Cassazione Penale, Sez. 4, 10 aprile 2026, n. 13302 - Infortunio durante la pulizia di un macchinario a causa di una prassi diffusa di manomettere il sistema di sicurezza. Responsabilità del dirigente nominato institore
- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. BELLINI Ugo - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a V il (Omissis)
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG LAURA CONDEMI
Fatto
1. Con sentenza in data 29 novembre 2024 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 15 novembre 2021 aveva dichiarato A.A., nella sua qualità di dirigente nominato institore della Silmet Spa, responsabile del reato di cui agli artt. 113, 40 cpv, 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. e per l'effetto, riconosciute le circostanze di cui agli artt. 62 bis cod. pen. e 62 n. 6 cod. pen. in equivalenza alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di un mese di reclusione sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria determinata in Euro 7.500 di multa.
2. Dalle sentenze di merito il fatto può essere in sintesi così ricostruito
in data 18.4.2018 presso lo stabilimento di T della Silmet Spa si verificava un infortunio ai danni del lavoratore B.B.; dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli ispettori della ATS di Brescia, C.C. e D.D., emergeva che l'infortunato alle dipendenze della società con la qualifica di operaio addetto al reparto "pressa 2500 tonn", ove vengono trafilati tubi di rame, era assegnato alle operazioni di pulizia manuale dei rulli del bobinatore Shumag n. 0; nel corso dell'intervento lo stesso aveva eluso i microinterruttori del macchinario i quali normalmente si attivano al momento dell'apertura dello sportello protettivo dei rulli determinando l'arresto della bobinatrice, mediante l'utilizzo di una chiavetta "spuria" che, inserita in apposito vano gli consentiva di effettuare le operazioni in questione tenendo la macchina in funzione ed in tal modo velocizzando la procedura; mentre stava utilizzando la carta vetrata tra un rullo e l'altro rimaneva impigliato con il guanto della mano sinistra in una piastra di scorrimento del tubo presente nel macchinario che gli cagionava lo schiacciamento delle dita; l'UPG Leoni precisava che nel corso del sopralluogo effettuato insieme alla collega aveva constatato che nel medesimo reparto vi era una macchina gemella sulla quale veniva eseguita una prova di funzionamento al fine di accertarne le modalità. Si apprendeva inoltre che presso la Silmet Spa per le operazioni di pulizia dei rulli della bobinatrice, non erano previste all'epoca dei fatti procedure specifiche, sia in termini di tempistiche che di modalità operative tuttavia, in base a quanto previsto dalle istruzioni d'uso, le stesse dovevano avvenire a macchinario spento al fine di evitare rischi per la salute del lavoratore.
A giudizio dei funzionari dell'ATS il sistema di sicurezza descritto era stato eluso perché nelle porte di accesso alla bobinatrice era stata inserita una chiavetta "spuria" che simulava la chiusura delle porte di entrata in modo da permettere al lavoratore di accedere alla zona pericolosa mentre i macchinari erano in funzione; la persona offesa aveva altresì riferito che la azienda era a conoscenza di detta prassi ma non era mai intervenuta per porvi rimedio e che vi era la consuetudine di pulire i rulli anche con la macchina in funzione.
2.1. Il giudice di primo grado, ferma la verificazione delle lesioni a carico dell'infortunato, riteneva la responsabilità di A.A., nella sua qualità di dirigente nominato institore della società, come tale tenuto a tutti gli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza, in ordine al reato a lui ascritto in particolare per la violazione dell'art. 71, comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 81 del 2008, ovvero per non aver adottato le necessarie misure affinché le macchine presenti nel reparto "pressa 2500 tonn" fossero in concreto utilizzate in base a quanto previsto dalle istruzioni d'uso nonché dell'art. 37, comma 7 D.Lgs. n. 81 del 2008, non avendo l'imputato provveduto ad assicurare ai preposti al reparto una formazione adeguata in relazione agli specifici compiti in materia di sicurezza del lavoro risultando che gli stessi fossero stati destinatari di una formazione generica. Dette violazioni venivano altresì ritenute dotate di efficacia causale rispetto alla verificazione dell'evento.
2.2. La sentenza di appello, nel rigettare i motivi di gravame, sostanzialmente confermava l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado.
3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.
Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova per contrasto tra la motivazione e le prove assunte in dibattimento, con particolare riguardo alle escussioni testimoniali e più specificatamente alle dichiarazioni rese dai testi B.B. e E.E.. Si assume che la Corte d'Appello, travisando le dichiarazioni testimoniali, ha ritenuto che all'epoca dell'infortunio vigesse una prassi aziendale di tolleranza a fronte dell'utilizzo scorretto del macchinario il quale sarebbe stato comunque inidoneo e non conforme alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro mentre dalle deposizioni testimoniali emergerebbe proprio il contrario. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. relativamente agli artt. 113, 40, 590, 1,2 e 3 comma con riferimento alla violazione della norma in tema di sicurezza sul lavoro ex art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008 e l'illegittima estensione dell'obbligo di garanzia in violazione del principio di colpevolezza ex art. 27 Cost.
Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il comportamento della persona offesa che si è procurata una chiavetta atta a disattivare i presidi antinfortunistici, sia stato tale da escludere ogni profilo di colpa in capo al responsabile per la sicurezza trattandosi di comportamento eccezionale e anomalo.
4. La difesa dell'imputato ha depositato integrazione di ricorso e motivi contestuali e/o aggiunti con cui si duole dell'erronea contestazione all'imputato della violazione delle norme cautelari di cui all' art. 71, comma 4, e 37, comma 7, D.Lgs. n. 81 del 2008, non ravvisandosi il nesso causale tra la violazione e l'infortunio occorso al lavoratore, essendo invece l'infortunio causato dal comportamento della persona offesa.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente invoca il vizio motivatorio, sub specie di travisamento della prova delle dichiarazioni dei testi B.B. e E.E., in ordine alla circostanza che all'epoca dell'infortunio per cui è processo vi fosse una prassi aziendale di tolleranza in ordine all'utilizzo scorretto del bobinatore, assumendo che in realtà dalle escussioni testimoniali emergerebbe un quadro di segno contrario. Con riguardo al vizio dedotto, va premesso che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).
Nella specie, invece, il ricorrente si limita ad assumere solo genericamente la sussistenza del travisamento delle testimonianze dei testi B.B. e E.E., riportando solo brani incompleti delle loro dichiarazioni e senza allegare in modo specifico quale sia stato il dato asseritamente travisato valorizzato per la prima volta in appello ed evocando, più che il vizio prospettato, una diversa valutazione del dichiarato dei testi, come tale inammissibile in sede di legittimità.
2. Il secondo motivo ed il motivo aggiunto, da scrutinarsi congiuntamente, sono infondati.
Va premesso che, in ordine al profilo attinente alla penale responsabilità dell'imputato, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui "Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Rv. 224079).
Nella specie, essendo incontestate le modalità di verificazione del sinistro, la sentenza impugnata ha individuato due specifici addebiti colposi mossi al A.A., ovvero la violazione dell'art. 71 D.Lgs. n. 81 del 2008 per aver omesso di provvedere affinché la macchina bobinatrice fosse adeguatamente segregata durante il funzionamento così da impedire ai lavoratori di avvicinarsi ai rulli in movimento nonché la violazione dell'art. 37 D.Lgs. n. 81 del 2008 per aver omesso di fornire ai preposti una formazione specifica in relazione ai presidi di sicurezza del macchinario de quo.
La difesa dell'imputato con l'odierno ricorso nuovamente agita il tema della condotta dell'infortunato qualificata in termini di imprevedibilità/abnormità come tale in grado di escludere ogni profilo di colpa in capo all'imputato pena l'oggettivizzazione della sua posizione di garante.
A riguardo va ribadito che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza od imperizia; sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.
Nella specie, il tipo di operazione in corso di svolgimento al momento dell'infortunio rientrava nelle mansioni del B.B. cosicché è di tutta evidenza che la condotta del lavoratore si inseriva comunque pienamente, e in modo tutt'altro che imprevedibile o eccentrico, nell'area di rischio affidata alla gestione del A.A., nella sua qualità, assimilabile a quella datoriale.
Con riguardo all'asserita abnormità della condotta, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si collochi l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati o negligenti o avventati del lavoratore. All'interno dell'area di rischio considerata, infatti, va ribadito il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 - 01; n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284337 - 01).
Nella specie, è stato inoltre accertato che il B.B. ha eluso i sistemi di sicurezza, utilizzando una chiavetta spuria che consentiva di operare a macchina in movimento per velocizzare le operazioni di pulizia, e che ciò rispondeva ad una prassi invalsa nell'azienda.
Detta condizione tanto più radica la responsabilità del soggetto posto al vertice aziendale, considerato che il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto" (Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Rv. 281174; Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608 - 01).
Tale obbligo peraltro può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4 , n. 35858 del 14/09/2021,Rv. 281855). Nel caso che ci occupa, come rilevato nella sentenza impugnata, l'utilizzo di una chiavetta in grado di eludere il meccanismo di blocco per poter accedere ai rulli anche quando erano in movimento, ben lungi dal rappresentare un'iniziativa isolata del B.B., era un escamotage ampiamente utilizzato e tollerato presso la società.
3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n.196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2026.
