Cassazione Civile, Sez. 1, 13 aprile 2026, n. 9324 - Indicato CSE a sua insaputa in appalti pubblici, profili di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e trattamento dei dati personali: rigettata la domanda risarcitoria


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere Rel.

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso iscritto al n. 15275/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Vito unitamente all'avvocato Diego Antonio Molfese

-ricorrente-

contro

Comune Di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lepore unitamente agli avvocati Massimo Cali', Antonello Mandarano

-controricorrente-

contro

lloyd'S Insurance Company S.a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Batini

-controricorrente-

contro

Qbe Europe Sa/nv, Rappresentanza Generale Per l'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Corain unitamente all'avvocato Riccardo Buizza

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1339/2025 depositata il 12/05/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso per (v. conclusioni scritte P.G.) il rigetto del ricorso.

Uditi per i controricorrenti gli Avv. Massimo Cali' e Maurizio Corain e per delega dei difensori dei controricorrenti l'Avv. Gerardo Romano Cesareo.

 

Fatto


1.- Il ricorso trae origine dalla azione promossa da A.A. nei confronti del Comune di Milano che lo aveva nominato, a sua insaputa, Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (CSP) e Coordinatore per la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera (CSE) in relazione a tre appalti per la manutenzione del verde pubblico comunale. Sosteneva che nessun compenso gli era stato corrisposto per i predetti tre incarichi generali e chiedeva quindi la condanna del Comune al risarcimento del danno da uso illecito del proprio nome e da uso illegittimo dei propri dati personali, quantificato nella misura di 1.320.000 Euro (poiché non essendo stato informato in merito alla nomina quale CSP e CSE e avendo scoperto di detta nomina solo a distanza di tre anni aveva generato una situazione di grave rischio in caso di possibile evento infortunistico sul lavoro, nonché, una volta scoperto l'abuso della parte convenuta, un grave nocumento all'attore dal punto di vista psicologico poiché, svolgendo l'attività propria di RSPP nonché di CSP e CSE, si è subito reso consapevole della gravità della situazione e del pericolo che avrebbe potuto correre); in subordine al pagamento del compenso per le nomine predette quantificato in 1.300.000,00 euro.

2.- Il Tribunale di Milano ha respinto le predette domande e condannato l'odierno ricorrente a rimborsare al Comune di Milano, a QBE Europe S.A. e a lloyd'S Insurance Company S.a. - società di assicurazione chiamate in causa in manleva dal Comune - le spese di lite, liquidate, per ciascuna parte in Euro 26.500,00 per compensi oltre oneri accessori.

2.- La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale osservando:

a) che dalla documentazione prodotta dal Comune di Milano risultava che gli appalti oggetto di causa erano inerenti alla manutenzione programmata delle aree comunali a verde pubblico;

b) che di conseguenza, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteva l'obbligo di nominare il CSP e il CSE in quanto tali nomine erano previste, secondo gli artt. 89 e 90 D.Lgs. 81/2008, soltanto per i "cantieri", cioè per i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;

c) che, pertanto, era senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove aveva ritenuto che "l'indicazione ... del nominativo dell'attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 sub doc. 4-6 att. era per così dire prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del T.U. 81/2008, proprio perché in quel momento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione del contratto di appalto";

d) che, conseguentemente, le notifiche preliminari che contemplavano il nominativo dell'appellante erano prive di conseguenze giuridicamente rilevanti, in quanto soltanto in seguito all'apertura del cantiere viene per legge effettuata la nomina del CSP e CPS; del resto, lo stesso appellante aveva riconosciuto di aver svolto il ruolo di Coordinatore della sicurezza in relazione a specifici cantieri, aperti in esecuzione dei contratti di appalto oggetto di causa, ricevendo il relativo compenso;

