Roma, data del protocollo informatico
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione
Serie Generale n. 179/2026
Argomento: Procedure per il flag-out/flag-in per le navi di bandiera italiana.
Lo scrivente Reparto è stato più volte interessato, negli ultimi anni e per aspetti di diretta competenza, per attività c.d. flag-out/flag-in di navi di bandiera italiana che, si ritiene, possano oggi trovare una dedicata disciplina.
Ferme restando le procedure amministrative di competenza della Direzione Generale per il mare, il traporto marittimo e pervie d’acqua interne1, ancorché il periodo dell’operazione sia quantificabile in un breve arco temporale nell’ambito dello stesso porto e/o rada, le navi in regime di flag-out sono, comunque, iscritte nei registri di altro Stato e, pertanto, la certificazione statutaria nazionale “cessa di essere valida” in accordo alle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali applicabili.
Per quanto sopra, nella successiva fase di flag-in e, per ciò che concerne il rilascio dei certificati statutari, si ritiene - come da prassi consolidata e a seguito di approfondito esame in seno al Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della navigazione istituito presso questo Reparto - di percorrere le opzioni di seguito riportate:
> Opzione 1: l'Amministrazione di bandiera estera non rilascia i certificati statutari.
I nuovi certificati statutari possono essere rilasciati solo a seguito di “visite iniziali”2 secondo la Risoluzione IMO A.1186(33) “Survey guidelines under the harmonized System of survey and certification (HSSC), 2023”3.
L’unico certificato che può, per norma, essere mantenuto valido - senza esecuzione di visita e per un periodo massimo di 3 (tre) mesi - è quello previsto dalla Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi (“Tonnage 1969”), ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della stessa.
Nella fase di “nuova certificazione”, possono essere accettate le verifiche eseguite dai Service provider (Reg. III/20, VDR, AIS, SART, EPIRB, ecc.), qualora in corso di validità ed eseguite nei 3 (tre) mesi precedenti la visita iniziale susseguente il flag-in in parola.
Per ciò che concerne il Safety Management Certificate e il Maritime Labour Certificate, qualora venga dimostrato che il sistema sia adeguatamente implementato, si potrà procedere al rilascio diretto della certificazione definitiva (cd. full term). Restano, comunque, applicabili le previsioni del punto 14.2.3 dell’ISM Code e dello Standard A.5.1.3, paragrafo 5, lettera b. della MLC, 2006, che prevedono, per le unità provenienti da bandiera estera, il rilascio di certificati provvisori (cd. interim).
La validità della nuova certificazione decorrerà dalla data di completamento delle visite per il rilascio dei singoli certificati statutari tenendo, comunque, in considerazione i principi di armonizzazione contenuti nella Risoluzione IMO A.1186(33)2.
> Opzione 2: l’Amministrazione di bandiera estera rilascia i certificati statutari.
I nuovi certificati statutari saranno rilasciati a seguito di visita in accordo alla PR 28 IACS, volta ad accertare esclusivamente che la nave non abbia mutato le condizioni precedentemente certificate dall’Amministrazione italiana/Organismo nave.
Quanto sopra, a mente delle previsioni della Sezione 5.84 della Ris. IMO A. 1186(33) “Survey guidelines under thè harmonized System ofsurvey and certification (HSSC), 2023”2 e dell’art. 22, comma 4, del DPR 435/1991 afferente le “Visite iniziali”.
Ne consegue che i nuovi certificati saranno allineati alla scadenza di quelli rilasciati dalla precedente Amministrazione di bandiera della nave.
Sussiste, inoltre, ai sensi della Sezione 5.8 dell’HSSC e dell’articolo 54 del DPR 435/1991 (“Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera”), la residuale possibilità di rilasciare, senza eseguire le previste verifiche, certificati con validità massima di 6 (sei) mesi, in considerazione della scadenza della certificazione rilasciata dalla Amministrazione di bandiera di flag-out.
Anche in questo caso, il certificato previsto dalla Convenzione Tonnage 1969 può essere mantenuto valido per un periodo massimo di 3 (tre) mesi, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della stessa.
