Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1998
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Ang, Associazione Nazionale Fotografi e Videoperatori Confartigianato, Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie e Legatorie Confartigianato, Associazione Grafica-Cna, Siaf-Cna, Casa, Claai, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende editoria e grafica, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Clausole di salvaguardia e sfera di applicazione
• Clausola di salvaguardia

• Clausola di salvaguardia
• Sfera di applicazione
Parte prima - Comune
Art. 1 - Decorrenza e durata.
Art. 2 - Sistema di informazioni.
• Rapporti sindacali

• Osservatori
• Sviluppo e investimenti
• Governo del mercato del lavoro
• Formazione e aggiornamento professionale
Art. 3 - Accordo interconfederale.
• Accordo Interconfederale 21.7.88
Art. 4 - Sistema contrattuale.
• Livello nazionale di categoria

• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
o Livello nazionale di categoria
o Indennità di vacanza contrattuale
o Livello decentrato di categoria
o Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
o Fondi di categoria
Art. 5 - Occupazione femminile e pari opportunità.
Art. 6 - Assemblea.
Art. 7 - Permessi retribuiti per cariche sindacali.
Art. 8 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 9 - Versamento contributi sindacali.
Art. 10 - Quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale e diffusione contratto.
Art. 11 - Diritto allo studio.
Art. 12 - Lavoratori studenti.
Art. 13 - Ambiente di lavoro.
Art. 14 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 15 - Assunzioni.
Art. 16 - Visita medica.
Art. 17 - Periodo di prova.
Art. 17 bis - Esclusione delle quote di riserva.
Art. 18 - Nomenclatura.
Art. 19 - Classificazione professionale unica.
Art. 20 - Orario di lavoro.
Art. 21 - Lavoro a turni.
Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 22 bis - Banca ore.
Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 23 bis - Gestione dei regimi di orario.
Art. 24 - Ferie.
Art. 25 - Incrementi retributivi.
• Incrementi retributivi
• Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze
Art. 27 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità.
Art. 28 - Conteggi perequativi.
Art. 29 - Passaggio di qualifica.
Art. 30 - Mutamento mansioni.
Art. 31 - Apprendistato.
• Retribuzione apprendista
• Malattia e infortunio non sul lavoro
• Dichiarazione delle parti
Art. 31 bis - Apprendisti impiegati.
Art. 32 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni.
Art. 33 - Tirocinio.
Art. 34 - Contratto a tempo determinato.
Art. 35 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 36 - Contratti di formazione e lavoro.
Art. 37 - Assenze.
Art. 38 - Permessi.
Art. 39 - Servizio militare.
Art. 40 - Conservazione del posto in caso di malattia e infortunio.
Art. 41 - Tutela della maternità.
Art. 42 - Congedo matrimoniale.
Art. 43 - Disciplina del lavoro.
Art. 43 bis - Rapporti in azienda.
Art. 44 - Molestie sessuali.
Art. 45 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 46 - Trattamento fine rapporto.
Art. 47 - Lavoro esterno.
Art. 48 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a domicilio
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3. Libretto personale di controllo
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
5. Retribuzione
6. Maggiorazione della retribuzione
Art. 49 - Previdenza complementare.
Art. 50 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamenti di miglior favore.
Art. 51 - Norme complementari.
Parte seconda - Operai
Art. 52 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 53 - Riposi e festività.
Art. 54 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 55 - Trasferte.
Art. 56 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.
Art. 57 - Trattamento economico per malattie e infortuni.
A) Infortuni e malattie extra-professionali
B) Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 58 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte terza - Impiegati
Art. 59 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 60 - Quota oraria.
Art. 61 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia.
Art. 62 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria
• Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1° gennaio 1979
• Passaggi di livello
• Passaggi da operaio a impiegato
Art. 63 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione.
Art. 64 - Malattia e infortunio.
Art. 65 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 66 - Norme particolari per i quadri.
Allegato
Fac-simile - Avviso per i dipendenti non iscritti a Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilsic-Uil.
• Quote contratto
Fac-simile - Modulo di delega
Legge 20.5.70 n. 300
Legge 11.5.90 n. 108

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane area comunicazione dei settori:
• arti grafiche:
- Prestampa,
- Stampa (tradizionale e digitale),
- Legatoria,
- Serigrafia,
- Editoria
• cartotecnica
• grafica pubblicitaria, grafinformatica, studi di progettazione tecnico grafica
• fotografia, videofotografia ed affini
• eliografie, copisterie

