Categoria: 1989
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 1989
Validità: 01.07.1989 - 30.06.1992
Parti: Unigec-Confapi e Filis, Fis, Uilsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende grafiche ed editoriali, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Parte Prima - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Sistema di informazione.
• Metodo per il reperimento delle informazioni globali regionali e territoriali.
• Sistema di informazione.
1) - Livello Nazionale
• Osservatorio di settore
2) - Livello Regionale
3) - Livello di gruppo
4) - Livello di azienda
Art. 4 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Art. 5 - Assemblee.
Art. 6 - Delegato di impresa.
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 8 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali.
Art. 9 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale.
Art. 10 - Fondo integrativo.
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 12 - Consultori.
Art. 13 - Assunzione - Documenti.
Art. 14 - Visita medica.
Art. 15 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 16 Contratto di formazione e lavoro.
Art. 17 Contratto a tempo determinato.
Art. 18 - Contratto a tempo parziale.
Art. 19 - Orario di lavoro.
Art. 20 - Nomenclatura.
Art. 21 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche.
Art. 22 - Assenze.
Art. 23 - Permessi.
Art. 24 - Portatori di handicap.
Art. 25 - Aspettativa.
Art. 26 - Diritto allo studio.
Art. 27 - Mutamento di mansioni.
Art. 28 - Passaggio di qualifica.
Art. 29 - Servizio militare.
Art. 30 - Tutela della maternità.
Art. 3l - Trattamento di fine rapporto.
Art. 32 - Indennità in caso di morte.
Art. 33 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (L. 190/85).
Art. 34 - Appalti.
Art. 35 - Lavoro esterno e a domicilio.
Art. 36 - Regolamento interno di azienda.
Art. 37 - Diffusione di libri e riviste.
Art. 38 - Licenziamenti.
Art. 39 - Controversie.
Art. 40 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 41 - Norme complementari.
Parte Seconda - Operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi.
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 5 - Ferie.
Art. 6 - Trasferte.
Art. 7 - Congedo matrimoniale.
Art. 8 - Gratifica natalizia.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10 - Malattia ed infortunio.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro.
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità.
Art. 12 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 13 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 14 - Disciplina del lavoro.
Parte Terza - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Quota oraria.
Art.4
Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 6 - Ferie.
Art. 7 - Congedo matrimoniale.
Art. 8 - Tredicesima mensilità.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1° maggio 1979
1) Impiegati grafici, editoriali e cartotecnici
2) Passaggi di livello
3) Passaggi da operaio a impiegato
Art. 10 - Retribuzione.
Art. 11 - Indennità di cassa.
Art. 12 - Trasferte.
Art. 13 - Trasferimenti.
Art. 14 - Alloggio.
Art. 15 - Malattia e infortunio.
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17 - Previdenza.
Art. 18 - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 19 - Disciplina del lavoro.
Parte Quarta - Quadri
Art. 1 - Trattamento normativo.
Art. 2 - Coperture assicurative.
Art. 3 - Responsabilità civile legata alla prestazione.
Parte Quinta - Classificazione professionale unica
Art. 1 - Classificazione professionale unica.
Art. 2 - Mobilità ed intercambiabilità del personale.
Art. 3 - Qualifiche operai, impiegati e quadri.
Art. 4 - Scarto retributivo minori.
Art. 5 - Quota oraria operai.
Art. 6 - Apprendista e formazione professionale.
Art. 7 - Tirocinio.
Art. 8 - Iter professionale.
Art. 9 - Operai complementari.
Art. 10 Personale addetto alla bronzatura.
Art. 11 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori.
Art. 12 - Organici.
Art. 13 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
Art. 1 - Linotipista.
Art. 2 - Tastierista monotipista.
Art. 3 - Fonditore monotipista.
Norme tecniche speciali per la T.T.S.
Art. 1 - Controllore fonditrici di T.T.S.
Art. 2 - Operatore tastierista.
Art. 3 - Tirocinio per operatore tastierista.
Art. 4 - Paga oraria del perforatore finito.
Norme tecniche speciali per la fotocomposizione
Art. 1 - Addetti alla fotoconposizione.
Art. 2 - Tirocinio operatore tastierista.
Art. 3 - Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori.
Art. 4 - Macchine Diatype e unità fotocompositrici.
Norme tecniche speciali per la tipografia
Art. 1 - Preavviamento.
Norme tecniche speciali per la litografia
Art. 1 - Disegnatori litografi.
Norme tecniche speciali per la incisoria di musica
• Incisore di musica.
Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
• Impiego metalli in polvere.
Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Art. 1 - Apprendistato.
Art. 2 - Operai.
Art. 3 - Lavorazioni varie.
Art. 4 - Appretto.
Parte Sesta - Stampa periodici
Norme speciali per la stampa dei periodici
• Premessa
Art. 1 - Maggiorazioni.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Limiti di applicabilità (artt. 1 e 2).
Art. 4 - Confezionatori.
Art. 5 - Apprendistato.
Art. 6 - Tirocinio.
Art. 7 - Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente.
Art. 8 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste.
Art. 9 - Riposi retribuiti.
Art. 10 - Indennità per intossicazione professionale.
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Tecnologie informatiche.
Parte Settima - Stipendi e salari
Art. 1 - Determinazione della paga base degli apprendisti.
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario.
Protocollo aggiuntivo
• Distribuzione del contratto.
Allegati
1) Tabella delle posizioni professionali con gli importi congelati
2) Estratto della legge 29.5.1982 n. 297 (Norme sul trattamento di fine rapporto)
3) Norme sull'indennità di anzianità del CCNL 19.5.1979
4) Organici di macchina
5) Aumenti periodici di anzianità : impiegati.

