di lavoro, configurerebbe secondo la difesa un comportamento assolutamente abnorme, ponendosi come causa unica ed esclusiva dell'incidente ed escludendo ogni nesso di causa tra le azioni degli imputati e il danno occorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 41 cod. pen.

La difesa sostiene che la Corte di appello non ha svolto una motivazione in linea con questi principi, violando le norme prescritte.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., lamentando l'erroneo rigetto della richiesta di abbreviato condizionato e la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. I ricorrenti sostengono che l'audizione della testimone D.D. e dell'autista della ditta Metaltest fosse necessaria per accertare l'abnormità del comportamento della persona offesa, circostanza già emersa nelle dichiarazioni spontanee di A.A., ma non adeguatamente approfondita.

La censura è manifestamente infondata.

Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la difesa, munita di procura speciale, ha chiesto di procedere comunque con rito abbreviato semplice, con la conseguenza che non può dolersi del rigetto dell'iniziale istanza di abbreviato condizionato.

Infatti, all'imputato che, a seguito del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato puro è preclusa la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto tale opzione è equiparabile al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito alternativo previa assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826-01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 26053201; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477-01).

Il principio vale anche nel caso in cui l'opzione sia effettuata contestualmente alla richiesta di abbreviato condizionato e per l'ipotesi in cui quest'ultima non venga accettata, come espressamente consentito dall'art. 438, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 1, n. 20527 del 30/01/2024, non mass., a pag.5, par.2).

E d'altra parte, una volta avuto legittimo ingresso il giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva, al cui esercizio l'imputato ha rinunziato nel mentre ha acconsentito alla celebrazione del rito alternativo (da ultimo, Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395-02).

È pur vero che resta ferma la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324 - 01).

Tuttavia, sul punto, i giudici di merito hanno coerentemente escluso i presupposti per l'integrazione d'ufficio anche in grado di appello.

L'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce alla Corte di appello il potere discrezionale di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando gli elementi acquisiti la rendano assolutamente necessaria. La necessità deve emergere in modo oggettivo dal quadro probatorio, non da esigenze esplorative della difesa.

Nel caso in esame, la motivazione, non manifestamente illogica, ha evidenziato che la richiesta mirava a saggiare la fondatezza di un'ipotesi difensiva attraverso l'audizione di testimoni su circostanze già valutabili dagli atti. Il quadro probatorio sulla dinamica dell'incidente era completo e univoco e, pertanto, la prospettazione difensiva, riguardante un profilo valutativo - l'abnormità della condotta - che non richiedeva ulteriori acquisizioni fattuali per essere esaminato.

La decisione è in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile la richiesta di rinnovazione che si risolva in un'attività esplorativa di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli, non sussistendo rispetto a essa alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3 - , n.47293 del 28/10/2021, Rv. 282633 - 01; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, Rv. 267974 - 01).

3. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il comportamento della C.C. sarebbe stato abnorme e avrebbe interrotto il nesso causale tra le condotte degli imputati e l'evento lesivo.

Si deve premettere che la sentenza impugnata esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico giuridici della prima sentenza.

Nel caso in esame, dunque, vi è concordanza tra i giudici di merito nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

Conseguentemente, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo e, ai fini della decisione del presente ricorso, le due sentenze devono essere lette congiuntamente (cfr. tra le tante Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

La censura, confrontata con la doppia conformità delle pronunce di merito, è manifestamente infondata.

3.1 È opportuno richiamare l'approfondita analisi già elaborata da questa Sezione in relazione ai principi disciplinanti l'attribuzione della responsabilità a titolo di colpa, con riguardo al tema a cui si riferisce il motivo (Sez. 4, n. 1909 del 12/11/2025, dep. 2026, Rv. 289142 - 01, in motivazione, pag. 4, par. 5)

Si è puntualmente affermato che la cosiddetta abnormità della condotta del lavoratore negli infortuni sul lavoro consiste, secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ed in particolare di questa Sezione, nella esorbitanza della condotta del lavoratore, il quale agisce ponendo in essere comportamenti che fuoriescono dalla sfera di governo del datore di lavoro, innescando un rischio eccentrico.

Tale orientamento ha segnato l'abbandono del criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica del nesso tra condotta ed evento, ritenendo rilevante solamente che un simile comportamento determini un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l'evento (in questo senso, ex multis Sez. U, n. 38343 del 24 aprile 2014, Rv. 261106).

Si è invero osservato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (ex multis Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Rv. 281748).

Deve comunque aggiungersi come, in presenza della violazione di una norma antinfortunistica che tuteli il rischio realizzatosi, il comportamento negligente ed imprudente del lavoratore non determina un esonero da responsabilità del datore di lavoro garante della sicurezza (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 273247; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Rv. 250710).

In altri termini, il confine tra esorbitanza della condotta del lavoratore e sfera di rischio governata dal datore di lavoro è comunque segnato dalla regola per cui il datore di lavoro deve farsi carico di neutralizzare i comportamenti imprudenti e negligenti del lavoratore rientranti in un ambito di ragionevole previsione, adottando tutte le cautele necessarie. In tema di infortuni sul lavoro, infatti, il comportamento imprudente dell'infortunato non interrompe il rapporto di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento prodotto, in quanto la normativa antinfortunistica tutela i lavoratori anche contro eventuali loro atti di imprudenza o distrazione, se effetto di violazioni degli obblighi datoriali.