Per quanto concerne le ispezioni eseguite dai Service provider e per i certificati Safety Management Certificate e Maritime Labour Certificate, restano valide le indicazioni precedentemente riportate nell’opzione 1.
> Attività certificativa disgiunta dalle opzioni 1 e 2
Procedure per le Tabelle minime di armamento
Per quanto attiene le tabelle di armamento, la Company ISM della nave invia a questo Reparto, Ufficio 4°, istanza in bollo, comprensiva dell’autorizzazione alla reiscrizione nei registri di bandiera emessa dalla competente Direzione Generale e nuovo numero di iscrizione della nave.
Acquisita la documentazione, questo Reparto procede direttamente alla emissione della nuova tabella minima di sicurezza definitiva della nave (Minimun Safe Manning Document) ed eventuale Addendum (ove previsto), trattando la pratica alla stregua di una mera correzione.
Maritime Security
Per ciò che attiene gli aspetti legati alle disposizioni del Codice ISPS, la RSO provvede alla riapprovazione dello SSP della nave e alla riemissione un nuovo ISSC, mantenendo invariata la data di scadenza, previa esecuzione di una verifica iniziale.
Procedure per la gestione del Continuous Synopsis Record (CSR)
In entrambe le opzioni, nel Continuous Synopsis Record devono essere registrati tutti i passaggi amministrativi al punto 16. Le fasi di gestione amministrativa portano, infatti, la nave ad essere locata a scafo nudo (c.d. bareboat charteref), con la successiva modifica dei punti 1, 2, 3, e 8 e, pertanto, i CSR da rilasciare siano compilati come di seguito indicato (X indica il numero di CSR attuale):
■ X + 1 = CSR per cancellazione dal R.I. italiano (compilazione dei punti 15 e 16);
■ X + 2 = CSR per iscrizione nel Registro di altra Amministrazione (compilazione dei punti da 1 a 14);
■ X + 3 = CSR per temporanea dismissione dal Registro di altra Amministrazione (compilazione dei punti 15 e 16);
■ X + 4 = CSR per iscrizione nel R.I. Sezione III italiano (compilazione dei punti da 1 a 165).
Certificato di sicurezza radio
Per quanto attiene il rilascio del certificato di sicurezza radio, sentito al riguardo il MIMIT, si partecipano le due seguenti opzioni:
1. nel caso in cui, durante la procedura flag out/in, non siano state apportate modifiche alle dotazioni degli impianti di bordo, si procederà secondo le previsioni di cui al DPR 435/91 e alla risoluzione IMO A.1186(33). È prevista una nuova ispezione, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni, finalizzata alla verifica della corretta programmazione degli apparati radioelettrici di bordo in conformità ai requisiti vigenti prima del flag/out. In caso di esito positivo, sarà confermato il mantenimento della licenza di esercizio e la validità del/i verbale/i di collaudo/i, con conseguente rilascio della relativa certificazione;
2. In caso contrario, si procede con le visite iniziali finalizzate al rilascio del nuovo certificato di sicurezza radio e della nuova licenza di esercizio.
> Disposizioni finali
La Capitaneria di porto di iscrizione della nave provvede ad informare il Comando territoriale ed il Servizio di Coordinamento Regionale PSC/FSC nella cui giurisdizione si troveranno le unità di cui trattasi e inviare al medesimo Comando territoriale copia del Passavanti provvisorio/Atto di nazionalità, al fine di consentire le necessarie verifiche propedeutiche al rilascio dei certificati statutari.
L’Autorità Marittima, se la nave si trova in Italia, non dovrà registrare il passaggio temporaneo a bandiera estera all’interno di “Thetis”, considerato che la nave riprenderà la navigazione dal porto di flag out/in con bandiera nazionale.
Per nave all’estero, il competente Ufficio Consolare, a seguito delle autorizzazioni e istruzioni ricevute dal Compartimento Marittimo di iscrizione della nave, prowederà a:
■ ritirare i certificati statutari della nave, atto di nazionalità e ruolo equipaggio;
■ redigere il verbale di dismissione di bandiera per la trasmissione all’Ufficio di iscrizione della nave;
■ rilasciare il passavanti provvisorio con allegato ruolino equipaggio avente numero di iscrizione assegnato dall’Ufficio di iscrizione della nave.