e) quanto all'uso non autorizzato dei dati personali dell'attore, che, a mente dell'art. 1 -bis D.Lgs. n. 196/2023, "il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica .... è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti"; perciò, che nel caso di specie i dati personali dell'attore (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) erano stati trattati dalla pubblica amministrazione in modo lecito in quanto dati necessari per l'espletamento di un servizio pubblico e, precisamente, per l'effettuazione delle notifiche preliminari, propedeutiche all'attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verde pubblico; né si trattava di dati sensibili secondo la previsione di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 679/2016;

g) quanto alla condanna alla refusione delle spese di lite anche in favore delle società di assicurazione, che: (i) la chiamata in causa delle stesse non poteva ritenersi manifestamente infondata, rientrando la domanda di risarcimento del danno morale e psicologico lamentato dall'attore nell'ambito dei danni coperti dalle polizze; (ii) il valore della controversia - quale parametro di liquidazione delle spese processuali -era individuato dalla domanda introduttiva del giudizio e dalle conclusioni definitive con cui l'attore aveva chiesto la condanna del Comune di Milano a corrispondere 1.300.000,00 Euro per risarcimento del danno per uso illecito del nome dell'odierno attore nonché la somma di Euro 20.000,00 Euro a titolo di risarcimento del danno morale; né il Comune di Milano aveva limitato la domanda di rivalsa al minor importo di Euro 20.000,00 bensì aveva chiesto di essere tenuto indenne dagli oneri di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice; (iii) di conseguenza il criterio seguito dal giudice di prime cure per la liquidazione delle spese processuali era corretto in quanto il valore della domanda di garanzia era del tutto conforme a quello della domanda principale dell'attore.

3.- Contro detta sentenza il sig. A.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito con controricorso: il Comune di Milano, QBE Europe SaV e Lloyd's Insurance Company SA. Tutte le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Diritto


1.- Il primo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per contraddittorietà della sentenza di appello e violazione di legge in merito alla tipologia di appalti per la manutenzione di verde pubblico del Comune di Milano e conseguente illegittima nomina dell' ing. A.A. quale CSP e CSE. Osserva il ricorrente che la Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto che "non fosse necessario il Coordinatore per la progettazione né il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, trattandosi di appalti prevalentemente di servizi", e tuttavia poco dopo aveva affermato che "la nomina dell' ing. A.A. quale Coordinatore risulta funzionale all'avvio di attività future e, in tale ottica, può considerarsi prodromica rispetto all'apertura dei cantieri". Questa motivazione, oltre che intrinsecamente contraddittoria, sarebbe erronea perché:

a) il vincolo di legge di cui all'art. 90, commi 3-5, D.Lgs. 81/2008 (che prevede l'obbligo di nomina del CSP e CSE in determinati casi) è "funzionale e attuale, non preventivo o eventuale" e una nomina "in previsione" di eventuali lavori futuri configurerebbe un abuso procedimentale, svuotando di contenuto la tipicità del procedimento tecnico-legale; aggiunge - senza spiegare la ragione del rilievo rispetto al vizio dedotto - che la Corte avrebbe ignorato che il comma 3 della norma predetta stabilisce che "il committente o il responsabile dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il coordinatore per la progettazione";

b) la nomina a CSP ha effetti giuridici e tecnici precisi (obbligo di redazione PSC, vigilanza sicurezza, responsabilità ex D.Lgs. 81/2008), pertanto deve fondarsi su un incarico certo, necessario causalmente legato a un'opera reale; inoltre l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile ex art. 1346 c.c., e non può consistere in una funzione astratta svincolata da una prestazione concretamente eseguibile; mentre nella specie, la Corte d'Appello aveva giustificato l'attribuzione della qualifica di CSP/CSE sulla base di un'attività "forse futura", in violazione dell'art. 1346 c.c. ovvero con evidente incertezza dell'oggetto della nomina; aggiunge - anche qui senza ulteriore illustrazione del rilievo - che secondo la giurisprudenza di legittimità l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea;

1.1- Il motivo - per quel che è dato comprendere - contiene due censure: con una il ricorrente si duole di un vizio motivazionale per contraddittorietà della argomentazione decisoria; con l'altra si duole di un vizio di violazione di legge.