Roma, 1 luglio 1998

Costituzione delle parti
Roma, addì 1 luglio 1998
Ang - Associazione Nazionale Grafici Confartigianato […], Associazione Nazionale Fotografi e Videoperatori Confartigianato […], Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie e Legatorie Confartigianato […] assistite dalla Confartigianato […], Associazione Grafica-Cna […], Associazione Fotografi Professionisti Siaf-Cna […], assistite dalla Cna [….], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani Casa […] e con l'intervento della Federazione Nazionale di categoria dei fotografi, tipografi e cartai [….], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane Claai […], Slc-Cgil […] assistiti dalle Regioni Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Fistel-Cisl […], Uilsic-Uil […]

Clausole di salvaguardia e sfera di applicazione
Clausola di salvaguardia

Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'Accordo Interconfederale del 3 agosto/3 dicembre 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23.7.93.

Clausola di salvaguardia
Qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della validità del presente CCNL, si determinassero effetti per le imprese, le Parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.

Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro si applica alle imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla legge n. 443 dell'8.8.85 operanti nei settori:
• arti grafiche:
- Prestampa,
- Stampa (tradizionale e digitale),
- Legatoria,
- Serigrafia,
- Editoria
• cartotecnica
• grafica pubblicitaria, grafinformatica, studi di progettazione tecnico grafica
• fotografia, videofotografia ed affini
• eliografie, copisterie

Parte prima - Comune
Art. 2 - Sistema di informazioni.
Rapporti sindacali

Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell'economia generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si traducano in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.

Osservatori
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane grafiche, fotografiche e affini.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale.
Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, CFL, occupazione femminile, lavoro a domicilio;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti Pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione professionale, finalizzato a un diretto intervento a livello regionale delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi rilevati e delle risorse pubbliche all'uopo destinate;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente;
- struttura delle imprese e relative strutture tecnologiche;
- struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
- andamento della produttività e redditività delle imprese;
- pari opportunità.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL: esso sarà composto, in termini paritetici, da esponenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL e avrà sede in Roma, presso la Confartigianato.
Nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Successivamente alla stipula del presente CCNL, a livello regionale le parti si incontreranno per verificare le condizioni per la costituzione degli osservatori regionali.

Sviluppo e investimenti
Le parti si impegnano al confronto e all'esame congiunto a livello regionale per la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane del settore presenti nel territorio, anche in rapporto a un più adeguato ruolo della Regione e degli Enti locali sul problema dell'artigianato.
Le associazioni artigiane forniranno i piani e i programmi di investimento in loro possesso, indicando quelli derivanti da finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali; le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla localizzazione degli investimenti e alla loro suddivisione per comparti produttivi.
Le parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con il criterio del credito selezionato per settori e che siano principalmente indirizzati al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia produttiva delle aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e l'eventuale riconversione della produzione.
A tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a dare un preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni fornite dalle Associazioni Artigiane.

Governo del mercato del lavoro
Le Associazioni Artigiane forniranno in un confronto a livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base dell'attività conoscitiva di cui alle leggi regionali per l'artigianato, relativi alla consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi all'entità e alla struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all'insieme delle imprese presenti nel territorio.
Le Associazioni Artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli Enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull'andamento di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, all'orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro.
Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore si definiranno, a livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive e occupazionali presenti sul territorio; ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.

Formazione e aggiornamento professionale
Le parti, nella consapevolezza che la continua innovazione tecnologica richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali per un ottimale utilizzo di processi tecnologici, convengono che a livello regionale/territoriale si possono definire iniziative formative utilizzando tutti i supporti legislativi comunitari, nazionali, regionali destinati alla formazione professionale.

Art. 3 - Accordo interconfederale.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1990.

Art. 4 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 6 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 13 - Ambiente di lavoro.
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e dell'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano a operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro della USSL trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro nelle imprese artigiane.
I lavoratori - mediante il delegato - hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare gli interventi, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detti incontri possono avvenire anche nell'ambito degli incontri fissati per il sistema di informazione) di norma una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli interventi nell'ambito dell'operatività della legge n. 833 e delle competenze delle ASL.
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la ASL e con gli Enti pubblici e Centri di ricerca.
Le organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze e sulle tecnologie utilizzate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 14 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle disposizioni di legge o dagli Accordi Interconfederali.

