Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2026, n. 14579 - Lavoratore schiacciato dal trattore cingolato. Mancanza di formazione, roll-bar non attivato e aggiornamento del DVR dopo l'infortunio



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. FERRANTI Donatella - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. LORENZETTI Luca - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A., nato a B. il (Omissis)

avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;

udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Aldo ESPOSITO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore di A.A., Avv. Antonino B.B. del foro di Messina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza del 26 marzo 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Patti, che aveva condannato A.A. alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen., nonché alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, e aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati previsti dagli artt. 29, comma 1, 36, 37, comma 1, e 71, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

2. A.A. era stato rinviato a giudizio per rispondere delle suddette contravvenzioni in materia antinfortunistica contestate ai capi A), B) e D) della rubrica e del reato di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen. (contestato al capo E) della rubrica) perché, in data 24 ottobre 2013, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale e quindi di datore di lavoro, cagionava la morte del lavoratore B.B. per colpa dovuta a negligenza, imperizia, imprudenza e, in particolare, all'inosservanza delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente: dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver omesso di effettuare la valutazione dei rischi relativi all'attività svolta (lavorazioni agricole con utilizzo di trattori) e di elaborare il relativo documento di valutazione dei rischi; degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver omesso di fornire ai lavoratori dipendenti B.B. e C.C. adeguata e sufficiente formazione ed informazione sui rischi dell'attività svolta (rispettivamente, di autista di mezzi meccanici e di operaio agricolo) per la salute e la sicurezza sul lavoro; dell'art. 71, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver consentito al lavoratore B.B. di utilizzare una attrezzatura di lavoro (trattore cingolato collegato nella parte posteriore ad un attrezzo "frangistoppie") che richiedeva, per il suo impiego, conoscenze particolari ed apposita formazione ed informazione. In particolare, B.B., dipendente irregolare con mansioni di autista di mezzi meccanici, impegnato nell'esecuzione di lavori di pulitura di un terreno agricolo sito in c.da (Omissis) (ME) mediante l'uso di un trattore cingolato marca Goldoni C45M che era collegato nella parte posteriore ad un attrezzo "frangistoppie" attraverso un giunto cardanico, mentre effettuava la pulizia di una porzione del terreno in pendenza, nei pressi del torrente Cavola, con il cingolo sinistro toccava il bordo sinistro del torrente e, ribaltandosi, cadeva nel greto dello stesso rimanendo schiacciato dal mezzo meccanico a causa del mancato utilizzo del dispositivo di protezione "Roll bar" di cui il trattore era dotato e dell'assenza di cintura di sicurezza.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso.

3.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme penali, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e contestualmente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alle prove dichiarative e documentali acquisite nel corso del processo. Nel corpo del motivo, lamenta inoltre violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente dell'art. 129 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per aver la Corte di appello confermato il proscioglimento dell'imputato per prescrizione dalle contestazioni di cui ai capi A), B) e D) della rubrica, in presenza delle condizioni che avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che non aveva violato alcuna delle regole cautelari descritte ai capi A), B), e D) della rubrica in quanto, come dedotto nell'atto di appello: 1) non sussisteva alcun obbligo di formazione e informazione, contestualmente all'avvio del rapporto di lavoro, del lavoratore chiamato a svolgere attività agricola; 2) aveva provveduto alla valutazione del rischio specifico da ribaltamento e aveva aggiornato, prima dell'incidente, il relativo DVR; 3) non sussisteva alcun nesso causale tra le condotte contestate all'imputato e l'evento morte verificatosi; 4) il lavoratore aveva tenuto un comportamento abnorme e idoneo a interrompere il nesso causale tra le condotte contestate all'imputato e l'evento morte poi verificatosi; 5) l'imputato aveva adempiuto ai doveri di vigilanza gravanti sul medesimo.

In particolare, il ricorrente ritiene che la Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale che aveva prosciolto A.A. dalle contravvenzioni contestate ai capi A), B) e D) della rubrica, aveva ritenuto la non evidenza della insussistenza delle contestate violazioni della normativa antinfortunistica - che integravano, secondo l'ipotesi di accusa, quei profili di colpa specifica idonei a fondare la responsabilità dell'imputato a titolo di omicidio colposo - sulla base della ritenuta falsità dell'aggiornamento del DVR del 12.09.2013, con particolare riferimento al rischio da ribaltamento dei mezzi meccanici agricoli, e della ritenuta mancata attività di formazione ed informazione nei confronti del lavoratore C.C..

Con riferimento alla condotta omissiva contestata al capo A) della rubrica, ossia la violazione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver valutato il rischio proprio delle lavorazioni che prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici e per non aver redatto in conformità il relativo DVR, lamenta il ricorrente che la motivazione della sentenza della Corte territoriale era illogica e contraddittoria in quanto non si confrontava con le dichiarazioni rese all'udienza dibattimentale dell'11.09.2017 dall'ispettore del lavoro D.D. e con il contenuto della nota informativa a sua firma in data 14.02.2014 (All. 3 e 4 al ricorso) e con i documenti acquisiti nel corso delle indagini e nel dibattimento (All. 5, 6 e 7 al ricorso), da cui emergeva che anche la versione aggiornata in data 12.09.2013 del DVR, e non solo quella originaria del 28.05.2013, era stata consegnata dal datore di lavoro nel corso delle prime indagini alla p.g. operante.

In particolare, sostiene il ricorrente che il rischio specifico da ribaltamento del mezzo meccanico era stato valutato prima dell'incidente e che aveva proceduto in data 12.09.2013 ad aggiornare il DVR redatto, nella sua forma originaria, il 28.05.2013.

Lamenta che, per mantenere ferma la contestazione anche la sentenza impugnata aveva fatto propria la tesi della falsità della documentazione, ma poi aveva sostenuto, contraddittoriamente, che il documento non sarebbe stato visionato dal lavoratore, perché si trovava a lavorare in posizione irregolare.

Sostiene che gli argomenti a sostegno della falsità del DVR aggiornato - che spaziano da non meglio specificate dichiarazioni confessorie rese dal teste E.E., soggetto che alla valutazione del rischio specifico e alla redazione anche del documento aggiornato aveva provveduto, alla mancanza di prova di data certa del documento, alla mancata sottoscrizione di esso da parte di F.F., quale responsabile dei lavoratori per la sicurezza, eletto nella stessa data in cui veniva predisposto il DVR aggiornato, il cui contenuto veniva portato a conoscenza dei lavoratori nel corso di una riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi a ciò dedicata e tenuta dallo stesso datore di lavoro, fino a trovare, nella prospettazione della Corte, decisiva conferma nella mancata e tempestiva esibizione del documento alla p.g. operante, nel corso delle indagini - erano smentiti dal fatto che anche la versione aggiornata in data 12.09.2013 del DVR, e non solo quella originaria del 28.05.2013, era stata consegnata, dal datore di lavoro, nel corso delle prime indagini, alla p.g. operante come risultava dalla informativa di reato dell'ispettore D.D. in data 09.12.2013, il cui "elenco degli allegati", al n. 16 fa riferimento proprio a "Copia stralcio documento di valutazione dei rischi con procedura standardizzata datato 28.05.2013 e revisionato in data 12.09.2013, sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente" (All. 13 al ricorso).

Con riferimento alla condotta omissiva contestata al capo B) della rubrica, sostiene il ricorrente che, ponendo a confronto il testo del provvedimento impugnato e le richiamate prove dichiarative e documentali, emerge evidente il vizio di travisamento della prova in cui era incorsa la sentenza impugnata.

In particolare, sostiene il ricorrente che dalla nota informativa a firma dell'ispettore del lavoro D.D. in data 14.02.2014 risultava che, mentre la violazione di cui all'art. 18, comma 1 lett. c), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, era stata annullata, quanto alla posizione del lavoratore C.C., in quanto da ulteriori accertamenti esperiti in data 05.02.2014 si era preso atto dell'adempimento dell'attività di formazione ed informazione allo stesso impartita (punto 2), la violazione residuata a seguito della attività amministrativa di riesame della originaria contestazione aveva riguardato un unico profilo (quello di cui al punto 3) - ossia l'omessa predisposizione di un adeguato piano di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività di impresa, in quanto nel corso tenutosi dal primo febbraio 2013 al 08.02.2013 non erano state trattate le procedure che riguardavano il primo soccorso, l'antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il lavoratore non era stato informato sui nominativi incaricati di applicare le misure si cui innanzi e sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - assolutamente privo di rilevanza e di efficienza causale in relazione all'incidente occorso al lavoratore B.B.

Sostiene, pertanto, il ricorrente che i giudici di merito e in particolare la Corte peloritana non si erano confrontati con le emergenze probatorie relative all'annullamento in sede amministrativa della contestazione del mancato assolvimento degli obblighi formativi e informativi previsti dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e per questo erano giunti alla errata conclusione della mancata evidenza dell'innocenza dell'imputato che aveva precluso la pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen.

