Cassazione Penale, Sez. 4, 17 aprile 2026, n. 14188 - Travolto da una ceppaia durante il disboscamento di alberi. Mancata formazione e nessun comportamento abnorme
- Agricoltura
- Datore di Lavoro
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. SERRAO Eugenia - Presidente
Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio - Relatore
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a T il Omissis;
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d'Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Antezza;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Battista Bertolini, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso;
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la responsabilità di A.A., legale rappresentante di una società in nome collettivo operante nel settore boschivo, per l'omicidio colposo di un lavoratore alle sue dipendenze, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare degli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 82 (ndr. n. 81) (di seguito, anche: "T.U.").
In estrema sintesi, per quanto accertato dalla c.d. "doppia conforme di condanna", intento a espletare l'attività demandatagli di taglio, "sramatura" e disboscamento di abeti, castagni e larici in area boschiva, il lavoratore è deceduto perché travolto da un "tocco" di una ceppaia di un faggio che era intento a rimuovere, utilizzando una motosega, in quanto abbattuto dall'abete che aveva appena tagliato e in parte già "sramato".
2. È stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con la prima censura si deduce la violazione dell'art. 589 cod. pen. e delle norme del T.U. la cui violazione è stata ritenuta integrante l'accertata colpa specifica.
2.1.1. Le sentenze di merito avrebbero accertato che, al momento del sinistro, fosse in atto da parte della società datrice di lavoro della persona offesa il disboscamento di un'area mediante taglio di abeti, castagni e larici da "sramare" in loco; ciò al fine di consentire l'esbosco del legname, compreso quello derivante dal necessario e/o conseguenziale abbattimento anche di alberi di altra tipologia, funzionale al successivo ripristino della stessa area boschiva.
2.1.2. Dalla documentazione agli atti nonché dalle acquisite prove testimoniali, in tesi difensiva, sarebbe emersa la circostanza per cui la persona offesa, non esperta in quanto mera apprendista, sarebbe stata investita delle sole mansioni inerenti al taglio di abeti e alla relativa "sramatura", funzionali al conseguente esbosco del legname e al successivo ripristino dell'area boschiva.
Nonostante ciò, l'infortunato avrebbe comunque operato sulla ceppaia del faggio, divelto dall'abete tagliato, agendo, al di fuori dalle evidenziate mansioni affidategli e di propria iniziativa, con modalità imprudenti e contrarie al documento di valutazione dei rischi (di seguito, anche: "D.V.R."). Quest'ultimo, difatti, nella gestione del rischio da schiacciamento connesso alla "movimentazione di alberi schiantati", prevedeva modalità esecutive idonee a evitare proprio l'evento verificatosi e connesso ad attività alla cui esecuzione si sarebbe dovuto adibire, per espressa previsione del D.V.R., non lavoratore inesperto o apprendista - come la persona offesa - bensì personale esperto e adeguatamente informato, formato nonché addestrato. La natura autonoma e contingente dell'iniziativa assunta dalla persona offesa, avente a oggetto il taglio della ceppaia del faggio, sarebbe altresì emersa dalla sentenza di proscioglimento per non aver commesso il fatto, per l'infondatezza dell'accusa o comunque per la sua non sostenibilità in giudizio, emessa dal G.u.p. nei confronti del caposquadra e del capocantiere, cui era stato contestato l'omicidio colposo in oggetto come commesso in cooperazione colposa tra loro e l'attuale imputato.
2.1.3. Sicché, i giudici di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, peraltro senza confrontarsi con l'acquisita sentenza di proscioglimento, avrebbero violato gli artt. 589 cod. pen. e 36 e 37 T.U., in correlazione con il precedente art. 18, comma 1, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008.