Addì, 20 luglio 1989, in Roma tra l'Unigec - Unione italiana della piccola e media industria grafica, editoriale, cartaria, cartotecnica ed affine […] e con la partecipazione di una delegazione di industriali grafici ed editoriali […] e con l'assistenza della Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria […] e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo […] assistiti dalle delegazioni delle Città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona, e la Federazione informazione e spettacolo […] assistiti dalle delegazioni delle Città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona, e la Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, cultura e cartai […] assistiti dalle delegazioni delle città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona, è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali associate all'Unigec Confapi.

Parte Prima - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Unigec/Confapi.

Art. 3 - Sistema di informazione.
Metodo per il reperimento delle informazioni globali regionali e territoriali.
L'Unigec e le Filis, Fis e Uilsic annettono particolare importanza e significato al contenuto delle informazioni del settore e dei comparti produttivi indicati e territorialmente raccolti ai livelli previsti, in quanto insieme di conoscenze che meglio permettono il riconoscimento delle varie fenomenologie concordemente identificate nei titoli di informazione facilitando, la possibilità di studiare le opportune iniziative in relazione a situazioni negative del settore e/o comparto e della relativa occupazione.
Al fine di cui sopra le Sezioni Unigec di competenza forniranno alle Filis, Fis e Uilsic del livello territoriale interessato i risultati dell'indagine effettuata tra i propri associati mediante un questionario concordato a livello nazionale dalle stesse parti e distribuito a livello regionale e valido per tutto il territorio e ciò per rendere univoco il linguaggio utilizzato ed uniformi i dati raccolti.
Le parti si incontreranno entro tre mesi per concordare la formulazione del questionario sulla scorta dei punti al presente capitolo.

Sistema di informazione.
Le parti ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:

1) - Livello Nazionale
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, in apposito incontro, l'Unigec fornirà per i seguenti sotto settori:
- Editoria scolastica
- Editoria libraria
- Editoria periodica
- Grafica commerciale
informazioni globali in merito all'andamento economico produttivo e alle implicazioni occupazionali e previsioni di investimenti, linea di tendenza degli insediamenti nuovi, ovvero ampliamenti consistenti o trasformazioni degli esistenti, sulla loro localizzazione, sulle implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla professionalità, sulle implicazioni dell'occupazione femminile in relazione alla legge 903/77 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
(Il livello nazionale rimane in vigore in attesa che si renda operativo l'Osservatorio di settore).