Sostiene il ricorrente che la contraddittorietà consisteva nell'avere la Corte di appello posto in stretta correlazione la ritenuta violazione degli obblighi formativi ed informativi nei confronti del lavoratore C.C. e di quelli relativi al lavoratore B.B., salvo poi, una volta presa atto della impossibilità di ritenere sussistente la detta violazione nei confronti del lavoratore C.C., ripiegare per la indifferenza del dato probatorio così acquisito in relazione alla posizione del lavoratore B.B. un quanto l 'eventuale informazione impartita al C.C. non dimostrava che adeguata formazione e informazione fossero state impartite anche al B.B., assunto "in nero" ed in epoca successiva a quella di partecipazione al corso di formazione documentata in rapporto al dipendente C.C. (pag. 18 della sentenza impugnata).

Sempre con riferimento alla condotta omissiva contestata al capo B) della rubrica, lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, in mancanza di una prova documentale circa la partecipazione del lavoratore B.B. alle attività formative e informative - secondo il ricorrente, certamente impartite dal datore di lavoro nei confronti degli altri lavoratori "regolari" -, aveva errato nel ritenere inapplicabile la normativa derogatoria speciale (l'accordo Stato - Regioni del febbraio 2012 in attuazione dell'art. 73 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che consentiva e autorizzava il differimento ("entro cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo" (art.9.4) ovvero "entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo, per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo" (art. 12)) dell'assolvimento degli obblighi formativi e informativi nei confronti dei lavoratori agricoli già formati nella specifica mansione, in possesso di esperienza documentata almeno pari a due anni -categoria in cui si collocava B.B., "esperto trattorista", che vantava una specifica e pluriennale esperienza maturata nella conduzione di mezzi meccanici del tipo di quello utilizzato al momento dell'incidente -, sostenendo, contraddittoriamente e in violazione di legge, che detta deroga "non riguarderebbe la formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008" e che "La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008... Esso (l'accordo - ndr) quindi, non eliminava l'obbligo di informazione e formazione generica, non adempiuto nel caso di specie" (pag. 12 della sentenza).

Sostiene, di contro, che la portata dell'Accordo del 2012 si spiegava con la esigenza di rendere più agevole l'accesso al lavoro da parte dei lavoratori agricoli, già formati nella specifica funzione, senza necessità di procedere alla loro previa formazione e informazione, soprattutto in considerazione della natura stagionale e, quindi, temporanea della assunzione legata alle peculiarità del ciclo produttivo.

Lamenta, più nello specifico, che la sentenza impugnata, proponendo una lettura alternativa dell'Accordo Stato-Regioni, aveva sostenuto che lo stesso "avrebbe esonerato il A.A. dalla formazione specifica solo nell'ipotesi di esperienza pregressa nel settore di riferimento e sempre che essa fosse stata documentata, laddove nel caso di specie non è emerso affatto che B.B. avesse competenze nel settore agricolo, che fosse stata acquisita dal datore di lavoro documentazione attestante tale specifica esperienza in tale settore -essendo invece emerso che egli aveva prestato attività lavorativa in una cava di inerti - e, in aggiunta, egli avesse comunque verificato le capacità tecnico professionali eventualmente dichiarate dal lavoratore" (pag. 12 della sentenza).

Lamenta, a sostegno della evidente contraddittorietà della motivazione, che era la stessa sentenza a prendere atto della avvenuta documentazione, da parte del lavoratore, delle proprie capacità professionali in relazione alla attività da svolgere, salvo ritenere la sussistenza di un non meglio precisato e non normato obbligo di verifica in capo al datore di lavoro di tale circostanza, che potrebbe essere adempiuto, ove esistente, solo attraverso quella attività di formazione e informazione, invece soggetta, per legge, a deroga temporale.

Lamenta che dalle dichiarazioni rese dal lavoratore B.B. in occasione della visita medica finalizzata alla sua assunzione emergeva la circostanza di una sua specifica e pluriennale esperienza maturata nella conduzione di mezzi meccanici del tipo di quello utilizzato al momento dell'incidente - non essendo prevista una abilitazione differente a seconda dell'utilizzo in cava o su terreni agricoli - che, a mente degli articoli 9.4 e 12 del richiamato Accordo, consentiva al datore di lavoro di rinviare entro cinque o, nella ipotesi più riduttiva, due anni gli adempimenti formativi e informativi previsti dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Allega per il principio di autosufficienza del ricorso, la Gazzetta Ufficiale relativa all'Accordo Quadro raggiunto il 22.02.2012 e sostiene che l'esistenza e l'applicazione, nella prassi corrente, della richiamata normativa, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste E.E., responsabile del servizio prevenzione e protezione all'interno dell'azienda agricola "A.A.", e dal teste dott. G.G., medico competente dell'azienda medesima, all'udienza del 12.12.2022 che riporta nel ricorso e che allega al ricorso (All. 8 e 9), nonché, con riferimento alla esperienza maturata dal lavoratore B.B. nella conduzione di mezzi meccanici, nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri di F. da F.F. il 30.10.2013 e nella copia dell'estratto conto previdenziale di B.B. (All. 10 e 11 al ricorso).

Ritiene che, pertanto, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto, con motivazione illogica e in violazione di legge, la sussistenza della violazione, da parte di A.A., dell'obbligo di formazione e informazione, al momento dell'assunzione, nei confronti del lavoratore B.B.

Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione in merito alla sussistenza di un nesso causale diretto tra la posizione di lavoratore in nero del B.B. e la mancanza di competenze specifiche, invece dal medesimo maturate nel tempo, che gli consentivano di svolgere la mansione affidatagli in tutta sicurezza.

Evidenzia, a tal fine, che il medico dell'azienda agricola "A.A.", G.G., aveva dichiarato che B.B. era "idoneo alla mansione specifica".

Con riferimento alla condotta omissiva contestata al capo D) della rubrica, lamenta il ricorrente mancanza di motivazione in ordine alla contestata violazione dell'art. 71, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere consentito al lavoratore, poi, deceduto, di utilizzare una attrezzatura di lavoro che richiedeva, per il suo impiego, conoscenze particolari ed una specifica attività formativa e informativa.

Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata non ha motivato sulla pericolosità di utilizzo dell'attrezzatura denominata "frangistoppie", collegata al trattore, per consentire una specifica lavorazione.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 589 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e contestualmente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alle prove dichiarative e documentali acquisite nel corso del processo.

Richiama giurisprudenza di legittimità con riferimento al rapporto tra inosservanza delle regola cautelare di condotta ed evento e all'accertamento, nei reati colposi, della c.d. causalità della colpa ossia del nesso di condizionamento causale tra la violazione della specifica regola cautelare oggetto di contestazione e l'evento concretamente verificatosi e quindi con riferimento al "giudizio controfattuale" che deve essere compiuto in ipotesi sia di "causalità commissiva" sia di "causalità omissiva".

Richiama, con particolare riferimento alla causalità omissiva, le S.U. Franzese (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138-01) e la conforme giurisprudenza successiva (Sez., 3, n. 4560 del 05/10/2017, dep. 2018, Negroni, non mass.; Sez. 4, n. 15155 del 26/01/2022, Montalto, non mass.) e in particolare il principio secondo cui "In tema di nesso di causalità, l'accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale, implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità" (Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001 - 01).

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, nel preliminare giudizio c.d. esplicativo, afferente alla ricostruzione con certezza processuale di ciò che era accaduto sul piano naturalistico, aveva omesso di considerare che il dispositivo di protezione roll-bar era pienamente efficiente ed era stato "disattivato", piuttosto che "non attivato", dal lavoratore B.B.

Sostiene, inoltre, che non vi era alcun obbligo di dotare anche di cinture di sicurezza il mezzo meccanico che aveva già in dotazione un roll-bar pienamente efficiente e funzionante, richiamando, a tal fine, la previsione di cui all'art. 2.4 della parte seconda dell'allegato V al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Sostiene che, anche a voler ritenere integrata la violazione, da parte del datore di lavoro, delle specifiche regole cautelari di cui ai capi A), B) e D) della rubrica, dette condotte non potevano, comunque, ritenersi eziologicamente collegate alla morte del lavoratore B.B. e che il Giudice avrebbe dovuto interrogarsi sul "cosa sarebbe successo se" le ritenute omissioni non si fossero verificate, concludendo per la insussistenza del richiesto nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, essendo dipeso quest'ultimo unicamente da una condotta, "eccentrica", materialmente e deliberatamente tenuta dallo stesso lavoratore.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che "ciò che è certo è che la causa efficiente del decesso del lavoratore B.B. per schiacciamento, non sia da ricondurre causalmente alla ritenuta violazione delle regole cautelari di cui alle richiamate lett. A), B) e D) del D.Lgs. 81/2008, né sia da ricercare nell'avvenuto ribaltamento del mezzo meccanico, ma sia, più esattamente, eziologicamente connessa al mancato utilizzo del roll-bar di cui quest'ultimo era pacificamente dotato e che, se azionato correttamente - recte: se non deliberatamente disattivato - proprio quel ribaltamento avrebbe evitato".

