REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
composta da
Dott. GIUSEPPE CASTELLINI Presidente
Dott. MARIA CELLA  Consigliere Rel.
Dott. ANGIOLA SBORDONE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.1266/08 di RG .discussa all'udienza del 19.5.2010 promossa con ricorso depositato il 23.7.08
DA
B.  A.G. SEDE SECONDARIA  IN  ITALIA
rappresentata e difesa dall' avv.          elettivamente domiciliata giusta delega in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI    rappresentata e difesa dagli avv.          Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta delega a margine della memoria difensiva in grado di appello.
APPELLATA
 


Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio n. 36/2008

I procuratori della parti hanno precisato come segue le

CONCLUSIONI

 

 


Fatto

 

 


Con ricorso in data 23 luglio 2008, B. AG ha convenuto in giudizio avanti la sezione lavoro della Corte d'appello di Milano    ...         proponendo appello avverso la sentenza 36 del 2008 resa tra le parti dal giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.

Il primo giudice aveva accolto la domanda della ricorrente, dichiarando illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatole in data 15 giugno 2005 e ordinando all'azienda la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con risarcimento dei danno commisurato alle retribuzioni perse dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Il primo giudice aveva infatti ritenuto che, benché il periodo di comporto fosse stato in effetti superato, le assenze per malattia erano dovute ad un infortunio sul lavoro nonché alla successiva ricaduta entrambi imputabili all'azienda: l'infortunio in quanto lo stesso si era verificato per le condizioni di pericolosità dell'ambiente di lavoro e la ricaduta, in quanto determinata dalla successiva assegnazione alla lavoratrice delle precedenti mansioni, nonostante difficoltà fisiche conseguenti all'infortunio precedente e che l'interessata aveva segnalato.


 
L'azienda ha proposto appello, contestando la propria responsabilità in relazione ad entrambe le circostanze considerate dal primo giudice: quanto all'infortunio, in quanto la versione dei fatti tardivamente fornita dalla ricorrente (con riferimento ad un suo presunto scivolamento sul pavimento bagnato) era risultata inveritiera; la situazione di rischio era stata comunque frutto di una sua arbitraria scelta, in quanto il passaggio in luogo pericoloso in quanto scivoloso non era né obbligato, né autorizzato dal datore di lavoro; quanto alla ricaduta, faceva presente che la lavoratrice non aveva mai manifestato ai suoi superiori difficoltà lavorative dipendenti dal precedente infortunio, né aveva richiesto di essere adibita a mansioni diverse; le assenze non erano quindi riconducibili a responsabilità del datore di lavoro e dovevano pertanto essere tutte considerate ai fini del comporto con conseguente legittimità del recesso; ha quindi concluso per la riforma della sentenza con rigetto delle domande formulate dalla ricorrente in primo grado.

Quest'ultima si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, dando una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, da cui emergerebbe e che esistevano le condizioni pericolose del pavimento -sul quale ella non aveva mai sostenuto di essere caduta, bensì solo scivolata con conseguente perdita dell'equilibrio e successivo urto contro un tavolo-, e la consolidata abitudine, mai contrastata dal datore di lavoro, di utilizzare quel passaggio dove l'evento si era verificato; quanto alla ricaduta, faceva presente che dagli stessi certificati medici prodotti risultava che tutte le assenze erano in realtà riconducibili al primo episodio e che comunque essa appellata aveva fatto presenti le sue difficoltà ai superiori. Ha quindi concluso per la conferma della sentenza.

All'udienza del 19 maggio 2010 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e all'esito il Collegio ha pronunciato sentenza come da separato dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.

 

Diritto

 

L'appello deve essere rigettato, la sentenza impugnata meritando integrale conferma.


Deve premettersi che il ricorso di primo grado conteneva, oltre alla domanda di impugnativa del licenziamento, anche quella di condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni per l'infortunio sul lavoro verificatosi in data 22.10.04, domanda rinunciata dalla lavoratrice alla prima udienza avanti il Tribunale di Busto Arsizio, a seguito del risarcimento ottenuto dalla compagnia assicuratrice dell'appellante, ACE Europa.

