Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2026, n. 12878 - Infortunio del preposto in fase di smontaggio del ponteggio: inammissibile il ricorso del datore di lavoro


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. SERRAO Eugenia - Presidente

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a M il Omissis;

avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'Appello di Firenze;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;

 

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna del datore di lavoro A.A. per le lesioni personali colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in offesa di un lavoratore alle sue dipendenze, preposto e addetto a montaggio, uso e smontaggio di ponteggi.

Trattasi di lesioni accertate come verificatesi durante la fase di smontaggio di un ponteggio e causate dalla caduta dal piano di calpestio del primo impalcato, posto a una quota di 2,40 m e composto da una piattaforma priva delle necessarie protezioni laterali. Nel dettaglio, nel procedere allo smontaggio del piano di calpestio del secondo impalcato, il lavoratore è scivolato dalla piattaforma su cui operava, priva di protezioni laterali, così precipitando al suolo.

2. È stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con la prima censura si deduce il vizio cumulativo di motivazione, anche in termini di travisamento della prova da parte del giudice d'appello e, prima di lui, del giudice di primo grado.

2.1.1. Si premette che, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", la Corte territoriale avrebbe ritenuto accertata l'omessa adeguata ponderazione dei rischi connessi alle operazioni di smontaggio del ponteggio con specifico riferimento ai primi due piani dell'impalcatura, posti a quota superiore a 2 m ma inferiore a 4 m, con conseguente dotazione di dispositivo inidoneo alla protezione dai relativi rischi di caduta.

2.1.2. In tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di cui innanzi unicamente sulla deposizione della funzionaria del competente Dipartimento di Prevenzione dell'Asl operante il sopralluogo in occasione del sinistro.

Si sarebbe così addivenuti a una ricostruzione fattuale, a dire del ricorrente, contraddetta dal contenuto del relativo piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) agli atti processuali, come confermato anche dall'escusso coordinatore per la sicurezza della Srl rappresentata dall'imputato. Dalla citata documentazione sarebbero in particolare emerse la specifica disciplina della fase di smontaggio di un ponteggio, di altezza massima pari a circa 8,90 m, e le relative misure di sicurezza, con conseguente valutazione dei rischi connessi alla caduta da altezze superiori a 2 m. Fermo restando comunque l'effettivo errore presente nello stesso Pi.M.U.S. quanto all'altezza del primo impalcato, ivi indicata come essere inferiore a 2 m ma di fatto pari a 2,40 m.

2.1.3. In ossequio allo specifico piano di montaggio, uso e smontaggio sarebbero stati altresì forniti al lavoratore idonei dispositivi di sicurezza, in particolare un c.d. "dissipatore", cioè l'imbracatura di sicurezza destinata a prevenire il rischio di cadute da altezze superiori a 4 m, e un "cordino", atto a prevenire i rischi di caduta da altezze inferiori (tra cui quella di circa 2.40 m a cui si trovava il lavoratore).

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per la ritenuta esclusione dell'interruzione del nesso di causalità tra condotta dell'imputato ed evento, prospettata dalla difesa in ragione della condotta "abnorme" del lavoratore, anche preposto allo specifico ponteggio.

2.2.1. Si premette che l'istruttoria avrebbe accertato che sebbene l'"impalcato di base" del ponteggio dovesse essere smontato dal basso, cioè operando dal "piano di campagna", quindi da quota zero, come previsto dal Pi.M.U.S., l'infortunato avrebbe operato smontando il primo impalcato stando al di sopra dello stesso, avendo peraltro omesso di agganciare alla struttura del ponteggio l'imbracatura di sicurezza fornitagli.

2.2.2. Sicché, la Corte territoriale, "pur dando atto" - in tesi difensiva -"che il lavoratore aveva in tal modo tenuto un comportamento imprudente", avrebbe errato nell'escludere la portata causale della descritta condotta in termini di interruzione del nesso eziologico, pur dedotta in ragione dell'eccentricità del rischio dallo stesso infortunato attivato rispetto all'area di rischio che l'imputato avrebbe dovuto gestire.

