Tipologia: Accordo
Data firma: 23 febbraio 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2025
Parti: Comoli Ferrari/Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA
Settori: Commercio, Comoli Ferrari
Fonte: fisascat.elfosoftware.online
Sommario:
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Premessa |
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10) Permessi viste mediche |
Verbale di accordo
Addì 23 febbraio 2024, presso la sede di Novara di Confindustria Novara Vercelli Valsesia si sono incontrati la Comoli, Ferrari & C. spa di Novara […], assistita da […] CNVV e Filcams-Cgil nazionale […], Fisascat-Cisl nazionale […], Uiltucs nazionale […], le RSA di Novara e Genova dell'Azienda […]
Premesso che
- In data 31 dicembre 2022 è venuto a scadere l'accordo integrativo aziendale 18 luglio 2019 (di seguito anche il CIA);
- è intenzione delle parti, nell'ambito della prassi negoziale esistente, rinnovare il suddetto contratto integrativo;
- si sono pertanto tenuti diversi incontri con i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, avendo individuando tale livello di contrattazione - in ragione della presenza di Comoli, Ferrari & C. spa in più regioni del paese — la sede idonea di esercizio della contrattazione collettiva;
- durante gli incontri le parti hanno concordatoci prorogare la validità di alcune disposizioni già previste nella citata Intesa del 2019, e di ampliare le misure e gli interventi finalizzali a migliorare il contesto lavorativo, anche al fine di dare nuove risposte flessibili alle esigenze familiari e personali;
tutto ciò premesso, a seguito dei positivi risvolti emersi durante il confronto sindacale, le parti in data odierna hanno concordato la presente intesa applicabile a tutti i lavoratori di Comoli, Ferrari & C. spa come meglio di seguito specificato.
1) Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) Campo di applicazione
Il presente accordo si applica, fatto salvo quanto diversamente disposto, a tutti i lavoratori subordinati della Società assunti:
- a tempo indeterminato
- a tempo determinato o con somministrazione, purché con anzianità dì almeno 6 mesi,
3) Relazioni industriali
Le parti ribadiscono l'importanza di perseguire relazioni industriali costruttive e partecipative e pertanto, considerata l'attuale articolazione dell'Azienda - plurilocalizzata su più ambiti regionali - rinviano a quanto previsto dal CCNL Aziende del Terziario distribuzione e Servizi attualmente in vigore in materia di relazioni industriali - con particolare riferimento alle disposizioni che regolamentano i diritti di informazione e consultazione.
Le parti riconoscono che l'attuale organizzazione della società - determini l'applicazione di quanto previsto dal CCNL per quanto concerne il livello di contrattazione (nazionale) pei- la negoziazione di secondo livello.
Ciò non dovrà peraltro togliere rilevanza al confronto sindacale aziendale e/o territoriale laddove specificità connesse con le singole sedi lo richiedano espressamente.
Le parti dichiarano di voler espressamente rinviare la consultazione sindacale:
Livello nazionale, (strutture nazionali, territoriali e RSA/RSU):
- strategie aziendali; dinamiche occupazionali
- andamento economico dell'azienda;
- processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
- mercato del lavoro e struttura dell'occupazione;
- appalti e terziarizzazioni;
- forme di incentivazione collettiva;
- piani formativi aziendali;
- effetti della legge 125/1991 (pari opportunità)
Livello decentrato (RSA/RSU e/o OO.SS territoriali)
- sviluppo, investimenti e nuove aperture;
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione dei punti vendita e delle unità produttive;
- appalti e terziarizzazioni
- regimi di orari di apertura, anche in riferimento alle norme e alle discipline regionali e locali;
- orari di lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- organici a loro composizione, lavoro supplementare e straordinario;
- calendari ferie;
- tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In assenza di RSA/RSU il confronto avverrà a livello territoriale/regionale, alla presenza delle articolazioni delle OO.SS. sottoscriventi il presente accordo.
Gli incontri sono finalizzati alla definizione di possibili intese.
Le parti convengono che, in occasione dei rinnovi dei contratti integrativi aziendali, l'Azienda favorirà l'ampia consultazione da parte delle RSU/RSA dei lavoratori delle filiali che abbiano difficoltà a partecipare alle assemblee. Quanto sopra avverrà comunque nel rispetto dell'organizzazione del lavoro.