1.2- La prima doglianza è infondata. Tra l'affermazione per cui non v'era nella specie - per la tipologia degli appalti - ex art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 alcun obbligo di nominare il CSP e il CSE e quella per cui l'indicazione del medesimo era nella specie solo funzionale ad eseguire le notifiche di cui all'art. 99 D.Lgs. citato non v'è alcuna contraddittorietà; del resto, al riguardo il ricorrente ne deduce la sussistenza senza alcuna illustrazione delle ragioni, affermandone in modo apodittico l'evidenza.

1.3- La seconda doglianza è inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.

Come noto è principio di legittimità consolidato quello per cui nel ricorso per cassazione il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che motivatamente si assumono in contrasto con dette individuate norme regolatrici della fattispecie (v. Cass. n. 20870/2024, conforme a Cass. nn. 16132/2005, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012, 16038 del 2013; 19959 del 2014; 11603 del 2018; 17224 del 2020).

Nella specie la Corte di merito - nel confermare la decisione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto che i tre appalti oggetto di causa fossero appalti generali "quadro" per la manutenzione del verde pubblico in relazione ai quali non era necessaria la nomina del CSP e del CSE, nomina necessaria, invece, soltanto per gli specifici cantieri che, in esecuzione del contratto, sarebbero stati, se del caso, avviati - osserva che, trattandosi di appalti di servizi, non sussisteva l'obbligo di nominare il CSP e il CSE in quanto tali nomine erano previste, secondo gli artt. 89 e 90 D.Lgs. 81/2008, soltanto per i "cantieri", cioè per i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile; pertanto era senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado, laddove aveva ritenuto che "l'indicazione ... del nominativo dell'attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 sub doc. 4-6 att. era per così dire prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del T.U. 81/2008, proprio perché in quel momento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione del contratto di appalto".

Come osserva anche il Procuratore Generale, con la censura svolta nel motivo in esame il ricorrente non indica esplicitamente quale sia la norma che la Corte di merito avrebbe violato laddove (in conformità alla decisione di primo grado) ha ritenuto che - posto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) non era nella specie necessaria - si era trattato di indicazione "prodromica" del nominativo del ricorrente quale professionista individuato per il conferimento eventuale di dette delle funzioni di CSP/CSE nell'ambito ed in funzione delle notifiche preliminari di cantiere ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. n. 81/2008; ma si limita ad affermare che tale indicazione sarebbe un abuso procedimentale, censura del tutto generica che non consente di comprendere per quale ragione, un'indicazione siffatta, sarebbe in contrasto con le disposizioni regolatrici della materia.

Né si comprende il senso della censura laddove il ricorrente si duole del fatto che la Corte avrebbe ignorato il comma 3 dell'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 che impone la nomina del coordinatore per la sicurezza quando sia previsto che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non contemporaneamente, tanto più che questo aspetto della norma non risulta neppure essere stato dibattuto nei precedenti gradi di giudizio, il che conduce a ribadire il principio per cui ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le tante Cass. n. 2038/2019)

1.2- Anche a volere ritenere la seconda censura ammissibile e che, quindi, la parte ricorrente intenda censurare la statuizione predetta in quanto l'indicazione del nominativo del ricorrente in parola sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 90 citato, il motivo è infondato.

Nel titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 intitolato "Cantieri temporanei o mobili" l'art. 89 (Definizioni) precisa che "Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X", secondo il quale (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) sono tali "1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".

Infine, l'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) ai commi 3-5, come invocato dal ricorrente, stabilisce che: "... 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese ..."

Pertanto, posto che nella specie non si trattava di appalti che prevedevano "Cantieri temporanei o mobili", come osservato dai giudici di merito, bensì di appalti aventi ad oggetto principalmente servizi di manutenzione del verde ed eventuali opere di manutenzione straordinaria, sotto il profilo della sicurezza non si imponeva un obbligo di predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) né la nomina del Coordinatore (CSP E CSE come definiti nell'art. 89 lett. e) ed f) D.Lgs. n. 81 /2008); e, tuttavia, l'indicazione del professionista in possesso dei relativi requisiti per l'ipotesi in cui detti eventuali lavori fossero stati necessari, era stata effettuata per inserire gli appalti nell'applicativo informativo della Regione Lombardia - GECA - quale adempimento di natura preliminare allo svolgimento del servizio, posto che la notifica preliminare, quale atto di comunicazione preventiva agli organi di vigilanza, deve essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori e presuppone l'indicazione dei soggetti chiamati al coordinamento della sicurezza.