Sostiene che il lavoratore B.B. aveva in piena autonomia deciso di utilizzare il mezzo meccanico in maniera impropria, eseguendo il lavoro affidatogli, con il dispositivo di protezione antiribaltamento, in dotazione del mezzo e funzionante, abbassato e che la Corte territoriale, anziché motivare specificatamente in merito al rilievo difensivo, aveva spostato l'attenzione sul diverso piano del dovere di vigilanza che incombeva sul datore di lavoro. Inoltre, la Corte non aveva considerato che ogni dispositivo roll-bar è cosa diversa dai più diffusi sistemi di protezione, quale può essere una semplice cintura di sicurezza, in dotazione a qualunque autoveicolo, che il conducente può decidere liberamente se indossare o meno nel porsi alla guida, ma era piuttosto assimilabile, quanto alle modalità di utilizzo, ad un airbag, il cui funzionamento

non necessita di alcuna previa attivazione, essendo sempre attivo, ma che solo il conducente può, deliberatamente e consapevolmente, decidere di disattivare e che non poteva rientrare nella sfera dei rischi governabili dal datore di lavoro.

Sostiene che l'omissione, nel giudizio esplicativo, della decisione imprevedibile del lavoratore di disattivare il roll-bar aveva comportato che nel successivo giudizio controfattuale non si era valutato se ciò integrasse o meno quel comportamento eccentrico idoneo ad escludere la penale responsabilità del titolare della posizione di garanzia.

Lamenta, pertanto, mancanza di motivazione in ordine al rischio attivato dal comportamento imprudente della vittima e in particolare sul ruolo che poteva avere avuto nella causazione dell'evento la specifica condotta tenuta dal lavoratore, consistita nel disattivare il roll-bar, altrimenti funzionante e in grado di assolvere alla sua tipica funzione salvavita.

Richiama, a tal fine, giurisprudenza della Cassazione secondo cui - in materia di prevenzione antinfortunistica - "si è passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, imponendosi contro la loro volontà), a un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso valorizzando il testo normativo di riferimento (cfr. art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), il quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia" (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855 - 01).

Deduce che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale aveva comportato che gli obblighi in materia di sicurezza sono oggi ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori e che la normativa vigente richiede anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari loro impartite e, comunque, di agire sempre con diligenza, prudenza e perizia.

Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui - da tempo - "si è individuato il principio di auto responsabilità del lavoratore e che è stato abbandonato il criterio esterno delle mansioni, sostituito con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore causale (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 41486 del 2015, Viotto), passandosi, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva" (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855 - 01).

Richiama ulteriore giurisprudenza di legittimità secondo cui "se, dunque, da un lato, è stato posto l'accento sulle mansioni del lavoratore, quale criterio idoneo a discriminare il comportamento anomalo da quello che non lo è, nel concetto di esorbitanza si è ritenuto di includere anche l'inosservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero la condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute" e si è sostenuto che "si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro" (Sez. 4, n. 40337 del 13.10.2022, Mazza, non mass.).

Sostiene che il lavoratore B.B. aveva tenuto un comportamento incauto e imprevedibile, in quanto aveva disattivato il dispositivo di protezione roll-bar di cui il mezzo meccanico affidatogli era dotato e che era perfettamente funzionante e, operando in tale "condizione di pericolo", aveva condotto il mezzo costeggiando il ciglio della strada a ridosso del torrente Cavola. Così facendo, il lavoratore aveva volontariamente disatteso, prima ancora che precise norme antinfortunistiche, le più elementari regole di cautela e di condotta, di fatto "neutralizzando" la efficacia del formidabile presidio di sicurezza - il dispositivo roll-bar - posto a tutela della sua incolumità dal datore di lavoro.

Richiama giurisprudenza in tema di comportamento abnorme, in quanto eccentrico ed esorbitante dalle precise direttive ricevute.

Sostiene che, anche a voler ritenere che l'imputato si sia reso responsabile della omissione delle specifiche regole cautelari descritte ai capi A), B) c D) della rubrica, l'omissione non può ritenersi eziologicamente collegata alla morte del lavoratore B.B.

Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato colposo, "l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la c.d. "concretizzazione" del rischio): infatti, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) (ciò che si risolve nell'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa), ma anche se l'autore della stessa (qui, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale) potesse prevedere ex ante quello "specifico" sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo. In quest'ottica, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare la responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire. Occorre cioè chiedersi se l'evento dannoso fosse o no prevedibile ex ante: ciò in quanto l'inosservanza delle regole cautelari può dare luogo ad una responsabilità colposa soltanto per gli eventi che le regole stesse miravano ad evitare. Ed occorre altresì chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no evitato l'evento: ciò in quanto si può formalizzare l'addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno." (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526 - 01).

Richiama, poi, giurisprudenza in tema di delega di funzioni e sostiene che nel caso in esame il datore di lavoro aveva nominato un soggetto, F.F., con funzioni di capo squadra e con il compito di sovraintendere all'attività lavorativa e di garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, e tale soggetto altri non era che un "preposto", figura individuata dall'art. 2, lett. e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Sostiene che poiché il preposto ha lo specifico obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza e degli altri mezzi di protezione da parte dei lavoratori, non poteva farsi carico al datore di lavoro di non avere vigilato sul lavoratore.

Ritiene che, pertanto, nessun obbligo di sorveglianza, meno che mai diretta e continuativa, come la sentenza impugnata assume, gravava in capo al A.A., avendo quest'ultimo individuato un preposto (F.F.) ed avendo, peraltro, assegnato al trattorista un operaio (C.C.) che, munito di decespugliatore, operava da "apripista" per favorire il passaggio del mezzo meccanico, così da porre il suo conducente al riparo da eventuali insidie. Richiama, a tal fine, il c.d. principio di esigibilità della condotta.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62, 133 e 589 cod. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e contestualmente mancanza e illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia per la mancata concessione delle attenuanti generiche sia per il sensibile discostamento dal minimo edittale della pena, che aveva comportato l'applicazione delle pene accessorie.

Lamenta, in particolare, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. motivata dalla ritenuta falsificazione dell'aggiornamento del DVR del 12.09.2013 quale condotta sintomatica di particolare spregiudicatezza.

4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Aldo Esposito, ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con la conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili.

6. Il difensore di A.A., Avv. Antonino B.B. del foro di Messina, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con i tre motivi di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione.

Occorre, pertanto, premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855 - 01; Sez. 4, n. 14926 del 28/03/2019 non mass. Sez. 4, n. 56311 del 28/11/2018, Carzaghi non mass. Cfr. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

E occorre ricordare, altresì, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Va, inoltre, ricordato il consolidato principio di diritto - che questo Collegio condivide - secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336, del 9/11/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927, del 20/12/2017; Rv. 272324; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765, del 22/10/2013, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Rv. 258438).

3. Ciò premesso quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di "conformità verticale" della pronuncia di colpevolezza, prima di passare all'esame dei motivi di ricorso occorre premettere brevi cenni sul c.d. giudizio esplicativo effettuato in maniera concorde nelle sentenze di merito e ricordare il principio secondo cui "In tema di nesso di causalità, l'accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale, implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità" (Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001 - 01).

3.1. Il giudizio esplicativo.

Dalla sentenza del Tribunale di Patti risulta che i Carabinieri della Stazione di Ficarra, a seguito della segnalazione di un decesso sul luogo di lavoro, si recavano in località Cavola, presso l'azienda agricola del A.A., unitamente al medico legale Andrea (Omissis), ai vigili del fuoco ed all'ispettore del lavoro D.D. e quivi, in un terreno di proprietà del A.A., ove era presente un torrente e che aveva una pendenza dal 10% al15%, rinvenivano un trattore capovolto ed una persona sotto di esso, identificata in B.B..

Alla luce delle caratteristiche dei luoghi e della posizione del trattore, gli operanti ipotizzavano che il B.B., mentre percorreva con il trattore il lato sinistro del terreno, si era imbattuto in una strada in discesa che finiva sul bordo del torrente, in condizioni di visibilità non ottimale a causa della folta vegetazione presente sul bordo del torrente. Finito con il cingolo sinistro sul bordo del torrente, il trattore si era capovolto schiacciando il lavoratore che in quel momento si trovava al posto di guida e che non aveva avuto modo di saltare o spostarsi.