La controversia ha dunque unicamente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto.


E' pacifico che le assenze hanno superato il periodo di comporto previsto dal ccnl commercio applicato dall'azienda appellante.
E' anche pacifico che le assenze sono conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso alla lavoratrice in data 22.10.04; è la stessa datrice di lavoro, infatti, nell'intimare il licenziamento con lettera in data 15.6.2005, a riferire le assenze all'infortunio ("lei è rimasta assente dal servizio per infortunio per 201 gg. nel decorso anno solare') .
La previsione contrattuale non distingue tra malattia e infortunio (artt.93-95 ccnl) e, dunque, le assenze della ... sarebbero di per sé computabili nel comporto.
In questo caso, tuttavia, le assenze non possono essere considerate ai fini del comporto, dovendosi condividere il giudizio espresso dal primo giudice, secondo cui l'infortunio era imputabile a responsabilità della datrice di lavoro e le sue conseguenze non potevano quindi concorrere alla maturazione del comporto e alla conseguente giustificazione del licenziamento ex art. 2110 cc (sul punto, l'orientamento della giurisprudenza è costante:Cass. 5066/00, 5413/03, 7730/04).


Non è contestato che tra le mansioni della lavoratrice fosse compresa quella di preparare e incartare prodotti alimentari da banco da consegnare alla clientela e trasportare vassoi alimentari in metallo (cap, 2 ricorso I grado); è anche pacifico che l'infortunio si verificò nella cucina dell'ipermercato e consistette nell'urto della lavoratrice contro lo spigolo di marmo di un tavolo della cucina, urto che interessò soprattutto il V dito della mano destra (il certificato del pronto soccorso in data 23.10.04 riferisce di "trauma contusivo V dito mano destra durante ii lavoro"; la prima certificazione INAIL del 23.10.04 descrive così le circostanze dell'infortunio: "urtava contro spigolo di tavolo da lavoro".

Le circostanze dell'infortunio sono riferite nel ricorso introduttivo (cap. 3) come segue "in data 22.10.04 mentre si trovava in cucina, neil'intento di raggiungere la macchina filmatrice ed al fine di incartare un vassoio che teneva tra le mani, scivolava sul pavimento bagnato e urtava violentemente con il gomito e con la mano destra contro lo spigolo di uno dei tavoli con piano in marmo ivi presenti, il tutto alla presenza della collega di lavoro, sig.ra ...  .

Nella relazione del CTP dott.         prodotta dalla stessa appellata al doc. 5 si legge alla voce "modalità di accadimento dell'infortunio": .."Attraversando un passaggio molto stretto accidentalmente ho urtato con il gomito e con la mano destra sullo spigolo di un tavolo"; la frase è virgolettata nel testo e sembra dunque essere attribuita a dirette dichiarazioni della lavoratrice.

 

L'istruttoria espletata ha consentito di individuare le caratteristiche del passaggio cui allude la lavoratrice.

Si tratta di un passaggio trai tavoli descritto da alcuni testi come molto angusto (tanto da non consentire il passaggio frontale di una persona, ma solo laterale; teste ...: "il passaggio è molto stretto, lo sono magra e ci passavo a mala pena. È un passaggio tra i tavoli non rettilineo.I tavoli sono in marmo con piano sporgente"; teste ... "il passaggio tra i tavoli e molto angusto, lo ci passo lateralmente, ma non direttamente"), da altri invece riferito come sufficiente al passaggio (teste L., direttore dell'ipermercato: "Il passaggio tra i tavoli non mi sembra cosi stretto, io ci potrei passare senza difficoltà").