2.2.3. L'apparato motivazionale sotteso al rigetto dello specifico motivo d'appello sarebbe altresì caratterizzato dalla mancata considerazione della circostanza per cui la descritta condotta imprudente sarebbe stata tenuta dall'imputato quale addetto al montaggio, all'uso e allo smontaggio del ponteggio ma anche a esso preposto. L'imprudente condotta tenuta da chi, invece, quale preposto ex art. 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro avrebbe dunque costituito, in tesi difensiva, "una evenienza eccentrica, non prevedibile e non prevenibile da parte del datore di lavoro". Per cui: la designazione di un preposto alla sorveglianza del rispetto delle norme in questione escluderebbe che continui a gravare anche sullo stesso datore di lavoro l'obbligo di costante e continuativo controllo sull'effettivo impiego dei mezzi di protezione aziendali.

3. La procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità dell'imputato, in qualità di legale rappresentante di una Srl operante nel settore del noleggio e vendita di ponteggi e attrezzature per l'edilizia, per le lesioni personali colpose gravi subite da un lavoratore alle sue dipendenze, preposto e addetto a montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito anche: "T.U.").

2.1. Quanto alla ricostruzione dei fatti, le conformi sentenze dei gradi di merito hanno accertato le lesioni come verificatesi durante la fase di smontaggio di un ponteggio e causate dalla caduta dal piano di calpestio del primo impalcato, posto a una quota di 2,40 m e composto da una piattaforma priva delle necessarie protezioni laterali.

Nel dettaglio, nel procedere allo smontaggio del piano di calpestio del secondo impalcato, il lavoratore è scivolato dalla piattaforma su cui operava, priva di protezioni laterali, così precipitando al suolo. Nell'occasione l'infortunato indossava una imbracatura di sicurezza da lui non ancorata alla struttura ma tale che, se lo fosse stato, avrebbe comunque scongiurato solo i rischi connessi a cadute da quote non inferiori a 3,90 m.

2.2. Orbene, ricostruita la dinamica del sinistro, i giudici di merito hanno accertato la c.d. "causalità della colpa", con riferimento a diversi profili di violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008 valutati con giudizio ex ante, oltre che escluso l'interruzione del nesso causale per c.d. "condotta abnorme" del lavoratore. Ciò anche in considerazione del contenuto del Pi.M.U.S. agli atti processuali e delle deposizioni acquisite, tra cui quella della funzionaria del competente Dipartimento di Prevenzione dell'Asl operante il sopralluogo in occasione del sinistro.

2.2.1. Circa i profili di colpa, il riferimento è alla mancata gestione del rischio di caduta dall'alto durante le operazioni di smontaggio del ponteggio.

È stata difatti accertata l'assoluta genericità sul punto del relativo Pi.M.U.S. quanto a modalità di smontaggio dello specifico secondo impalcato e relative condizioni di sicurezza (oltre che all'ancoraggio dell'imbracatura di protezione). Omessa previsione e quindi conseguente omessa gestione del rischio che si è altresì posta alla base della conseguente inidoneità dello strumento di protezione fornito al lavoratore, in quanto tale da non coprire il rischio di caduta da altezze inferiori a circa 4 m (essendo superiore a tale misura la massima estensione della relativa corda di protezione).

2.2.2. È stata infine esclusa l'eccentricità del rischio, rispetto a quello che avrebbe dovuto gestire il prevenuto, quale conseguenza della condotta del lavoratore, consistite nel mancato ancoraggio dell'imbracatura di protezione fornitagli al fine di meglio procedere alla rimozione del piano di calpestio del secondo impalcato.

3. Orbene, il primo motivo di ricorso è caratterizzato da plurimi e autonomi profili d'inammissibilità.

3.1. Come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (sintetizzati a pag. 4 e s. della sentenza impugnata), la censura, anche laddove prospettata come rivolta alla specifica motivazione di secondo grado e in termini di travisamento, è fondata esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (pag. 5 e ss.). Trattasi dunque di censura da considerarsi non specifica ma soltanto apparente in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, Rv. 288486 - 01, non mass. sul punto, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

3.2. A quanto innanzi si aggiunge altresì l'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mirando il ricorrente a sostituire a quelle dei giudici di merito proprie valutazioni in fatto, anche di natura probatoria, finanche prospettate in termini di travisamento (sul profilo d'inammissibilità di cui innanzi, ex plurimis, limitando il riferimento a una tra le più recenti, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, non mass. sul punto).