L'accertamento di responsabilità si sarebbe fondato su una non consentita opera di dilatazione del perimetro degli obblighi di informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro. Perimetro che sarebbe stato erroneamente esteso anche ai rischi non inerenti alle specifiche mansioni affidate al lavoratore nel corso del cui espletamento si è verificato il sinistro quale concretizzazione del rischio da gestire. Ciò pur se strettamente connessi - i rischi concretizzatisi nell'evento - all'attività d'impresa in oggetto e alla lavorazione in corso di esecuzione al momento dell'espletamento delle specifiche mansioni, tanto da essere stati considerati nello specifico D.V.R.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'accertamento del profilo oggettivo della componente soggettiva del reato addebitato all'imputato, la c.d. "causalità della colpa".
2.2.1. Sul punto, i giudici di merito, con motivazione tautologica, ai limiti con la mera apparenza, avrebbero ritenuto l'evento effettivamente evitabile mediante l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi formativi nonché di quelli informativi (ai quali ultimi obblighi pure avrebbe alluso la sentenza impugnata anche laddove non espressamente richiamati). L'adempimento dei detti obblighi avrebbe consentito al lavoratore subordinato di approcciare alla pericolosa lavorazione adottando proprio le misure di prevenzione e protezione indicate nello stesso D.V.R. come idonee a gestire lo specifico rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi, concretizzatosi nell'evento realizzatosi e causa del decesso.
Premesso quanto innanzi, il ricorrente evidenzia e ritiene che, sulla base degli elementi acquisiti al processo, in particolare quelli introdotti dal sapere esperto del consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato, nonostante l'adempimento degli obblighi informativi e formativi l'evento si sarebbe ugualmente verificato. La formazione prevista e non impartita alla persona offesa - implicante solo quattro ore di corso -, per quanto sostenuto dal consulente, non avrebbe aggiunto alcunché al bagaglio formativo già in possesso del lavoratore. Sicché, l'omissione avrebbe integrato solo violazione formale senza incidere sulla causalità della colpa.
2.2.2. A quanto innanzi si aggiungerebbero ulteriori errori caratterizzanti la decisione.
2.2.3. La mancata frequentazione del lavoratore dei corsi di formazione relativi all'attività in oggetto, anche attraverso la partecipazione alla formazione definita dall'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 37, comma 2, T.U. in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome (indicato nell'imputazione), non consentirebbe di ritenere non adempiuto l'obbligo formativo in oggetto, in assenza di altri elementi fattuali. Ciò in quanto, la Suprema Corte avrebbe escluso la natura di norma integrativa del reato di insufficiente o inadeguata formazione dei lavoratori (tipizzato dall'art. 37, comma 1, T.U. e sanzionato dal successivo art. 55) della previsione del comma 2 del citato art. 37 T.U., laddove sancisce che la definizione della durata, dei contenuti minimi e della modalità di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute (di cui al precedente comma 1) sia prevista dall'accordo Stato-Regioni-Province autonome (il riferimento è a Sez. Sez. 3, n. 3898 del 23/11/2016, dep. 2017, Colleoni, Rv. 269071 - 01).
2.2.4. In ultimo, si deduce l'errore che avrebbero commesso i giudici di merito nel ritenere accertata la causalità della colpa, rispetto alla violazione degli obblighi informativi e formativi accertati come inadempiuti, nonostante la ritenuta impudenza del lavoratore. Quest'ultimo avrebbe difatti operato, con le descritte modalità rischiose, al taglio della ceppaia tenendo così una condotta frutto di una palese leggerezza e della violazione di una regola a contenuto precauzionale intuitiva: non porsi a valle della ceppaia da tagliare posta in posizione inclinata.
Sicché, sul punto l'apparato motivazionale si mostrerebbe viziato per la mancata applicazione di un principio di diritto governante la materia (già sancito da Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797 - 01). La Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inconfigurabile la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso la formazione e l'informazione, nei termini più volte evidenziati, difettando, nella specie, il necessario requisito della causalità della colpa ovvero la riconducibilità dell'evento alla violazione della norma cautelare, a fronte di manovra pericolosa immediatamente percepibile da chiunque senza necessità d'informazione e di formazione alcuna.
