Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2026, n. 12890 - Crollo di muratura in cantiere: direttore dei lavori prosciolto, prescrizione per il coordinatore della sicurezza


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. LORENZETTI Luca - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A., nato a L il (Omissis),

B.B., nato a C il (Omissis),

nel procedimento in cui sono costituite parti civili:

C.C.

D.D.

avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Palermo

letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

udito il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito l'Avv. Enrico Monaco del foro di Santa Maria Capua Vetere, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Alesci del foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di A.A.;

udito l'Avv. Giovanni Lentini, del foro di Marsala, in difesa di B.B., che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

 

Fatto


1. Con sentenza del 20 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 24 giugno 2022, con cui A.A. e B.B. sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 590 cod. pen., e condannati alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali.

1.1. Più in particolare, nel corso dell'esecuzione di lavori commissionati dal comune di Campobello di Mazara alla S.V. Costruzioni Srl, il giorno 8 febbraio 2017 crollò una porzione di muratura portante dell'immobile, procurando a tre dei sette operai presenti sul cantiere le lesioni personali di cui al capo di imputazione.

Per quanto di interesse, l'incidente è stato ritenuto in relazione causale con la condotta omissiva del direttore dei lavori A.A., e del coordinatore per la sicurezza B.B., in ragione delle carenze riscontrate nel piano di sicurezza e coordinamento (d'ora in poi, per brevità, PSC) e nel piano operativo di sicurezza (d'ora in poi, per brevità, POS).

2. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, A.A., formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, con riguardo alla posizione di garanzia ritenuta in capo al direttore dei lavori.

Tale figura, infatti, si distingue dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (d'ora in poi, per brevità, CSE) che si impegna verso il committente a verificare l'applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici, nonché l'idoneità del POS.

I giudici di merito, confondendo le due figure, hanno attribuito al direttore dei lavori compiti che, invece, spettavano al coordinatore per la sicurezza.

Inoltre, hanno fatto erronea applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, secondo i quali la responsabilità del direttore dei lavori è ipotizzabile solo qualora vi sia stata un'ingerenza nella gestione operativa dell'appaltatore, tale da eccedere i limiti della vigilanza tecnica e della verifica dell'opera.

Infine, si evidenzia in ricorso che l'architetto A.A. convenne con il preposto della società esecutrice e con il coordinatore per la sicurezza di eseguire gli interventi di volta in volta su tratti lineari non superiori a 2 metri di scavo; tali indicazioni, date verbalmente, furono inizialmente rispettate, tranne nella giornata in cui si verificò il crollo, allorquando su indicazione del preposto si operò su una porzione più ampia, fino a 4 metri.

Neppure può essere attribuito al direttore dei lavori di non aver emanato un apposito ordine di servizio all'esecutore, trattandosi di previsione originariamente contenuta nell'articolo 152, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, poi abrogato dall'art. 217 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte territoriale, si osserva, avrebbe dovuto valutare non solo la gravità delle lesioni, ma anche gli ulteriori indici di cui all'articolo 133 cod. pen., senza limitarsi ad un generico richiamo all'assenza di positivi elementi di valutazione.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche B.B., a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

3.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica) con riguardo all'interruzione del nesso di causa.

Osserva il ricorrente che l'affermazione della responsabilità penale è stata fondata su una mera irregolarità formale, consistente nella mancata previsione, nel documento di sicurezza, di modalità operative e misure di sicurezza che comunque erano state impartite verbalmente e concretamente rispettate fino all'iniziativa del tutto eccentrica del preposto, come tale idonea ad interrompere il nesso di causa tra condotta ed evento.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale per non aver rilevato la prescrizione del reato, maturata in data 8 agosto 2024, e quindi prima che venisse definito il processo d'appello con la sentenza impugnata.

3.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La motivazione della Corte di appello, si osserva, si sarebbe focalizzata esclusivamente sulla gravità della colpa, mancando ogni reale confronto con gli elementi positivi pure specificamente dedotti con il gravame di merito (buona biografia penale, grado della colpa, comportamento processuale e condotta antecedente al reato).

4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
 

Diritto


1. Preliminarmente occorre dare atto della regolarità della notifica eseguita alle parti civili presso il difensore, quantunque non iscritto nell'albo speciale, poiché l'art. 613 cod. proc. pen. non prevede, diversamente dall'imputato, né la nomina di un difensore né che la notificazione sia effettuata alla parte stessa.

