Tipologia: CIRL
Data firma: 24 luglio 2018
Validità: 31.12.2019
Parti: Uncem e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, Veneto 
Fonte: faicislverona.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione e durata
Art. 2 Sistema di informazioni
Art. 3 Garanzie occupazionali
Art. 4 Riassunzione lavoratori a tempo determinato
Art. 5 Turnover
Art. 6 Classificazione dei lavoratori
Art. 6 bis Quadri
Art. 7 Premio continuità di servizio
Art. 8 Indennità per i capi
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Ambiente e salute
Art. 11 Lotta agli incendi boschivi e relativa reperibilità
Art. 11 bis Interventi in emergenze idrogeologiche e di Protezione Civile
Art. 12 Organizzazione del lavoro
Art. 13 Ferie
Art. 14 Indennità chilometrica e mezzi di trasporto
Art. 15 Missioni e trasferte

 

Art. 16 Recupero del lavoro non effettuato per cause di forza maggiore
Art. 17 Infortunio sul lavoro e malattia
Art. 18 Previdenza complementare
Art. 19 Qualificazione e aggiornamento professionale
Art. 20 Permessi sindacali retribuiti
Art. 21 Diritto allo studio
Art. 22 Permessi straordinari per motivi particolari
Art. 23 Mensa
Art. 24 Contributo per assistenza contrattuale regionale
Art. 25 Trattamento economico integrativo regionale
Allegati:
A) Regolamento delle trattenute per il Contributo di Assistenza Contrattuale regionale.
B) Fac-simile domanda di riconoscimento il diritto di precedenza nell’assunzione.
C) Fac-simile richiesta concessione giornate di distacco.
D) Istituzione squadre di alta specializzazione A.I.B. 
Nota a verbale dell’art. 23 del contratto regionale integrativo di lavoro


Contratto integrativo regionale di lavoro riferito al contratto nazionale di lavoro 07/12/2010 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria per la regione del Veneto 

Il giorno 24 luglio 2018, presso la Regione del Veneto - Giunta Regionale - in Venezia, Dorsoduro, 3901 - Palazzo Balbi – tra Uncem Regionale del Veneto […] e Flai-Cgil […], Fai-Cisl […], Uila-Uil […], alla presenza di una rappresentanza di lavoratori, si è stipulato il seguente Contratto Regionale di Lavoro, per i lavoratori forestali del territorio della Regione del Veneto, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 07/12/2010.
Al termine dell’incontro le parti hanno firmato il presente accordo […]