3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La valutazione delle censure, già sotto il profilo della loro ammissibilità, impone una preliminare ancorché sintetica disamina dell'iter logico-giuridico sotteso alla conferma in appello della responsabilità di A.A., legale rappresentante di una società in nome collettivo operante nel settore boschivo, per l'omicidio colposo di un lavoratore alle sue dipendenze, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2.1. Si è trattato di infortunio verificatosi nel contesto spazio-temporale dell'esecuzione, da parte della società datrice di lavoro della persona offesa, del disboscamento di un'area mediante taglio di abeti, castagni e larici da "sramare" in loco al fine di consentire l'esbosco del legname - ceppaie incluse -, compreso quello derivante dal necessario e/o conseguenziale abbattimento anche di alberi di altra tipologia, funzionale al successivo ripristino della stessa area boschiva. Esbosco da eseguirsi e generalmente eseguito non al termine dell'intera lavorazione ma "per zona" e nel corso della stessa preliminare attività di abbattimento, come previsto anche per lo stesso giorno del sinistro, per quanto ritenuto dai giudici di merito all'esito della valutazione degli elementi probatori a disposizione, tra cui la documentazione acquisita e le assunte testimonianze.
2.2. Quanto alla specifica seriazione causale dell'evento, le conformi sentenze dei gradi di merito hanno accertato che il lavoratore è deceduto perché travolto da un "tocco" di una ceppaia di un faggio che era intento a rimuovere, con motosega affidatagli dal datore di lavoro, in quanto abbattuto dall'abete che aveva appena tagliato e in parte già "sramato" ma postosi al fianco di esso in posizione obliqua e inclinata rispetto alla linea di massima pendenza.
Nel dettaglio, il lavoratore - contadino e allevatore -, assunto con la qualifica di "boscaiolo" e non esperto nello specifico settore del taglio boschivo in quanto operante in esso solo a tempo determinato, non continuativamente e senza formazione specifica, è stato travolto da una parte della ceppaia tagliata a causa dell'esecuzione errata della relativa operazione. Per sopperire all'inidoneità dimensionale della motosega messagli a disposizione, la persona offesa è stata schiacciata da una parte della ceppaia essendosi posta a valle di quest'ultima e non a monte della stessa, in violazione quindi delle disposizioni del D.V.R. volte proprio alla gestione del rischio da schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi.
2.3. Ricostruita la dinamica del sinistro, i giudici di merito hanno accertato la "causalità della colpa", con riferimento a diversi profili di violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008 valutati con giudizio ex ante, oltre che escluso l'interruzione del nesso causale in ragione della ritenuta non eccentricità, rispetto a quello che l'imputato era chiamato a gestire, del rischio attivato dalla condotta imprudente del lavoratore. Ciò anche in considerazione del contenuto dell'attività lavorativa in corso d'esecuzione, in cui si sono inserite le espletate mansioni da parte dell'infortunato, e del D.V.R., caratterizzato da disposizioni volte a gestire lo specifico rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi. Trattasi di D.V.R. peraltro contemplante la necessità di affidare la movimentazione di alberi schiantati a personale esperto e/o adeguatamente formato e addestrato.
2.4. Circa i profili di colpa specifica, il riferimento è a una duplice condotta omissiva.
Si è trattato, in particolare, dell'omessa informazione del lavoratore in ordine a misure a attività di protezione e prevenzione specificatamente previste nel D.V.R., proprio con riferimento al rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi (in violazione dell'art. 36, comma 2, lett. c), T.U.). A ciò si è aggiunta l'omessa formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 37, comma 1, T.U., anche con riferimento al livello minimo di essa, per come previsto dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome in attuazione del disposto del comma 2 del citato art. 37 T.U.