Per effetto di tale capovolgimento il B.B. aveva perso la vita, come confermato dal medico legale (Omissis), il quale rilevava che il lavoratore era deceduto alle ore 11.00, proprio a causa dello schiacciamento "toraco-addominale".

Nel corso del processo, secondo quanto evidenziato dal Tribunale, non è emersa alcuna ricostruzione alternativa a quella ipotizzata dagli operanti e dal medico legale.

In merito alle caratteristiche del trattore, dalle dichiarazioni del teste M. Salvatore H.H. risultava che il trattore aveva il roll-bar abbassato e che non era possibile che esso si fosse abbassato a causa del ribaltamento in quanto, se il roll-bar fosse stato attivo, non solo non si sarebbe potuto abbassare, ma lo stesso rovesciamento si sarebbe certamente evitato.

Analoghe dichiarazioni venivano rese dall'ispettore del Lavoro D.D., il quale dichiarava di aver constatato personalmente che al suo arrivo il trattore, ancora rovesciato, aveva il roll-bar abbassato e di aver appurato, durante le indagini, che il mezzo era stato acquistato tempo prima dal A.A. e successivamente adeguato alle norne di sicurezza, ma solo parzialmente, posto che vi era il roll-bar, ma mancavano le cinture. Il roll-bar, secondo l'Ispettore, avrebbe protetto il guidatore proprio dall'ipotesi di ribaltamento, evitando lo schiacciamento.

È emerso altresì che la persona deceduta era stata assunta "in nero" nel mese di ottobre e che non aveva ricevuto alcuna formazione sull'uso del trattore, non avendo mai partecipato ad alcun corso. Infatti, nonostante le richieste ricevute, il A.A. non aveva fornito documenti attestanti l'avvenuta formazione.

L'Ispettore aveva constatato, inoltre, che il rischio specifico da schiacciamento con il trattore non era stato in alcun modo considerato nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e che pertanto non era stato posto a conoscenza del lavoratore.

F.F., altro dipendente della ditta, ha chiarito di essere stato lui ad incaricare il B.B. di usare il mezzo per la pulitura del terreno, ritenendolo capace di utilizzarlo. Ha tuttavia ammesso di non essere a conoscenza del possesso, da parte della persona offesa, delle competenze necessarie per l'uso del trattore.

Il dipendente C.C., sentito nel corso delle indagini, ha aggiunto che il trattore aveva sempre operato con il roll-bar abbassato e che lo stesso non aveva mai manifestato alcuna anomalia dal punto di vista meccanico. Neanche lui aveva mai frequentato corsi di formazione né ricevuto informazioni sui rischi. Egli, inoltre, non conosceva il responsabile del servizio di protezione e prevenzione, né il medico competente, non essendo mai stato sottoposto a visita, né il responsabile dei lavoratori per la sicurezza. Nel febbraio 2014, invece, il C.C. aveva riferito all'ispettore del lavoro di essere stato sottoposto regolarmente a visita medica e di aver ricevuto un corso di formazione sull'uso degli strumenti agricoli.

La Corte territoriale ha confermato il giudizio esplicativo del Tribunale di Patti osservando che il Tribunale aveva ricostruito la dinamica del sinistro mortale in modo coerente con gli elementi emersi dalle prove acquisite e, in particolare, dal verbale di sopralluogo, redatto dai Carabinieri in servizio presso la stazione di Ficarra, dalle dichiarazioni dei testimoni qualificati H.H. e D.D. e dagli accertamenti condotti dal medico legale dott. (Omissis).

La spiegazione prospettata, cristallizzata nelle citate prove e recepita dal Giudice di primo grado, costituiva il risultato di accertamenti compiuti nell'immediatezza sul luogo del sinistro con metodo affidabile, ossia attraverso l'analisi di dati obiettivi non fraintendibili, quali le condizioni dei luoghi, del mezzo di lavoro utilizzato e del lavoratore.

La spiegazione resa dal M. H.H. e dall'ispettore del lavoro D.D. risulta dotata di elevata attendibilità, perché aderente ai suddetti dati obiettivi e coerente anche con la spiegazione fornita dal medico legale dott. (Omissis) in merito alle cause della morte.

È certo che, al momento dell'arrivo del Mar. H.H., come dallo stesso constatato, il lavoratore si trovava schiacciato sotto il trattore capovolto, dal quale poi era stato estratto. È pacifico, anche alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri dipendenti del A.A., che il sinistro si è verificato in occasione di un'operazione di pulitura di un tratto di terreno in pendenza, a margine di un torrente costeggiato da un canneto.

Al B.B., in particolare, era stato affidato il compito di tagliare l'erba sul terreno, ponendosi alla guida di un trattore munito di frangitore, coadiuvato da altro dipendente, C.C., che (secondo quanto dallo stesso riferito) aveva il compito di operare da "apripista" con un decespugliatore.

Sennonché, nell'atto di procedere dall'alto (ossia dal lato monte), il B.B. era finito con il cigolo sinistro del trattore sul margine del torrente, il trattore si era capovolto, finendo all'interno del canale di scolo del torrente e il lavoratore era rimasto schiacciato sotto di esso, con conseguente decesso dovuto a "schiacciamento toraco-addominale".

Ha evidenziato la Corte territoriale che le evidenze sintetizzate non lasciano spazio a dubbi in merito alla spiegazione dell'evento

Infatti, premesso che B.B. era caduto nel torrente mentre era alla guida del trattore intento nelle operazioni di pulitura del terreno, è certo che la caduta era avvenuta in ragione delle caratteristiche del terreno.

Dalle dichiarazioni della moglie della vittima, I.I., è emerso che il lavoratore era in buone condizioni di salute, non era affetto da patologie cardio-vascolari e non assumeva farmaci. Gli accertamenti compiuti sul cadavere ed i pregressi accertamenti compiuti dal dott. G.G., medico competente della ditta del A.A., non avevano rivelato l'esistenza di patologie, sintomatologie o altri indici che avrebbero potuto spiegare la perdita di controllo del mezzo agricolo.

Piuttosto, dalle risultanze istruttorie era emerso che il tratto di terra percorso era in leggera pendenza e costeggiava un torrente, per cui vi era un dislivello tra la porzione di terreno sulla quale marciava il trattore e la porzione nella quale esso è caduto, fino alla posizione di quiete. La caduta era stata, quindi, dovuta ad un avanzamento del mezzo agricolo oltre la linea ideale che segnava il diverso livello delle due porzioni di terreno, ossia la porzione di terreno posta a margine del torrente e la porzione di terra costituente l'alveo del torrente stesso, con la conseguenza che per un momento il trattore era finito nel vuoto, per poi capovolgersi nel letto del torrente.

È altamente probabile che l'eccessivo avanzamento fosse avvenuto a causa della presenza di vegetazione sia sulla porzione di terreno che costeggiava il torrente, sia sull'alveo del torrente. Tale stato dei luoghi con elevata probabilità rendeva meno visibile la linea ideale tra la strada battuta percorsa e l'alveo del torrente, posto naturalmente ad un livello più basso.

Il dato non è smentito dalle dichiarazioni di C.C. La presenza di vegetazione ostativa alla più nitida visuale delle due porzioni di terra, posta sia a margine sia nel torrente, oltre ad essere stata constatata dai testimoni qualificati, è cristallizzata nella documentazione fotografica formata in occasione del sopralluogo svolto nell'immediatezza del fatto.

Il dato obiettivo, quindi, rivela che il margine del torrente, nel punto in cui il lavoratore B.B. era caduto, non era stato decespugliato - o comunque adeguatamente decespugliato - al pari del letto del torrente, ove pure insisteva folta vegetazione.

Le dichiarazioni del C.C., anzi, lasciano intravedere l'inadeguatezza a tutto tondo delle modalità di svolgimento dell'operazione di pulitura. Il C.C., infatti, ha affermato che egli si trovava a distanza di 70 metri dal B.B. Una corretta modalità di svolgimento dell'operazione, invece, avrebbe richiesto, oltre all'attivazione del rollbar e delle cinture di sicurezza, anche il mantenimento di una distanza ravvicinata tra l'apripista ed il conducente del trattore, proprio per evitare il rischio di caduta.

A fronte di un rischio di caduta e ribaltamento tangibile proprio in considerazione del dislivello tra le due porzioni del terreno e di fatto concretizzatosi, il trattore avrebbe dovuto essere condotto previa attivazione di una particolare componente, il roll-bar, avente una specifica funzione di protezione, ossia quella di evitare lo schiacciamento del conducente nell'ipotesi di ribaltamento, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Come risultante dalle dichiarazioni dei testimoni H.H. e D.D., sin dal sopralluogo è stato constatato che il roll-bar non era stato mai attivato. Esso, infatti, risultava in posizione abbassata e tale posizione non poteva essere una conseguenza del ribaltamento, ma ne dimostrava la mancata attivazione sin dall'inizio, anche alla luce delle condizioni dei perni di bloccaggio.