Come osserva il Procuratore generale, non si ravvisa alcuna violazione della norma indicata, né alcun profilo di danno risarcibile in assenza di una concreta operatività della nomina quale precauzionale adempimento preliminare finalizzato alla futura eventuale installazione dei "cantieri"; del resto, in seguito, in esecuzione dell'appalto generale di manutenzione del verde comunale, erano sorti distinti rapporti contrattuali relativi agli specifici cantieri ed era intervenuta la nomina ad hoc dell' ing. A.A. con la relativa retribuzione per le mansioni espletate, come da lui stesso ammesso.

Infine, la denunciata violazione dell'art. 1346 c.c. è inammissibile non tenendo questa conto della ratio decidendi che si fonda sul fatto che la mera indicazione del nominativo del ricorrente in funzione di adempimento preliminare all'effettuazione delle necessarie notifiche ex art.99 D.Lgs. n. 81 /2008 non era idonea a far sorgere alcuna contratto.

2. - Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione di legge in merito all'utilizzo dei dati personali del ricorrente in violazione del Regolamento UE 679/2016, mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. e conseguente rigetto domanda di risarcimento danni per illecito utilizzo dei dati personali del ricorrente.

Osserva il ricorrente che la nomina dell' ing. A.A., pur se del tutto inutile non ricorrendone i presupposti, avrebbe comunque comportato una responsabilità del Comune di Milano che doveva sapere che gli appalti non necessitavano di tale figura e che, quindi, anche la nomina prodromica con utilizzo dei dati personali di un soggetto senza il suo consenso, era del tutto illegittima. Il Comune, infatti, avrebbe dovuto quantomeno avvisare il ricorrente della nomina puramente prodromica ad un futuro eventuale incarico chiedendo di poter utilizzare il suo nominativo e i dati personali relativi; infatti, per il solo fatto di essere stato nominato e di non esserne a conoscenza, l'ing. A.A. avrebbe potuto trovarsi indagato qualora vi fosse stato, per esempio, un incidente sul lavoro in uno dei tre appalti del verde pubblico o degli illeciti civili o amministrativi sempre legati ad uno dei tre cantieri nei quali, in via prodromica ma inutilmente, era stato illegittimamente nominato quale Coordinatore della Sicurezza. Invoca la giurisprudenza di legittimità per cui il danno alla privacy, pur non essendo in re ipsa, può essere provato anche attraverso presunzioni, dovendo il giudice valutare le concrete conseguenze negative sulla sfera personale e professionale del danneggiato.

Sotto altro profilo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito non abbia accolto la richiesta di liquidazione delle proprie spettanze professionali basate sulle tabelle di legge dal momento che, anche l'obbligo del compenso non necessariamente richiede l'effettivo svolgimento dei compiti specifici, ma la disponibilità a svolgerli; afferma che su tale questione la Corte di Appello non si sarebbe nemmeno pronunciata per confermare la sentenza di primo grado, e pertanto sarebbe sul punto carente di motivazione.

2.1- Il motivo benché corredato da una rubrica che fa riferimento solo al vizio di violazione di legge per violazione della legge in materia di privacy e conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c. contiene in realtà ulteriori doglianze, le quali però vanno ritenute inammissibili anche per violazione dei principi di specificità, chiarezza e autosufficienza quali si evincono per insegnamento costante di questa Corte dall'art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c.