È stato sul punto accertato che l'adempimento dei detti obblighi informativi e formativi avrebbe evitato l'evento, concretizzazione dello specifico rischio alla cui gestione era preordinato il D.V.R. In considerazione delle ragioni sottese alla specifica previsione del D.V.R. e in relazione allo specifico evento occorso alla persona offesa, è stato difatti ritenuto che le previste informazione e formazione avrebbero consentito al lavoratore subordinato, non esperto, di "approcciare la pericolosa lavorazione" adottando proprio le misure di prevenzione e protezione indicate nello stesso D.V.R., in quanto idonee a gestire lo specifico rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi, concretizzatosi nell'evento realizzatosi e causa del decesso.
3. Orbene, passando al merito cassatorio, con il primo motivo si deduce che i giudici, tanto di primo quanto di secondo grado, peraltro senza confrontarsi con l'acquisita sentenza di proscioglimento del caposquadra e del capocantiere, avrebbero violato gli artt. 589 cod. pen. e 36 e 37 T.U., in correlazione con il precedente art. 18, comma 1, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008.
3.1. In estrema sintesi, dalla documentazione agli atti nonché dalle acquisite prove testimoniali, in tesi difensiva, sarebbe emersa la circostanza per cui la persona offesa, non esperta in quanto mera apprendista, sarebbe stata investita delle sole mansioni inerenti al taglio di abeti e alla relativa "sramatura" e non anche alla rimozione della ceppaia del faggio, abbattuto solo a seguito della caduta su di esso dell'abete tagliato. Ciò in quanto la detta ultima operazione sarebbe stata rimessa, dal D.V.R., a personale esperto nel settore, debitamente informato e formato, e non all'inesperta persona offesa che, pertanto, non sarebbe stata destinataria delle necessarie informazioni e formazioni.
3.2. Il detto profilo di ricorso oltre a non essere consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove intendere ricavare dagli esiti dell'attività istruttoria una diversa ricostruzione fattuale circa le effettive mansioni cui era adibito il lavoratore, si mostra estrinsecamente aspecifico per il mancato confronto con la ragione fondante la decisione, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
3.2.1. Alla base dell'assunta violazione di legge, argomentata in termini di violazione del perimetro degli obblighi informativi e formativi di cui agli artt. 36 e 37 T.U., il ricorrente pone difatti una situazione fattuale differente da quella accertata dalla c.d. "doppia conforme di condanna": la circostanza per cui il lavoratore non era adibito alle mansioni per il cui espletamento il D.V.R. prevedeva e gestiva lo specifico rischio.
Come emerge dall'iter logico-giuridico sotteso alla decisione, la Corte territoriale, investita dalla specifica questione dall'appellante, valutando gli elementi probatori agli atti emergenti da mezzi di prova orali (deposizioni rese da altri lavoratori) e documentali, tra cui il D.V.R. non specificante suddivisioni in mansioni tra lavoratori, ha ritenuto la condotta imprudente del lavoratore tenuta proprio nell'espletamento delle mansioni affidategli, pur non essendo esperto, informato e formato e nonostante le contrarie previsioni del D.V.R. sul punto.
Trattasi di mansioni che non si esaurivano nel solo abbattimento di abeti, castagni e larici e nella loro "sramatura" ma si estendevano anche all'eliminazione delle ceppaie (come peraltro previsto dall'appalto in corso di esecuzione e concesso alla società datrice di lavoro della persona offesa) oltre che nell'eliminazione ed esbosco degli alberi abbattuti quale conseguenza della detta attività. Il tutto da eseguirsi non al termine delle lavorazioni, cioè del totale disboscamento dell'area, ma - per ogni area - contestualmente all'abbattimento e alla "sramatura" degli alberi da abbattere.
Lo stesso D.V.R., poi, precisa sul punto la Corte territoriale, non prevedeva, tra i lavoratori adibiti al disboscamento, un riparto di mansioni: taglio e sramatura di abeti, castagni e larici, da un lato, e rimozione delle ceppaie e degli alberi abbattuti quale conseguenza di quelli tagliati, dall'altro. Su tale ultimo punto il ricorso, nella parte in cui si fonda sulla sussistenza di un riparto di mansioni, si mostra aspecifico non solo estrinsecamente, per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ma anche intrinsecamente, non indicando la fonte probatoria del supposto dato (in ipotesi, ritenuta erroneamente insussistente dai giudici di merito).
