Tipologia: AIA
Data firma: 24 marzo 2009
Parti: ASSM e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio-Turismo, Terme, ASSM Tolentino
Fonte: fisascat.elfosoftware.online
Sommario:
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Premessa generale |
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Titolo VI - Orario di lavoro e organizzazione del lavoro |
Accordo integrativo aziendale per i dipendenti della ASSM spa- Comparto terme
Il giorno 24/03/2009, presso la sede dell’ASSM di Tolentino tra l’ASSM […] e l’Organizzazione Sindacale Territoriale Filcams-Cgil […], l’Organizzazione Sindacale Territoriale Uiltucs-Uil […], alla presenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Aziendali comparto Terme […], si è stipulato il presente Accordo Integrativo Aziendale per i dipendenti delle Terme S. Lucia.
Premessa generale
Con la stipula del presente accordo le parti hanno inteso dare attuazione ad un sistema di relazioni sindacali strutturato, nonché a realizzare una contrattazione integrativa recependo la linea di indirizzo indicata nel “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23/7/93 nel rispetto delle competenze assegnate al livello di contrattazione aziendale, dal protocollo medesimo e dal CCNL di settore.
L’accordo, si situa nel quadro di una difficile situazione economica-finanziaria del comparto aziendale Terme.
In tale contesto l’Azienda è fortemente impegnata a realizzare il processo di ristrutturazione organizzativa anche attraverso l’ampliamento dei servizi da offrire, finalizzato ad assicurare al comparto redditività e sviluppo.
Nella logica di cui sopra, le stesse parti si incontreranno per procedere a verifiche in merito agli assetti organizzativi più adeguati al miglioramento ed all’attuazione delle risorse umane.
Parte generale
Titolo I - Diritti sindacali e relazioni sindacali
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge e di contratto in materia di relazioni sindacali, le parti convengono di istituire un sistema di diritti di informazione e confronto articolato, finalizzato a razionalizzare e migliorare l’assetto complessivo delle relazioni tra sindacato ed azienda.
Tale principio si esplica attraverso il pieno riconoscimento di momenti di confronto fra le parti per le materie designate dalla contrattazione di secondo livello, e ciò anche in relazione a quanto previsto nel presente accordo in materia di salario variabile.
Titolo IV - Formazione professionale
In relazione ai programmi di sviluppo, all’ampliamento di servizi e innovazione tecnologica, le parti riconoscono l’importanza della formazione e dell’aggiornamento professionale quale investimento sia per l’Azienda che per i lavoratori al fine di realizzare la qualificazione del servizio/prestazioni all’utenza e il miglioramento costante della professionalità.
In tal senso l’Azienda si impegna a garantire l’accesso ai corsi di formazione per migliorare la professionalità con conseguente possibilità di miglioramento dell’inquadramento. Rispetto a ciò si conviene di garantire i percorsi per i lavoratori di maggiore anzianità effettiva di servizio.
Nel piano annuale di formazione saranno sempre compresi interventi formativi tesi alla tutela e sicurezza dei lavoratori/trici come definito dal Dlgs 626 e, di volta in volta verranno previsti cicli formativi e addestrativi finalizzati a migliorare la qualità del servizio/prestazioni e alla ottimizzazione dell’utilizzo delle tecnologie.
L’Azienda si impegna inoltre ad inserire nel piano i corsi per crediti obbligatori.
Le parti concordano di svolgere un monitoraggio dello sviluppo dei piani formativi e addestrativi.
I programmi possono rientrare anche nel quadro dei finanziamenti concessi dagli enti preposti.
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi hanno diritto a permessi retribuiti per un massimo individuale di 60 ore nell’arco dei quattro anni, conteggiate ponderatamente in relazione al part-time ed ai periodi di assunzione, da potersi cumulare.
I permessi non possono essere usufruiti nel periodo di maggiore intensità lavorativa e precisamente dal 1/6 al 31/10.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva possono superare il due per cento del totale della forza occupata solo previa autorizzazione aziendale.
Titolo VI - Orario di lavoro e organizzazione del lavoro
Le parti confermano che i programmi di organizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzano la professionalità e migliorano complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti.
Al fine di conseguire quanto sopra, nonché al fine di realizzare un migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività ed efficienza, una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, un accrescimento della professionalità individuale e collettiva ed un miglior servizio all’utenza, le parti si confronteranno per realizzare intese.
Orario di lavoro
In relazione alle particolari esigenze del comparto, volte a migliorare e ampliare i servizi all’utenza, la distribuzione dell’orario di lavoro sarà su giorni 6.
L’orario di lavoro settimanale sarà di 40 ore.
A fronte di situazioni ed esigenze obiettive dell’attività produttiva si applicherà, per i dipendenti a tempo indeterminato con contratto full-time, un programma di flessibilità con un orario minimo di 32 h. settimanali e max di 48 h. settimanali. Il programma potrà essere effettuato per un max di n°10 settimane nell’anno e verrà concordato con la RSU.
Si stabilisce inoltre che le eventuali prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo potranno essere recuperate in altri periodi calcolando le maggiorazioni spettanti in maggior recupero e regolarmente retribuite secondo la volontà del dipendente e considerate le esigenze dell’Azienda.
Qualora le esigenze di servizio non renderanno possibile la fruizione delle ferie e il recupero dello straordinario, tali periodi dovranno essere recuperati prioritariamente tramite proroga del periodo dell’assunzione o retribuiti.
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato con contratto part-time, a fronte di esigenze obiettive dell’attività produttiva, si applicherà un programma di flessibilità con orario minimo di 16 ore e massimo di 40 ore settimanali, regolamentato con le medesime modalità precedentemente descritte.
Il personale operante, a tempo indeterminato e a tempo determinato, nei settori fisioterapia - medicina sportiva - estetica - diagnostica poliambulatoriale (ginecologia, cardiologia ecc.), accettazione clienti potrà aderire volontariamente ad un programma di incentivazione per “attività imprenditoriale”, basato su prestazioni aggiuntive mirate ad estendere i servizi in nuovi orari che rispondano alle richieste dell’utenza: tale programma verrà introdotto sperimentalmente dal primo anno di valenza del presente accordo e sottoposto a verifica in sede di consuntivo.
Letto, approvato e sottoscritto
