Regione Toscana
Delibera 30 marzo 2026, n. 408
Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Integrazioni al Piano regionale ispezioni di cui alla DGR n.67 del 27/01/2025.
B.U.R. 8 aprile 2026, n. 14
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” c.d. “Seveso” e di seguito denominato Decreto;
Visto l’articolo 7 del Decreto, intitolato “Funzioni della Regione” ed in particolare il comma 1 per il quale la Regione, o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore (da qui anche solo “stabilimenti di soglia inferiore”, o “aziende a rischio”), debba:
a) predisporre il Piano regionale delle ispezioni di cui all’art. 27 c.3 del suddetto Decreto, programmare e svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie e adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti;
b) esprimersi, ai sensi dell’art. 19 del DLgs 105/2015, ai fini della individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e alle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
c) fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) le informazioni necessarie, relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Toscana, per gli adempimenti di cui all’art.5 ed all’art.27 c.13 del Decreto;
d) disciplinare le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’art. 30 del Decreto;
Richiamata la DGRT. n. 67 del 27/01/2025 “Decreto Legislativo n.105 del 26 gennaio 2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose c.d. Seveso III. Approvazione piano regionale ispezioni e programma annuale 2025 ai sensi del comma 1.a, art.7 del Decreto”, con la quale si è approvato il Piano regionale delle ispezioni con valenza triennale;
Ricordato che la Regione è l’autorità competente per le aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore (art.13 Decreto) e che il Comitato Tecnico Regionale (CTR), presieduto dai Vigili del Fuoco è l’autorità competente per le aziende a rischio di incidente rilevante di soglia superiore (art.15 Decreto);
Dato atto che con la citata DGRT n.67/2025 veniva stabilito di raggiungere nel corso del triennio 2025-2027, una frequenza annuale dei controlli relativi alle aziende di soglia inferiore, in deroga alla frequenza triennale prevista nei piani precedenti;
Considerato che alle ispezioni nelle Aziende a rischio di incidente rilevante (sia di soglia superiore che inferiore), partecipa, ai sensi della normativa, anche il personale incaricato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e il personale incaricato da INAIL, oltre che quello di ARPAT;
Preso atto che la citata deroga alla frequenza dei controlli, rappresentando una novità rispetto ai precedenti piani triennali, ha reso necessario un approfondito confronto con gli Enti interessati, ed in particolare con ARPAT, sia in considerazione delle risorse umane e strumentali disponibili rispetto a quelle richieste, che dei potenziali effetti in termini di reale incremento della sicurezza nelle aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;
Dato atto, inoltre, che i controlli sulle citate aziende a rischio devono essere condotte da personale ispettivo di tutti gli Enti interessati, altamente specializzato per la cui abilitazione all’esecuzione di tali attività ispettive, è necessario un lungo percorso di formazione, così come previsto dal punto 7.2 Allegato H al Decreto;
Preso atto che il Settore regionale competente, nelle more di quanto sopra, ha istituito un apposito gruppo di lavoro Regione/ARPAT con l’obiettivo di effettuare:
• uno studio di fattibilità a risorse attuali di quanto indicato nella Delibera, relativamente all’attuazione della frequenza annuale delle ispezioni per ogni azienda di soglia inferiore, quantificando anche le ulteriori eventuali risorse necessarie;
• la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante ai sensi del co.4 art.27 D.lgs. n.105/2015 con determinazione della frequenza ottimale dei controlli prevista dalla normativa - sulla base dell’esperienza e dei dati acquisiti negli anni – anche al fine di effettuare una comparazione tra la periodicità adottata dalla suddetta delibera 67/2025 e quella adottata da altre Autorità competenti, compreso il relativo confronto delle risorse necessarie per garantire la tutela richiesta dalla normativa vigente. Ciò anche al fine di sottoporre alla Giunta l’eventuale necessità di risorse aggiuntive per ottemperare al disposto della DGRT 67/2025.