Osservatorio di settore
Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, l'Unigec dichiara la propria disponibilità a costituire unitamente alle Filis, Fis e Uilsic un osservatorio nazionale permanente del settore che sia sostitutivo dell'attuale sistema informativo.
Tale osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a :
- andamenti e prospettive del mercato grafico;
- tendenze di sviluppo tecnologico di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro con particolare riferimento alla legge 903/1977 di parità;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative come sotto definite.
Le parti componenti l'osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.

2) - Livello Regionale
L'Unigec regionale annualmente, nel primo quadrimestre, in apposito incontro fornirà informazioni complessive sulle prospettive produttive delle aziende associate e sui riflessi occupazionali delle stesse, anche avuto riguardo alla applicazione della legge 903/77, su eventuali nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti e trasformazione degli esistenti, sui criteri generali di localizzazione, sulle implicazioni occupazionali di mobilità di qualificazione professionale di condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre le parti in occasione di tale incontro concorderanno gli ambiti dei singoli livelli territoriali inferiori al regionale cui riferirsi per dare le stesse informazioni del livello regionale.
Nel corso dello stesso incontro e sulla base del quadro nazionale le parti effettueranno una verifica della situazione nel suo insieme in riferimento al livello regionale o territoriale inferiore di cui al comma precedente, con riguardo a:
- tendenze di sviluppo tecnologico del settore;
- tendenze di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

3) - Livello di gruppo
Annualmente nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dall'Unigec nazionale, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto anche riguardo alla applicazione della L. 903/77, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.

4) - Livello di azienda
Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla Unigec provinciale, forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Filis, Fis e Uilsic Provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Art. 4 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Fermo quanto previsto dall'art. 25 dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art. 5 - Assemblee.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazione sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 6 - Delegato di impresa.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Api territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 9 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale.
Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
A tal fine i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,1% delle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.
[…]
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica - Enipg - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici - e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione i Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.
[…]
Ferma restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al primo comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.
Fanno parte dell'Enipg e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i Datori di lavoro ed i Lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre Associazioni ed Enti interessati comunque al problema dell'istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'Enipg ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiuntivi con voto consultivo.
Sia l'Enipg che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.
L'Organo deliberante dell'Enipg sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni Nazionali e Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato Esecutivo da costituire in seno all'Enipg e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell'Organismo deliberante dell'Ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati provinciali o interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'Enipg, le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al 20 comma del presente articolo.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale od interprovinciale per l'istruzione professionale grafica l'Enipg procederà, con le modalità ritenute più idonee, alla riscossione del contributo di cui al 2° comma del presente articolo nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'Enipg Perdurando la mancata costituzione del Comitato provinciale od interprovinciale lo stesso Enipg sempre con delibera del proprio Consiglio Direttivo e sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori grafici competenti per territorio, potrà decidere l'impiego dei fondi così riscossi ed accantonati per iniziative di formazione professionale a beneficio della circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti oppure per iniziative di carattere generale.

Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.
I risultati delle rilevazioni relative ai dati ambientali saranno annotati a cura della azienda su un apposito registro che sarà tenuto a disposizione delle RSA.
Le direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.
Inoltre le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.
Norma transitoria - Gli impegni di cui al quarto e quinto paragrafo dell'articolo decorreranno dall'1 gennaio 1990.

Art. 12 - Consultori.
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni Aziendali.

Art. 13 - Assunzione - Documenti.
[…]
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella Parte Quinta del presente contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
[…]

Art. 14 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 15 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 16 Contratto di formazione e lavoro.
Si rinvia agli accordi interconfederali Confapi/Cgil-Cisl-Uil.