La presente Circolare viene pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, alla Sezione “Sicurezza della Navigazione”, ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.
______
1 In allegato 1 si riporta uno schema riassuntivo riepilogativo, concordato con la competente DG.
2 Nel caso in cui la nave non sia soggetta a modifiche che potrebbero mutare la conformità della stessa ai certificati già posseduti e rilasciati dall’Amministrazione italiana o in suo nome e percento, i seguenti accertamenti possono non essere ripetuti - salvo analisi da parte dell’Organismo nave - in accordo al paragrafo 4.1.1 della stessa IMO A 33/Res. 1186:
■ approvazione dei piani, ad esclusione dello SSP;
■ verifica della conformità dell'unità ai piani approvati;
■ verifiche con il fine di validare la corretta progettazione e costruzione dell’unità (es. pressature delle casse e delle linee, prova di stabilità, prove in mare incluse prove di manovrabilità, overload dei sistemi di ammaino dei mezzi di salvataggio e dei mezzi di carico e scarico, stripping test per petroliere e chimichiere, esame dei cold spot per le gasiere, etc.)
3 Fare riferimento alla Versione della Risoluzione HSSC in vigore all’atto di applicazione della presente circolare.
4 Surveys required after transfer of thè ship to thè flag of another State
5 Dovrà essere utilizzata la seguente dicitura: ”Registered in [Porto di registrazione] on __________ based on bareboat charter consent granted by [Stato del CSR X+3] on __________.
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Francesco CIMMINO
Allegato 1
Iter di cancellazione della bandiera italiana per iscrizione in registro estero (flag-out), a seguito di locazione a scafo nudo e successiva iscrizione nel registro speciale e contestuale rientro in bandiera italiana (flag-in) nella 3a Sez. RI (Bareboat Charter in, art. 28 e 29 della Legge n. 234 del 14/06/1989 e dal DPR nr. 66 del 21/02/1990).
Si riportano, di seguito, le fasi dell’operazione (Flag-out/Flag-in) per una nave iscritta nella 1a Sezione del Registro Internazionale:
1) Il proprietario presenta istanza di autorizzazione alla cancellazione della nave presso l’Ufficio di iscrizione della nave stessa;
2) Inizio attività di pubblicità navale;
3) Pervenuta l’autorizzazione alla dismissione di bandiera da parte della Capitaneria di porto di iscrizione della nave, la stessa autorizzerà al ritiro dei documenti di bordo (art. 156 CN);
4) Iscrizione della nave nel registro estero;
5) Sottoscrizione contratto di noleggio a scafo nudo (o addendum all’esistente);
6) Presentazione istanza di iscrizione in 3a Sezione, corredata dalla seguente documentazione:
a) Accordo sottoscritto con le OO.SS.;
b) Copia del Contratto di noleggio (bareboat);
c) Assenso del proprietario all’iscrizione nel Registro Internazionale;
d) Assenso Autorità marittima della bandiera sottostante alla sospensione temporanea della bandiera per iscrizione della nave sotto bandiera italiana;
e) Nulla osta dell’ufficio marittimo tenutario del registro di iscrizione temporanea, all’iscrizione nel Registro speciale;
f) Comunicazione da parte della Capitaneria di porto di iscrizione della nave, della cancellazione della stessa dalla 1a Sezione;
g) Copia del certificato di iscrizione nel registro estero;
h) Piani generali della nave;
7) La Direzione Generale, verificata la documentazione richiesta, provvederà all’emissione del provvedimento, inviandolo anche a MARITELE per gli adempimenti di competenza.
8) La Capitaneria di Porto di iscrizione della nave, previa conferma da parte di MARITELE del nome nave/nominativo internazionale, procede all’iscrizione della nave nella 3a sez. del R.I. e al rilascio del numero del passavanti provvisorio fornendo, al contempo, istruzioni all’Ufficio Consolare/Ambasciata di competenza ai fini dell’emissione del passavanti provvisorio.
Si riporta, di seguito, il Format relativo alla richiesta di iscrizione della nave nella 3a Sezione del Registro Internazionale