2.2- Invero laddove il ricorrente si duole del fatto che sia stata respinta la domanda di liquidazione delle proprie spettanze professionali perché la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sul fatto che l'obbligo del compenso non necessariamente richiede l'effettivo svolgimento dei compiti specifici, come ritenuto dal primo giudice, ma la disponibilità a svolgerli, non allega l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito di secondo grado di detta specifica censura, non espone le ragioni che illustrino in modo esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, onde consentire alla Corte un vaglio della censura che non la costringa ad accedere ad ulteriori atti onde comprenderne la cornice, la ammissibilità e la fondatezza; tanto più che la sentenza impugnata, nel riassumere i cinque motivi d'appello dell'odierno ricorrente, non contempla siffatta censura. Perciò sono inammissibili tanto la censura di violazione di legge per mancato riconoscimento del compenso in tesi comunque dovuto, tanto quella di carenza motivazionale su un motivo di appello.

Si può solo aggiungere che la doglianza è inammissibile anche perché non si confronta con la ratio decidendi che sorregge la sentenza gravata ovvero che "l'indicazione ... del nominativo dell'attore nelle notifiche ex art. 99 T.U. 81/2008 sub doc. 4-6 att. era per così dire prodromica ai futuri (ed eventuali) cantieri che sarebbero stati aperti in esecuzione del contratto quadro di appalto ma non dispiegava un immediato e concreto effetto ai sensi degli articoli 88 e ss. del T.U. 81/2008 proprio perché in quel momento non vi erano cantieri, per il solo fatto della conclusione del contratto di appalto", e che di conseguenza, "le notifiche preliminari che contemplavano il nominativo dell'appellante erano prive di conseguenze giuridicamente rilevanti, in quanto soltanto in seguito all'apertura del cantiere viene effettuata la nomina quale CSP e CPS": ratio che esclude che nella specie fosse sorto un titolo del preteso compenso.

2.3- Quanto alla dedotta violazione della privacy, si osserva che anche in questo caso il ricorrente svolge una censura del tutto generica deducendo la violazione del Regolamento UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali delle persone fisiche senza indicare specificamente la norma violata e senza quindi aggredire utilmente la ratio decidendi della sentenza gravata che sul punto - dopo aver premesso che nella specie non trattavasi "di dati sensibili secondo la previsione di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 679/2016, in base al quale "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"" - si riferisce al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (ovvero al "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE") e specificamente all'art. 2-ter c. 3 per cui "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono

ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione", e al c. 1 bis (quest'ultimo esplicitamente richiamato) il quale recita: "1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica (...), è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti".

In altre parole, la Corte d'Appello - come già il Tribunale - ha ritenuto che l'indicazione del nome del ricorrente non violasse alcun divieto di trattamento di dati personali poiché compiuta da un'amministrazione pubblica in funzione dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico e precisamente per l'effettuazione delle notifiche preliminari, propedeutiche all'attivazione dei contratti di appalto per la manutenzione del verde pubblico.

Ne discende che non ha alcuna pertinenza rispetto alla predetta argomentazione giuridica la doglianza per cui "la sentenza impugnata: -non analizza affatto la base giuridica del trattamento; - non contesta le violazioni del GD.P.R.; - ignora completamente il nesso causale tra la nomina arbitraria, la diffusione dei dati, l'assenza di informativa e la sofferenza morale e reputazionale patita", giacché, al contrario, la sentenza: a) analizza la base giuridica del trattamento che è, invece, il ricorrente a non indicare in senso contrario; b) reputa lecita la condotta contestata e reputa correttamente respinta la richiesta risarcitoria dei danni per trattamento illecito dei dati personali in quanto l'inserimento del nominativo del ricorrente come CSE e CSP nelle notifiche preliminari non costituiva un fatto illecito produttivo di danni risarcibili.

2.4 - L'invocata violazione dell'art.2043 c.c., pertanto, è evidentemente infondata, poichè posta la liceità della condotta di indicazione del Coordinatore in funzione propedeutica (contestata con il primo motivo), la liceità dell'uso e della diffusione dei dati in questione (contestata con il secondo motivo), non si configurava alcuna condotta illecita (nomina arbitraria, la diffusione dei dati) cui rapportare con vincolo di efficienza causale le conseguenze pregiudizievoli dedotte.