Premesso
che le Federazioni regionali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, nella piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale evidenziavano l’importanza della attività di difesa idrogeologica, della conservazione del suolo e dell’ambiente naturale, finora svolta in amministrazione diretta, che ha portato a raggiungere importanti risultati, sia per la tutela e la sicurezza del territorio veneto attraverso la prevenzione di eventi franosi e smottamenti, sia per perseguire un armonico sviluppo socio-economico al fine del miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza della collettività, anche nell’ottica di consolidare un’occupazione professionalmente qualificata in un settore dove gli investimenti tecnici e finanziari producono un notevole ritorno in termini di qualità della vita e di prospettiva per le generazioni future, ha avuto luogo un ampio ed approfondito dibattito, a conclusione del quale sono state concordemente evidenziate le seguenti considerazioni.
Con la riforma della PAC del 1992, con i regolamenti 2078 e 2080 del 1992, nonché con le proposte di “Agenda 2000” concretizzatesi successivamente nel primo Piano di Sviluppo Rurale del Veneto (periodo 2000-2006) e nell’attuale Programma di Sviluppo Rurale (periodo 2014- 2020), l’azione comunitaria in tema forestale diviene parte integrante della politica agricola comune.
La programmazione regionale, sede primaria di elaborazione della politica forestale nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari, deve puntare al recupero e valorizzazione delle produzioni e delle potenzialità agro-silvo-pastorali al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni economico-sociali della popolazione residente nelle zone di montagna e consolidare, possibilmente aumentandoli, i livelli occupazionali dei lavoratori forestali, perseguendo un reale governo del mercato del lavoro del settore, anche ai fini di una maggiore produttività e dell'inserimento dei giovani.
Punto centrale ed essenziale dello strumento contrattuale è quello della difesa e qualificazione dell'occupazione nel settore forestale tale da concorrere a realizzare pienamente i princìpi generali della programmazione, anche alla luce degli obiettivi, delle azioni e delle risorse messe a disposizione dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
L'alta sensibilità presente nella pubblica opinione relativa alla difesa idrogeologica del territorio e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, impone scelte coerenti di stabilità e continuità dell'azione nel settore mediante la disponibilità di adeguate risorse e l'utilizzo di personale lavoratore qualificato come fattore stabile e strategico della politica forestale e ambientale della Regione del Veneto.
In armonia con tali orientamenti assume rilevanza determinante anche il fatto che l’impiego del personale lavoratore nel settore forestale avvenga attraverso il diretto coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni competenti a vario titolo in tale ambito di attività.
Ciò costituisce elemento determinante per il mantenimento di un corretto assetto territoriale soprattutto nelle zone montane, maggiormente esposte a fenomeni di degrado. La sollecita attivazione di tale componente lavorativa, che ne caratterizza l’impiego specie in situazioni critiche ed emergenziali, consente infatti di ottenere benefiche ed immediate ricadute sul mantenimento del territorio, sulla popolazione in esso residente e sul tessuto socio-economico più in generale.
Per questo necessita un quadro di nuove relazioni sindacali in grado di assicurare la necessaria combinazione tra le varie opportunità di lavoro nel campo agro-silvo-pastorale al fine di garantire la maggiore occupazione possibile nell'arco dell'anno, attuando, allo scopo, anche la necessaria mobilità della manodopera.
Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali e nazionali per il settore, le Organizzazioni sindacali, ferma restando la propria autonomia, svolgeranno idonee iniziative con la Regione, le Unioni Montane (ex Comunità Montane), ed altri Enti per conseguire la destinazione al settore di tutte le risorse finanziarie disponibili in sede nazionale, comunitaria e regionale per la promozione della difesa idrogeologica, del miglioramento forestale e della valorizzazione e della difesa delle risorse agro-silvo-pastorali e ambientali del territorio montano prevedendo, tra l’altro, forme di finanziamento finalizzate alla manutenzione del bosco ed aventi carattere di continuità.

Art. 1 Sfera di applicazione e durata
Il presente Contratto Integrativo Regionale di lavoro (CIRL) fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato il 07/12/2010 e si applica ai rapporti di lavoro indicati nell'art. 1 di quest'ultimo, instaurati nella Regione del Veneto.
Le parti concordano sulla non ripetitibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che trovano una definizione compiuta nel contratto nazionale.
Sono fatte salve eventuali situazioni di miglior favore riscontrabili in realtà datoriali, frutto di specifici accordi aziendali.
Il presente CIRL sostituisce il precedente Contratto Integrativo stipulato in data 27/06/2012 ed ha formale validità temporale biennale.
L’adeguamento della componente salariale ha decorrenza dal 01/01/2018.
L’adeguamento della indennità sostitutiva di mancato ricovero ad uso mensa e del buono pasto giornaliero ha decorrenza dal 01/01/2018.
Il presente contratto scade il 31/12/2019 fatta salva diversa indicazione derivante dal nuovo CCNL o eventuale accordo nazionale.