5) Organizzazione del lavoro
5.1 Ferie e rol […]
5.2 Disposizioni speciali per venditori esterni
le parti convengono, che l'attività lavorativa dei "venditori esterni", richieda ampia autonomia nella gestione dell'orario di lavoro, Pertanto si concorda di prorogare la disciplina impostata con il contratto Integrativo siglato in data 7 luglio 2009 e s.m.i.
Come già precedentemente adottato, sì conferma l'orario di lavoro medio settimanale dèi venditori in 38 ore, articolate su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Tale riduzione dell'orario di lavoro si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di rol, così come previsto dal CCNL.
Le ferie verranno inderogabilmente fruite in misura pari a 4 settimane nel corso dell'anno di maturazione.
[…]
Le ferie e i permessi residui alle settimane sopra previste dovranno essere usufruiti tutti tassativamente entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo alla loro maturazione, previo accordo con il proprio responsabile.
5.3 Flessibilità del lavoro
L'Azienda, nel confermare la propria esigenza di elasticità nell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'attività delle filiali di vendita, ribadisce la necessità di confermare i sistemi di flessibilità già sperimentati e in essere, come definiti dal CIA del 29/6/15; quanto sopra al fine di contenere il lavoro straordinario e garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico delle suddette filiali (dal lunedì al sabato mattina), Pertanto, laddove l'organizzazione della filiale lo consenta, l'Orario sarà distribuito su 6 giorni alla settimana. Qualora, a fronte di specifiche esigenze delle filiali, ciò non sia possibile, le eventuali prestazioni lavorative oltre le 40 ore settimanali verranno recuperate nella settimana successiva e comunque tassativamente entro il mese di effettuazione e non oltre i 30 giorni. Pertanto, si conferma l'eccezionalità delle prestazioni di lavoro straordinario che dovranno essere contenute e comunque preventivamente autorizzate dalla Direzione di Novara. Le parti si impegnano per garantire il rispetto delle disposizioni sopra concordate; eventuali criticità verranno valutate di volta in volta.
Il mancato recupero delle ore eccedenti preventivamente autorizzate dalla direzione comporterà la corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal CCNL vigente.
6) Appalti -Terziarizzazioni
L'Azienda si impegna ad applicare quanto previsto dalla normativa vigente e, a tal fine, garantirà una costante verifica della piena regolarità degli appalti in corso e ad avvalersi di fornitori che garantiscano l'applicazione di CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
9) Part-time post maternità (o paternità alternativa)
La Società si impegna a valutare positivamente, nell'ambito della percentuale massima complessiva del 5%, le richieste di riduzione temporanea dell'orario di lavoro (part time) pervenute dalle lavoratrici madri o dai lavoratori padri al momento del rientro dal congedo di maternità (o di paternità alternativa come sopra definito) e fino al compimento del terzo anno di età del bambino (fatti salvi diversi accordi) purché compatibile con le esigenze tecnico organizzative e produttive.
12) Molestie sul luogo di lavoro
Le partì ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia b violenza nel luogo di Lavoro. Comoli Ferrari si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui, colei o coloro che le hanno poste in essere.
Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto lavorativo. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di Lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di Lavoro ostile.
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurino molestie o violenze e che vadano denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di Lavoro.
Le parti condividono che nel contesto lavorativo tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente in cui sia rispettato la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e reciproco rispetto.
Saranno predisposti, a cura dell'azienda, specifici interventi formativi, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e promuoverne di specifici volti a diffondere la cultura del rispetto della persona.
13) Donne vittime di violenza di genere
Fermo restando quanto previsto dall'art.24 D.lgs. 80/2015 e s.m.i. la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza a dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione oltre al periodo massimo di legge pari a tre mesi, per un ulteriore mese a carico dell'azienda, secondo modalità definite dalla citata norma.
Per usufruire del periodo aggiuntivo la lavoratrice dovrà aver fruito interamente dei residui degli anni precedenti di ferie e permessi e dovrà documentare di essere inserita in un percorso certificato dai servizi sociali del comune od appartenenza dai centri antiviolenza e dalle case di rifugio.
Durante il periodo del congedo la lavoratrice avrà diritto alla retribuzione diretta e indiretta secondo quanto previsto dal comma quarto del citato art.24 del D.lgs. 80/2015.
L'azienda favorirà la più ampia applicazione di quanto previsto dal comma 6 della citata norma in materia di part-time.