Anzi, come riferito dal teste D.D., il trattore era inadeguato sotto più profili: poiché mancavano del tutto le cinture di sicurezza e poiché il sedile non era ammortizzato. L'evento morte è stato cagionato dallo schiacciamento della zona toraco-addominale, come risultante dalle verifiche del medico legale, lo schiacciamento è avvenuto per essere rimasto il lavoratore incastrato al di sotto del trattore ribaltatosi, dato appurato da tutti i soggetti intervenuti, documentato attraverso le fotografie in atti, a sua volta spiegabile in ragione della mancata attivazione del roll-bar.

4. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, articolato sotto diversi profili, è inammissibile perché affetto da genericità per aspecificità "estrinseca", in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Il suddetto motivo, peraltro, è inammissibile anche in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). È preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 -01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

4.1. La doglianza relativa alla condotta omissiva contestata al capo A).

Con riferimento alla condotta omissiva contestata al capo A) della rubrica, ossia la violazione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver valutato il rischio proprio delle lavorazioni che prevedono l'utilizzo di mezzi meccanici e per non aver redatto in conformità il relativo DVR, il ricorso ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale A.A. aveva sostenuto che aveva adempiuto agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi relativi all'attività svolta dal lavoratore B.B. e alla predisposizione e all'aggiornamento del DVR e che non vi era alcun elemento per ritenere la falsità dei documenti prodotti nel corso del dibattimento e in particolare dell'aggiornamento del DVR datato 12.9.2013.

Sul punto la sentenza del Tribunale ha osservato che "Nel corso del processo la difesa depositava un aggiornamento al documento di valutazione dei rischi precedentemente datato 28.5.2013, che appariva formato in data 12.9.2013 e che presentava anche il rischio da schiacciamento per l'utilizzo della trattrice.

Il documento non presentava, tuttavia, alcuna data certa, con ciò dovendosi ritenere inverosimile la sua compilazione prima dell'infortunio avvenuto il 24.10.2013. Se fosse stato effettivamente presente l'aggiornamento al momento dell'ispezione non si comprende, invero, perché non sia stato immediatamente esibito all'ispettore durante le indagini, evitando la contestazione.

A conferma di tale assunto è emblematica la deposizione del E.E., responsabile della sicurezza citato dalla stessa difesa.

La testimonianza del E.E., difatti, dimostra chiaramente che l'aggiornamento del DVR era stato deciso dopo la morte del lavoratore. ovvero successivamente al (Omissis).

Dopo che il difensore esibiva al testimone il DVR del (Omissis) e il suo aggiornamento, il E.E. spiegava, probabilmente senza rendersi conto delle conseguenze di quanto affermato e del tutto spontaneamente, che l'aggiornamento era stato fatto dopo l'infortunio mortale, visto che era un suo preciso obbligo di legge aggiornarlo.

Sul punto è significativo riportare lo stralcio della deposizione:

TESTIMONE, E.E. - Sì. E soprattutto in questo caso la legge prevede che l'aggiornamento venga fatto anche qualora avvenga un semplice infortunio.

TESTIMONE, E.E. - Nel senso che, se accade un infortunio, il documento di valutazione rischi deve essere aggiornato, bisogna valutare la causa che ha determinato quell'infortunio e quindi aggiornarlo di volta in volta.

TESTIMONE, E.E. - Venuto a conoscenza dell'Infortunio, in questo caso mortale, ho l'obbligo di aggiornarlo.

Nel caso in esame, non essendo emersa la prova di un nuovo aggiornamento subito dopo l'infortunio, è evidente come l'aggiornamento al DVR successivo all'infortunio al quale si riferiva il E.E. fosse proprio quello esibito in udienza allo stesso, nonostante recasse come data il (Omissis).

A riprova di ciò viene in rilievo proprio la fattura prodotta dalla difesa e presentata dal E.E. al A.A. per la redazione dei due DVR, fattura che veniva rilasciata soltanto in data (Omissis), ovvero dopo l'infortunio mortale avvenuto, giova ripeterlo, il (Omissis).

Si osserva, inoltre, a definitiva conferma della falsità della data indicata nell'aggiornamento al DVR, che nel verbale della riunione periodica asseritamente avvenuta il 12.9.2013, per l'esame dell'aggiornamento del documento dei rischi, il A.A. allegava anche le firme di tutti i lavoratori, compreso il C.C., che dichiaravano di aver partecipato ai corsi di formazione sulle specifiche mansioni.

Tale attestazione risulta tuttavia falsa, scontrandosi con le sit rilasciate dal C.C. il 25.10.2013 ai Carabinieri di F. quando, il giorno dopo l'infortunio del collega, sosteneva senza margini di dubbio, di non aver mai frequentato alcun corso di formazione e informazione sui rischi legati alla sua professione. Ebbene, risultando pacifico che tra il C.C. e il proprio datore di lavoro non vi fosse alcun motivo di astio, essendo il rapporto proseguito regolarmente anche negli anni successivi (si v. DVR del 17.5.2014 dove il C.C. compare ancora come lavoratore) non si comprende per quale motivo il primo avesse inteso dichiarare volontariamente una circostanza falsa.

Nelle stesse sit, inoltre, il C.C. dichiarava ai Carabinieri di non essere a conoscenza del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, affermazione che si scontra, anch'essa, con il verbale della riunione apparentemente datato 12.9.2013, che conteneva anche il verbale di elezione di tale figura, firmato dai lavoratori, compreso il C.C. (v. doc. aff. 183).

La conferma della verità di quanto spontaneamente dichiarato dal C.C. il 25.10.2013 e della falsità della data del 12.9.2013 è evidente se si osservano le date del corso di formazione diretto dal E.E. e seguito dall'F.F., per far conseguire a quest'ultimo l'attestazione di Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Tale corso, invero, veniva tenuto nelle date dal 7 al 10 ottobre 2013 (v. doc. aff. 184), date successive, quindi, alla sua asserita nomina del 12.9.2013.

L'attestato veniva, inoltre, rilasciato all'F.F. soltanto il 28.10.2013, data questa volta certa a differenza delle altre sopra riportate, in quanto attestata da un ente terzo, ovvero l'organismo paritetico provinciale, in questo caso successiva, di pochi giorni, rispetto all'infortunio (v. doc. cit). Ebbene, avendo conseguito l'attestato soltanto il 28.10.2013, non si comprende come l'F.F. possa essere stato eletto dai lavoratori come responsabile il 12.9.2013 e comparire con tale qualifica nel documento di aggiornamento al DVR.

Tutte le circostanze sopra indicate consentono, pertanto, di ritenere provato che al momento dell'infortunio mortale occorso al (Omissis), nel DVR non fosse stato previsto il pericolo specifico derivante dall'utilizzo di trattori e che, invece, l'aggiornamento del DVR sia stato effettuato successivamente, indicando falsamente la data del 12.9.2013, nell'estremo tentativo del datore di lavoro di andare esente da responsabilità penale in seguito alla morte del dipendente, comportamento che non potrà non essere tenuto in considerazione nell'individuazione del trattamento sanzionatorio.

Tale omissione del datore di lavoro non solo integra la condotta contestata al capo a), ma costituisce una regola cautelare specifica causalmente connessa all'evento mortale occorso al (Omissis)." (pagg. 3-6 della sentenza del Tribunale di Patti).

La Corte territoriale, rispondendo al motivo di appello, ha osservato che "La mancata esibizione del DVR citato all'ispettore del lavoro costituisce un elemento che contribuisce a fondare un legittimo dubbio sulla sua valenza probatoria, poiché in effetti appare poco convincente l'idea che il datore di lavoro, pur potendo agevolmente evitare la contestazione dell'omessa valutazione dei rischi, avesse preferito andare incontro alla contestazione stessa, scelta sprovveduta ed irragionevole, proprio alla luce del grave avvenimento verificatosi.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, le dichiarazioni di E.E., responsabile per la prevenzione e la protezione e dunque destinatario di compiti specifici concernenti l'elaborazione del DVR, non forniscono elementi di granitico supporto alla tesi difensiva.

Una lettura unitaria delle dichiarazioni del teste, anzi, solleva ulteriori dubbi sull'attendibilità del predetto documento. Poiché in effetti il teste ha affermato che il DVR deve essere aggiornato a seguito di infortunio e, al contempo, ha affermato che egli non era a conoscenza neanche delle mansioni affidate al B.B., apprese solo dopo il sinistro, e che non aveva eseguito formazione in merito al rischio specifico poi concretizzatosi, il che rivela come plausibile che in effetti la valutazione di tale rischio fosse stata compiuta e resa ufficiale attraverso il DVR solo dopo il sinistro.