Art. 2 Sistema di informazioni
Nel quadro del sistema di informazioni sui programmi di intervento stabilito all'art. 3 del CCNL 07/12/2010 sono riconfermati il Comitato Paritetico Regionale e l'Osservatorio Regionale.
Il C.P.R. è presieduto dal rappresentante dell'Uncem regionale ed è così costituito:
* un rappresentante della Flai-Cgil;
* un rappresentante della Fai-Cisl;
* un rappresentante della Uila-Uil;
* un rappresentante della Direzione Operativa;
* un rappresentante della Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura.
Compiti del C.P.R. sono:
* la raccolta di informazioni su piani e programmi delle parti datoriali e degli Enti delegati;
* l'esame dello stato di attuazione degli stessi;
* la valutazione dei flussi occupazionali e della dinamica delle assunzioni, con riferimento agli artt. 3, 4, 5 e seguenti;
* la acquisizione di notizie circa l'attivazione dei contratti di formazione e lavoro;
* l'acquisizione di esigenze formative e predisposizione di programmi di qualificazione professionale con attenzione particolare alle materie specifiche del settore ed alla questione della salute e della prevenzione infortuni;
* la raccolta di notizie sulla evoluzione di tecnologie innovative nel settore. 
L'Osservatorio Regionale presieduto e coordinato dall'Assessore all’Ambiente e Protezione Civile o da un suo rappresentante, è così costituito:
* il rappresentante della Flai-Cgil regionale;
* il rappresentante della Fai-Cisl regionale;
* il rappresentante della Uila-Uil regionale
* due rappresentanti dell'Ente Regione del Veneto con riferimento all'attività svolta nel comparto forestale e dell'attività di pianificazione e tutela dell'ambiente;
* un rappresentante della Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura;
* un rappresentante degli Enti datori di lavoro Unioni Montane.
Compiti dell'O.R. sono:
* esaminare i programmi regionali di intervento nel settore agro-forestale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili verificarne lo stato di attuazione, anche in ordine alla corresponsione puntuale del trattamento economico alle maestranze impiegate;
* analizzare le dinamiche occupazionali e la mobilità del lavoro.
Il C.P.R. si riunisce di norma due volte all'anno presso la sede Uncem regionale.
L'O.R. si riunisce di norma due volte all'anno presso l'Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile.
In occasione della prima riunione del C.P.R. e dell'O.R. verranno concordati i regolamenti per l'attività operativa dei medesimi organismi.
Prima dell'avvio dei lavori, di norma entro il 10 trimestre di ogni anno, le parti si incontreranno a livello territoriale o aziendale per esaminare il programma degli interventi e delle assunzioni, nonché i presumibili periodi temporali di utilizzo della manodopera. Tali incontri potranno essere attivati anche nel corso dell'attività su richiesta di una delle parti.

Art. 9 Orario di lavoro
Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 50 del CCNL l'orario di lavoro giornaliero avrà inizio e termine nel momento in cui viene raggiunto il luogo oltre il quale il mezzo di trasporto non può più proseguire e il lavoratore, pertanto, deve procedere a piedi per raggiungere il posto di lavoro.
È demandata in sede aziendale la definizione dei termini di decorrenza dell’orario di lavoro in presenza di distanze di percorrenza implicanti significativi trasferimenti, di norma superiori ai 60 minuti complessivi tra andata e ritorno.