1.1. Allo scrutinio dei ricorsi è utile premettere, inoltre, che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il comune di Campobello di Mazara (TP) aggiudicò alla S.V. Costruzioni Srl l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e recupero di una ex sala cinematografica, nominando A.A. direttore dei lavori, e B.B. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Avviati i lavori, la mattina dell'8 febbraio 2017, crollò una porzione di muratura portante, procurando, per quanto di interesse, lesioni personali gravi a E.E., e lesioni gravissime a C.C., lavoratori della menzionata società.

Nel momento in cui si verificò il crollo, era in corso il consolidamento delle fondazioni dei muri portanti, attraverso la realizzazione di sotto cordoli in cemento armato; nei giorni precedenti, era già stato realizzato uno scavo di servizio (una sorta di trincea) per consentire agli operai di lavorarvi all'interno, al fine di creare lo spazio sotto la muratura, dove inserire l'armatura metallica.

I giudici di merito, valorizzando le conclusioni cui è giunto il perito nominato dal Tribunale, hanno individuato la causa del crollo nella mancata puntellatura della parete, ancor più necessaria, ove si consideri la particolare ampiezza del tratto su cui si stava operando e l'utilizzo in concreto di martelletti demolitori.

Per l'esecuzione di tali delicati compiti il PSC prevedeva, in maniera generica, l'adeguata puntellatura delle zone, mentre invece il POS dell'impresa affidataria non forniva alcuna indicazione specifica in ordine alle concrete modalità di esecuzione dei lavori.

L'evento è stato quindi ritenuto in relazione causale con la condotta omissiva di A.A., che avrebbe dovuto integrare le previsioni contenute nel PSC, e di B.B., che avrebbe dovuto disciplinare nel PSC la specifica fase lavorativa, e rilevare l'inidoneità del POS dell'impresa affidataria.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di B.B. è fondato limitatamente al secondo motivo.

2.1. Osserva infatti il Collegio che prima della pronuncia della sentenza di appello il reato per cui si procede si è estinto per prescrizione.

II giudizio riguarda la violazione dell'art. 590, comma 3, cod. pen., ed il fatto risulta commesso in data 8 febbraio 2017. Il termine di prescrizione per questo reato è di anni 6, aumentato ad anni 7 e mesi 6, per effetto degli atti interruttivi.

Questo termine è rimasto sospeso per 206 giorni, come emerge dagli atti; pertanto, è interamente decorso alla data del 2 marzo 2025, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata (20 marzo 2025).

Avuto riguardo al tempus commissi delicti, non possono invece trovare applicazione le cause di sospensione introdotte con la l. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Giova inoltre ricordare che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).

2.2. Inoltre, tenuto conto dei principi che governano lo scrutinio demandato al giudice dell'impugnazione ove il reato sia estinto per prescrizione (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01), essendovi stata condanna, in primo grado, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, prevale, agli effetti penali, la declaratoria di prescrizione del reato, in quanto l'ulteriore doglianza che potrebbe rilevare tanto agli effetti penali quanto a quelli civili - nella specie, il primo motivo - deve ritenersi inammissibile.

2.2.1. Più in particolare, con il primo motivo il ricorrente assume in fatto che, fino al giorno dell'incidente, i lavori di demolizione erano proseguiti su tratti lineari non superiori a 2 metri, in linea con le indicazioni impartite verbalmente, e che l'evento dipese dalla decisione del preposto V.S., valutabile ex art. 41, comma 2, cod. pen., di operare su tratti più estesi (p. 6 ricorso).

Osserva il Collegio che la premessa da cui muove il ricorrente è stata esclusa in fatto dalla Corte di appello (pp. 6 e 7 sentenza impugnata), con argomenti in alcun modo censurati nel motivo di ricorso, che in quanto tale difetta di specificità.

Allo stesso modo, si invoca genericamente l'interruzione causale, ma senza indicare in che termini il comportamento del preposto dovrebbe considerarsi eccentrico rispetto al rischio che il garante è chiamato a governare (secondo l'interpretazione offerta da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261115), ricadendo piuttosto l'evento nell'area di rischio che le norme violate intendono cautelare.

D'altra parte, i giudici di merito hanno evidenziato che il ricorrente fece un sopralluogo il 13 dicembre 2016, circa due mesi prima dell'incidente, e rilevò la necessità di verificare l'idoneità dei POS; ciononostante rimase inerte, venendo meno ai doveri gravanti sul CSE, al quale sono riconosciuti anche poteri inibitori (p. 16 sentenza del Tribunale; pp. 9 e 10 sentenza impugnata).

Anche per questo profilo, quindi, il motivo di ricorso, nella parte in cui assume che la condanna sia dipesa da una "mera irregolarità formale", difetta della necessaria specificità.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di A.A. è fondato.