Art. 15 - Assunzioni.
[…]
Prima dell'assunzione, il lavoratore può essere sottoposto a visita medica.

Art. 16 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 20 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolata in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale.
[…]

Art. 21 - Lavoro a turni.
a) In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% e si applica al 1° e 2° turno. Per il 3° turno la maggiorazione è del 24%.
Normalmente i turni si intendono di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezz'ora di intervallo retribuito.
In caso di turni non avvicendati è esclusa la maggiorazione per il 1° turno purché questo inizi dopo le ore 6, termini entro le ore 14 e comprenda l'intervallo meridiano retribuito di 30 minuti.
Il 2° turno non potrà terminare oltre le ore 24 con, in tal caso, una maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22.
b) Non si applica la mezz'ora di intervallo retribuita per i turni di lavoro fino a 6 ore.
c) Qualora il lavoro sia organizzato in 6 giorni settimanali, la durata del turno di lavoro non potrà superare le 7 ore e 10 minuti, comprensiva di 30 minuti di intervallo non retribuito e comporterà il pagamento della maggiorazione sia al 1° che al 2° turno.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti fissato dalla legge 17.10.67 n. 977 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 22, della legge stessa, a mezz'ora.

Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali o l'orario giornaliero stabilito) o le 40 settimanali.
Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore a 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la maggiorazione prevista.
Per il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli accordi diretti tra datore di lavoro e lavoratore, che di norma verranno assunti al momento della decisione delle prestazioni d'orario straordinario che, appunto, daranno luogo a tali riposi.
Di norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra tutti i lavoratori.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 53 e 59 salvo quello che termina il 3° turno.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana fatta salva la maggiorazione.
[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Il principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte dei lavoratori.

Art. 22 bis - Banca ore.
In alternativa a quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 30.9.93 è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al medesimo art. 22, purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico- produttive o organizzative dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari o straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento dell'erogazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata.
Il lavoratore è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento della busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati.
Per il suo carattere innovativo le parti, in sede nazionale e di osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei suoi esiti, entro 2 anni dalla stipula del CCNL.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dei singoli lavoratori, avvalendosi dell'istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale, come indicato nell'art. 23.

Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario e a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei 6 mesi successivi e in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche e affini.
Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi.
Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.

Art. 23 bis - Gestione dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione tenendo conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell'orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze del lavoro retributive, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Art. 31 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato per gli operai nelle attività artigiane grafiche e affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dall'Accordo Interconfederale del 21.12.83 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.
La durata del periodi di apprendistato è definita in base a quanto stabilito al comma successivo. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dal presente articolo, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempreché si riferiscano alle stesse mansioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.

1° gruppo: Durata 5 anni
- Stampatore/impressore
- Linotipista
- Operatore di stampa digitale di complessa tecnologia (relativo 4° livello)
- Monotipista
- Compositore a mano
- Fotocompositore
- Fotoincisore
- Fotolitista
- Fotoformatore
- Serigrafo
- Ritoccatore
- Operatore computer-grafica
- Operatore di sistemi elettronici
- Operatore ripresa fotografica
- Operatore ripresa video o registrazione audio
- Addetto montaggio
- Addetto sincronizzazione
- Addetto alle luci
- Addetto sviluppo e stampa
- Fotoceramista
I lavoratori rientranti nel 1° gruppo, al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati nel livello 5° bis.

2° gruppo: Durata 3 anni e 6 mesi
- Legatore (grafico/cartotecnico)
- Allestitore (grafico/cartotecnico)
- Addetto centro stampa (eliogr./copist.)
- Operatore di stampa digitale (relativo profilo 5° livello) bis
- Selezionatore macchina copia colore (eliogr./copist.)
- Trovarobe (fotografi)
- Addetto alla cernita (fotografi)
- Addetto battitura testi
- Illustratore
- Disegnatore esecutivista
- Grafico
- Impaginatore
- Tecnico installatore

3° gruppo: durata 1 anno e 6 mesi
- Addetto magazzino
- Fascicolatore
- Rifilatore
- Sbobinatore
Appartengono inoltre a questo gruppo i lavoratori addetti ad altre mansioni non definite nei gruppi precedenti con esclusione dei lavoratori con mansioni semplici che, sulla base delle declaratorie, permangono al 6° livello.
I lavoratori che rientrano nel 2° e 3° gruppo al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati nel 5° livello.
Le parti si danno atto che le figure previste potrebbero non essere esaustive. Le collocazioni delle eventuali figure non previste potranno essere stabilite a livello regionale.

Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Art. 31 bis - Apprendisti impiegati.
È consentita l'assunzione di apprendisti impiegati. Per questi lavoratori la durata dell'apprendistato è fissata in 3 anni.
[…]

Art. 32 - Apprendisti assunti con età superiore a 24 anni.
Le parti nel concorde intento di dare applicazione al comma 5 dell'art. 21 della legge n. 56/87, pur riconoscendo indispensabili interventi organici, anche legislativi, che riformino e razionalizzino i meccanismi e gli strumenti attraverso i quali realizzare un'attenta e coerente gestione del mercato del lavoro, convengono quanto segue:
a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le sottoelencate figure professionali:
- fotoformatore su scanner;
- operatore di stampa digitale di complessa tecnologia;
- fotocompositore su sistemi integrati;
- operatore su sistemi elettronici;
- fotoformatore su sistemi integrati di fotoformatura;
- operatore computer grafica;
- operatore riprese fotografiche;
- operatore riprese audio-video.
[…]

Art. 34 - Contratto a tempo determinato.
"Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 56/87, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge n. 230/62 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della legge n. 79/83, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati.
• incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
• punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
• esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
• esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di lavori particolari;
• sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione);
• assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è prevista la sostituzione del lavoro; l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza dell'eventuale futura sostituzione da effettuare.
Nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi sia lavoratori a tempo indeterminato, che apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine, ferma restando le possibilità di assunzione di 1 unità in aziende con un lavoratore occupato.
Per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 o frazioni dipendenti in forza.
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche livello regionale di categoria.
Sono pertanto fatte salve le pattuizioni già convenute, ovvero da definire, in merito ad ulteriori casistiche, nonché a diverse proporzioni numeriche, che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.
Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale di norma annualmente, procederanno a verificare l'efficacia, la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.

Art. 36 - Contratti di formazione e lavoro.
Relativamente alle assunzioni con CFL le parti rinviano all'applicazione dell'Accordo Interconfederale 2.2.93 e degli accordi regionali e territoriali esistenti.

Art. 41 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga dopo tale data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al comma 2 del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Art. 43 - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari l'impresa potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a 3 ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
- licenziamento senza preavviso.
Nelle sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti: il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso le mancanze, tuttavia, rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 37, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione dell'impresa, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno all'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento senza autorizzazione dell'impresa di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità, e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso dell'impresa, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave ai superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) risse nell'azienda;
[…]

Art. 43 bis - Rapporti in azienda.
I rapporti in azienda ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati al rispetto integrale degli artt. 2043 - 2104 - 2105 - 2106 C.C.

Art. 44 - Molestie sessuali.
Le parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e di individuare comportamenti e percorsi idonei.

Art. 47 - Lavoro esterno.
Le parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso da aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
1) Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) A livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà a un confronto per una valutazione globale dei processi di decentramento produttivo, dell'articolazione del lavoro esterno, dei flussi delle commesse in entrata e in uscita, della tipologia di tali fenomeni.
Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata, sempre nel rispetto dell'autonomia delle parti, ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti.

Art. 48 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nella condizione di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 12.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5. Retribuzione
[…]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.

Art. 50 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamenti di miglior favore.
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a fondi per la formazione professionale da Enti Pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]

Art. 51 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Nota a verbale
Le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per esaminare eventuali controversie interpretative del presente CCNL, non risolte a livello territoriale.

Parte seconda - Operai
Art. 53 - Riposi e festività.

a) Il riposo settimanale coincide, di norma, con la domenica. Quando, nei casi consentiti, il lavoratore lavori di domenica, oltre alle percentuali maggiorative previste, ha diritto al corrispondente riposo compensativo in altro giorno settimanale da concordare e, comunque, non assimilabile alle ferie.
[…]

Parte terza - Impiegati
Art. 59 - Riposo settimanale e giorni festivi.

Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]