Invero, tali elementi si aggiungono soltanto alla considerazione, che ne assorbe ogni altra, che non sussistono le condizioni per ritenere che il DVR in parola abbia data certa. Esso, infatti, non era sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'affermazione per cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non aveva ancora ricevuto la formazione necessaria affinché potesse figurare tra i sottoscrittori spiega la ragione per la quale questi non aveva apposto la sua firma. Tuttavia, rimane del tutto neutra rispetto alla constatazione che il documento, quale che ne sia stata la ragione, non presentava i requisiti perché la data risultasse certa.

Ciò a maggior ragione laddove si consideri che la certezza della data avrebbe potuto essere assicurata anche per via diversa dalla sottoscrizione (tra gli altri) del rappresentante.

Vi è una evidente differenza tra i diversi DVR prodotti e, che si tratti o meno di una casualità, solo il DVR datato 12-9-2013, che dovrebbe attestare la valutazione del rischio specifico in epoca antecedente al sinistro, non è corredato da indici esteriori conferenti certezza alla data. Infatti, rispetto al DVR del 28-52013 la certezza della data è fornita dalla marca da bollo ivi apposta, emessa in pari data, mentre rispetto al DVR del 17-5-2014, la certezza della data è fornita dalla sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non era quindi ostativa a che la certezza della data venisse garantita, poiché essa poteva essere conferita al documento attraverso strumenti diversi, per esempio attraverso apposizione di marca da bollo, trasmissione a mezzo pec, o raccomandata.

Pertanto, il DVR del (Omissis) non è idoneo a dimostrare che lo stesso sia stato prodotto prima della data del sinistro e tale profilo è dirimente rispetto ad ogni altra considerazione concernente la falsità del documento." (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).

Orbene, il motivo di ricorso, nella parte della doglianza relativa alla condotta omissiva contestata al capo A), non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati prima dal Tribunale e poi dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Non sussiste neppure il lamentato vizio di travisamento della prova con riferimento alla mancata tempestiva esibizione della versione aggiornata in data 12.09.2013 del DVR.

La doglianza relativa alla dedotta mancata considerazione della consegna nella fase delle indagini della versione aggiornata in data 12.09.2013 del DVR è inammissibile in quanto proposta fuori dei casi consentiti perché non sollevata con specifico motivo di gravame e pertanto non sottoposta al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluta con l'impugnazione.

Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, L., Rv. 288905-02; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez.4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577-01; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504-01; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414-01).

Osserva, peraltro, la Corte che i giudici di merito hanno ritenuto la versione aggiornata del DVR, apparentemente redatto in data 12.09.2013, inattendibile a seguito della valutazione di una serie di elementi tra cui la mancata sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - espressamente prevista ai soli fini della prova della data dall'art. 28, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e la cui mancanza impedisce dunque di potere attribuire data certa al DVR -, le dichiarazioni rese dal teste E.E., responsabile per la prevenzione e la protezione - che ha dichiarato che non aveva eseguito la formazione in ordine al rischio specifico derivante dall'utilizzo dei macchinari del tipo di quello utilizzato dal lavoratore B.B., che si è poi concretizzato nella morte dello stesso -, la stessa fattura (prodotta dalla difesa) presentata dal E.E. al A.A. per la redazione dei due DVR, fattura che veniva rilasciata soltanto in data 30.10.2013, ovvero dopo l'infortunio mortale avvenuto il 24.10.2013.

Orbene, con questi dati la difesa non si confronta adeguatamente, svolgendo motivi meramente riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito. In definitiva, il ricorrente si limita, sul punto, a riproporre la propria diversa lettura alternativa delle risultanze acquisite, sollecitando la Corte di legittimità ad una non consentita rilettura dei dati processuali.

Peraltro, la doglianza del ricorrente, relativa all'omesso esame dell'allegato n. 16 della informativa di reato dell'ispettore D.D. trascura di considerare che si tratta di informativa redatta solo in data 09.12.2013, molto tempo dopo l'infortunio avvenuto il 24.10.2013 e dunque non dimostra affatto che anche la versione aggiornata in data 12.09.2013 del DVR, e non solo quella originaria del 28.05.2013, fosse stata consegnata dal datore di lavoro alla p.g. operante, immediatamente o nel corso delle prime indagini.

E, in ogni caso, l'elemento probatorio di cui viene ritenuta omessa la valutazione non ha carattere di decisività poiché non è tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale; di talché ciò che il ricorrente chiede è una rivalutazione complessiva delle prove, preclusa al giudice di legittimità.

È, invero, pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova -desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603-01; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01. Sul necessario carattere di decisività del mezzo di prova che si assume travisato od omesso, vds. anche Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 - 01).

Deve escludersi, quindi, il dedotto vizio di travisamento della prova.

4.2. La doglianza relativa alla condotta omissiva contestata al capo B).

Con riferimento alla condotta omissiva contestata al capo B) della rubrica, ossia la violazione degli artt. 36 e 37, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver omesso di fornire al lavoratore B.B. adeguata e sufficiente formazione ed informazione sui rischi dell'attività svolta (autista di mezzi meccanici) per la salute e la sicurezza sul lavoro, il ricorso ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale A.A. aveva sostenuto che aveva adempiuto agli obblighi relativi alla formazione ed informazione del lavoratore B.B. e che peraltro il lavoratore B.B. era dotato di specifiche competenze, in ragione del suo bagaglio personale di esperienza - poiché aveva svolto a lungo attività presso una cava di inerti - e, quindi, non avrebbe dovuto essere formato, anche in forza dell'accordo Stato -Regioni del 22 febbraio 2012.

Sul punto la sentenza impugnata, rispondendo al motivo di appello, ha osservato che "Dall'accordo si ricava che il datore di lavoro nel caso di specie non era esonerato dall'obbligo di formazione.

Infatti, esso costituisce "attuazione dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione", ma precisa al contempo che "la formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008".

L'accordo (art. 1) individua le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e, tra queste, menziona i trattori agricoli o forestali, chiarisce (art. 9) che i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo e prevede altresì (art. 12, norma transitoria) che i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Esso, quindi, non eliminava l'obbligo di informazione e formazione generica, non adempiuto nel caso di specie, e, inoltre, avrebbe esonerato il A.A. dalla formazione specifica solo nell'ipotesi di esperienza pregressa nel settore di riferimento e sempre che essa fosse stata documentata, laddove nel caso di specie non è emerso affatto che B.B. avesse competenza nel settore agricolo, che fosse stata acquisita dal datore di lavoro documentazione attestante tale specifica esperienza in tale settore - essendo invece emerso che egli aveva prestato attività lavorativa in una cava di inerti - e, in aggiunta, che egli avesse comunque verificato le capacità tecnico professionali eventualmente dichiarate dal lavoratore.

Peraltro, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge (cfr. Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 21242 del l2/02/2014).

Gli obblighi di formazione ed informazione, infine, non possono ritenersi surrogati dall'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore all'espletamento delle mansioni affidategli. La valutazione di idoneità fisica, compiuta da soggetto con qualifica di medico, è frutto di un giudizio che si esaurisce nell'analisi di dati afferenti alle condizioni di salute del lavoratore, ma non investe il profilo dell'adeguatezza del suo bagaglio di conoscenze e delle sue abilità esecutive e, appunto, si aggiunge, senza sostituirla, alla formazione ed all'informazione obbligatorie." (pagg. 11 e12 della sentenza impugnata).

Orbene, il motivo di ricorso, nella parte della doglianza relativa alla condotta omissiva contestata al capo B), non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Il motivo, peraltro, non si confronta neppure con la giurisprudenza di legittimità che ha da tempo affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve escludersi che la previsione del secondo comma dell'art. 37 D.Lgs. n. 81 del 2008 - secondo la quale la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione in materia di salute e sicurezza, che deve essere assicurata a ciascun lavoratore, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti fra lo Stato e regioni - abbia natura di norma integrativa del reato di insufficiente o inadeguata formazione dei lavoratori, tipizzato al comma primo della disposizione citata e sanzionato dal successivo art. 55 stesso decreto (Sez. 3, n. 3898 del 23/11/2016, dep. 2017, Colleoni, Rv. 269071 - 01).

E non si confronta neppure con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'obbligo di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, n. 22147 del 11 febbraio 2016, Morini, Rv. 266860). Ciò in quanto l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge e gravanti sul datore di lavoro (Sez. 4, n. 21242 del 12 febbraio 2014, Nogherot, Rv. 259219)." (vds., in termini, Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, Rv. 27404201. Conformi, Sez. 4, n. 39489 del 22/09/2022, non mass.; Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603-01).