3.2.1. In primo luogo, laddove formalmente deduce un doppio travisamento, sostanzialmente per omissione della prova documentale agli atti (il Pi.M.U.S.) e della testimonianza resa dal coordinatore per la sicurezza, in realtà il ricorrete esplicitamente articola la censura in termini di erronea valutazione dei detti mezzi di prova da parte dei giudici di primo e di secondo grado. Dalla sintesi della censura operata in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 2.1.2), emerge difatti plasticamente che la doglianza, inammissibilmente, si appunta non sul significante bensì sul significato che i giudici di merito hanno inteso trarre dai mezzi di prova, peraltro in ipotesi di doppia conforme, finendo sostanzialmente per dedurre più che un travisamento dei mezzi di prova una sorta di inammissibile "travisamento del fatto" (per il modo di atteggiarsi del vizio di motivazione in termini di travisamento, tale da non investire il fatto nella sua interezza ma specifici mezzi di prova, ex plurimis, tra le tante, Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 01).

3.2.2. In secondo luogo, articolando la doglianza nei termini sintetizzati ai paragrafi 2.1.2. e 2.1.3. della precedente ricostruzione del fatto processuale, il ricorrente non si confronta con la ragione fondante la decisione, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Laonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale fonda la decisione sulla deposizione della funzionaria dello specifico Dipartimento di prevenzione valutata in uno con gli altri elementi probatori acquisiti agli atti e, in particolare, con la specifica disamina del Pi.M.U.S. (in particolare, del contenuto di pag. 6). Nel rispondere al motivo d'impugnazione, i giudici d'appello escludono un'accurata analisi da parte del datore di lavoro dei rischi afferenti proprio alle operazioni di montaggio, uso e, soprattutto, di smontaggio di ogni impalcato del ponteggio, in relazione alle diverse specifiche quote. Sono stati difatti accertati un generico riferimento all'utilizzo di ponteggi aventi altezza massima di 8,90 m e l'assoluta omessa considerazione delle modalità di smontaggio in sicurezza con riferimento alle diverse quote. Nel Pi.M.U.S., peraltro, precisano i giudici di merito, vi è una previsione generica quanto all'impiego di "sistemi anticaduta" facente un vago riferimento al pericolo di caduta dall'alto ma senza indicazione alcuna in ordine ai punti di ancoraggio dei dispositivi di protezione e senza indicazione delle modalità del relativo impiego, evidentemente diverso a seconda della quota alla quale il lavoratore si trova a operare. Si precisa altresì che nel Pi.M.U.S. il primo impalcato era previsto a una quota inferiore a 2 m, con conseguente mancata previsione (e quindi gestione) del rischio di caduta da 2,40 m, quota effettiva del primo impalcato sul quale il lavoratore si è trovato a operare. Erano stati altresì forniti strumenti di protezione dai rischi di caduta dall'alto inidonei, qualora utilizzati, a gestire il rischio di una caduta da un'altezza superiore ai 2 m ma inferiore ai circa 4 m.

3.2.3. Nell'assumere che il lavoratore avrebbe avuto a disposizione una imbracatura idonea a gestire il rischio di caduta dalla quota ove operava, il ricorrente peraltro articola la censura argomentando da una ricostruzione dei fatti alternativa e divergente da quella accertata dalla doppia conforme di condanna.

La Corte d'Appello, nel rispondere alla specifica doglianza, con motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, ha difatti chiarito che al momento del sinistro il lavoratore, posizionatosi sul primo impalcato, era intento a rimuovere il secondo impalcato munito di dispositivo di protezione non ancorato alla struttura del ponteggio ma inidoneo, in relazione alla quota in cui si trovava a operare. All'esito della valutazione della deposizione della funzionaria del Dipartimento di prevenzione esecutrice del sopralluogo, i giudici di merito hanno accertato che era stata fornita una imbracatura che, anche qualora correttamente agganciata all'impalcatura, non avrebbe impedito al lavoratore, operante a un'altezza di 2,40 m, di impattare con il suolo, in quanto in grado di allungarsi ampliando ulteriormente lo spazio di caduta libera sino a complessivi 3,90 m circa.

4. Il mancato confronto con gli elementi fattuali appena evidenziati per come accertati dai giudici di merito, relativi all'altezza ove si trovava a operare il lavoratore e all'inidoneità, in relazione a essa, del dispositivo di protezione fornito, fonda peraltro l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, al netto alla sua portata meramente reiterativa.

4.1 La censura, difatti, si appunta sulla ritenuta esclusione dell'interruzione del nesso di causalità tra condotta omissiva dell'imputato ed evento, invece prospettata dalla difesa in ragione della condotta asseritamente "abnorme" del lavoratore (anche preposto allo specifico ponteggio) movendo da una ricostruzione fattuale differente da quella di cui alla doppia conforme di condanna.