Art. 10 Ambiente e salute
Ad integrazione ed ai sensi degli artt. 9, 22 e 53 del CCNL ed in applicazione delle normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sono considerati:
1) Lavori Pesanti
* il facchinaggio;
* i lavori con martello perforatore o demolitore ad aria compressa o ad asse flessibile;
* lo scoronamento di frane;
* gli scavi in sezione obbligata oltre la profondità di un metro;
* la spicconatura continua in suoli rocciosi;
* l’uso della motosega e del motodecespugliatore;
* l’attività lavorativa su terreni con pendenza superiore al 35%.
2) Lavori Nocivi
* I lavori per il cui espletamento ricorra l’utilizzo di prodotti antiparassitari e la raccolta manuale dei nidi di processionaria.
* I lavoratori possono venire adibiti a lavori nocivi per una durata massima di 4 ore giornaliere.
3) Lavori in acqua - Lavori in quota
* Sono considerati lavori in acqua quelli effettuati, in via continuativa o prevalente, con i piedi immersi in acqua, neve o melma.
* I lavoratori possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere.
* Sono considerati lavori in quota quelli effettuati ad una altezza da terra superiore ai 2 metri con esclusivo riferimento ai montatori di ponteggi in possesso di specifica qualificazione e agli addetti alle operazioni colturali o fitosanitarie effettuate con la tecnica del “tree climbing”.
Ai lavoratori di cui ai punti 2) e 3) è prevista la corresponsione di un’indennità, a mente dell’art. 53 del CCNL, calcolata nella misura del 10% della retribuzione composta da
minimo nazionale conglobato e salario integrativo regionale.
La predetta indennità è corrisposta, su base oraria, limitatamente all’effettiva durata dell’attività lavorativa svolta in acqua; all’effettiva durata dell’attività di montaggio e di smontaggio di ponteggi di altezza superiore ai 2 metri dal suolo; all’effettivo svolgimento delle operazioni
colturali o fitosanitarie effettuate con la tecnica del “tree climbing” e all’effettivo svolgimento della attività su piattaforma aerea.
Equipaggiamento personale e D.P.I.
Alla fornitura dell’equipaggiamento personale e dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) provvedono i soggetti datori di lavoro con onere a proprio carico in funzione alle mansioni svolte dai lavoratori forestali.
Alla individuazione dell’equipaggiamento personale e dei D.P.I. si provvederà localmente, d’intesa con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, sulla scorta delle eventuali indicazioni fornite dal medico competente.
In particolare si assicureranno la sostituzione dell’equipaggiamento usurato in dotazione e le eventuali necessità di ricambio.
Rischi per la salute e la sicurezza
Fatti salvi i contenuti di natura contrattuale di cui al presente articolo, le misure da adottarsi per la riduzione della esposizione ai rischi lavorativi, anche su singoli lavoratori, sono determinate dal medico competente sentiti i soggetti datori di lavoro ed i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Notazione a margine
Con riferimento alle due ore di pausa retribuita, di cui all’art. 9 del vigente CCNL, si precisa la frazionabilità di tale periodo orario nell’arco della giornata lavorativa.
Le parti concordano la definizione di apposite occasioni di incontro al fine di armonizzare a livello aziendale L’applicazione del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 in materia di sicurezza.

Art. 11 Lotta agli incendi boschivi e relativa reperibilità
Ferma restando la disciplina dettata in materia di lotta agli incendi boschivi dalla normativa nazionale e regionale, il presente articolo riguarda l’organizzazione Anti-Incendio-Boschivo (A.I.B.). Tutto ciò posto in essere dalla Regione del Veneto con il ricorso all’impiego di lavoratori forestali operanti presso l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, Ente della Regione del Veneto.
La lotta agli incendi boschivi è effettuata anche con l’impiego di squadre specializzate di pronto intervento costituite presso le Unità Organizzative Forestali e presso l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, Ente della Regione del Veneto, da lavoratori preferibilmente assunti a tempo indeterminato. Alla costituzione di tali squadre si perviene sulla base di reciproco accordo formale tra lavoratore e datore di lavoro, sentiti eventualmente anche i DOS del territorio di competenza, prefigurando l’impiego delle squadre così costituite sul territorio di competenza e, qualora necessario, sull’intero territorio regionale.
I lavoratori costituenti le predette squadre A.I.B. sono individuati dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, Ente della Regione del Veneto sulla base di determinati requisiti fisici ed attitudinali, individuali, avallati dai “medici competenti” dell’Ente.
L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, Ente della Regione del Veneto provvede allo specifico addestramento dei lavoratori; alla fornitura degli equipaggiamenti e delle dotazioni individuali e di squadra, impegnandosi al costante aggiornamento addestrativo, operativo e dotazionale onde assicurare i più elevati standard di sicurezza e di efficacia nelle operazioni A.I.B.
L’adesione dei lavoratori alla formazione delle squadre A.I.B. di alta specializzazione configura, a tutti gli effetti, adempimento contrattuale.
L’attivazione delle squadre si basa sul presupposto della reperibilità pianificata, su base trimestrale, ordinariamente riferita ad una squadra di due o tre componenti, tale da coprire le 24 ore, estendendosi su 7 giorni.
I criteri di ordinaria turnazione tra le squadre di cui al comma precedente sono determinati presso l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, Ente della Regione del Veneto facendo in modo che ogni lavoratore risulti di norma reperibile per un solo fine- settimana al mese e per non più di cinque giorni consecutivi.
Ai lavoratori appartenenti attivamente alle squadre di alta specializzazione A.I.B. è corrisposta, con riferimento a 12 mensilità o all’effettivo periodo di rapporto di lavoro, una indennità di € 25,00 da riconoscersi limitatamente al solo periodo di permanenza operativa nelle squadre.
L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, Ente della Regione del Veneto, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, possono pianificare la reperibilità anche per periodi di tempo inferiori alla annualità.
I lavoratori in stato di reperibilità, qualora attivati dal funzionario responsabile, sono tenuti a mobilitarsi entro 30 minuti dalla chiamata.
L’indennità di reperibilità, corrisposta nella misura stabilita dall’Art. 56 del vigente CCNL, è riconosciuta con riferimento alle 24 ore.
Per la reperibilità prestata durante il fine-settimana, ovvero in festività infrasettimanale, è riconosciuto un compenso forfettario fisso pari a € 30,00 integrativo della indennità di reperibilità contrattualmente prevista.
I lavoratori specificamente addestrati alla lotta A.I.B., ancorché non reperibili, e quindi senza obbligo di rintracciabilità, se utilmente contattati in caso di necessità assicurano la propria partecipazione alle operazioni A.I.B. In caso di eventuale attivazione notturna, festiva o durante il fine-settimana viene corrisposto un compenso fisso pari a € 20,00.
Sarà cura dell'Amministrazione dotare i lavoratori di idonei apparati di comunicazione mobili sì da consentirne la eventuale tempestiva attivazione.
L’indennità antincendio di cui all’Art. 57 del vigente CCNL è computata su base oraria dal momento della partenza e fino al rientro del lavoratore alla propria dimora. Per i lavoratori in servizio è fatto riferimento al cantiere.
L’operatività A.I.B., intesa come attivazione in intervento, prestata in giorno festivo è oggetto di immediato recupero compensativo dell’intera giornata festiva.
Laddove per necessità aziendali di carattere irriguo si dovesse rendere necessaria la programmazione di interventi a salvaguardia delle produzioni, sono demandati a livello aziendale la definizione delle modalità di effettuazione dei suddetti interventi nonché i illativi criteri di remunerazione. 
Chiarimento a verbale
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, le parti si danno reciprocamente atto che per lavoratori si intendono sia gli operai sia gli impiegati, fermo restando che le squadre per l’intervento sul fuoco saranno formate solo da lavoratori con qualifica di operaio.