Art. 17 Contratto a tempo determinato.
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 legge 28 febbraio 1987, n. 56 vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e all'art. 8 bis legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione delle norme del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unità;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
La durata massima del contratto a termine è di mesi 4, rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo.
[…]

Art. 19 - Orario di lavoro.
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali e di 6h e 40' giornaliere.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
In applicazione del Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983, denominato protocollo Scotti, l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua. Inoltre per i lavoratori giornalieri o su due turni l'orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 26h e 40' pari a 4 giornate.
Le suddette riduzioni vengono assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.
Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate ad una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l'azienda e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le modalità di attuazione della riduzione dell'orario saranno definite a livello aziendale.
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l'azienda informerà le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare, in tempo utile rispetto alle esigenze prospettate, le modalità di attuazione per l'intera azienda, per reparti o unità produttive di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Gli incontri tra Direzione aziendale e Rappresentanze Sindacali Aziendali si terranno con periodicità compatibile con la possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all'orario contrattuale.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista; possibilità di ulteriori tempistiche saranno concordate tra Direzione aziendale e RSA.
[…]
L'orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
1° e 2° turno: 40 ore settimanali.
3° turno : 36 ore settimanali.
In ogni caso ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta la retribuzione relativa a 40 ore settimanali e la maggioranza del 6% per il 1° e 2° turno e del 24% per il 3° turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 24, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del 1° turno con interruzione meridiana.
[…]
Al fine di realizzare una piena utilizzazione degli impianti, in sede aziendale potranno essere concordate articolazioni d'orario atte a saldare i tre turni e quindi a coprire l'arco delle 24 ore.
In tal caso ai lavoratori turnisti che operano su impianti che lavorano su 3 turni giornalieri 24 ore su 24 per l'intero orario settimanale, e ai quali non si applica la parte VI del contratto, vengono riconosciuti quattro giorni annui di riposo retribuito.
Qualora la turnazione su 24 ore venga effettuata per un periodo inferiore all'anno, i suddetti giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti proporzionalmente.
Qualora il secondo turno termini dopo le 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro avvicendati il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana.
L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 2°, della legge stessa, a mezz'ora.
[…]
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Aziendale verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata dalle Organizzazioni Territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.
Norma transitoria - Nelle aziende che abbiano già in atto orari di lavoro articolati su tre turni, che coprono l'arco delle 24 ore, le norme eventualmente concordate aziendalmente per disciplinare la materia dovranno essere raccordate con la nuova disciplina contrattuale al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.

Art. 24 - Portatori di handicap.
Ai sensi della legge 482/1968 le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 30 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]

Art. 34 - Appalti.
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell'azienda.
Tutte le lavorazioni previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente contratto collettivo di lavoro.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art. 35 - Lavoro esterno e a domicilio.
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
È vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18-12-1973, n. 877 ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all'interno dell'azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro o commessi ai sensi dell'art. 2230 c.c.

Art. 36 - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 37 - Diffusione di libri e riviste.
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.

Art. 39 - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, e la Rappresentanza Sindacale Aziendale, dovranno essere deferite alle competenti API territoriali e rispettive Organizzazioni dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle API territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Unione Nazionale di Categoria Unigec/Confapi.

Art. 41 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte Seconda - Operai
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Ai soli effetti contrattuali per le maggiorazioni previste a tale titolo è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale di cui all'art. 19, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario di lavoro.
[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'art. 19, Parte Prima, Norme Generali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno, di cui all'art. 19, Parte Prima, Norme Generali.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3° turno, nonché per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi e portieri), per le quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi.
[…]
È in facoltà dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un'ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.
[…]

Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, ecc.).
[…]

Art. 10 - Malattia ed infortunio.
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore.
[…]
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.

Art. 14 - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 10, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene;
[…]
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto a), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
6) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) rissa nell'azienda;
[…]

Parte Terza - Impiegati
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Ai soli effetti contrattuali per le maggiorazioni previste a tale titolo è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale di cui all'art. 19, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario di lavoro.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Tuttavia, nei casi di improrogabile necessità non prevedibili né programmabili non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze Sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'articolo 19, Parte Prima, Norme Generali.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali valgono le norme stabilite dall'art. 19, Parte Prima) Norme Generali.
[…]

Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 19 - Disciplina del lavoro.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
[…]

Parte Quarta - Quadri
Art. 1 - Trattamento normativo.