Il ricorrente muove dall'assunto per cui al momento del sinistro il lavoratore stesse smontando il primo impalcato posizionatosi sullo stesso impalcato, in violazione delle disposizioni del Pi.M.U.S. circa la necessità di operare lo smontaggio del primo impalcato operando da quota zero.

L'aspecificità estrinseca della doglianza è dunque palese se si considera che, come detto, per quanto accertato dai giudici di merito, al momento del sinistro il lavoratore, posizionatosi sul primo impalcato, era intento a rimuovere il secondo impalcato, peraltro munito di dispositivo di protezione che, anche laddove correttamente utilizzato, si mostrava assolutamente inidoneo a gestire il rischio di caduta con riferimento alla quota in cui lo stesso infortunato si trovava a operare.

4.2. A quanto innanzi si aggiunge il mancato confronto con l'apparato motivazionale con il quale si esclude l'interruzione del nesso causale per condotta "abnorme" del preposto-lavoratore in coerenza con i principi governanti la materia. Mancato confronto con i detti principi che rende manifesta l'infondatezza del profilo di doglianza (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 - 01).

Il riferimento è all'esclusione dell'eccentricità del rischio dal lavoratore attivato, nell'aver operato nelle dette condizioni, rispetto a quello che l'imputato era chiamato a gestire in attuazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro invece da lui totalmente violate (per l'abbandono del criterio dell'imprevedibilità della condotta in luogo dell'eccentricità del rischio, da intendersi in termini di alterità di esso rispetto a quello oggetto di gestione, si veda, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, non mass. sul punto; si vedano altresì per la successiva applicazione ed elaborazione del principio in relazione a plurime peculiari fattispecie, ex plurimis: Sez. 4, n. 41197 del 09/07/2024, Cassottana; Sez. 4, n. 9901 del 16/01/2024, Rossi; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01, nonché gli ulteriori riferimenti in esse presenti).

È stato difatti accertato che la persona offesa era intenta a svolgere le mansioni affidategli, di smontaggio dello specifico ponteggio, operando dall'alto verso il basso dell'impalcato, quindi in conformità alle generiche indicazioni del Pi.M.U.S., privo anche di riferimenti alle modalità di ancoraggio dell'imbracatura fornitagli, comunque inidonea. Il lavoratore ha quindi imprudentemente sganciato l'imbracatura di sicurezza fornitagli, per porgere più agevolmente al collega parte del piano di calpestio del secondo ponteggio, ma in un contesto caratterizzato dalla totale omessa gestione del rischio da parte dell'imputato per difetto di procedimentalizzazione dell'attività. Da esso sono derivate la mancata previsione del rischio e la conseguente fornitura di un dispositivo di protezione senza indicare le corrette modalità di ancoraggio e comunque inidoneo, in relazione alla quota di esecuzione del lavoro; un dispositivo il cui utilizzo non avrebbe evitato l'evento in termini di certezza processuale.

4.3. Inconferente si mostra infine il profilo di censura che si appunta sulla ritenuta responsabilità per colpa del datore di lavoro nonostante l'infortunato fosse anche il preposto all'attività in oggetto e, in quanto tale, addetto proprio a sovraintendere alla specifica attività lavorativa e alla sorveglianza.

4.3.1. La censura, ancorché sostanzialmente collocata nell'alveo delle critiche mosse al provvedimento impugnato per la ritenuta non interruzione del nesso causale, evoca la rilevanza, ai fini dell'accertamento della rimproverabilità soggettiva a titolo di colpa, dei principi di autoresponsabilità (nella specie del preposto) e di affidamento (in questo caso, del datore di lavoro).

4.3.2. Trattasi di principi suscettibili di rilevare in funzione di un più approfondito esame del criterio d'imputazione soggettiva della responsabilità colposa, come ribadito di recente da Sez. 4, n. 1909 del 12/11/2025, dep. 2026, P. Rv. 289142 - 01, in fattispecie inerente alla responsabilità del preposto alla sicurezza per l'infortunio occorso ad altro preposto.

