Tipologia: Accordo Nazionale di secondo livello
Data firma: 6 marzo 2017
Validità: 31.12.2018
Parti: Anasfim/Confesercenti e Fisascat-Cisl/Fist-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-TDS, Marketing Operativo
Fonte: fisascat.elfosoftware.online
Sommario:
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Premessa |
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6. Contratto di lavoro intermittente |
Accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo del 6 marzo 2017
Anasfim […], assistita da Confesercenti […], a cui aderisce da maggio 2015 e Fisascat - Cisl, aderente a Fist-Cisl […], Uiltucs […], (di seguito anche le “Parti”)
Premesso che
- le Parti con la presente intesa intendono definire un Accordo Nazionale di secondo livello del TDS sottoscritto da Confesercenti con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs il 12 luglio 2016 relativamente al settore marketing operativo in linea con le intese precedentemente sottoscritte. Pertanto il presente Accordo di secondo livello è riferibile al CCNL TDS Confesercenti del 12 luglio 2016 anche in ordine alla bilateralità (Aster, Ebn.ter, Fonter) e al contributo Coresi;
- il presente Accordo è integrato nel sistema di cui al CCNL TDS Confesercenti 2016, essendo esso parte della contrattazione di secondo livello sottoscritta da Anasfim, che aderisce a Confesercenti dal maggio 2015, con Fisascat- Cisl e Uiltucs;
- il CCNL TDS Confesercenti 2016, integrato dal presente Accordo, vincola i datori di lavoro del settore marketing operativo per tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo, anche ai fini dell’accesso ai benefici normativi e economici disposti dalla normativa statale e regionale;
- le Parti si riconoscono reciprocamente quali organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria/settore marketing operativo. Anasfim rappresenta circa 60 aziende associate che raggruppano circa 50 mila lavoratori;
- le Parti sottolineano l’esigenza di intraprendere azioni concrete di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale dilagante nel settore in cui è consistente la presenza di aziende che applicando contratti non sottoscritti dalle OOSS comparativamente più rappresentative, attuano una concorrenza “sleale”. Allo scopo di contrastare tale fenomeno le Parti sottoscrivono in data odierna l’allegato Avviso Comune che costituisce parte integrante del presente Accordo;
- le Parti, anche in conformità alle finalità della legge, intendono realizzare maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro, favorire l’emersione del lavoro irregolare, promuovere gli incrementi di competitività e di salario, favorire gli investimenti e l'avvio di nuove attività.
Tanto premesso si conviene quanto segue
2. Accessibilità sindacale
In merito all’accessibilità alle informazioni sindacali le Parti si impegnano ad individuare modalità idonee rispetto alla particolare dislocazione dei Lavoratori sul territorio. In tal senso, i datori di lavoro metteranno a disposizione appositi spazi nell’ambito dei propri canali di comunicazione legati al web (es. bacheca sindacale informatica).
3. Deleghe
Con il presente Accordo le Parti, in base agli articoli di cui alla Prima Sezione, Titolo II, Capo 2 e 3, del CCNL TDS Confesercenti 2016, intendono attuare le deleghe indicate dal suddetto CCNL e dalla legge, per adeguare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro alle esigenze specifiche del comparto con riferimento alle seguenti materie:
i) minimi retributivi in conformità alle norme contributive;
ii) mansioni e inquadramenti;
iii) orario di lavoro;
iv) flessibilità del lavoro;
v) appalti.
5. Mercato del lavoro
In considerazione della variabilità nella frequenza, durata e collocazione temporale degli interventi da svolgersi presso i punti di vendita, gli addetti al marketing operativo vengono considerati agli effetti retributivi e normativi lavoratori discontinui, con applicazione della relativa parametrazione su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti e con possibilità da parte dei medesimi di assunzione di incarichi contemporaneamente anche a favore di più imprese del settore, quando non sussistano vincoli di esclusiva.
Per le stesse ragioni è consentita la stipulazione con gli addetti al marketing operativo, di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, o di contratti a part time, o di contratti a tempo determinato alle condizioni, con le modalità e nel rispetto dei parametri elencati nei punti seguenti.
6. Contratto di lavoro intermittente
Con riferimento all’art. 13 e seguenti del D.lgs 81/2015, relative a quanto previsto dalle disposizioni legislative sul rapporto di lavoro intermittente, che norma la possibilità di instaurare contratti intermittenti per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo, le parti concordano che:
i) si può ricorrere al lavoro intermittente nell’intero arco annuale e senza limitazioni rispetto alle fasce di età dei lavoratori ed al numero di lavoratori occupati nell’impresa a tempo determinato o indeterminato;
ii) il contratto di lavoro intermittente può essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare;
iii) non opera il limite delle 400 giornate di chiamata in 3 anni. Viene prevista la possibilità di stipulare contratti a chiamata anche con indennità di disponibilità, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014;
iv) è operativa la previsione e la disciplina nei contratti del periodo di prova previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016, ad eccezione dei contratti stipulati con lavoratori coinvolti da precedenti intercorsi rapporti di lavoro parasubordinati;
v) è previsto il divieto di ricorrere a contratti di lavoro intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero e per le imprese che non abbiamo applicato le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e successive sopravvenute normative;
vi) la richiesta di prestazioni lavorative deve avvenire almeno entro le 24 ore precedenti la prestazione;
vii) il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta a pena di nullità ed in particolare deve riportare un preciso riferimento alle condizioni del presente Accordo ed inoltre i seguenti elementi:
> trattamento economico e normativo previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016 e dal presente Accordo;
> tempi e modalità di consegna della busta paga con il relativo pagamento;
> luogo di lavoro;
> periodo di prova come da CCNL TDS Confesercenti 2016;
> misure di sicurezza laddove previste relative all’attività;
viii) il contratto di lavoro intermittente prevede un trattamento economico e normativo del lavoratore così come previsto CCNL TDS Confesercenti 2016 e dal presente Accordo, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa nonché delle ferie, del TFR e di tutte le spettanze del lavoratore;
ix) al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente sono applicate tutte le norme previste dal CCNL TDS Confesercenti 2016 applicabili ad altri lavoratori del settore, in particolare la previdenza integrativa, l’assistenza sanitaria integrativa e la Bilateralità;
x) nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di contratto senza l’indennità di disponibilità non ci sarà alcun preavviso per entrambe le parti. Non verrà corrisposta alcuna indennità di mancato preavviso da entrambe le parti.
8. Contratto di lavoro a termine
Sono esenti dal limite del 20% di cui al comma 1 art. 23 D.lgs 81/2015, i contratti di lavoro a tempo determinato che presentino contestualmente i seguenti requisiti:
i. lavoratore a tempo determinato con indicazione specifica nella lettera di assunzione della commessa di riferimento alle cui mansioni deve essere esclusivamente adibito;
ii. durata del contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi.
Tale esclusione opera anche per i lavoratori di sede che svolgono mansioni di coordinamento, supporto ed assistenza alle attività di marketing operativo.
Roma 6 marzo 2017