4.3. La doglianza relativa alla condotta omissiva contestata al capo D).

Con riferimento alla condotta omissiva contestata al capo D) della rubrica, ossia la violazione dell'art. 71, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver consentito al lavoratore B.B. di utilizzare una attrezzatura di lavoro (il trattore collegato ad un attrezzo denominato "frangistoppie") che richiedeva, per il suo impiego, conoscenze particolari ed apposita formazione ed informazione, la sentenza impugnata, rispondendo al motivo di appello, ha osservato che "... dalle dichiarazioni del teste E.E., che in qualità di responsabile per la prevenzione e la protezione aveva specifici compiti in materia di formazione, si evince che costui, pur essendo stato nominato nell'aprile del 2013, non aveva tenuto corsi di formazione sui rischi derivanti dall'utilizzo di macchinari del tipo di quello utilizzato dal B.B., prima della morte di quest'ultimo, il che contribuisce a confortare l'idea che, prima della verificazione del sinistro, il rischio specifico concretizzatosi in danno di B.B.non era stato valutato, né aveva costituito oggetto di formazione ed informazione nei confronti degli altri lavoratori" e che "l'eventuale formazione impartita al C.C. non dimostra che adeguata formazione ed informazioni fossero state impartite anche al B.B., assunto "in nero" ed in epoca successiva a quella della partecipazione al corso di formazione documentata in rapporto al dipendente C.C." (pag. 18 della sentenza impugnata).

Pertanto, il motivo di ricorso, anche nella parte della doglianza relativa alla condotta omissiva contestata al capo D), non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Mentre la doglianza relativa alla dedotta mancanza di motivazione della sentenza impugnata sulla pericolosità di utilizzo dell'attrezzatura denominata "frangistoppie", collegata al trattore per consentire una specifica lavorazione, è inammissibile in quanto proposta fuori dei casi consentiti sia perché non sollevata con specifico motivo di gravame e pertanto non sottoposta al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluta con l'impugnazione, sia perché volta a ottenere una diversa lettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede.

4.4. La mancata assoluzione nel merito ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente dell'art. 129 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per aver la Corte di appello confermato il proscioglimento dell'imputato per prescrizione dalle contestazioni di cui ai capi A), B) e D) della rubrica, in presenza delle condizioni che avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Sul punto la sentenza impugnata, rispondendo al motivo di appello, ha osservato che "L'adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., a fronte dell'avvenuta declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione, richiede che sussistano le condizioni per ravvisare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione da parte sua, ovvero la sua rilevanza penale.

Nel caso di specie non vi è prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

Per un verso vi è certezza dell'omissione degli obblighi di formazione ed informazione generica e specifica nei confronti del lavoratore B.B.

Per altro verso, l'inesistenza delle condizioni per ritenere certa la data apposta sull'aggiornamento del DVR non consente di ritenere manifesta l'innocenza in rapporto alla contestazione concernente la valutazione del rischio specifico." (pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata).

Orbene, il motivo di ricorso, anche sotto questo profilo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Il motivo, peraltro, non si confronta neppure con la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).

5. Il secondo motivo di ricorso, articolato sotto diversi profili, è inammissibile perché affetto da genericità per aspecificità "estrinseca", in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Il suddetto motivo, peraltro, è inammissibile anche in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 4, sentenza n. 14926 del 28 marzo 2019 non mass.). È preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

5.1. La doglianza relativa alla asserita disattivazione del roll-bar.

Con riferimento alla doglianza relativa alla omessa considerazione, nel c.d. giudizio esplicativo, che il dispositivo di protezione roll-bar era pienamente efficiente ed era stato "disattivato", piuttosto che "non attivato", dal lavoratore B.B., il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva sostenuto che era stato il lavoratore B.B. a causare il sinistro, tenendo una condotta abnorme consistita nel non attivare il roll-bar.

Sul punto la sentenza della Corte di appello ha osservato che " A fronte di un rischio di caduta e ribaltamento tangibile proprio in considerazione del dislivello tra le due porzioni del terreno e di fatto concretizzatosi, il trattore avrebbe dovuto essere condotto previa attivazione di una particolare componente, il rollbar, avente una specifica funzione di protezione, ossia quella di evitare lo schiacciamento del conducente nell'ipotesi di ribaltamento, il che non è avvenuto nel caso di specie. Come risultante dalle dichiarazioni dei testimoni H.H. e D.D., sin dal sopralluogo è stato constatato che il rollbar non era stato mai attivato. Esso, infatti, risultava in posizione abbassata e tale posizione non poteva essere una conseguenza del ribaltamento, ma ne dimostrava la mancata attivazione sin dall'inizio, anche alla luce delle condizioni dei perni di bloccaggio." (pag. 9 della sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso, sotto questo profilo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Peraltro, sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile anche in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Per un verso, infatti, la questione relativa alla "disattivazione" del dispositivo di protezione roll-bar non è stata sollevata con il motivo di appello, con il quale è stato sostenuto invece che il lavoratore B.B. aveva "non attivato" il roll-bar.

La doglianza, pertanto, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Sul punto va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401)" (vds, in termini, Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191-02. In senso conforme, ex plurimis, Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869).

Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti, preclusa al giudice di legittimità.

5.2. La doglianza relativa al comportamento abnorme del lavoratore.

Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva sostenuto che la condotta abnorme del lavoratore B.B., consistita nella disattivazione del roll-bar, aveva interrotto il nesso di causalità con l'evento morte.

Sul punto la sentenza della Corte di appello ha osservato che "in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (Cfr. Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27787 del 08/05/2019, dep. 24/06/2019, Rv. 276241...). La giurisprudenza di legittimità ha precisato anche che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, Sentenza n. 27871 del 20/03/2019, dep. 25/06/2019, Rv. 276242...).

Nel caso di specie il datore di lavoro non ha adempiuto ad alcuno dei menzionati obblighi. Non solo non ha formato il lavoratore, che anzi era stato assunto in posizione irregolare ossia "in nero", ma nemmeno ha in qualche misura provveduto a verificare, anche per il tramite di soggetti terzi, che l'operazione di pulitura avvenisse in concreto previa adozione delle cautele dirette ad evitare lo schiacciamento conseguente al ribaltamento del trattore, evenienza ben prevedibile proprio alla luce del tipo di attività che avrebbe dovuto essere eseguita e delle condizioni dei luoghi dell'esecuzione, posto che al lavoratore era stata affidata un'attività di pulitura di porzione di terreno a ridosso di un torrente e con folta vegetazione, il che per l'appunto rendeva lampante il rischio di caduta nel torrente medesimo.

Le prove acquisite, peraltro, non restituiscono alcun dato che denoti la riconducibilità della mancata attivazione del rollbar ad un'iniziativa del lavoratore che avesse la connotazione di una consapevole e volontaria esposizione al pericolo, non prevedibile e nemmeno controllabile da parte del datore di lavoro.

Dalle dichiarazioni del teste F.F., come anche da quelle del C.C., non è emerso che in occasione dell'attività di pulitura fossero state impartite specifiche indicazioni in merito alla necessità di attivare il rollbar proprio a cagione dell'insidiosità del terreno e della presenza di dislivelli.

Il B.B., secondo quanto riferito dall'F.F. ed emerso anche da altre prove, aveva lavorato in passato in una cava di inerti, ma tale pregressa esperienza non avrebbe potuto in alcun modo rassicurare il datore di lavoro in merito alla necessità di formarlo ed informarlo sul rischio specifico derivante dall'uso del mezzo agricolo impiegato il (Omissis).

Tale strumento, infatti, è tipicamente impiegato nel compimento di lavori agricoli, per definizione diversi da quelli che si svolgono in una cava di inerti, e richiedeva una competenza specifica nel conducente, che il A.A. non si è premurato di accertare. La mancata attivazione del roll-bar non determinava un rischio eccentrico, quanto piuttosto un rischio prevedibile e governabile attraverso adeguata formazione ed informazione, che non è stata assicurata al lavoratore.

Alla luce delle considerazioni esposte, non può ritenersi che la mancata attivazione del rollbar esulasse dalla sfera dei rischi governabili dal datore di lavoro.

Il A.A. non ha preventivamente appurato se il B.B. avesse una documentata esperienza nell'impiego di mezzi agricoli quale il trattore, non ha curato la sua formazione, non si è premurato di verificare che venissero rispettate le regole cautelari dirette a prevenire rischi del tipo di quello verificatosi, anche solo impartendo direttive orali.

Le prove acquisite forniscono ulteriori elementi significativi a riprova della circostanza che B.B. era stato impiegato nell'attività di pulitura mediante conduzione del trattore senza che fosse stata apprestata alcuna cautela in merito alle modalità di svolgimento della stessa e nonostante non fossero state acquisite informazioni sull'effettiva idoneità del lavoratore a svolgere la mansione affidatagli, non dal punto di vista fisico, ma sotto il profilo delle competenze tecniche.

