Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2026, n. 14578 - Colpo di calore in cantiere: inammissibile il ricorso del datore di lavoro, confermata la responsabilità per omessa tutela dalle alte temperature
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. FERRANTI Donatella - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere
Dott. D'AURIA Donato - Consigliere
Dott. LORENZETTI Luca - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a C. il (Omissis)
avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Aldo ESPOSITO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile, Avv. Roberto Massari del foro di Brescia, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello, la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fatto
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza del 13 giugno 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8 novembre 2023, che ha ritenuto A.A. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
2. A.A. era stato rinviato a giudizio unitamente a B.B. per rispondere del reato di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen. per avere, A.A. quale legale rappresentante dell'impresa Milanedil Group Srl e B.B. quale legale rappresentante dell'impresa "Paris Giovanni Srl", con condotte indipendenti e causalmente rilevanti nella produzione dell'evento, cagionato la morte di C.C., dipendente dell'impresa Milanedil Group Srl, operante, in virtù di contratto di appalto tra Paris Giovanni Srl (affidataria), Atena Srl (appaltatore e subappaltante) e Milanedil Group Srl (subappaltatore) nella realizzazione di opere di carpenteria presso il cantiere di V. via Medici, morte sopraggiunta per shock settico in paziente in stato vegetativo a seguito di shock ipovolemico, ipertermia in colpo di calore, con grave cerebrolesione acquisita in esiti di edema acuto citotossico secondario a colpo di calore; per colpa consistita per A.A. in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 37, comma 1, e 96, comma 1 lett. d) e g), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, contestualmente, mancata assunzione di una prova decisiva, violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta, formulata dalla difesa con l'atto di appello, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disponendo perizia medico - legale al fine di accertare il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro, il malore che aveva colpito il lavoratore C.C. e il decesso di quest'ultimo avvenuto a più di un anno di distanza dall'infortunio.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale aderito alla teoria della condicio sine qua non circa il rapporto di causalità nei reati omissivi impropri.
4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Aldo Esposito, ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
5. Il difensore della parte civile, Avv. Roberto Massari del foro di Brescia, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello, la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Diritto
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Con entrambi i motivi il ricorrente lamenta vizio di motivazione.
Occorre, pertanto, premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, invero, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391)." (in termini, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01. Conformi Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968 - 01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di, Rv. 233391 - 01).
Peraltro, in tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti (Sez. 4, n. 25127 del 26/04/2018, Olteanu, Rv. 273406 - 01).
Orbene, la Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo evidenziato che l'intera vicenda era stata ricostruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito agli atti, costituito dal contenuto delle consulenze tecniche prodotte dalle difese e dalla parte civile, che analizzavano approfonditamente non soltanto le circostanze dell'infortunio e l'incidenza del medesimo rispetto al decesso di Stolti, ma anche il contenuto delle cartelle cliniche del paziente, indicative dell'intero periodo di degenza ospedaliera e delle cure praticate.
La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se la patologia fosse dovuta ad un malore, piuttosto che ad un colpo di calore, e che era necessario accertare l'eventuale sussistenza di un nesso eziologico tra il colpo di calore e lo shock settico, verificando l'incidenza eziologica di fattori causali sopravvenuti distinti e indipendenti quali le gravi infezioni contratte durante la degenza nelle diverse strutture ospedaliere ove C.C. era stato trasferito.
La deduzione difensiva appare priva di pregio in quanto non si basa su rilievi di carattere tecnico formulati dal proprio consulente di parte, bensì su generiche considerazioni prive di riferimenti scientifici, per cui non appare idonea dimostrare la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, peraltro, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, rispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, Rv. 282633 - 01; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, Rv. 267974 - 01; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval, Rv. 256173 - 01).
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericità per aspecificità "estrinseca", in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823-01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, Rv. 28142501; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Sul punto la sentenza impugnata ha affermato: "La difesa fonda le proprie doglianze sulla possibile sussistenza di un decorso causale alternativo, interruttivo del nesso eziologico riconducibile al colpo di calore, alla luce del considerevole intervallo temporale, pari a circa un anno, decorso tra l'ingresso in ospedale e l'exitus, in cui C.C., rimasto sempre ricoverato, era però stato trasferito più volte in strutture ospedaliere diverse, ove aveva contratto differenti infezioni, tra cui (Omissis)e Covid-19. Pertanto, la difesa individua altre possibili concause da sole sufficienti a determinare l'evento: la sepsi, indicata nel certificato di morte, l'infezione da Covid-19, la condotta dei Medici e la risonanza magnetica mai eseguita.