3.2.2. Quanto innanzi evidenzia anche l'inammissibilità, per manifesta infondatezza oltre che per aspecificità estrinseca, del dedotto mancato confronto della Corte territoriale con la sentenza di proscioglimento del caposquadra e del capocantiere, acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen., laddove evidenziante la natura autonoma dell'iniziativa della persona offesa nella rimozione della ceppaia del faggio abbattuto a causa della caduta dall'abete tagliato.
L'art. 238-bis cod. proc. pen., rinvia difatti al criterio di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, dello stesso codice e la Corte territoriale, in quanto investita dall'appellante della specifica questione, ha scandagliato l'aspetto relativo alle mansioni affidate all'infortunato accertandole nei termini di cui innanzi all'esito della valutazione della sentenza di proscioglimento, cui peraltro si fa esplicito riferimento alle pagine 5 e 7 della sentenza impugnata, unitamente agli altri elementi di prova di natura orale e documentale innanzi richiamati.
3.3. All'evidenziata autonoma ragione d'inammissibilità del motivo si aggiunge altresì la manifesta infondatezza dello stesso nella parte in cui si assumono violati gli artt. 589 cod. pen. e 36 e 37 T.U., in correlazione con il precedente art. 18, comma 1, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, per essersi l'accertamento di responsabilità fondato su una non consentita opera di dilatazione del perimetro degli obblighi di informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro.
In sintesi, in tesi difensiva si tratterebbe di obblighi non suscettibili di essere estesi anche ai rischi non inerenti alle specifiche mansioni affidate al lavoratore nel corso del cui espletamento si è verificato il sinistro. Ciò, sempre per il ricorrente, pur se strettamente connessi, i rischi concretizzatisi nell'evento, all'attività d'impresa in oggetto e alla lavorazione in corso di esecuzione al momento dell'espletamento delle specifiche mansioni, tanto da essere stati considerati, come nella specie, nello specifico D.V.R.
3.3.1. L'assunto in diritto posto a base della censura non si confronta adeguatamente con il quadro normativo di riferimento laddove sostanzialmente muove rapportando gli obblighi informativi e formativi solo a una fase meramente statica del rapporto di lavoro inerente alle mansioni attribuite al lavoratore (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e ai principi di diritto governanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01).
3.3.2. È stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il perimetro degli obblighi informativi e formativi dev'essere comunque correlato al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (ex plurimis: Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv. 273589 - 01, in particolare, pag. 6 e s.; Sez. 4, n. 45808 del 27/06/2017, Catambone, Rv. 271079 - 01).
3.3.3. Proseguendo nel medesimo solco interpretativo, deve evidenziarsi in questa sede quanto emerge (già) dall'apparato definitorio di cui all'art. 2 T.U. e dalla disamina delle norme fondanti gli obblighi di informazione e formazione.
I riferimento del citato art. 2 T.U., difatti, sono, quanto all'"informazione", al complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in "ambiente di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. bb) e, circa l'"formazione", al processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori (e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale) conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti "in azienda" e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Precipitato logico-giuridico è poi costituito dall'art. 18, comma 1, T.U., ove si dispone che il datore di lavoro, "nell'affidare i compiti ai lavoratori", "deve...(,...,) tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza" (lett. c), ma anche che informi il più presto possibile "i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione" (lett. i) e adempia agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 T.U. (lett. l).
Dal canto suo, l'art. 36, comma 1, lett. a), T.U. sancisce che il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza "sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale". Il comma 2, lett. a) e c), del medesimo articolo specifica poi che sia il datore di lavoro a provvedere altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi cui è esposto "in relazione all'attività svolta", sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia oltre che sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
Quanto all'aspetto formativo, ex art. 37, comma 1, lett. a), T.U., il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della "prevenzione aziendale" (oltre che dei diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza). La formazione deve infine inerire ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione ma caratteristici del - quindi da relazionarsi al -"settore o comparto di appartenenza dell'azienda".