Infatti, secondo quanto è emerso dalle dichiarazioni di F.F., non era stata compiuta nemmeno un'attività preventiva di monitoraggio dei terreni sui quali dovevano essere svolti i lavori e dalle dichiarazioni del teste D.D. è emerso che il mezzo agricolo era inadeguato anche perché sprovvisto delle cinture di sicurezza e perché dotato di sedile non ammortizzato." (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso, nella parte in cui deduce il comportamento abnorme del lavoratore e l'idoneità dello stesso ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - non solo sulla mancata attivazione del roll-bar, che serve a proteggere il lavoratore in caso di ribaltamento, ma anche sulla mancanza delle cinture di sicurezza che servono a tenere l'operatore fermo nel posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento, possa rimanere schiacciato - e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Il motivo, peraltro, non si confronta neppure con la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 - 01).

Giova rammentare che "le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore e all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del garante. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità deve considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento la sola condotta del lavoratore che si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, trattandosi in tal caso di un comportamento del tutto eccentrico ed esorbitante rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (ex multis, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017). Questa Corte ha inoltre ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242)" (vds, in termini, Sez. 4, n. 11603 del 2025, non mass.; Sez. 4, n. 31146 del 30/07/2024).

Pertanto:

- non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Blaiotta, Rv. 236721);

- all'interno dell'area di rischio considerata, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 - 01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017-01); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 - 01);

- affinché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

5.3. La doglianza relativa alla nomina di un preposto.

Il ricorrente ripropone in sede di legittimità il motivo dell'atto di appello con il quale aveva sostenuto che, avendo il A.A. nominato un soggetto con funzioni di capo squadra (F.F.) e quindi di preposto, nessun obbligo di sorveglianza dei lavoratori poteva gravare sul A.A.

Sul punto la sentenza della Corte di appello ha osservato che "La responsabilità del A.A. non è esclusa neanche dall'assegnazione di funzioni di caposquadra al lavoratore F.F., né dalla sua nomina quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Secondo quanto dichiarato dall'F.F. egli svolgeva funzioni di organizzazione delle fasi del lavoro e provvedeva all'approvvigionamento dei mezzi meccanici e degli strumenti necessari per l'esecuzione dei loro compiti, ma sulla base delle direttive impartitegli dal A.A., al quale ogni sera faceva "rapporto" dei lavori eseguiti, ricevendo le direttive per i lavori della giornata successiva.

Dalle dichiarazioni del teste, quindi, è emerso che costui non aveva alcuna autonomia decisionale, svolgeva una semplice attività di organizzazione delle fasi di lavoro, ma in esecuzione delle direttive del datore ed a lui riferiva prontamente al termine della giornata lavorativa.

Ancora, non può ritenersi che attraverso la sua elezione, da parte dei lavoratori, quale rappresentante per la sicurezza, si sia realizzata l'investitura dello stesso quale "preposto alla sicurezza" con esonero del datore di lavoro dall'esercizio della funzione delegata e finanche dall'obbligo di vigilanza sull'attività del delegato.

E infatti, ai sensi dell'art. 16, lett. b) e c) e d) del D.Lgs. 81/2008, la delega di funzioni presuppone, tra l'altro, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

L'F.F. non aveva autonomia di organizzazione, come si trae dal suo contributo narrativo, né di spesa, rivelandosi mero esecutore delle direttive direttamente impartite dal A.A.

In ogni caso, la delega di funzioni non determina il venir meno, ma solo la modifica del contenuto della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro, che persiste nella forma dell'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate, vigilanza che in concreto era adeguatamente esercitabile dal datore di lavoro, posto che egli aveva interlocuzioni dirette con l'F.F. al termine di ogni giornata lavorativa e provvedeva ad impartire di volta in volta le direttive sui lavori da eseguire, con ciò dimostrandosi la capillarità del suo controllo sull'operato dei soggetti sottopostigli.

Il A.A., nell'impartire le direttive con cadenza quotidiana avrebbe potuto e dovuto sincerarsi delle modalità di svolgimento del lavoro e di impiego degli strumenti meccanici utili, acquisire informazioni sui rischi connessi al loro impiego e sulle contromisure dirette a ridimensionarli, mentre nel caso di specie è emerso che l'imputato aveva consentito che l'F.F., che nemmeno era presente sui luoghi - e, infatti, era stato allertato telefonicamente da C.C. solo quando questi aveva appurato il capovolgimento del trattore -affidasse l'operazione di conduzione del mezzo agricolo per la pulitura del terreno ad un soggetto in relazione al quale né lo stesso F.F., né il A.A., avevano appurato la sussistenza di requisiti di competenza specifica nella conduzione del mezzo, né curato la formazione e l'informazione sul rischio specifico." pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso, anche sotto questo profilo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Il motivo, peraltro, non si confronta neppure con la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la designazione di un preposto non esonera da responsabilità il datore di lavoro, nel caso in cui la verificazione del sinistro sia conseguita a scelte gestionali inadeguate ascrivibili a quest'ultimo e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa (Sez. 4, n. 10465 del 29/01/2025, Liccardi, Rv. 287777 - 01).

Sul punto va ricordato che, in tema di infortuni sul lavoro, se è vero che il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (cfr. sez. 4, n. 14915 del 14/2/2019, Arrigoni Giovanni, Rv. 275577), tuttavia l'obbligo datoriale di vigilare sull'esatta osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori può dirsi assolto solo ove l'obbligato predisponga e dia attuazione a un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto anche delle prassi da costoro seguite, delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4, n. 35858 del 14092021, Tamellini, Rv. 281855 - 01).

Peraltro, nel caso in esame, ritiene il Collegio che poco conta accertare se il lavoratore F.F., nelle funzioni di capo squadra, potesse qualificarsi come preposto ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, essendo comunque certo che lo stesso non aveva ricevuto alcuna delega di funzioni che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è ammessa solo in determinati limiti e a determinate condizioni (segnatamente: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto). E, peraltro, ai sensi del successivo comma 3, "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.". Di talché la responsabilità del A.A. non può comunque essere esclusa.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili.

Con riguardo al profilo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il motivo è inammissibile perché affetto da genericità per aspecificità "estrinseca", in quanto non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità e con le argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, e anche perché manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è invero costante nell'affermare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Trattasi di giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione del beneficio (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Ed invero, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello da ritenere prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 01; Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche osservando che "...non sono emersi, nel corso del processo, elementi positivi valorizzabili, ma anche in considerazione della scorrettezza complessiva della condotta dell'imputato, che dopo l'infortunio predisponeva un aggiornamento al DVR, retrodatandolo falsamente per cercare di andare esente da responsabilità." (pag. 8 della sentenza del Tribunale).

La Corte di appello, con motivazione coerente, esaustiva e non manifestamente illogica, conforme ai suddetti principi espressi dalla Suprema Corte, ha confermato la sentenza di primo grado osservando che "l'appellante... al di là di un generico richiamo ai parametri indicati nell'art. 133 c.p., non individua elementi specifici che possano essere utilmente valutati e che dovrebbero indurre la Corte a riformare la sentenza impugnata in relazione a tale punto. Elementi di segno positivo non emergono nemmeno aliunde..." (pag. 19 della sentenza impugnata).

Quanto, poi, al profilo relativo al discostamento dal minimo edittale della pena, il giudice di primo grado ha motivato il discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena "Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., in particolare, valorizzando il numero di regole cautelari violate, l'elevato rischio di morte e la facilità con la quale questo sarebbe stato evitato, ovvero con la semplice attivazione del meccanismo di protezione, e il comportamento complessivo tenuto dall'imputato, il quale impiegava il lavoratore in nero, in totale spregio delle norme antinfortunistiche, che anzi cercava di aggirare con le modalità sopra esposte... "(pag. 8 della sentenza del Tribunale).

La Corte di appello, in modo del tutto conforme, ha osservato che "... la pena non abbisogna di interventi correttivi, poiché risulta adeguata in rapporto al complessivo disvalore del fatto. Il discostamento dal minimo edittale non è spropositato e si giustifica in forza dell'entità dell'offesa, che appare assai grave alla luce della pluralità di violazioni che hanno determinato la morte di B.B. Silvio, della verificazione dell'evento a distanza di un brevissimo lasso temporale dall'inizio del suo impiego, in toto irregolare, della pluralità di persone danneggiate e della consistenza delle conseguenze pregiudizievoli che le hanno attinte." (pag. 19 della sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

Il motivo, peraltro, non si confronta neppure con la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente affermato che "la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale" (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

8. Non si deve procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in quanto la parte civile non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza e si è limitata a depositare in cancelleria una memoria e, secondo la più recente e autorevole giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118 - 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011 - 01).
 


P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore della parte civile.

Così deciso il 30 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2026