Ebbene, nessuno di tali elementi risulta idoneo ad escludere la sussistenza del collegamento eziologico tra il sinistro, ritenuto in sentenza derivante dalla violazione delle norme sul lavoro, e il decesso di C.C., per le ragioni che di seguito vengono esposte.
In ordine alla potenziale incisività delle infezioni contratte in sede ospedaliera sul decorso causale, è consolidato l'orientamento di legittimità che esclude che la contrazione di un'infezione nel corso di un ricovero ospedaliero costituisca evento imprevedibile da solo sufficiente a interrompere il nesso di causalità con la patologia che ha dato origine al ricovero, in quanto rientrante nel normale alveo di possibili conseguenze derivanti dalla degenza ospedaliera.
In questa direzione si collocano numerose decisioni di legittimità nelle quali è stato chiarito che le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del rutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente. L'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento sarebbe pertanto configurabile quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2016, n. 25689). Tale specifico orientamento trova piena applicazione in materia di infortuni sul lavoro, ove si riconosce che "l'infezione nosocomiale contratta durante la degenza ospedaliera per la cura di lesioni personali colpose cagionate in occasione di sinistro derivato dalla violazione della normativa prevenzionistica in materia di lavoro non integra una sequenza causale completamente autonoma, tale da interrompere il nesso eziologico con la condotta dell'imputato. Ciò in quanto, nel caso di grave traumatismo e ricovero in condizioni di grave compromissione fisica, lo sviluppo di processi infettivi costituisce uno dei rischi tipici collegati alla permanenza nei reparti di terapia intensiva, essendo tutt'altro che infrequente in ragione delle condizioni di grave debilitazione fisica dei pazienti (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 2983 del 27 gennaio 2025). La Suprema Corte evidenzia, quindi, come, qualora il decesso di un soggetto già compromesso sia causato da un'infezione contratta durante la degenza ospedaliera, l'evento deve ricondursi alle conseguenze della condizione avente origine nella condotta colposa dell'imputato.
L'originario stato traumatico del paziente è quindi elemento centrale nella ricostruzione del percorso causale conclusosi con il decesso di C.C., in quanto la relazione tra l'azione lesiva posta a fondamento dello stesso e l'evento dannoso che ne è poi derivato - l'exitus - non può ritenersi interrotta dalla condotta eventualmente negligente dei sanitari fintanto che questa rimanga circoscritta ad ipotesi prevedibili o tipiche. Con Sentenza n. 3770 del 2023, il S.C. condivideva il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito a proposito della non idoneità interruttiva, in relazione al nesso causale tra la condotta e l'evento, delle infezioni sopraggiunte sulla paziente nel reparto di terapia intensiva, affermando
che "non è in sostanza configurabile, nella specie, il sopravvenire di un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto alla condotta originaria, cui la giurisprudenza annette valore interruttivo del rapporto di causalità (si veda per tutte Sez. 4, n. 25689 del 03/05/2016, Di Giambattista e altri, Rv. 267374, ove la Corte ha evidenziato come "l'infezione nosocomiale" sia uno dei rischi tipici e prevedibili da tener in conto nei casi di non breve permanenza nei reparti di terapia intensiva, ove lo sviluppo dei processi infettivi è tutt'altro che infrequente in ragione delle condizioni di grave (Omissis) fisica dei pazienti)".
In ordine all'asserita incidenza delle infezioni nosocomiali sul decorso causale che conduceva all'exitus di C.C., pertanto, devono recepirsi integralmente le valutazioni del Tribunale che, nell'impugnata sentenza, ne escludevano la decisività sulla scorra del contenuto delle cartelle cliniche agli atti e della consulenza eseguita dal Dott. D.D., nominato dalla parte civile.
Il medesimo percorso logico può essere adottato anche con riferimento all'asserita negligenza degli operatori sanitari, i quali omettevano di disporre immediatamente una risonanza magnetica per C.C., da ricondursi, più in generale, ad un'ipotesi di responsabilità per colpa medica. Particolarmente rilevante in tal senso è la pronuncia dei giudici di legittimità secondo cui "a proposito della eventuale e sopravvenuta condotta colposa da parte dei sanitari che siano intervenuti dopo il perfezionamento di un evento lesivo, la cui condotta colposa commissiva ed omissiva - ancorché di elevata gravità - non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (tra le altre, Sez. 5, n. 29075 del 23/05/2012, Barbagallo, Rv. 253316; Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976; Sez. 5, n. 45241 del 19/10/2021, D'Onofrio, Rv. 282285; Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 - 02)."