Al «quadro» si applica il trattamento normativo contrattuale previsto per gli impiegati del primo livello.

Parte Quinta - Classificazione professionale unica
Art. 1 - Classificazione professionale unica.

[…]
L'applicazione della classificazione prevede due momenti: un momento « statico» e uno « dinamico».
Il momento « statico» è quello che classifica i lavoratori in base alla massima professionalità e intercambiabilità delle mansioni conseguibili nell'ambito delle lavorazioni relative alla specializzazione.
Il momento « dinamico» rappresenta uno strumento di inquadramento dei lavoratori (operai e impiegati) in rapporto a capacità professionali arricchite rispetto alla specializzazione, idoneo ad assicurare sia maggior efficienza e mobilità del lavoro, sia ulteriori possibilità di valorizzazione dei lavoratori nel rispetto delle condizioni oggettive aziendali salvaguardando le esigenze tecnico-organizzative e produttive e laddove si realizzi lo sviluppo di strutture tecnologiche innovative.
Pertanto il processo di crescita professionale dei lavoratori sarà conseguente allo sviluppo di nuove forme di OdL che nel concreto adotteranno principi, modi e tempi del cambiamento alla specificità ed alla opportunità dei diversi contesti aziendali che saranno valutate con modalità da definire a livello aziendale tra direzione e RSA eventualmente assistite dalle OO.SS. territoriali, con riferimento tanto alle prestazioni qualitative e quantitative che definiscono le nuove professionalità, quanto alle finalità produttive della nuova organizzazione.
Ne consegue che il momento dinamico (definito dalle parti a livello aziendale) non avrà carattere di automatismo né in termini di soluzioni organizzative né in termini di carriera dei singoli.
Il momento dinamico si applica ai lavoratori già in possesso della specializzazione, avendone compiuto l'iter contrattuale, ed avendone acquisito la completa professionalità prevista dalla specializzazione stessa.
Esso potrà applicarsi, in coerenza con le declaratorie della classificazione professionale unica, anche a quelle particolari situazioni di effettivo superamento delle professionalità tradizionali che si siano già manifestate nelle realtà aziendali.
Per le modalità applicative del momento dinamico, le parti a livello aziendale faranno riferimento ai seguenti criteri:
1 - Esame preliminare congiunto delle fasi di lavorazione introdotte a livello aziendale e loro caratteristiche, intendendo per fase l'insieme delle operazioni che, con il concorso delle specializzazioni richieste dalla particolare organizzazione aziendale, realizzano un prodotto compiuto o un servizio complesso.
2 - Individuazione di nuove e più elevate forme di professionalità all'interno di ciascuna fase conseguenti alla nuova OdL ed alle nuove tecnologie; definizione di competenze e responsabilità e precisazione dei criteri di valutazione del nuovi ruoli sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
3 - Nel processo graduale di introduzione della nuova OdL ogni stadio sarà proporzionato entro il quadro delle esigenze di funzionamento ottimale dell'apparato produttivo e di sviluppo professionale dei lavoratori.
Questo sarà supportato da attività formative attraverso programmi concordati a livello aziendale o regionale tra le Organizzazioni stipulanti.
Condizione per l'accesso alla nuova professionalità sarà la completa acquisizione delle specializzazioni richieste.
A tal fine si darà luogo ad un incontro di verifica in sede aziendale.
4 - Le fasi di cui al precedente punto 1 comportano forme di mobilità coerenti con gli obiettivi della OdL.
Sarà comunque mantenuta la disponibilità del lavoratore ad assolvere anche ai compiti già pertinenti ai livelli di provenienza.
[…]

