Regione Lazio
Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2026, n. 197
Adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione degli impianti di cremazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 8 della Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 4 e s.m.i.
B.U.R. 14 aprile 2026, n. 30
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità, di concerto con il Presidente.
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), come da ultimo modificata dalla la legge regionale 12 agosto 2020, n. 10;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 26 giugno 2025, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti” all’Ing. Wanda D’Ercole
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08849 del 10/07/2025 avente ad oggetto “Organizzazione della Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti” successivamente rettificato con A.O. n. n. G09083 del 15/07/2025;
VISTO il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”;
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
VISTA la Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e successive modifiche, e in particolare l’art. 6, il quale stabilisce che le Regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche, in particolare per quanto attiene alla disciplina delle emissioni in atmosfera;
VISTA la Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4, (Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri) art. 162 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 59/2013 - “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
VISTO il D.P.C.M. 37/2008 – “Regolamento recante norme tecniche per le cremazioni”;
RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 14 del 03/01/2022 secondo cui i forni crematori sono classificabili come industrie insalubri di 1^ classe;
VISTO l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 05/10/2022;
VISTO l’art. 8 della L.R. 4/2024 “Disposizioni in materia di impianti crematori. Piano regionale di coordinamento. Modifica all’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni in materia di dispersione e affidamento delle ceneri e successive modifiche”, il quale dispone che:
• La realizzazione e gestione degli impianti crematori avvenga in conformità al Piano regionale di coordinamento;
• La Giunta regionale adotti il suddetto Piano definendo linee di indirizzo e criteri per la realizzazione dei crematori, nel rispetto di criteri di proporzionalità e tutela della salute pubblica;
• Nelle more della definizione delle norme tecniche nazionali, il Piano indichi i criteri territoriali, le norme tecniche per gli impianti, i limiti alle emissioni, i sistemi di monitoraggio e controllo;
VISTO l’art. 12 della Legge Regionale n. 17/2024 che ha apportato modifiche all’art. 8 della L.R. 4/2024, specificando i termini della sospensione dei procedimenti autorizzatori in corso nelle more dell’approvazione del Piano;
VISTI il documento titolato “Piano regionale di coordinamento per la realizzazione degli impianti di cremazione (Legge 30 marzo 2001, n. 130 e L.R. n. 4 del 25 marzo 2024)” e il relativo Allegato Tecnico recante il “Programma regionale di controllo degli impianti di cremazione”, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, recanti norme tecniche e gestionali per gli impianti di cremazione nel territorio regionale;
DATO ATTO che il suddetto Piano, in conformità alla normativa vigente:
• delinea il fabbisogno regionale basandosi su criteri di proporzionalità e sostenibilità, rilevando l'attuale autosufficienza della rete impiantistica regionale;
• definisce le norme tecniche per la realizzazione e gestione degli impianti, inclusi i requisiti per le bare, i sistemi di abbattimento fumi e i limiti di emissione in atmosfera;
• prescrive l'adozione di sistemi di monitoraggio in continuo (SME) e metodologie analitiche per i controlli;
CONSIDERATO, in particolare, che detto Piano fornisce un quadro aggiornato della situazione regionale, evidenziando che:
• la regione presenta un calo demografico strutturale e un eccesso di mortalità che si sta stabilizzando nel post-pandemia;
• attualmente sono operativi sul territorio regionale n. 4 impianti crematori (Roma Flaminio, Civitavecchia, Viterbo, Montasola);
• la capacità operativa complessiva degli impianti esistenti è stimata al 2026 in 42.292 cremazioni/anno;
ATTESO che, sulla base delle proiezioni della domanda fino al 2030 (stimate in 40.637 cremazioni), l’attuale dotazione impiantistica risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno regionale, suggerendo una politica prudente che non prevede nuove realizzazioni se non a fronte di un comprovato incremento della domanda non soddisfacibile dall'esistente;
CONSIDERATO che il Piano regionale di Coordinamento per la Realizzazione dei Crematori, in base all’analisi statistico demografica effettuata, non prevede allo stato attuale la necessità di realizzazione di nuovi impianti crematori o ampliamenti di quelli esistenti e pertanto non si ritiene necessario