E' anche emerso che in quel punto il pavimento della cucina era spesso bagnato e/o unto, sia per la vicinanza di un lavello e delle attività di cucina , sia per il passaggio degli addetti anche con teglie traforate (teste ... "Il pavimento era scivoloso, anch'io sono caduta... Spesso il pavimento è bagnato e unto perché proprio lì si cucina. Era quasi sempre così anche perché si passava con le teglie traforate, anche se non ricordo nello specifico quel giorno; teste ... " quanto alla pavimentazione dipende da chi ci lavora, a volte è sporca a volte no; teste ... "La pavimentazione è quasi sempre bagnata e unta di grasso essendoci un lavandino e un girarrosto").
In contrario, ma genericamente il teste ... ha riferito "Non mi risulta che la pavimentazione sia sempre bagnata o sporca; la pulizia è demandata a chi ci lavora salvo le pulizie straordinarie. Se capita che qualcosa cade per terra è cura di chi è presente provvedere alle pulizie".
E' infine emerso che tale passaggio non era obbligato, in quanto gli addetti potevano raggiungere la stessa destinazione (nel caso della ... la macchina filmatrice; si ignorano peraltro tutti i possibili percorsi dei dipendenti che operavano in cucina , non essendo stata prodotta né redatta una piantina del luogo) utilizzando un passaggio più largo (cd. "a giro") dove il pavimento era meno scivoloso; tale secondo percorso più sicuro era peraltro più lungo come emerge dalle dichiarazioni del teste... "Si può passare agevolmente anche con i carrelli facendo il giro. Quando avevo fretta per servire i clienti, passavo in mezzo ai tavoli, altrimenti facevo il giro. Nel percorso a giro solitamente non vi è acqua per terra"; anche il teste ...  ha confermato: "quando si hanno cose ingombranti si può fare il giro".


E' anche emerso che gli addetti utilizzavano entrambi i passaggi:quello più sicuro, quando avevano meno fretta e quando dovevano utilizzare i carrelli o portare oggetti ingombranti; quello meno sicuro in caso di fretta (si veda la dep. ... di cui sopra) e con oggetti meno ingombranti.

Fatte queste premesse, il primo giudice ha ritenuto la responsabilità di B., per avere consentito il passaggio anche nelle condizioni meno sicure sopra descritte; la minor sicurezza era individuata e nella angustia del passaggio che poteva in effetti determinare urti occasionali con gli ostacoli fissi presenti lungo il passaggio e nelle condizioni del pavimento.

L'appello proposto da B. investe questa valutazione sotto due profili:


• l'appellante ha sostenuto che la lavoratrice avrebbe dovuto utilizzare il passaggio più sicuro;
• comunque, ha fatto osservare che non vi è prova che in effetti la stessa fosse caduta, né che fosse scivolata sul pavimento bagnato/unto e che tale circostanza neppure era stata riferita dalla lavoratrice nell'immediatezza dei fatti; in proposito ha valorizzato le dichiarazioni dalla stessa rese al proprio CTP e sopra riportate; ha fatto inoltre rilevare che la stessa avrebbe individuato come teste oculare la collega B. che, invece, escussa, ha dichiarato di non aver assistito all'infortunio.

Quanto al primo punto, lo stesso non è significativo; dall'istruttoria infatti è emerso che il passaggio utilizzato non era stato vietato ; la questione del passaggio,anzi, non sembrerebbe in alcun modo regolamentata: gli addetti si regolavano infatti come meglio credevano, senza che nessuno li riprendesse, in caso di utilizzo del passaggio più angusto e meno sicuro.

