Categoria: 2010
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 16 novembre 2010
Parti: Ance, Ancpl Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Psl Agci e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia
Fonte: ANCE

Sommario:

Premessa
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Clausola di salvaguardia
Allegato 1 - Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza
1) Aree ad unicità di sistema

2) Aree con pluralità di Casse Edili
Nota a Verbale
Allegato 2 - Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
Allegato 3
Elementi retributivi nazionali (valori orari)

Protocollo di intesa sugli Enti Bilaterali

Tra l'Ance, l'Ancpl Legacoop, la Federlavoro e Servizi Confcooperative, la Psl Agci e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil

Premesso che le sottoscritte Organizzazioni
Sono firmatarie di rispettivi Contratti Collettivi Nazionali, costituiti da un corpo di norme per larga parte convergenti, anche per quanto concerne gli aspetti e gli esiti economici;
hanno congiuntamente sottoscritto il Protocollo e gli Accordi costitutivi il Documento Unico di Regolarità Contributiva, cosi come successivamente regolato dal DM 24/10/2007, dalla Circolare Ministeriale n. 5 del 2008 e seguenti disposti normativi, che hanno conseguentemente impegnato le Casse Edili promananti dalla rispettiva contrattazione ad applicare unitariamente, per il suo rilascio, il regolamento edito dalla CNCE;
sono congiuntamente sottoscrittrici degli accordi del 17 maggio 2007 e del 28 ottobre 2010 sugli "indici di congruità" e delle conseguenti modalità applicative previste dai rispettivi contratti;
hanno concordato sul riconoscimento delle rappresentanze cooperative in seno ai consigli di amministrazione degli Enti Bilaterali nazionali (CNCE, Formedil e CNCPT);

considerato inoltre che intendono:
a) riaffermare comunemente la salvaguardia e il riconoscimento delle rispettive autonomie contrattuali, favorendo comunque preventivi momenti concertativi atti a definire una omogenea politica contrattuale del settore;
b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo, a carico delle imprese, l'uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;
c) garantire alle imprese ed ai lavoratori edili l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per tramite del sistema delle Casse Edili;
d) conseguire l'omogeneità amministrativa della gestione finanziaria delle Casse Edili;

avendo inoltre valutato
■ che i sistemi delle Casse Edili industriali e di quelle a partecipazione cooperativa sono espressione dell'autonomia contrattuale e che, pertanto, la regolamentazione dell'organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi per il loro finanziamento è riservata alla rispettiva contrattazione collettiva;
■ che la citata autonomia contrattuale delle parti sottoscritte è comunque compatibile con l'applicazione, nei confronti delle imprese e dei loro lavoratori, della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
■ che le parti sottoscritte perseguono, mediante l'applicazione delle norme di legge, dei disposti contrattuali e con l'assunzione di univoci comportamenti, una politica di lotta contro il lavoro sommerso;
■ che intendono riaffermare l'opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;

Art. 1
Le rappresentanze nazionali firmatarie confermano e riconoscono, ne! quadro di una unitaria politica di settore, le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali.

Art. 2
La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello statuto, dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra Ance e OO.SS. nazionali sottoscritte e dei relativi accordi territoriali; nonché dei contratti e degli accordi collettivi stipulati dalle associazioni cooperative e dalle OO.SS. nazionali sottoscritte e dei relativi accordi territoriali.
Le parti suddette confermano l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.
Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte definiscono, mediante la Commissione Paritetica di cui al successivo art. 5, una identica base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione però degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3
In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, alle associazioni cooperative sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all'allegato uno.
Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.
Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui ai primi due commi sono indicate nell'allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 4
Nelle realtà ove è operante una Cassa Edile Ance e una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, costituite secondo le previsioni dei CCNL di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire il percorso utile a ricondurre a unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell'ambito di quanto stabilito nel punto 2) dell'allegato uno.
Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel comma precedente e al fine anche di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 37 della legge 109/1994, le parti sottoscritte concordano di riaffermare il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità dell'accordo del 20 gennaio 2000 (allegato due), nonché di tutti gli accordi e avvisi comuni firmati dalle parti sociali di settore che costituiscono parte integrante dei presente protocollo.

Art. 5
È costituita una Commissione Paritetica tra l'Ance, le Associazioni Cooperative e le OO.SS., per verificare i problemi derivanti dall'applicazione del presente protocollo.
Essa provvedere inoltre alla individuazione della base contributiva imponibile convenzionale.