2.5- Del resto, anche a voler considerare la "assenza di informativa" quale autonomo aspetto della condotta del Comune fonte del preteso danno indicato in termini di "sofferenza morale e reputazionale patite" si osserva che la sentenza contiene una ulteriore ratio del tutto ignorata dal ricorrente che del tutto autonomamente è idonea a sorreggere il rigetto della domanda risarcitoria del danno morale, laddove afferma: "In ogni caso l'appellante non ha proposto alcuna specifica censura alla pronuncia di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha osservato, con argomenti senz'altro condivisibili, che "l'attore non ha dimostrato alcuna concreta sofferenza interiore - superante la soglia di serietà e gravità -derivante dall'inserimento, asseritamente a sua insaputa, del suo nominativo nelle notifiche preliminari né tale mero fatto può ritenersi fonte, in via presuntiva, di un "danno morale/psicologico" (pag. 8 citazione), anche considerato quanto dianzi esposto circa la sostanziale improduttività di effetti della mera nomina "generale", in assenza di un effettivo cantiere e sino all'avvio di specifici ed effettivi cantieri (per i quali poi l'attore ha ricevuto nomina ad hoc)"".

Sotto detto profilo il motivo è inammissibile perché il ricorrente invocando - del tutto genericamente con un mero rinvio ad un astratto arresto di legittimità - il fatto che il danno può essere provato per presunzioni, non coglie la ratio della predetta affermazione che è incentrata sull'assenza di censure al ragionamento sulla prova - anche per presunzioni- compiuto dal primo giudice, ovvero sulla presenza di un giudicato interno formatosi sul punto.

3. Il terzo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione di legge e contraddittorietà della sentenza di appello in merito alla condanna alle spese di lite nei confronti delle Assicurazioni chiamate in causa e nei confronti del Comune di Milano.

Secondo il ricorrente nei due gradi di giudizio precedenti non sarebbe stata correttamente valutata la questione relativa alla inoperatività delle polizze assicurative in ordine alle ragioni della chiamata in garanzia sollevata già in primo grado, ove, inoltre, il Comune avrebbe chiarito che le chiamate in causa dovevano ritenersi limitate al solo danno morale richiesto dall'attore, che era stato quantificato in causa in Euro 20.000,00.

Osserva il ricorrente che se le due polizze escludevano la copertura per "violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che gli stessi non derivino da danni materiali o corporali" intesi quale "pregiudizio economico conseguente alla lesione e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale", le Assicurazioni non avrebbero di certo coperto l'eventuale risarcimento del danno liquidato in favore del ricorrente, con la conseguenza che la chiamata in causa era da ritenersi manifestamente infondata, quindi la Corte di merito avrebbe errato a porre le spese di lite dei terzi chiamati in causa a carico della parte attrice.

In via subordinata, la condanna del ricorrente a rifondere le spese legali delle due Compagnie Assicurative avrebbe dovuto essere limitata al valore della domanda coperta, in astratto dalla polizza, ossia Euro 20.000,00 e non al valore dell'intera domanda di 1.300.000,00 relativa ai compensi professionali richiesti e che sarebbero rimasti in ogni caso a carico del Comune, in caso di accoglimento della domanda.

3.1- Quanto alla prima parte il motivo è inammissibile. Va premesso che la Corte di merito ha ritenuto la chiamata in causa delle due compagnie assicurative non manifestamente infondata, dunque non arbitraria, in ragione del fatto che le polizze prevedevano la copertura del danno alla persona, morale e psicologico ("Pertanto, la chiamata in causa delle due compagnie assicuratrici non può ritenersi manifestamente infondata, rientrando la domanda di risarcimento del danno morale e psicologico lamentato dall'attore nell'ambito dei danni coperti dalle polizze"). Come osserva il controricorrente il motivo, da un lato, non indica le norme di legge che sarebbero state violate da questa argomentazione decisoria, dall'altro invoca una contraddittorietà della sentenza senza illustrarne minimamente le ragioni se non sulla base dell'assunto che non sarebbe condivisibile la ritenuta non manifesta infondatezza della chiamata in causa; il che costituisce, all'evidenza, un giudizio di merito - conforme nei due gradi di giudizio - svolto alla luce delle risultanze agli atti ovvero del contenuto delle polizze, che in questa sede di legittimità non può essere sindacato se non, appunto, nei limiti in cui si faccia idoneamente valere un'anomalia motivazionale così radicale da tradursi in violazione di legge, ovvero dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 cost.