Art. 6 - Apprendista e formazione professionale.
La formazione professionale si acquisisce mediante l'apprendistato di mestiere la cui durata, nell'ambito delle varie specializzazioni o lavorazioni grafiche, è la seguente:
- tipografo, stereotipista, stereogalvanotipista, fotoincisore, litografo, rotocalcografo, calcografo e fototipista, serigrafo e fotografo industriale (acquisiscono il livello 9) 4 anni
- incisore di musica (acquisisce il livello 9) 4 anni
- legatore-allestitore (acquisisce il livello 9) 3 anni
- fonditore caratteri (acquisisce il livello 9) 3 anni
Addetti alle lavorazioni varie:
mettifoglio alle litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche spolveratore, porgifoglio, levafoglio e bronzatore (acquisiscono il livello 9) 2 anni
Addetti alle lavorazioni cartotecniche (acquisiscono il livello 9) 2 anni
[…]
È fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni dieci operai addetti ad ogni singola specializzazione.
Per gli apprendisti, sono previsti i seguenti limiti di età per accedere alle seguenti specializzazioni:
a) litografi (macchine bicolori): 17 anni compiuti con 2 anni almeno di apprendistato come impressori;
b) rotocalcografi (impressori macchine foglio disteso): 18 anni compiuti con 3 anni almeno di apprendistato come impressori di tipografia;
c) calcografi: 16 anni compiuti;
d) fotoincisori (fresatori e montatori): 17 anni compiuti.
Non sono ammessi apprendisti sulle macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, 3° comma, della legge 19-1-1955, n. 25, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Nota a verbale
Quanto sopra previsto riferentesi all'Enipg è subordinato alla realizzazione delle condizioni previste al 3° comma dell'art. 9, Parte prima.

Art. 10 Personale addetto alla bronzatura.
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato ed in polvere.
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 12 - Organici.
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione Aziendale e la RSA delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, delle tipologie produttive, dell'organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale unica.

Art. 13 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Le direzioni aziendali e le RSA eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro che faccia sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.

Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
Impiego metalli in polvere.

Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in quel lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.

Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Le norme che seguono sono applicate esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

Art. 3 - Lavorazioni varie.
[…]
Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.

Parte Sesta - Stampa periodici
Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa

Le presenti particolari norme ad eccezione dell'art. 4, si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche che limitatamente però per quest'ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.

Art. 5 - Apprendistato.
L'apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.

Art. 10 - Indennità per intossicazione professionale.
Il lavoratore, vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall'azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.

Art. 11 - Ferie
In deroga alla misura prevista dall'art. 6 - Parte Terza - Impiegati - sono riconosciuti i seguenti giorni di ferie per gli impiegati tecnici individuati all'art. 3 - Parte Sesta.
Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni altri 3 giorni
Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni ulteriori 3 giorni.

Allegati
Allegato 4) - Organici di macchina
Le parti, in tema di organico, con riferimento alle norme tecniche speciali per ciascuna singola specializzazione del presente CCNL, si danno atto della necessità di procedere ad una revisione degli organici in relazione alle variabili insite nelle strutture tecnologiche e tecniche degli impianti, nella loro utilizzazione e nella organizzazione del lavoro secondo le modalità e le variabili di seguito indicate:

1) Valutazione dell'esistente.
L'azienda potrà sulla scorta delle sottoelencate indicazioni e fatti salvi i contenuti di eventuali accordi aziendali specifici precedenti alla data del presente contratto, procedere ad una verifica degli organici ed in tal caso darà luogo ad un incontro con la RSA e con l'assistenza delle relative organizzazioni territoriali.
A richiesta della Direzione aziendale, tra Direzione stessa ed RSA che dovranno essere assistite dalle rispettive O.S. territoriali, si procederà ad una verifica relativa:
a) alla presenza su macchine di stampa o di allestimento di procedimenti meccanici o di automazioni quali, in via esemplificativa: alimentazione automatica inchiostri, controllo viscosità, sistemi di movimentazione di carta o di segnature, sistemi di bagnatura con regolazione automatica, comandi centralizzati a consolle per registro laterale o circonferenziale, regolazione pressione elementi o altri assimilabili;
b) alla presenza di impianti con caratteristiche tecnologiche più avanzate di quelle previste nelle norme tecniche delle parti 4-5 del CCNL;
c) in relazione ai casi di cui al punto a) e/o b), alle caratteristiche tipologiche degli impianti e del lavoro, alle tirature, al livello qualitativo richiesto, alla organizzazione del lavoro.
In relazione alle verifiche precedenti si procederà alle necessarie variazioni derivanti sull'organico.