Diversamente da quanto prospettato dalla difesa, l'evidenziato quadro di riferimento impone quindi di considerare gli obblighi informativi e formativi in oggetto come relazionati non solo ai rischi derivanti dalle mansioni esercitate dal lavoratore, relegandoli a una fase meramente statica del rapporto di lavoro, ma anche ai rischi connessi al luogo di lavoro, più in generale, all'ambiente di lavoro e, comunque, all'attività lavorativa in cui si inseriscono le mansioni affidate, implicando quindi una necessaria considerazione della fase dinamica del rapporto di lavoro.
Ciò è quanto sostanzialmente ritenuto nella specie dai giudici di merito con motivazione esente da censure, con la quale non vi è sostanziale confronto.
È stato difatti ritenuto il rischio non gestito, quello da schiacciamento concretizzatosi nell'evento, connesso a luogo e ambiente di lavoro (l'area boschiva) e all'attività lavorativa in cui comunque si sono inserite le mansioni affidate alla persona offesa (il disboscamento e l'esboscamento del legname di risulta, finalizzati al rimboschimento). Trattasi di rischio accertato come strettamente connesso all'attività d'impresa in oggetto e, più in particolare, all'attività lavorativa in corso di esecuzione nell'ambiente di lavoro cui si sono comunque inserite le mansioni affidate alla persona offesa, tanto da essere stato considerato nello specifico D.V.R.
4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'accertamento del profilo oggettivo della componente soggettiva del reato addebitato all'imputato, la c.d. "causalità della colpa".
4.1. Al netto dei profili di censura non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché miranti a sostituire a quella dei giudici di merito una diversa valutazione degli elementi probatori quanto alla idoneità degli obblighi informativi e formativi a evitare l'evento, la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laddove il ricorrente non considera che l'omissione è stata ritenuta tale non solo in senso formale ma come sostanzialmente incidente in termini di causalità della colpa.
Dall'evidenziato iter logico-giuridico della sentenza impugnata emerge difatti che la Corte territoriale, con motivazione esente da censure e non considerata dall'articolato motivo, ha ritenuto la condotta omissiva causale rispetto all'evento.
È stato sul punto accertato che l'adempimento dei detti obblighi informativi e formativi avrebbe evitato l'evento concretizzazione dello specifico rischio alla cui gestione era preordinato il D.V.R. In considerazione delle ragioni sottese alla specifica previsione del D.V.R. e in relazione all'evento occorso alla persona offesa, è stato difatti ritenuto, all'esito di una valutazione ex ante, che le previste informazione e formazione avrebbero consentito al lavoratore subordinato, non esperto, di "approcciare la pericolosa lavorazione" adottando proprio le misure di prevenzione e protezione indicate nello stesso D.V.R. Trattasi difatti di misure idonee a gestire lo specifico rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi, concretizzatosi nell'evento realizzatosi e causa del decesso.
4.2. Il ricorso non si confronta altresì con quanto in merito ulteriormente chiarito dalla sentenza impugnata.
I giudici d'appello, nell'esplicitare e fare criticamente proprio l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, evidenziano difatti che lo stesso D.V.R. riporta come misure obbligatorie le apposite linee guida regionali, non seguite dal lavoratore in quanto non informato e formato, ossia l'utilizzo di corda d'acciaio - che erano regolarmente presenti sul luogo dei fatti e utilizzate per altre tipologie di operazioni - e l'evitare collisioni con la ceppaia in movimento, rimanendo a monte di essa.