3.2- Anche nella parte subordinata - erronea determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese- il motivo è inammissibile.

Sul punto nel respingere il relativo motivo d'appello la Corte di merito, dopo aver svolto, come detto, un giudizio di merito sulla sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'attore soccombente anche le spese di lite della chiamata in causa del convenuto ritenendo quest'ultima non arbitraria, (giudizio sull'an del diritto del Comune a vedere refuse le spese di lite delle compagnie assicuratrici dalla controparte soccombente) ha svolto poi, relativamente al quantum, un'articolata motivazione onde determinare il valore della lite tra convenuto e terze chiamate; ed ha escluso che il Comune di Milano avesse limitato la domanda di rivalsa al minor importo di Euro 20.000,00 relativo al c.d. danno morale avendo questo, bensì, chiesto di essere tenuto indenne da tutti gli oneri di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice; di conseguenza ha confermato la correttezza del criterio seguito dal giudice di prime cure per la liquidazione delle spese processuali in quanto il valore della domanda di garanzia era del tutto conforme a quello della domanda principale. ("Quanto al valore della controversia - che costituisce il parametro di liquidazione delle spese processuali - deve rilevarsi che (...) il Comune di Milano, sia in comparsa di risposta che nelle sue conclusioni definitive non aveva limitato la domanda di rivalsa al minor importo di Euro 20.000,00, in quanto aveva chiesto "nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria ex adverso proposta nei confronti del Comune di Milano, accertare e dichiarare l'obbligo delle compagnie assicurative QBE Europe Sa/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia e lloyd'S Insurance Company S.a. di manlevare e tenere indenne il Comune di Milano dagli oneri di risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, condannando conseguentemente le suddette terze chiamate a corrispondere direttamente in favore della stessa tutto quanto il Comune di Milano fosse condannato a pagare all'esito al presente giudizi". Di conseguenza il criterio seguito dal giudice di prime cure per la liquidazione delle spese processuali appare senz'altro condivisibile, in quanto il valore della domanda di garanzia è del tutto conforme a quello della domanda principale".)

Ha quindi accertato con un giudizio in fatto che la domanda svolta in giudizio riguardava l'intero danno richiesto, che comprendeva oltre a quello morale, quello arrecato dalla invocata violazione delle norme a tutela della privacy e quello psicologico dedotto dal ricorrente in ragione del turbamento per il rischio di essere esposto a responsabilità per un incarico di cui non aveva consapevolezza e che, infatti, il ricorrente aveva quantificato in Euro 1.320.000,00 euro.

Con questa ratio che individua in concreto - in funzione della liquidazione delle spese - il valore della lite sorta per effetto della domanda di manleva in ragione dell'estensione della domanda risarcitoria svolta in giudizio, il motivo non si confronta, insistendo il ricorrente su un aspetto - il valore della domanda risarcitoria limitata al danno morale e escluso il valore dell'intera domanda di 1.300.000,00 relativa ai compensi professionali richiesti, che sarebbero rimasti in ogni caso a carico del Comune, in caso di accoglimento della domanda - che non intercetta il ragionamento decisorio che attiene ad una pretesa risarcitoria ben più ampia rispetto al mero danno morale.

4. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti liquidate per il Comune di Milano in Euro 10.200,00, di cui 200,00 per esborsi, e per ciascuna delle due compagnie di assicurazione QBE Europe S.A. e a lloyd'S Insurance Company S.a. in Euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre, per tutte alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Prima Sezione Civile del 10 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2026.