2) Introduzione di nuovi macchinari.
Nel caso di introduzione di impianti tecnologicamente innovativi rispetto agli esistenti nelle loro caratteristiche tecniche e tecnologiche o nella loro prevedibile utilizzazione le parti aziendali procederanno ad un esame preventivo sulle conseguenze prevedibili sulla professionalità e sugli organici concordato sugli opportuni interventi.
Le parti danno atto che, soprattutto in relazione alla verifica di cui al punto c), potranno essere stabiliti organici variabili in relazione alle specifiche possibilità di utilizzo, stabilendo nel caso anche le relative forme di mobilità.
Le modifiche concordate in materia di organici avranno in ambito aziendale effetto innovativo della disciplina del contratto di lavoro.

Organici per macchine piane.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - ad ogni macchina in funzione sarà adibito un impressore.
Nelle aziende dove esistono macchine di piccolo formato è concesso un raggruppamento di 3 macchine alle quali verranno adibiti un impressore del livello 6 e gli altri di livello inferiore.
Alle macchine senza mettifoglio automatico di formato superiore a cm. 64x88 saranno adibiti un impressore ed un apprendista (o tirocinante).
Alle macchine a giro continuo di formato cm. 80x120 ed oltre, saranno adibiti un impressore del livello 6 ed un apprendista che abbia superato il 20 anno di apprendistato (o un tirocinante).

Organici per macchine rotative per lavori diversi periodici.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine rotative di tipo comune con piegatrice a pieno funzionamento è il seguente:
a) rotativa doppia a quattro o più colori con copertina e cucitrice, di grande formato, da 24 a 32 pagine:
- 1 capo macchina
- 7 impressori
b) rotativa semplice a quattro o più colori con copertina e cucitrice ed impastatrice, di 24 pagine di qualunque formato:
- 1 capo macchina
- 4 impressori
c) rotativa semplice a quattro colori di 16 pagine:
- 4 impressori
d) rotativa doppia bicolore:
- 4 impressori
e) rotativa semplice a due colori:
- 3 impressori
f) rotativa doppia in nero per 16 lastre:
- 3 impressori
g) rotativa semplice in nero per 8 lastre:
- 3 impressori
(funzionando le rotative con doppia uscita del foglio verrà aggiunto un altro impressore).
Per tutte le macchine rotative e speciali non contemplate nel presente prospetto il numero del personale da adibirsi verrà stabilito in ragione delle particolari esigenze tecniche per il buon funzionamento e la giusta produzione della macchina. Per rotative speciali si intende alludere alle macchine rotative per scatolame, biglietti tramviari, bollette di vendita, ecc.

Organici per macchine per moduli continui.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 organici il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) rotative tipografiche litografiche e tipolitografiche (con 3 elementi stampa in funzione):
- 2 macchinisti
- per ogni due elementi stampa in più, un ulteriore macchinista
b) platine:
1 platina
- 1 macchinista
2 o 3 platine accoppiate
- 2 macchinisti
oltre 3 platine accoppiate
- 3 macchinisti

Organici per macchine da stampa offset.
Un macchinista non potrà far funzionare più di una macchina contemporaneamente.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente :
a) macchine monocolore:
- 2 macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
(per le macchine del formato 70x100 incluso e superiore)
b) macchine bicolore:
- 2 macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
c) macchine quadricolore:
- 1 capo macchina
- 5 macchinisti
d) macchine a cinque colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti
e) macchine a sei colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti

Organici per macchine rotolito.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente :
a) macchine 1 bobina - 4 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- 1 capo macchina
- 7 macchinisti
b) macchine 1 bobina - 5 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- 1 capo macchina
- 8 macchinisti
Nel caso in cui le macchine sopra indicate funzionino con due bobine e due uscite si deve prevedere un adeguato aumento di organico.