4.3. Si è quindi trattato di omissione delle cautele in materia di informazione e formazione rientranti nella gestione del rischio di competenza dell'imputato in quanto finalizzate proprio a evitare il comportamento imprudente del lavoratore nella specie accertato. Condotta imprudente del lavoratore peraltro ritenuta non interruttiva del nesso causale tra condotta omissiva ed evento, in quanto non tale da aver innescato in rischio eccentrico - cioè un rischio "altro" - rispetto a quelle che il prevenuto era chiamato a gestire (per l'abbandono del criterio dell'imprevedibilità della condotta in luogo dell'eccentricità del rischio, da intendersi in termini di alterità di esso rispetto a quello oggetto di gestione, si veda, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, non mass. sul punto; si vedano altresì per la successiva applicazione ed elaborazione del principio in relazione a plurime peculiari fattispecie, ex plurimis: Sez. 4, n. 41197 del 09/07/2024, Cassottana, non mass.; Sez. 4, n. 9901 del 16/01/2024, Rossi, non mass.; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero, non mass.; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01, nonché gli ulteriori riferimenti in esse presenti).
5. Quanto appena argomentato, infine, fonda l'inconferenza delle ulteriori deduzioni difensive articolate con il secondo motivo di ricorso.
5.1. Il riferimento è, in primo luogo alla richiamata Sez. 3, n. 3898 del 23/711/2016, dep. 2017, cit., invocata dal ricorrente per sostenere l'inconfigurabilità nella specie della violazione degli obblighi formativi nonostante la mancata formazione della persona offesa nei termini di cui allo specifico accordo Stato-Regioni-Province autonome.
Deve rilevarsi che la Suprema Corte con l'intervento di cui innanzi ha escluso la natura di norma integrativa del reato di insufficiente o inadeguata formazione dei lavoratori (tipizzato dall'art. 37, comma 1, T.U. e sanzionato dal successivo art. 55) della previsione del comma 2 del citato art. 37 T.U., laddove sancisce che la definizione della durata, dei contenuti minimi e della modalità di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute (di cui al precedente comma 1) sia prevista dall'accordo Stato-Regioni-Province autonome. È stato chiarito che la funzione di tali "intese" è difatti quella di assicurare un livello minimo di affidabilità della formazione in maniera da salvaguardare in concreto la sicurezza nei luoghi di lavoro con una presunzione di adeguatezza e sufficienza dell'offerta formativa in tal modo garantita. Sicché, il datore di lavoro che avesse impartito una formazione secondo le linee tracciate dal decreto ministeriale, prima, e dall'accordo, poi, può ritenersi esonerato, salvo prova contraria, da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'accordo, di cui all'art. 37, comma 2, T.U. svolge pertanto una funzione meramente processuale riservata al piano probatorio.
Orbene, al netto della considerazione comunque dirimente per cui nella specie l'imputato è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo aggravato e non della strutturalmente differente contravvenzionale di cui al combinato disposto degli artt. 55 e 37 T.U., il principio evocato dal ricorrente risulta non pertinente, se non, al più, nel senso di confermare ulteriormente l'incensurabilità dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
È stata difatti accertata proprio l'omessa formazione della persona offesa come prevista in aderenza ai processi formativi "minimi" di cui allo specifico accordo Stato-Regioni-Province autonome, non potendosi quindi invocare alcuna forma di presunzione (relativa) di adeguatezza e sufficienza dell'offerta formativa - come detto, negata al lavoratore - e, quindi, alcun "esonero" da responsabilità.
5.2. Parimenti inconferente è altresì il riferimento del ricorrente a Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, cit., circa i rapporti tra causalità della colpa da omissione di informazione e formazione e condotta imprudente del lavoratore integrante manovra pericolosa immediatamente percepibile da chiunque senza necessità di informazione e formazione.