Il percorso logico-motivazionale seguito dalla Corte di Cassazione trova così applicazione non solo con riferimento allo specifico caso di infezione contratta a seguito di ricovero ospedaliero dovuto a lesioni determinate dall'infortunio sul lavoro, ma anche al più generico caso in cui il paziente degente non venga sottoposto ai trattamenti sanitari ritenuti corretti e adeguati alla propria condizione fisica e di salute. Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che vedeva C.C. non immediatamente sottoposto a risonanza magnetica, con conseguente ritardata individuazione della necrosi in corso, non risulta idonea sotto alcun profilo a determinare un'interruzione del percorso causale originato dal sinistro sul lavoro. Anche in ordine a tale evenienza si è già pronunciato il S.C. secondo cui "il collegamento causale tra l'azione lesiva imputata e l'evento che ne è derivato non è interrotto dalla intermedia omissione della condotta che sarebbe stata in ipotesi idonea ad evitare la produzione dell'evento medesimo, qualora questa non costituisca un fatto imprevedibile ovvero uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale (ex multis, Sez. 5, n.45241 del 19/10/2021, D'Onofrio, Rv. 282285; Sez. 4, Sentenza n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976; Sez. 1, Sentenza n. 36724 del 18/06/2015, Ferrito, Rv. 264534; Sez. 5, Sentenza n. 35709 del 02/07/2014, Desogus, Rv. 260315; Sez. 5, Sentenza n. 39389 del 03/07/2012, Martena, Rv. 254320; Sez. 5, Sentenza n. 29075 del 23/05/2012, Barbagallo, Rv. 253316; Sez. 4, Sentenza n. 41943 del 04/10/2006, Lestingi, Rv. 235537; Sez. 5, Sentenza n. 17394 del 22/03/2005, D'Iginio, Rv. 231634). Tale omissione, ricorrendone le condizioni, può infatti costituire eventualmente il titolo per l'affermazione della concorrente responsabilità del soggetto inadempiente, mentre, nella fattispecie, le omissioni eventualmente imputabili al personale sanitario (e comunque solo genericamente evocate dal ricorrente), come il lamentato rifiuto della vittima di alimentarsi correttamente, non sono stati ritenuti sviluppi imprevedibili o atipici del decorso causale" (Cass. Pen., sez. V, Sentenza n. 18396 del 4/04/2022). Tale recente orientamento consolida quanto già evidenziato dal S.C. in tempo più risalente per cui "Nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale negligenza o imperizia dei Medici non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte. La colpa dei Medici, infatti, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l'intervento dei sanitari. Tale intervento nei confronti di una persona lesa costituisce un fatto tipico e prevedibile, e si inserisce perfettamente nella serie causale originata dall'azione offensiva, rispetto alla quale costituisce momento di normale evoluzione (Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 15685 del 2013).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ricondotto il decesso di C.C. all'originario colpo di calore, pure non disconoscendo che l'evento finale è stato determinato anche dal concorso di una pluralità di fattori sopravvenuti, la cui sinergia, con quella che è stata identificata come la causa primigenia, ha ritenuto aver favorito il processo degenerativo risultato fatale alla vittima. Pertanto, devono essere respinte le doglianze difensive in base alle quali al colpo di calore avrebbe dovuto negarsi l'identificazione quale antecedente causale necessario dell'evento mortale, in ipotesi determinato da una serie totalmente autonoma ed indipendente, tanto da identificare l'infortunio quale elemento apoditticamente ininfluente nella produzione dell'exitus, dovendosi invece ritenere coerente con i principi propri della teoria condizionalistica la conclusione del primo giudice in base alla quale i traumi determinati dall'infortunio abbiano costituito un antecedente logico e necessario dell'evento mortale, del quale non è quindi possibile ritenere l'assenza di valenza causale prospettata nei motivi di appello.
La difesa ha addirittura affermato che non vi sarebbe certezza in ordine al verificarsi di un colpo di calore perché C.C., insieme agli altri due operai, avrebbe lavorato sia la mattina che il primo pomeriggio, prima di stare male, esclusivamente al chiuso, stando all'esterno soltanto cinque/dieci minuti al massimo dopo la pausa pranzo.
A prescindere dalla circostanza che la diagnosi è stata formula più volte dai sanitari che lo hanno soccorso e avuto in cura e da ultimo anche dal consulente della parte civile, evidenzia la Corte che tale minimizzante ricostruzione dei fatti e in particolare delle attività svolte durante la giornata di lavoro, non emerge dal compendio probatorio acquisito.