Organici per macchine per stampa su latta.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
- 2 macchinisti
- 2 levafoglio

Organici per macchine a foglio disteso.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) Per macchine ad un solo elemento di formato fino al 70x100:
- 2 macchinisti
b) Per macchine ad un solo elemento di formato superiore al 70x100, oppure a due elementi:
- 3 macchinisti

Organici per macchine rotative.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici- il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente :
a) Per macchine a due e a tre elementi:
- 1 capo macchina
- 3 macchinisti
b) Negli stabilimenti ove esista una sola macchina a tre elementi:
- 1 macchinista in più
c) Per macchine a più elementi: per i successivi elementi oltre i tre, un macchinista in più per ogni elemento.
Alle rotative munite di apparecchi di perforazione o di altro dispositivo speciale verrà adibito un operaio esclusivamente alla sorveglianza di tali dispositivi.
Alle macchine tiraprove singole per cilindri verranno adibiti macchinisti di livello 6.

Organici per macchine rotative rotocalco
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - della Parte Quarta, l'organico delle macchine rotative rotocalco a carta in bobina per la stampa dei periodici illustrati sarà il seguente:
A) Macchine per copertine fino a cm. 70 formato carta.

Capo macchina Macchinisti
5 elementi 1 2
8 elementi 1 4

Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; i macchinista in più ove sia in funzione la piegatrice.

B) Macchine fino a cm. 100 formato carta.

Capo macchina Macchinisti
2 o 3 elementi 1 2
4 elementi 1 3
5 elementi 1 3
6 elementi 1 4
7 elementi 1 5
8 elementi 1 6
9 elementi 1 7
10 elementi 1 8
11 elementi 1 9
12 elementi 1 10

Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; 2 macchinisti nel caso di un solo gruppo stellare funzionante.

C) Macchine oltre cm. 100 formato carta.

Capo macchina Macchinisti
2 o 3 elementi 1 3
3 elementi con elemento poney funzionante 1 3
4 elementi 1 3
5 elementi 1 4
6 elementi 1 5
7 elementi 1 6
8 elementi 1 7
9 elementi 1 8
10 elementi 1 9

Due macchinisti al primo gruppo stellare funzionante; un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo; un macchinista in più per macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita.
Nelle macchine rotative fino a 4 elementi compresi prive di dispositivo automatico per la cavezzatura e con velocità superiore ai diecimila giri cilindro ora è aggiunto all'organico un macchinista in aiuto al lavoro di cavezzatura.
Nelle macchine rotative di 5 elementi ed oltre, prive di dispositivo automatico per la cavezzatura, sono aggiunti all'organico uno o due macchinisti in aiuto al lavoro di cavezzatura a seconda che le macchine girino a meno od a più di diecimila giri cilindro ora.
L'aggiunta di macchinisti sopra prevista per le macchine rotative fino a 4 elementi e per quelle di 5 elementi ed oltre non sarà più effettuata nel caso in cui esista il dispositivo automatico per la cavezzatura.

Organici per macchine accavallatrici e cucitrici a catena
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - l'organico delle macchine accavallatrici e cucitrici a catena con inseritori automatici e taglierina tri o quadrilaterale incorporata sarà il seguente:

A) Per produzione fino a 68 pagine

Capo macchina Confezionatori agli inserimenti Confezionatori alla raccolta
1 casella 1 - 1
2 caselle 1 - 1
3 caselle 1 1 1
4 caselle 1 1 1
5 caselle 1 1 2
6 caselle 1 1 2

Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.

B) Per produzione oltre 68 pagine.

Capo macchina Confezionatori agli inserimenti Confezionatori alla raccolta
1 casella 1 - 1
2 caselle 1 1 1
3 caselle 1 1 2
4 caselle 1 2 2
5 caselle 1 2 2
6 caselle 1 3 2
7 caselle 1 3 2
8 caselle 1 3 2

Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.
Un confezionatore in più agli inseritori per ogni uno o due inseritori impegnati con segnature di 48 pagine ed oltre.