sottoporlo a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non sono previsti nuovi potenziali effetti sull’ambiente;
RITENUTO che qualora pervengano richieste di nuove installazioni, ampliamenti o comunque modifiche che comportino potenziali effetti sulle emissioni inquinanti, con conseguente necessità di variazione del Piano, lo stesso dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
RITENUTO di stabilire che, ai fini della sorveglianza e del controllo delle emissioni e del corretto esercizio degli impianti, il Gestore è tenuto a predisporre annualmente un rapporto sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto in relazione all’anno solare precedente, in stretta conformità a quanto disciplinato nell’Allegato Tecnico di cui al presente provvedimento, garantendo il rispetto dei contenuti minimi obbligatori ivi riportati;
ATTESO che il suddetto Piano deve essere pubblicato sul sito web istituzionale per almeno trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, prima della trasmissione al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente
1. di adottare, ai sensi dell’art. 6 della Legge 130/2001 e dell’art. 8 della L.R. 4/2024, il “Piano regionale di coordinamento per la realizzazione degli impianti crematori (Legge 30 marzo 2001, n. 130 e L.R. n. 4 del 25 marzo 2024)” e il relativo “Allegato Tecnico” recante il “Programma regionale di controllo degli impianti di cremazione”, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, recanti norme tecniche e gestionali per gli impianti di cremazione nel territorio;
2. di dare atto che il Piano, in conformità alla normativa vigente:
• Delinea il fabbisogno regionale basandosi su criteri di proporzionalità e sostenibilità, rilevando l'attuale autosufficienza della rete impiantistica regionale e pertanto non va sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
• Definisce le norme tecniche per la realizzazione e gestione degli impianti, inclusi i requisiti per le bare, i sistemi di abbattimento fumi e i limiti di emissione in atmosfera;
• Prescrive l'adozione di sistemi di monitoraggio in continuo (SME) e metodologie analitiche per i controlli;
3. di stabilire che, qualora pervengano richieste di nuove installazioni, ampliamenti o comunque modifiche che comportino potenziali effetti sulle emissioni inquinanti, con conseguente necessità di variazione del Piano, lo stesso dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
4. di stabilire che, ai fini della sorveglianza e del controllo delle emissioni e del corretto esercizio degli impianti, il Gestore è tenuto a predisporre annualmente un rapporto sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto in relazione all’anno solare precedente, in stretta conformità a quanto disciplinato nell’Allegato Tecnico di cui al presente provvedimento, garantendo il rispetto dei contenuti minimi obbligatori ivi riportati.
La Direzione regionale Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti provvederà agli adempimenti di competenza in attuazione della presente deliberazione, ivi compresi:
- la pubblicazione del Piano adottato sul sito web istituzionale della Regione Lazio per un periodo di trenta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni;
- la raccolta e la valutazione delle osservazioni che perverranno durante il periodo di pubblicazione e la predisposizione della proposta definitiva del Piano da trasmettere al Consiglio Regionale per l’approvazione.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it.
PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE
(Legge 30 marzo 2001, n. 130 e L.R. n. 4 del 25 marzo 2024)
SOMMARIO
1 PREMESSE
2 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
3 ITER AUTORIZZATIVO
4 SCOPO E OBIETTIVI DEL PIANO
4.1 Campo di applicazione e norme transitorie
5 CONTESTO NAZIONALE E REGIONALE
5.1 La scelta crematoria nelle regioni italiane (Circolare SEFIT Utilitalia n. 2590/2025)
5.2 Analisi delle tendenze principali
5.3 Il contesto demografico nella Regione Lazio
5.4 Gli impianti di cremazione e l’andamento delle cremazioni nella Regione Lazio
6 CONCLUSIONI: SOSTENIBILITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLA RETE CREMATORIA REGIONALE
6.1 Gestione degli impianti autorizzati e tutela ambientale
7 IL PROCESSO DI CREMAZIONE
7.1 Aspetti tecnici e parametri di processo
7.2 Inquinanti tipici del processo di cremazione
7.3 Studio di diffusione degli inquinanti
7.4 Norme tecniche per la realizzazione dei crematori e materiali per la cremazione delle bare
7.5 Sistemi di abbattimento delle emissioni
7.6 Valori limite di emissione
7.7 Adozione del monitoraggio in continuo (SME)
7.8 Adozione di una metodologia analitica per i controlli discontinui
7.9 I rifiuti ed emissioni prodotte e la corretta gestione
7.10 Programma regionale di controllo degli impianti di cremazione