Art. 6
L'Ance e le Associazioni cooperative sottoscritte, con riferimento ai disposti contrattuali sottoscritti dalle loro rappresentanze con le OO.SS. nei rispettivi CCNL e Contratti Territoriali, regolano la materia relativa all'attribuzione delle quote di adesione contrattuale, secondo quanto contenuto nell'allegato 1.

Art. 7
Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente protocollo sono correlati e inscindibili tra di loro.

Art. 8
Gli allegati formano parte integrante del presente protocollo, il quale entrerà in vigore a far data dalla stipula del presente accordo.
Il protocollo ha le caratteristiche dell'ultrattività e potrà essere sostituito solo con un nuovo accordo.
Le parti si riservano di verificarne i contenuti e le sue attuazioni con cadenza annuale.


Clausola di salvaguardia
Le Associazioni cooperative e le OO.SS. sottoscritte assumono l'impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire, successivamente all'applicazione del presente Protocollo, nuovi Enti Bilaterali (Casse Edili a partecipazione cooperativa. Enti Scuola e CPT), a non estendere l'area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare a Enti Bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore.
Le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese cooperative e gli enti a controllo cooperativo a iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato uno.
In attuazione di quanto sopra disposto, le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a far cessare qualsiasi azione giudiziale ed extra giudiziale nei confronti degli Enti paritetici costituiti dall'Ance e dalle Organizzazioni sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 16 novembre 2010


Allegato 1 - Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza
1) Aree ad unicità di sistema
La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili, negli Enti Scuola e nei CTP delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali cooperative sottoscritte, è attuata con intesa locale nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile a partecipazione cooperativa; tale intesa è da definirsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.
Eventuali divergenze saranno portate alla valutazione della Commissione Paritetica di cui all'art. 5 del protocollo, che deciderà entro i trenta giorni successivi.
Per l'accesso a quanto previsto dai primi due commi dell'art. 3 del protocollo, è richiesta una soglia minima dell'imponibile contributivo, riferito ai lavoratori e alle imprese aderenti alle Associazioni cooperative, che ne certificheranno l'adesione, pari al 10% della somma dell'imponibile contributivo dei lavoratori e delle imprese aderenti alle associazioni dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione versato complessivamente nella Cassa Edile territoriale.
Accertata tale condizione, alle Associazioni territoriali cooperative aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, sarà riconosciuta la rappresentanza nel Comitato di gestione della Cassa Edile.
A tal fine la soglia del 10% dovrà essere raggiunta prendendo a riferimento la massa salariale dei lavoratori delle imprese cooperative con sede legale nella provincia della Cassa Edile.
Se tale soglia fosse raggiunta computando la massa salariale dei lavoratori dipendenti da imprese cooperative che non hanno sede legale nei territorio, alle Associazioni cooperative medesime sarà comunque riconosciuto un posto nel Comitato di Gestione della locale Cassa Edile in qualità di "invitato permanente".
Qualora la condizione di cui ai comma precedente avesse una durata minima presumibile pari o superiore alla durata temporale del Comitato di Gestione, le parti territoriali potranno, con apposita intesa, riconoscere comunque una rappresentanza alle Associazioni cooperative in seno al Comitato di Gestione e per la specifica durata dello stesso.
La definizione della rappresentanza sarà oggetto di specifico accordo territoriale anche circa i criteri di rotazione laddove sussistano le medesime condizioni di rappresentatività delle altre organizzazioni datoriali. In assenza di accordo territoriale, entro 6 mesi dalla verifica della rappresentanza, la determinazione della stessa spetterà alle relative Associazioni Nazionali.
Analoga rappresentanza sarà attribuita, territorialmente, nei Consigli di Amministrazione degli Enti scuola e dei CPT per la prevenzione degli infortuni.
Similmente, nei territori ove, pur registrandosi una presenza di impresa/e cooperativa/e, essa/e non riesca/ano comunque a raggiungere la soglia contributiva del 10%, è fatto comunque invito alle parti di pervenire a soluzioni parziali quali, ad esempio, l'invito permanente ai Comitati di gestione, oltre alla eventuale partecipazione agli organi di controllo degli Enti Paritetici territoriali.
Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti.
Nelle more di quanto stabilito dal sopra citato paragrafo 1), le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti daranno indicazione alle imprese associate di iscrivere i dipendenti in trasferta alle Casse Edili costituite dall'Ance.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, le parti concordano che alle Associazioni cooperative sottoscritte saranno riconosciute le quote di adesione contrattuale territoriali e nazionali concernenti le imprese ad esse aderenti, sulla base della dichiarazione di cui al terzo comma del presente punto 1).