Quanto al secondo punto, non sembra possa essere attribuito valore decisivo a quanto riportato nella relazione di CTP, sia perché ai fini dell'estensore, la circostanza rilevava solo per il giudizio di compatibilità tra evento e patologia, come è confermato dalle conclusioni ove si sottolinea che il quadro clinico è compatibile con la dinamica dell'incidente; al CTP interessava dunque far rilevare che c'era stato un urto tra l'arto destro e un ostacolo fisso di particolare consistenza, ma era del tutto indifferente stabilire se l'urto fosse avvenuto o meno a causa di uno scivolamento. Deve anche aggiungersi che la relazione era stata redatta in data 8.3.06, a distanza di un anno e mezzo dai fatti, quando la lavoratrice aveva già inviato l'istanza ex art. 410 c.p.c., doc.8 (in cui sosteneva che l'infortunio era ascrivibile a comportamento colposo del datore di lavoro e si anticipava la relativa domanda di risarcimento dei relativi danni).
L'elemento indicato appare dunque insufficiente a costituire l'ammissione di un fatto (urto indipendente da scivolamento) tale da rendere se non inammissibile anche solo meno credibile la più dettagliata versione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo, laddove si attribuisce l'urto ad uno scivolamento.
Quanto invece alla contraddizione di tale versione con altra precedente in cui la lavoratrice avrebbe attribuito l'urto ad una sua caduta - pure segnalata dall'appellante - la stessa deve essere esclusa, in nessun documento o dichiarazione della ... essendovi accenni ad una eventuale caduta.
E' invece esatto quanto eccepito da B., laddove ha rilevato che ... individuata dalla ... come teste oculare, ha dichiarato di non avere assistito all'infortunio, ma di avere parlato del fatto con l'appellata immediatamente dopo.
E' dunque certo che nessuno ha assistito all'infortunio e nessuno ha dunque potuto riferire se la lavoratrice fosse scivolata o meno.

Tuttavia, poiché non è contestato che il fatto sia avvenuto mentre la lavoratrice si trovava in quel passaggio angusto di cui si è detto, occorre valutare se tale percorso (per le ragioni indicate, tollerato dalla datrice di lavoro) fosse o meno pericoloso e se le sue caratteristiche abbiano o meno contribuito alla verificazione dell'infortunio.

La risposta è positiva.

Deve premettersi che sia nel primo che nel presente grado di giudizio, la ... aveva attribuito la responsabilità dell'infortunio alla datrice di lavoro, non solo in considerazione della scivolosità del pavimento, ma anche dell'angustia del passaggio (".. il passaggio de quo largo circa 40 cm, come anche risultato all'esito dell'istruttoria è oltremodo angusto anche in considerazione del fatto che i lavoratori si recano presso il suddetto macchinario sempre con le mani occupate portando all'incarto anche vassoi alimentari di notevole peso e dimensioni ed alla luce dei ritmi di lavoro frenetici dei dipendenti addetti al banco, tali da escludere una scrupolosa attenzione nei movimenti ricavato tra due tavoli con piano in marmo sporgente che obbliga le maestranze ad accedervi di sbieco .." pag.9 memoria difensiva in grado d'appello).

La lavoratrice aveva poi insistito anche sulla scivolosità del pavimento.
Dall'istruttoria espletata sono state confermate entrambe, le circostanze, come evidenziato nelle deposizioni sopra riportate.
Poiché la scivolosità è stata ricondotta dai testi a motivi strutturali, come tali sempre presenti (presenza del lavello, del girarrosto e di attività di cucina, passaggio con teglie traforate), è ragionevole ritenere che la stessa sussistesse anche il giorno dell'infortunio e abbia determinato se non un vero e proprio scivolamento quanto meno una minore stabilità della operatrice, che ha aggravato le altre condizioni di pericolo comunque esistenti e cioè la presenza di ostacoli fissi e sporgenti lungo la strettoia.


Come si è anticipato, l'appellante ha obiettato che esisteva un altro passaggio e che la pulizia del pavimento competeva agli stessi lavoratori, ma dall'istruttoria è comunque emersa l'assenza di un attento controllo da parte dei responsabili del reparto o di altri superiori.
In primo luogo non è risultato neppure chiaro chi fosse all'epoca il responsabile della cucina; il direttore dell'ipermercato ha infatti riferito che in quel periodo non vi era un responsabile, ma due referenti: … e ... ha peraltro dichiarato di essere caporeparto della pasticceria e di occuparsi solo in caso di necessità della cucina ("ferie e assenze del caporeparto che all'epoca credo fosse … o ...).