Art. 11 bis Interventi in emergenze idrogeologiche e di Protezione Civile
Per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali possono essere impiegate Squadre Specializzate di Pronto Intervento costituite presso l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, Ente strumentale della Regione del Veneto, da lavoratori preferibilmente assunti a tempo indeterminato.
I lavoratori costituenti le predette squadre sono individuati, su base volontaria, dal datore di lavoro, Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, sentiti eventualmente anche i soggetti coordinatori degli interventi emergenziali, sulla base di requisiti fisici ed attitudinali avallati dai Medici competenti dell’Ente.
Alla costituzione di tali squadre si perviene sulla base di reciproco accordo formale tra lavoratore e datore di lavoro.
L'Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, in collaborazione con l’Unità Organizzativa Protezione Civile, provvede allo specifico addestramento dei lavoratori, alla fornitura degli equipaggiamenti e alle dotazioni individuali e di squadra, impegnandosi al costante aggiornamento addestrativo, operativo e dotazionale onde assicurare i più elevati standard di sicurezza e di efficacia nello svolgimento dei lavori in emergenza.
L’adesione dei lavoratori alla formazione delle Squadre Specializzate di Pronto Intervento configura, a tutti gli effetti, adempimento contrattuale.
L’attivazione delle squadre, su richiesta dell’Unità Organizzativa Protezione Civile, viene stabilita dal Direttore dell’Unità Organizzativa Forestale competente con tempestiva comunicazione all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura.
I lavoratori costituenti la squadra hanno diritto, per ogni ora di lavoro prestata per far fronte alle emergenze, alla retribuzione maggiorata del 25% come prevista dall’art. 57 del CCNL, da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste daCCNL, eventualmente spettanti. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, festivo e notturno si applicano le maggiorazioni previste dall’art. 50 del CCNL.
L’indennità di cui all’art. 57 del vigente CCNL è computata su base oraria dal momento della partenza e fino al rientro del lavoratore alla propria dimora. Per i lavoratori in servizio è fatto riferimento al cantiere.