Risulta, infatti che i tre lavoratori, C.C., (Omissis) e (Omissis) avevano iniziato a lavorare dalle 08:00 e fino alle 12:00 erano rimasti presso il lotto 2 costituito da una villetta ormai terminata, svolgendo lavori di sistemazione, pulizia, spostamento di materiali dall'interno all'esterno, anche mediante una gru. (Omissis) dichiarava: "Abbiamo fatto pulizia di cantiere, abbiamo spostato il materiale, assembramento di materiale e roba varia fino alle 12:00; dopo le 12 abbiamo pranzato, abbiamo fatto ancora movimentazione di materiali e dopo nel tardo pomeriggio siamo andati nella zona di lavoro dove c'era da fare questa villetta qua; nel frattempo mentre stavamo lavorando il signor C.C. mi ha detto che gli girava la testa e gli facevano male gambe...";
Dimitri riferiva che lavoravano un po' dentro e un po' fuori la villetta che era finita, "un'ora dentro e un'ora fuori" sia la mattina che alla ripresa nel pomeriggio "pulendo, sistemando, fare un po' di economia. Poi dovevamo iniziare un'altra e spostavamo il materiale". La pausa era effettuata all'interno di un container dove consumavano il pasto. "Dopo mangiato siamo ritornati tutti e tre a lavorare poi dopo non so quando nel tardo pomeriggio o nel primo pomeriggio ha cominciato a sentirsi un po' come le ho detto prima, lo abbiamo accompagnato nel box sotto adiacente.".
Si evince pertanto che l'attività lavorativa durante la mattinata si era svolta sia all'interno che all'esterno della villetta, ove la temperatura era elevata, e terminato il turno avevano consumato il pasto in un container/baracca non climatizzata, al cui interno, deve ritenersi che la temperatura fosse altrettanto elevata.
Conclusivamente sul punto, ritiene la Corte che le circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale svolta, impongono di escludere la sussistenza di eventuali decorsi causali alternativi idonei a recidere il nesso di causalità tra le lesioni riportate a seguito dell'esposizione al calore, che gli avevano comportato un danno irreversibile alle funzioni cerebrali conducendolo ad uno stato di persistente coma vigile e immobilità permanente e l'evento morte, seppure intervenuto dopo un anno. Infatti, la condizione di protratto allettamento e di estrema fragilità delle condizioni generali (C.C. non ha mai ripreso conoscenza) aveva provocato una serie di complicanze patologiche e cliniche e aumentato la probabilità dello sviluppo di infezioni sia polmonari che di sepsi generalizzata di gravità tale da provocarne l'evento morte."(pagg. 14-18 della sentenza impugnata).
Orbene, il secondo motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di "doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.
Il motivo, peraltro, non si confronta neppure con la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale e con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, "in tema di infortuni sul lavoro, per configurare la responsabilità del datore di lavoro non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore" (Sez. 4, n. 30789 del 08/02/2022, non mass.; Sez. 4, n. 9745 del 12/11/2020, dep. 2021, Dutu, Rv. 280696-02; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265052-01).
E non si confronta neppure con la disposizione generale dell'art. 96, comma 1, lett. d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (riportata nel capo di imputazione), secondo cui il datore di lavoro deve curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; "tale obbligo è posto in generale a carico del datore di lavoro quale garante della incolumità degli addetti che svolgono attività all'aperto, e tra questi gli addetti all'edilizia, attraverso la indicazione del fattore di pericolo legato ad agenti atmosferici, rientranti ex art. 180 D.Lgs. n. 81 del 2008, tra gli agenti fisici da valutare al fine di approntamento delle misure precauzionali necessarie a fronteggiare la incidenza sulle condizioni di sicurezza" (Sez. 4, n. 30789 del 08/02/2022, non mass.).
Pertanto, in situazioni del genere di quella oggetto del presente processo, "vanno previste ed applicate regole precauzionali capaci di prevenire la concretizzazione del rischio, evitando di sottoporre il lavoratore ad attività all'esterno faticose in ore calde, prevedendo pause di riposo frequenti, e predisponendo ripari ombreggiati, oltre ad accorgimenti sul vestiario, nonché sulla alimentazione e idratazione; ciò perché l'ipertermia da colpo di calore è una sindrome generale che si manifesta quando la temperatura interna del corpo si innalza notevolmente perché l'organismo non è più capace di mantenere il proprio equilibrio termico di fronte all'elevarsi della temperatura ambientale per difetto dei processi di termolisi, che si verifica quando la vasodilatazione periferica, la sudorazione, la termodispersione attraverso la cute, l'iperventilazione polmonare non sono più capaci di ridurre la termogenesi interna" (Sez. 4, n. 30789 del 08/02/2022, non mass.).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (Omissis), E.E. e F.F., che liquida in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (Omissis), E.E. e F.F. che liquida in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 30 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2026