Non è chiaro se queste dichiarazioni si riferiscano alla data dell'infortunio ovvero a quello della ripresa del servizio da parte della lavoratrice (gennaio-febbraio 2005); con riferimento al periodo dell'infortunio, ... ha comunque dichiarato. "Io in ogni caso mi occupo di tutt'altra cosa e non vado quasi mai in cucina".
In questa situazione, non è dunque neppure chiaro chi avrebbe potuto imporre ed esigere dai lavoratori il rispetto di comportamenti conformi agii obblighi di sicurezza, in un ambiente quale la cucina che notoriamente presenta molti rischi.
Risulta dunque confermato anche sotto questo profilo che l'azienda non prescrisse l'utilizzo del passaggio più sicuro, non sanzionò e anzi tollerò il passaggio più angusto e obiettivamente pericoloso, non impose particolari regole per la pulizia del pavimento.
Si tratta di comportamenti che si pongono in nesso di causalità con l'infortunio, sicuramente quanto all'angustia del passaggio e con significativo grado di probabilità anche quanto alla scivolosità del pavimento.
Risulta dunque confermato il giudizio del primo giudice che ha attribuito l'infortunio a responsabilità della datrice di lavoro; ad abundantiam e in senso confermativo, si osserva del resto che la compagnia assicuratrice di B. ha indennizzato la lavoratrice per i danni subiti in questo infortunio (come risulta dal verbale della I udienza di I grado).

Tale accertamento è sufficiente ad escludere dal periodo di comporto tutte le assenze indicate nella lettera di licenziamento; come emerge dalla stessa lettera (doc. 5, sul punto già richiamata) e come risulta da tutte le certificazioni INAIL prodotte, tutte le assenze verificatesi dal 22.10.2004 al 18.6.2005 sono dovute all'infortunio per cui è causa.
Si devono in particolare considerare i seguenti documenti:
il certificato INAIL del 26.11.04 che copre il periodo fino al 10.12.04;
quello in data 16.12.04 che copre il periodo fino al 24.12.04;
Per questo primo periodo, salvi i 3 gg. di carenza assicurativa, esiste inoltre prospetto INAIL di liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea che copre dall'infortunio al 24.12.04.
La riapertura dell'infortunio si ha col certificato della dott. ... in data 2.2.05 che copre il periodo fino al 3.3.05;
Seguono altre certificazioni Inail e in particolare:
quella in data 3.3.05 che copre il periodo fino al 10.3.05;
quella in data 10.3 che copre il periodo fino al 17.3.05;
quella in data 17.3.05 che copre il periodo fino al 4.4.2005,
quella in data 17.3.05 che copre il periodo fino al 4.4.2005,
quella in data 4.4.05 che copre il periodo fino al 14.4.2005,
quella in data 14.4.05 che copre il periodo fino al 9.5.2005,
quella in data 9.5.05 che copre il periodo fino al 13.6.2005,
quella in data 13.6.05 che copre il periodo fino al 18.6.2005.

indipendentemente, dunque, dall'accertamento di una particolare responsabilità di B. nel determinare la ricaduta e dunque le assenze dal febbraio 2005 in avanti, è documentalmente provato che tutte le assenze di cui sopra e cioè tutte le assenze considerate ai fini del licenziamento sono da ricondursi all'infortunio per cui è causa e sono dunque da escludersi, per le ragioni indicate, dal comporto.

Ne segue la conferma della sentenza.

L'appellante soccombente è condannata a rimborsare all'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 2000 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore degli avv. ... antistatari

 

PQM

 

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso in data 23.7.08 da B. A.G.sede secondaria in Italia nei confronti di ... avverso la sentenza tra esse parti emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio n. 36/08 , così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 2000 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore degli avv. antistatari.

Milano, 19.5.2010