• il rispetto del disposto dell'art.29, comma 1 del Decreto, il quale prevede che per l'attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Visto quanto sopra, considerata l’occasione della definizione ed attuazione del programma visite ispettive 2026, si ritiene opportuno avviare anche la promozione di azioni finalizzate a rafforzare nelle aziende a rischio una "cultura della sicurezza" da conseguire con il miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei Sistemi di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (di seguito SGS-PIR) di cui al Decreto;
Ritenuta funzionale, quale primo passo per contribuire al suddetto miglioramento continuo, l’istituzione di una Comunicazione Periodica (da qui anche detta CP), da inviare ai Gestori delle Aziende a Rischio di soglia inferiore, i cui argomenti saranno, di volta in volta, riferiti a specifici elementi del sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR).
Valutato inoltre, che la suddetta CP debba costituire un momento di richiamo periodico all’attenzione ed al rafforzamento delle misure gestionali e tecniche per la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, i Gestori, in relazione ai contenuti di uno specifico paragrafo che sarà opportunamente indicato in detta CP, dovranno aggiornare le proprie valutazioni del rischio “Seveso”, entro sei mesi dal ricevimento della CP, verificando l’applicabilità ai loro impianti degli argomenti di volta in volta trattati in tali paragrafi delle CP ed in caso di applicabilità dovranno
integrare il proprio sistema di gestione della Sicurezza (SGS-PIR), aggiungendo le valutazioni e gli accorgimenti adottati per far fronte anche ai nuovi elementi di criticità indicati in dette CP.
Richiamate le Conclusioni del citato Piano regionale ispezioni approvato con DGRT n.67/2025 nelle quali viene disposto che “….Il Piano ha valenza triennale e può essere modificato/implementato a seguito di novità normativa, in base alle risultanze dell’attività ispettiva e su richiesta delle autorità a vario titolo coinvolte nell’attuazione della normativa Seveso. Si dà atto che il Settore regionale competente, di concerto con ARPAT, provvederà tempestivamente alle integrazioni necessarie per l’adeguamento del Piano ad eventuali provvedimenti contingenti emanati dalle autorità competenti o specifici aggiornamenti normativi”;
Considerato che a seguito di quanto evidenziato è opportuno integrare il Piano regionale ispezioni approvato con DGRT n.67/2025 relativamente alle azioni di un rafforzamento della “cultura della sicurezza” con l’istituzione di una Comunicazione Periodica da inviare alla Aziende interessate, integrando così le previsioni della suddetta variazione;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) Di integrare, per le motivazioni esposte in narrativa, le azioni previste dal Piano regionale triennale di ispezioni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore di cui alla DGRT n.67 del 27/01/2025 con le seguenti disposizioni:
• Predisporre, a cura del Settore regionale competente e con il supporto tecnico di ARPAT, una Comunicazione Periodica (CP) da inviare ai Gestori delle aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, quale strumento di comunicazione mirato, sintetico e focalizzato sui temi della sicurezza industriale, della prevenzione dei rischi da incidente rilevante e della conformità al Decreto, i cui contenuti, oltre ad un apposito paragrafo di riferimento prescrittivo, come descritto in narrativa, indicativamente, potranno essere relativi ad aggiornamenti normativi e legislativi, best practices, analisi di incidenti rilevanti recenti, focus su rischi specifici e su azioni di miglioramento delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio, emergenti dall’attività ispettiva;
2) Di disporre che i Gestori delle Aziende a Rischio di soglia inferiore, nei sei mesi successivi al ricevimento della suddetta Comunicazione Periodica, trasmettano via pec alla Regione Toscana ed ARPAT, apposita relazione che descriva, sia le valutazioni effettuate sulle azioni di miglioramento indicate nell’apposita sezione (misure puntuali di miglioramento) della CP stessa, sia gli interventi adottati o, in alternativa, l’eventuale assenza delle criticità inerenti i rischi specifici oggetto della apposita sezione della relativa CP;
3) Di riesaminare e successivamente aggiornare, se necessario, la citata DGRT n.67 del 27/01/2025 in base agli esiti della programmazione delle visite ispettive, delle conclusioni dei lavori del gruppo di lavoro citato, nonché degli opportuni feed-back connessi all’adozione della Comunicazione Periodica;
4) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ad ARPAT, ad INAIL e alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis, e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
