Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 28 marzo 2007
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Cna Comunicazione, Confartigianato Federazione Comunicazione, Casartigiani, Claai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende della comunicazione, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

1) Sfera d'applicazione del presente CCNL.
Decorrenza e durata
2) Nuovo articolo - Permessi retribuiti straordinari.
3) Nuovo articolo - Congedi per formazione.
4)Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00.
5) Nuovo articolo - Formazione continua/aggiornamento professionale.
6) Contratti di inserimento.
7) Lavoro a tempo parziale (part-time).
• Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

8) Nuovo articolo da inserire dopo l'art. 22 bis.
9) Trattamento malattia extra-professionale.
10) Ferie.
11) Nuovo articolo: Sostegno al reddito e bilateralità.
12) Osservatorio.
13) Classificazione.
14) (Art. 6 Assemblea)
15) Apprendistato professionalizzante.
• Premessa.

Art. 1 - Norme generali.
Art. 2 - Età di assunzione.
Art. 3 - Forma e contenuto del contratto.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro.
Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante.
Art. 7 - Retribuzione.
Art. 8 - Piano formativo individuale.
Art. 9 - Formazione dell'apprendista.
• Dichiarazione a verbale delle Parti sulla capacità formativa.
Art. 10 - Tutor.
Art. 11 - Attribuzione della qualifica.
Art. 12 - Profili formativi apprendistato.
Art. 13 - Decorrenza.
• Norma transitoria.
• Norme finali.
16) Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
Allegato 3) Accordo Quadro per il Telelavoro 9 giugno 2004
17) Da inserire nell'art. 55 - Trasferte.
18) Contratto a termine.
19)
20) Parte economica.
Allegati
Allegato 1) - Profili professionali apprendistato professionalizzante informatica e servizi innovativi
Allegato 2) - Protocollo aggiuntivo Contributo spese contrattuali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Incrementi retributivi

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comunicazione

Il giorno 28 marzo 2007 tra le Organizzazioni Artigiane Cna Comunicazione, Confartigianato Federazione Comunicazione, Casartigiani, Claai e Slc/Cgil, Fistel/Cisl, Uilcom/Uil si è convenuto la seguente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane della Comunicazione 1° luglio 1998 e rinnovati per la parte economica in data ___________ e in data 10 giugno 2004.

1) Sfera d'applicazione del presente CCNL.
In uno scenario economico e tecnologico in continua evoluzione le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL ritengono strategico ampliare la sfera d'applicazione del contratto ai settori:
- servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione e assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB e affini);
- l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici);
- i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità e affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali;
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, 'call center', agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
Per i settori dell'informatica e dei servizi innovativi le Parti convengono che le normative di riferimento entreranno in vigore a partire dal 1° giugno 2007. Entro il 31.5.07 le Parti si incontreranno per definire i profili professionali e il relativo inquadramento, nonché al fine di approfondire le tematiche legate all'apprendistato per i minori di anni 18.

4)Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/00.
1) Ai sensi dell'art. 6, legge 8.3.00 n. 53, i lavoratori hanno diritto di proseguire i percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17, legge 24.6.97 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17, legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di 2° livello come definita dall'Accordo interconfederale del febbraio 2006.
3) Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo

5) Nuovo articolo - Formazione continua/aggiornamento professionale.
1) Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 20 annue a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2) Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
3) Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Le Parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.

6) Contratti di inserimento.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all'art. 54, comma 1), D.lgs. n. 276/03.
Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL può essere applicato alle seguenti condizioni:
[…]
-definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di 'e-learning' in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato al titolo VI, capo II, D.lgs. n. 276/03 e all'Accordo interconfederale 11.2.04.

7) Lavoro a tempo parziale (part-time).
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

[…]
e) L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali.
Nell'ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
f) I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle malattie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

8) Nuovo articolo da inserire dopo l'art. 22 bis.
Comma 4), art. 4, D.lgs. 8.4.03 n. 66.
Ai sensi del D.lgs. n. 66/03, art. 4, comma 4), la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive le Parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
All'art. 23, CCNL 1.7.98, apportare la seguente variazione al 2° capoverso: eliminare le parole "120 ore" e sostituire con le parole "136 ore".