L'accertamento in ordine alla c.d. "misura soggettiva della colpa", oltre al momento del giudizio di colpevolezza e alla verifica dell'esigibilità del comportamento atteso, in considerazione di fattori situazionali e individuali, presuppone anche un giudizio "individualizzato" o "personalizzato" di responsabilità tale da valorizzare in concreto fattori personali, situazionali (riferibili al contesto) e individuali (riguardanti le capacità), concomitanti rispetto alla condotta. Fatti tali da far ritenere che il soggetto, pur avendo agito in violazione del dovere, non aveva tuttavia il potere di adeguarsi alle aspettative di diligenza rimaste deluse. L'accertamento si sposta, perciò, sull'eventuale sussistenza di elementi "anomali" ai quali si possa attribuire una funzione scusante, quindi di esclusione della colpevolezza, nella misura in cui rendano in concreto "inesigibile" il rispetto del dovere di diligenza. In altri termini, la verifica della colpevolezza dovrebbe consentire di sottoporre a verifica la tenuta dell'ipotesi di colposità del comportamento, già formulata in sede di tipicità soggettiva alla stregua della "figura-modello differenziata" (homo eiusdem professionis et condicionis), e comunque della violazione della regola cautelare individuata come pertinente. Su questo piano ulteriore, si tratta cioè di valorizzare eventuali fattori di distorsione che esulano dalla standardizzazione propria del parametro normativo di riferimento, anche nelle sue versioni più precise in quanto attente a cogliere, nel ricostruire la figura modello e il relativo apparato regolativo, gli elementi di differenziazione tra diversi specifici settori e livelli specialistici di attività. Tale analisi poggia su acquisizioni consolidate in dottrina e giurisprudenza, secondo cui il reato colposo ha struttura dinamica e la sua ricostruzione dipende dalle variabili del caso concreto. Nelle fattispecie colpose di evento la ricostruzione del "dovere oggettivo di diligenza" passa attraverso un'integrazione dall'esterno dell'elemento colpa: una etero-integrazione normativa. Si tratta, quindi, di individuare le regole di comportamento che si assumono violate in quel dato caso e che, se fossero state osservate, avrebbero reso evitabile l'evento (ex ante) prevedibile. Questa operazione ricostruttiva può presentare modalità differenziate in funzione dei dati situazionali del caso concreto, delle diverse fonti delle regole cautelari e del loro grado di efficacia probabilistica in ordine all'evitabilità dell'evento (a seconda che garantiscano un tendenziale azzeramento del rischio o soltanto una sua riduzione).

Sicché, conclude sul punto la citata Suprema Corte, in ossequio ai criteri di imputazione della responsabilità colposa, accanto al profilo della causalità e dell'esclusione di eventuali cause interruttive di essa, devono essere accertati non solo i profili oggettivi della responsabilità colposa ("competenza" per il rischio specifico concretizzatosi nell'evento; causalità della condotta; nesso di rischio ed evitabilità dell'evento), ma anche, perlomeno in casi limite, i profili di valutazione dell'autoresponsabilità dell'infortunato e dell'affidamento del gestore del rischio, con un ridimensionamento, sempre declinato con riguardo alla fattispecie concreta, dei caratteri di attribuzione di una responsabilità che altrimenti finirebbe per essere di tipo eminentemente oggettivo.

4.3.3. Dell'evidenziato iter logico-giuridico vi è già traccia in precedenti di legittimità, tra cui rileva, ai fini della disamina dell'attuale fattispecie, Sez. 4, n. 48831 del 25/10/2016, Matera, quanto al modo di atteggiarsi dei detti principi di affidamento e autoresponsabilità nell'accertamento della responsabilità colposa del datore di lavoro per l'infortunio occorso al preposto (seppur nell'ottica dell'abnormità del comportamento dell'infortunato, peraltro ancora accostato al concetto di prevedibilità).

Nel pronunciarsi con riferimento alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, caratterizzata dall'essersi verificato l'infortunio in un contesto di prassi scorretta e rischiosa nota al datore di lavoro o da questi conoscibile, la Suprema Corte ha chiarito che quanto innanzi argomentato in merito ai detti principi di autoresponsabilità e affidamento non toglie che a fini prevenzionistici, rispetto alla condotta del preposto, rimane responsabile il datore di lavoro in relazione ai rischi per la sicurezza dei lavoratori aventi portata generale e connessi all'attività lavorativa. Ciò in base al potere-dovere generale di vigilanza gravante sul datore di lavoro, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse alla gestione del rischio (Sul punto il riferimento specifico è anche a Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio, Rv. 266853). Il datore di lavoro deve difatti controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Per tale motivo, non può limitarsi la responsabilità dell'accaduto alla condotta del preposto nel caso in cui, come quello caratterizzante la fattispecie posta al vaglio della sentenza di legittimità in oggetto, l'infortunio del preposto non si sia verificato nell'ambito di un singolo e occasionale episodio di inosservanza della regola cautelare da parte dell'infortunato, tale da rendere inesigibile il dovere datoriale di vigilanza a fini prevenzionistici, ma al contrario si sia inserito in una prassi sicuramente ben nota o comunque conoscibile al datore di lavoro, e altrettanto sicuramente tale da violare le norme cautelari richiamate nell'editto imputativo. Ciò in quanto il principio dell'affidamento e dell'autoresponsabilità operano pur sempre nell'ambito della concreta prevedibilità.

