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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Circolare Titolo: “Sicurezza della Navigazione”
Serie: Istruzioni ad Organismi Affidati: n. 39/2026
Argomento: Ship Recycling Regulation (1257/2013/EU) – Hong Kong International Convention for the Safe And Environmentally Sound Recycling Of Ships, 2009 – Certificazione delle navi nuove ed esistenti battenti bandiera italiana – istruzioni.
I Decreti Dirigenziali 1076/20251 e 409/20262 hanno apportato modifiche al Decreto Dirigenziale 450/20193 al fine di:
- integrare e armonizzare tecnicamente le previsioni del Decreto, nelle more della ratifica della Convenzione in argomento, mediante alcuni formali richiami al Regolamento (UE) n. 1257/2013 e alla Convenzione stessa;
- attuare le Decisioni di esecuzione (UE) 2026/116 e 2026/121 con cui sono stati modificati il “certificato di idoneità al riciclaggio” ed il “certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi”, da rilasciare alle navi battenti bandiera italiana.
Questo Reparto alla luce delle modifiche normative richiamate, ritiene necessario fornire istruzioni armonizzate a codesti organismi riconosciuti per la certificazione delle navi nazionali.
NAVI NUOVE
Le navi di nuova costruzione o che siano iscritte nei registri nazionali a partire dalla data della presente, provenienti da bandiera estera, dovranno essere munite, a completamento della visita iniziale, di:
a. “certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi” conforme al modello allegato al DD. 409/2026;
b. “attestato di conformità all’inventario dei materiali pericolosi” conforme al modello allegato al DD. 1076/2025, rilasciato per conto dell’Amministrazione, per quegli organismi- riconosciuti che siano stati delegati attraverso l’integrazione dei relativi accordi.
NAVI ESISTENTI
Le navi non rientranti tra quelle “nuove”, come sopra identificate, dovranno essere munite delle medesime certificazioni a seguito di “visita addizionale”, in concomitanza con la prima visita annuale sul “certificato di classe”. La scadenza dei certificati potrà essere armonizzata con quella dei “certificati statutari” della nave, qualora la validità non ecceda - dalla data di rilascio/rinnovo - i limiti stabili dal Regolamento e dalla Convenzione.
In relazione al rilascio del “attestato di conformità all’inventario dei materiali pericolosi” - da parte degli organismi riconosciuti che siano stati autorizzati - si specifica che la visita addizionale è richiesta anche qualora la nave sia già in possesso di una certificazione volontaria.
NAVI DA AVVIARE A RICICLAGGIO (Tutte le navi)
Le navi sottoposte a visita finale per l’avvio a riciclaggio dovranno essere munite del “certificato di idoneità al riciclaggio” e dell’“attestato di conformità per l’idoneità al riciclaggio” – rilasciato per conto
dell’Amministrazione per quegli organismi riconosciuti che siano stati delegati - secondo i modelli inclusi nel DD 1076/2025 e 409/2026. Resta fermo il requisito che il cantiere di riciclaggio deve essere incluso nella lista europea tra quelli riconosciuti idonei ai sensi del Regolamento.
INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI (Tutte le navi)
In sede di visita iniziale, addizionale o finale gli organismi riconosciuti- autorizzati dovranno verificare – oltre ad eseguire i controlli richiesti dalle visite in parola – che l’inventario sia stato sviluppato sia in base al Regolamento sia in base alla Convenzione.
Questo Reparto resta a disposizione per qualsiasi ulteriori direttiva in merito alla certificazione delle navi nazionali.
La presente è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto, alla sezione “Normativa sulla sicurezza della navigazione e marittima”4 e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
Il Capo Reparto
CA (CP) Francesco CIMMINO
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1Decreto 25 giugno 2025, recante “Modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi- Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017” (GU n.160 del 12-7-2025).
2 Decreto 18 Marzo 2026, recante ““Modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi- Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017” – in corso di pubblicazione in GU.
3 Decreto 27 maggio 2019, recante “Riciclaggio delle navi- Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017” (GUn.133 del 8.6.2019).
4 https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/normativa-sulla-sicurezza-della-navigazione-e-marittima