11) Nuovo articolo: Sostegno al reddito e bilateralità.
Le Parti, nel prendere atto della rilevanza strategica del sostegno al reddito e della bilateralità per i lavoratori del settore e per i datori di lavoro del settore, rinviano la discussione ad un prossimo incontro, che si terrà entro giugno 2008 alla luce degli esiti del confronto interconfederale in atto in materia.

12) Osservatorio.
Al termine degli Osservatori di cui al Sistema di Informazioni previsto all'art. 2, CCNL 1.7.98, inserire: "Le Parti convengono che l'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale".
È, inoltre, prevista una verifica relativa alle eventuali problematiche eventualmente insorte in merito alla nuova sfera d'applicazione contrattuale.

13) Classificazione.
È istituita una Commissione paritetica per l'esame delle proposte di modifica della classificazione e relative valutazioni di merito rispetto ai nuovi profili professionali e alle nuove declaratorie.
La Commissione terminerà i propri lavori entro il 31.5.07.
All'art. 19, CCNL 1.7.98, apportare la seguente modifica: al rigo 6° eliminare le parole: "nell'ambito di quanto richiesto dalle" e inserire: "anche attraverso percorsi formativi che conducono a forme di polifunzionalità/competenze coerenti con l'organizzazione del lavoro delle"

14) L'art. 6, CCNL 1.7.98, viene sostituito dal seguente:
Art. 6 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all' inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo Accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

15) Apprendistato professionalizzante.
Premessa.

Le parti contraenti con il presente Accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.

Art. 1 - Norme generali.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

Art. 2 - Età di assunzione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Art. 3 - Forma e contenuto del contratto.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il periodo di prova e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi e impiegati dei livelli dal 1° al 5° livello e per le relative mansioni.

Art. 5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
- 1° gruppo (livelli 3, 2, 1B, 1A)
durata: 5 anni
- 2° gruppo (livelli 4, 5 bis)
durata: 5 anni
- 3° gruppo (livello 5)
durata: 4 anni
Chiarimento a verbale.
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che per gli apprendisti il cui sbocco professionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livelli 2, 1B e 1A, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio (diploma di scuola superiore oppure laurea) attinente alle professionalità da conseguire.

Art. 8 - Piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze e abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

Art. 9 - Formazione dell'apprendista.
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
(1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in 4 aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della formazione);
(2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a distanza, seminari, esercitazioni di gruppo etc.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Dichiarazione a verbale delle Parti sulla capacità formativa.
In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle imprese e del territorio, di particolari applicazioni tecnologiche o di lavorazioni tradizionali, le Parti si potranno incontrare a livello regionale allo scopo di determinarne le modalità formative.
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor, come da DM 28.2.00, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Sono fatti salvi accordi e regolamentazioni regionali.

Art. 10 - Tutor.
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28.2.00 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.

Art. 12 - Profili formativi apprendistato.
Ai sensi della legge n. 80/05, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, e fermi restando i profili formativi già identificati nel CCNL 1.7.98, ulteriori macroprofili per l'apprendistato professionalizzante verranno definiti dalla Commissione prevista dall'art. 1 della presente ipotesi di Accordo.
La stessa Commissione potrà eventualmente rivisitare i profili formativi già normati nel CCNL 1.7.98.

Norma transitoria.
Gli apprendisti assunti prima del 27.3.07 continueranno a seguire nella sua interezza quanto previsto dall'ipotesi di Accordo 1.7.98 (CCNL 1997-2001).
La Commissione di cui all'art. 1 della presente ipotesi di Accordo disciplinerà l'apprendistato per gli adolescenti diciassettenni.

Norme finali.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
[…]

16) Accordo interconfederale 9 giugno 2004.
Accordo interconfederale per il recepimento dell'Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16.7.02 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces.
Viene recepito l'Accordo Quadro per il Telelavoro: vedi allegato 3).

18) Contratto a termine.
Le parti stipulanti, anche in relazione alla Direttiva CE n. 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
(1) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (ad esempio malattia, maternità, aspettativa, ferie, etc.);
(2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
(3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
(4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
(5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
(6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1) e 2), è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
b) Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1) e 2) del presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3) e 4) è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti.
c) A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.

19) Le dichiarazioni a verbale contenute nella presente ipotesi di Accordo costituiscono parte integrante del CCNL.