4.4. Orbene, il profilo di censura in esame si manifesta infondato per il mancato confronto con i principi di cui innanzi, in relazione alla situazione di contesto del sinistro come accertata dai giudici di merito.

4.4.1. Il preposto (ex art. 2 T.U.) sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione (ovviamene, anche da parte sua) delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (esercitando anche un funzionale potere d'iniziativa); correttezza a cui lui stesso è tenuto.

In sintesi, sempre nei limiti di quanto di rilievo in questa sede, il preposto controlla l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (per la sintesi di cui innanzi si veda Sez. 4, n. 21593 del 02/04/2007, Bucolo, Rv. 236725 - 01; sul punto si veda altresì Sez. 4, n. 52536 del 09/11/2017, Cibin, Rv. 261536 - 01, non mass. sul punto).

Con particolare riferimento alle lavorazioni in quota, il prevedere e l'assicurare le condizioni di sicurezza in relazione ai lavori in quota tramite ponteggio, come disposto dall'art. 136 T.U., sono obblighi gravanti sul datore di lavoro che vi provvede (a mezzo di persona competente) con la predisposizione del Pi.M.U.S. e con la sua consegna al preposto addetto alla sorveglianza, oltre che ai lavoratori (per la riconducibilità in via generale, ancorché necessitante della considerazione delle circostanze caratterizzanti la fattispecie concreta, alla sfera di responsabilità del preposto dell'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972 -01; Sez. 4, n, 24136 del 06/05/2016, Di Maggio, cit.).

4.4.2. Sicché, non possono invocarsi ai fini di escludere la responsabilità per colpa, i principi di autoresponsabilità del preposto infortunato e di affidamento riposto su essa da parte del datore di lavoro laddove, come nella specie, la condotta del primo, sul quale incombe la gestione del rischio nella fase esecutiva della lavorazione, si è inserita proprio nell'ambito della concretizzazione del rischio non gestito dal datore di lavoro, al quale competono le scelte gestionali, per difetto di procedimentalizzazione dell'attività e, di conseguenza, di previsione e gestione del rischio nel Pi.M.U.S., cui è peraltro seguita l'indicazione in esso e la fornitura al lavoratore-preposto di un dispositivo di protezione inidoneo.

Nella specie, in estrema sintesi, è stato predisposto e consegnato al lavoratore-preposto un Pi.M.U.S. privo di procedimentalizzazione dell'attività e quindi non considerante il rischio da gestire (effettivamente non gestito) frutto della decisionale del datore di lavoro omissiva degli obblighi prevenzionistici su lui gravanti.

La più volte descritta condotta del preposto non è quindi annoverabile quale fattore "anomalo" concomitante rispetto alla condotta omissiva del datore di lavoro esplicante funzione scusante e quindi incidente sulla "misura soggettiva della colpa".

Ne consegue pertanto anche l'inconferenza del precedente di legittimità invocato dal ricorrente e posto a fondamento del profilo di ricorso in oggetto per sostenere la rilevanza della condotta del preposto. Esso è infatti afferente a ipotesi in cui era stato accertato l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di gestione del rischio sullo stesso gravanti oltre che inerente a fattispecie diversa dalla presente, per l'essere stata contestata la responsabilità colposa per l'infortunio del lavoratore anche al preposto (il riferimento in ricorso è a Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv. 267319 - 1; parimenti inconferente nella specie è Sez. 4, n. 21593 del 02/04/2007, Bucolo, Rv. 236725 - 01, riguardante l'infortunio di un lavoratore non preposto, che ha ritenuto esente da censure l'accertamento di responsabilità del datore di lavoro, nonostante la sussistenza del preposto, per non aver reso concretamente disponibile in azienda l'apparato di sicurezza).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2026.