2) Aree con pluralità di Casse Edili
Nei territori in cui è operante una Cassa Edile industriale e una Cassa edile cooperativa o a partecipazione cooperativa, costituite secondo le previsioni dei CCNL di riferimento, le parti territoriali si incontreranno per definire il percorso di attuazione del sistema unitario di Casse Edili, che le parti prevedono di concludere nell'arco di un biennio dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
La procedura per la realizzazione di tale processo prevedrà la verifica delle condizioni e dei criteri di seguito enunciati:
a) Le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una analisi e una verifica della situazione finanziaria e patrimoniale, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese, iscritti/e ai suddetti Enti;
b) tale analisi dovrà essere effettuata con l'assistenza di una società di certificazione scelta di comune accordo dalle parti territoriali tra le società di certificazione accreditate nazionalmente, prendendo a riferimento l'ultimo bilancio dell'Ente che dovrà essere obbligatoriamente certificato secondo i disposti contrattuali;
c) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e delle relative rappresentanze, le parti potranno pervenire a specifiche intese.
La procedura suddetta dovrà esaurirsi entro ventiquattro mesi dalla stipula del presente accordo e le sue risultanze saranno portate a conoscenza della Commissione Paritetica di cui all'art. 5 del protocollo che ne verificherà la coerenza con i contenuti del presente accordo.
Eventuali divergenze sorte a livello territoriale saranno parimenti sottoposte, in via definitiva, alla citata Commissione che con lodo dovrà esprimere parere entro i successivi 60 giorni.
Ferma restando fa titolarità della carica di Presidente dell'Ente Bilaterale dell'Ance, le determinazioni relative alle figure apicali degli Enti Bilaterali saranno assunte con criteri di reciprocità, sentite le parti sociali presenti negli Organi deliberanti degli Enti stessi e tenuto conto, prioritariamente, dei requisiti di professionalità individuati nei rispettivi CCNL.
Nei territori in cui il processo di unificazione condiviso da Ance e Associazioni Cooperative non dovesse portarsi a compimento nel biennio previsto, le Associazioni cooperative sottoscritte concordano che le proprie imprese iscriveranno i lavoratori dipendenti da esse nelle Casse Edili del sistema Ance.

Nota a Verbale
Laddove le Casse Edili a partecipazione cooperativa siano costituite a livello regionale o interprovinciale, agii effetti dell'applicazione del protocollo, si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna Provincia.
Le parti ribadiscono che l'attribuzione della rappresentanza alle Organizzazioni territoriali cooperative, così come prevista dall'allegato 1), riguarda esclusivamente le aree ad unicità di sistema Ance.

Allegato 2 - Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
Firmato da Ance, Associazioni Cooperative e OO.SS. il 20 gennaio 2000.
1) Anche in attuazione dell'art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal CCNL 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili a partecipazione cooperativa derivanti dal CCNL 6 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili a partecipazione cooperativa).
La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.
2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi ai 30 settembre 1998.
La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.
3) Ai fini della maturazione del requisito per l'APE ordinaria a partire dai biennio 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa.
Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Casse Edile a partecipazione cooperativa, presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, nella misura del cento per cento.
La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile a partecipazione cooperativa cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.
Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.
4) L'operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso Casse Edili o Casse Edili a partecipazione cooperativa.
La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile a partecipazione cooperativa presso cui l'operaio è iscritto al momento dell'evento.
Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa deducono dall'importo della prestazione, calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio interessato.
La quota suddetta è pari al cento per cento dell'importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l'evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa a seconda, rispettivamente, che ai momento dell'evento, l'operaio sia iscritto presso una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o presso una Cassa Edile.
I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente la data del 18 dicembre 1998 saranno regolati con accordi locali.
In caso di mancato accordo, su richiesta di una delle parti, entro 90 giorni, il contenzioso verrà esaminato e risolto dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
5) Le modalità per l'applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art. 5 del Protocollo.
6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

Allegato 3
Con riferimento all'art. 2 dei presente Protocollo, le parti individuano la base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili.
A decorrere dal 1° novembre 2010 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nell'allegata tabella.
I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalie parti sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) che ne curerà l'invio a tutte le Casse Edili.

Elementi retributivi nazionali (valori orari)

Operai Valori

a) Operai di produzione

Operaio di quarto livello (anche quinto e sesto cooperativi)

9,02

Operaio specializzato

8,61

Operaio qualificato

7,96

Operaio comune

7,29

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

6,37

c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio

5,94