3.1. Come anticipato, in presenza delle statuizioni civili la giurisprudenza di questa Corte impone al giudice dell'impugnazione di privilegiare la decisione di proscioglimento nel merito, piuttosto che rilevare immediatamente la sopravvenienza della causa estintiva, per la prevalenza che deve offrirsi allo scrutinio sulla responsabilità rispetto alla presa d'atto della estinzione del reato.

3.2. Con riguardo alla posizione di garanzia riconosciuta in capo al A.A., in ragione dei motivi di ricorso lo scrutinio deve essere condotto richiamando i consolidati insegnamenti giurisprudenziali relativi alla figura del direttore dei lavori.

3.2.1. Come ricordato da questa Sezione (Sez. 4, n. 29644 del 08/07/2025, Pittelli, non mass.; Sez. 4, n. 13495 del 17/01/2023, Liotta, non mass.), la disciplina dei compiti del direttore dei lavori negli appalti pubblici è contenuta nell'art. 101, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente al tempo del fatto.

Per quanto di interesse, tale disciplina prevede che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori.

Questi, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché quelli di: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella parte dedicata ai cantieri temporanei o mobili, alle figure generali di debitori di sicurezza previsti dalla disciplina di base, ossia datore di lavoro (affidatario/esecutore), dirigente (direttore di cantiere) e preposto (capo cantiere), ha affiancato ulteriori speciali figure (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) allo scopo di far fronte ai rischi aggiuntivi derivanti dalla condivisione, da parte di diverse imprese, di un medesimo contesto lavorativo.

Fra tali figure aggiuntive di debitori di sicurezza non è ricompreso il direttore dei lavori, che, sempre obbligatorio negli appalti pubblici e per le opere strutturali negli appalti privati, svolge compiti di supervisione tecnica, controllando, nell'interesse del committente, la corretta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa esecutrice.

In tale contesto normativo la giurisprudenza di legittimità, interrogandosi sul se e a quali condizioni il direttore dei lavori possa essere chiamato a rispondere di un infortunio sul lavoro, ha affermato che il ricoprire tale qualifica non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro.

Si è osservato, infatti, che il direttore dei lavori nominato dal committente normalmente svolge un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, con la conseguenza che risponde dell'infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Sez. 3, n. 1471 del 14/11/2013, dep. 2014, Gebbia, Rv. 257922 - 01), come, ad esempio, nel caso in cui gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti in altro modo una sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro (Sez. 3, n. 19646 del 08/01/2019, Gregorio, Rv. 275746 - 01).

3.2.2. Pertanto, destinatari delle norme antinfortunistiche debbono essere ritenuti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori (che non cumuli in sé altre funzioni, come nella specie), comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata.

Nel caso in esame entrambe le sentenze di merito non individuano alcun indicatore di tale ingerenza, finendo per far dipendere la responsabilità di A.A. dalla mera qualifica di direttore dei lavori.

Invero, già nell'imputazione si attribuisce al A.A., appunto quale direttore dei lavori, di non aver integrato le previsioni contenute nel PSC, e di non aver adottato precauzioni idonee ad impedire i crolli nel corso dell'attività di taglio (ad es. puntellatura), attraverso un ordine di servizio o comunque specificando il contenuto del POS, nonostante la presenza di altri garanti della sicurezza, come il responsabile dei lavori (il coimputato F.F.) o il CSE (il coimputato B.B.).

Entrambi i profili di colpa sono stati infatti confermati sia dal Tribunale (pp. 18 e 19), sia dalla Corte di appello (pp. 5 e 6), attribuendo al direttore dei lavori le insufficienze del contenuto del PSC e del POS; documenti che, invece, sono riferibili al coordinatore per la sicurezza ed al datore di lavoro.

Né può imputarsi al A.A. l'inosservanza dell'art. 151 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come invece sembrano fare i giudici di merito (pp. 16 - 18 sentenza del Tribunale; p. 6 sentenza impugnata), trattandosi di norma che dettaglia ulteriormente il contenuto del POS e del PSC, con riguardo alla previsione di un programma sulla successione dei lavori di demolizione.

Analogamente, l'addebito colposo non può essere sorretto richiamando le previsioni - ritenute generiche - contenute nella tavola di progetto (p. 6 sentenza impugnata), che nelle stesse decisioni di merito si evidenzia essere atto dello strutturista (p. 12 sentenza del Tribunale).

4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di A.A., per non aver commesso il fatto, e nei confronti di B.B., per essere il reato estinto per prescrizione, con rigetto del ricorso agli effetti civili.

 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.A., per non aver commesso il fatto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di B.B., perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Letto l'art. 52, co. 2 D.Lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone offese.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2026.