Art. 12 Organizzazione del lavoro
Presso ciascun ente delegato o concessionario verranno esaminati, nel corso di appositi incontri con le rappresentanze sindacali locali, i problemi afferenti la composizione delle squadre in relazione al tipo di intervento da effettuare.

Art. 16 Recupero del lavoro non effettuato per cause di forza maggiore
Nell'ipotesi in cui, per le cause previste all'art. 59 del CCNL 07/12/2010, non risultassero interamente svolte le ore lavorative settimanali, gli enti datori di lavoro si impegnano a far svolgere ai lavoratori interessati un numero di ore di lavoro, aggiuntivo alle giornate lavorative garantite ai sensi del precedente art. 3, pari al numero di ore non retribuite per impedimenti al lavoro dovuti a cause di forza maggiore.
L’impegno di cui al precedente comma è subordinato alla esistenza di finanziamenti disponibili per gli Enti datori di lavoro.

Art. 19 Qualificazione ed aggiornamento professionale
Considerato che l'attuale legislazione in materia ambientale e per la tutela e sicurezza dei lavoratori, richiede una sempre più elevata qualificazione professionale del personale rientrante nella sfera di applicazione del presente contratto, gli Enti datori di lavoro attuano, nell'ambito delle indicazioni emerse nel Comitato Paritetico Regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso il ricorso ad istituti di formazione professionale riconosciuti a livello regionale, la programmazione di idonei corsi di qualificazione che vedano coinvolti tutti i lavoratori nell’ottica della formazione professionale continua, in linea con quanto recato dall’art. 21 del CCNL vigente.
Particolare attenzione sarà riservata a momenti formativi specificamente dedicati a tematiche di valenza ambientale, naturalistica ed eco-sistemica tali da costituire nei lavoratori un apposito bagaglio di conoscenze e capacità da riversare nella attività lavorativa anche in funzione di un eventuale riconoscimento di qualifica professionale acquisita.
Le modalità pratiche di attuazione dei corsi verranno concordate a livello locale o regionale a seconda dei lavoratori coinvolti.
Per i lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato il periodo di partecipazione ai corsi di qualificazione professionale di cui al comma precedente, è considerato prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Nell'ambito dei programmi di qualificazione i sindacati hanno diritto da 1 a 3 ore, a seconda della durata del corso, per lo svolgimento di temi sindacali contrattuali ed altri riguardanti la materia del lavoro ed il campo sociale.
Nota a verbale
Si conviene che quanto previsto al comma d) dell’art. 36 del CCNL possa essere esteso agli impiegati di livello pari o superiore al 4° cui viene applicato il presente CIRL.
A tutti i lavoratori inquadrati come impiegati e operai potranno essere concessi permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale o iniziative con carattere formativo inerenti le proprie competenze, nei limiti previsti dalla normativa vigente e salvo verifica di fattibilità da parte del datore di lavoro.

Art. 23 Mensa
Con riferimento al comma 2 dell’art. 58 del vigente CCNL 07/12/2010, agli operai forestali è corrisposta una indennità sostitutiva di mancato ricovero ad uso mensa in ragione di € 7,00 giornaliere valevoli in tutte le realtà lavorative.
Il diritto alla indennità predetta matura a fronte di prestazioni lavorative giornaliere effettuate per almeno 5 ore.
Agli impiegati forestali è riconosciuto un buono pasto giornaliero di € 7,00.
Il diritto suddetto matura a fronte di prestazioni lavorative giornaliere effettuate per almeno 7 ore. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Impegno a verbale
Le parti concordano di ritrovarsi, ai fini di eventuali ulteriori riadeguamenti della indennità, in caso di modificazioni di legge influenti sui limiti di assoggettamento fiscale.

Nota a verbale dell’art. 23 del contratto regionale integrativo di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto che sia con riguardo a particolari riduzioni dell’orario di lavoro richieste dall’organizzazione aziendale e non dipendenti dal lavoratore, sia con riguardo a rapporto di lavoro partirne in essere, dovrà comunque essere riconosciuto il buono pasto giornaliero.