Si evoca in particolare il principio per cui, in tema di infortuni sul lavoro, non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso la formazione e l'informazione dovute qualora difetti il necessario requisito della causalità della colpa ovvero la riconducibilità dell'evento alla violazione della norma cautelare, per essere l'evento la conseguenza di una condotta pericolosa dello stesso lavoratore, immediatamente percepibile da chiunque senza necessità di alcuna formazione e informazione (nella specie si trattava di morte di un lavoratore, non informato e formato, addetto alla raccolta dei rifiuti a seguito di caduta in terra per essere salito in piedi sul retro del veicolo in movimento nonostante la mancanza delle apposite pedane esterne e delle relative maniglie).
La non pertinenza del principio nella specie è resa manifesta dallo stesso iter argomentativo della sentenza impugnata, con il quale il ricorrente non confronta il suo dire.
La Corte territoriale ha difatti accertato che l'evento si è verificato nell'esecuzione, da parte di lavoratore non esperto, di attività lavorativa che, per stessa previsione del D.V.R., cioè dello stesso datore di lavoro imputato, avrebbe dovuto essere affidata a lavoratori esperti, comunque informati e formati. Con quanto ne consegue in termini di insussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi di immediata percepibilità del rischio (per i rapporti tra omissioni informative e formative e condotta imprudente del lavoratore, anche in ragione dell'atteggiarsi delle fattispecie concrete, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 5037 del 14/01/2026, Molon, non mass., per la causalità in relazione all'imprudenza del lavoratore; Sez. 4 n. 42623 del 31/10/2024, Ongaro, cit., non mass. sul punto, quanto ai rapporti tra D.V.R. e obblighi informativi e formativi, pag. 14 e s., e ai rapporti tra omessa informazione e formazione e causalità in relazione all'imprudenza del lavoratore con concreto riferimento al principio di cui a Sez. 4 n. 3898 del 23/711/2016, cit.; Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603 - 01, sempre con riferimento alle omissioni di cui innanzi in relazione alla condotta imprudente del lavoratore; si veda sul punto anche Sez. 4, n. 45808 del 27/06/2017, Catambone, cit., non mass. sul punto, quanto alla relazione tra gli obblighi in oggetto, "soft law" ed errore macroscopico del lavoratore).
5.3. Ne deriva quindi anche la manifesta infondatezza del profilo di censura, peraltro dedotto in termini meramente assertivi, per cui l'informazione e la formazione omesse, se invece offerte alla persona offesa, non avrebbero aggiunto altro alle cognizioni del lavoratore.
Come più volte evidenziato, difatti, la Corte territoriale, con la quale non si confronta il ricorso, nel concordare anche sul punto con il Giudice di primo grado, ha comunque accertato che le conoscenze del lavoratore non fossero idonee e che i corsi di formazione omessi avrebbero invece proprio fatto riferimento agli specifici rischi dei quali l'evento è stata concretizzazione e alle procedure virtuose da seguire, tra cui apposite linee guida regionali indicate nel D.V.R.
Trattasi altresì di deduzione che sembra evocare il concetto dell'irrilevanza delle omissioni formative e informative in ragione delle personali conoscenze del lavoratore, costantemente avversato dalla giurisprudenza di legittimità con cui il ricorso non si confronta (per l'irrilevanza delle personali conoscenze della persona offesa, ex plurimis: Sez. 4, n. 25439 del 17/06/2025, Pellerei, Rv. 288492 - 01, con riferimento alla precedente formazione scolastica della persona offesa infortunatasi nello svolgimento di attività lavorativa nell'ambito di tirocini formativi e di orientamento previsti dall'art. 18 legge 24 giugno 1997, n. 196; Sez. 4 n. 42623 del 31/10/2024, Ongaro, Rv. 287278 - 01, quanto all'istruzione circa l'uso di un macchinario ricevuta da un collega; Sez. 4, n. 38623 del 05/10/2021, Perillo, non mass. sul punto, la quale ha peraltro chiarito che le norme del T.U. che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042 - 01; Sez. 4, n. 22147 dell'11/02/2016, Morini, Rv. 266860 - 01, circa l'insurrogabilità degli obblighi informativi e formativi a opera del personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro).
6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso in Roma, il 17 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2026.