In sintesi, questa Corte ha reiteratamente affermato che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente e imprudente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, Rv. 259321).

Dunque, non può esservi alcun esonero da responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, la cui condotta può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 39489 del 22/09/2022, n.m; Sez. 4, n. 15157 del 28.1.2022, n.m.; Sez. 4, n. 26618 del 18/09/2020, n.m.; Sez. 4, n. 5007 dell'1/02/2019, Rv. 275017).

3.2. Così tracciate le coordinate ermeneutiche disciplinanti la responsabilità del datore di lavoro e la connessa categoria della c.d. abnormità della condotta del lavoratore, la sentenza impugnata mostra di aver fatto corretta applicazione dei principi dianzi evidenziati con riguardo alla corretta qualificazione del comportamento della lavoratrice.

E invero ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla persona offesa si collocava nell'alveo della sfera di rischio governata dal datore di lavoro e non si riferiva ad un rischio eccentrico ed estraneo alle mansioni svolte.

In particolare, si è sottolineato in sentenza che il sinistro si era verificato a pochi metri della porta di ingresso ordinaria alla palazzina degli uffici della V E V di A.A. E C. Sas e della Go Tecnology Srl, ragion per cui la presenza di dipendenti, clienti e fornitori nella stessa area dovesse essere considerata del tutto normale.

In secondo luogo, è stato anche accertato che l'intera zona veniva utilizzata promiscuamente sia come area di parcheggio da parte dei dipendenti delle suddette società, sia come area di transito per i clienti ed i fornitori di entrambe le imprese.

La Riletto, come affermato nella sentenza di primo grado, era intenta a dare indicazioni di accesso ad un autista di un autocarro nei pressi dell'accesso.

Conseguentemente, osservano logicamente i giudici di merito, il rischio di verificazione di eventi del medesimo tipo di quello verificatosi in concreto doveva ritenersi particolarmente elevato e quindi tale da indurre il datore di lavoro ad adottare efficacemente tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire una circolazione sicura non soltanto dei propri dipendenti, ma anche di tutti i soggetti che transitavano nell'area.

Con riguardo alla vicenda per cui è processo, pertanto, una volta esclusa la qualificazione della condotta della C.C. come abnorme, la Corte ha ben argomentato l'inadempimento degli obblighi di sicurezza da parte di A.A.

Il datore di lavoro aveva omesso di evidenziare le vie di circolazione nel piazzale esterno, non permettendo la circolazione sicura di veicoli e pedoni, in violazione dell'art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 (che, rinviando all'art. 63, prevede I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV, che appunto prevede gli obblighi di segnalazione ed evidenziazione).

Questa omissione, come sottolineano le sentenze di merito, è stata accertata dai tecnici della prevenzione e ha determinato la prescrizione di adeguare il luogo di lavoro ai requisiti indicati nel citato allegato IV del decreto, prescrizione cui A.A. ha successivamente adempiuto.

Inoltre, è stato rilevato che la C.C. si trovava all'ingresso della palazzina degli uffici; che non esistevano divieti formalizzati o prescrizioni di sicurezza che vietassero ai dipendenti di transitare in quella zona; che le presunte intimazioni del datore di lavoro costituivano mere direttive organizzative interne, non equiparabili a misure di prevenzione; che, in assenza di segnaletica di divieto, di delimitazioni fisiche o di prescrizioni scritte, il comportamento della lavoratrice non assumeva carattere di abnormità.

Nella decisione di primo grado, è riportato che la C.C., in sede di sommarie informazioni, rese in data 1.08.2019, dichiarava di non aver mai ricevuto istruzioni o indicazioni dal datore di lavoro in ordine al fatto di recarsi sul piazzale per ricevere clienti, fornitori o per ritirare la corrispondenza. Questa condotta, peraltro, non solo era resa necessaria a causa del malfunzionamento del citofono, ma costituiva una prassi ormai invalsa all'interno dell'azienda, tant' è che la stessa C.C. si recava sul piazzale almeno una volta al giorno e, quando la stessa era impedita, la medesima attività veniva svolta da altri colleghi.

Com'è evidente - e come i giudici di merito hanno chiarito - nel caso di specie il rischio concretizzatosi è esattamente quello che avrebbe dovuto essere governato.

Si è pertanto correttamente concluso che, in questo contesto pacificamente ricostruito, il datore di lavoro non potesse invocare l'abnormità di una condotta praticata quotidianamente, senza aver predisposto le specifiche misure di prevenzione imposte dalla legge.

Infine, le decisioni di merito hanno inoltre evidenziato - e sul punto non v'è contestazione - il concorso di colpa del conducente B.B., che ha effettuato una manovra di retromarcia pur avendo la visuale posteriore ostruita dal carico trasportato sul pianale, in un'area priva di segnaletica e frequentata da pedoni.

4. In conclusione, alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in relazione alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per cui va disposta, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.
 


P.Q.M.
 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Letto l'art. 52, co. 2 D.Lgs. n. 196/2003, dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2026.