Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 aprile 2026, n. 10949 - Oli esausti e trasporto in regime ADR: legittima la classificazione INAIL come gestione di rifiuti speciali



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Rel. Consigliere

Dott. MIMMO Giovanni - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 21369-2020 proposto da:

CARBONAFTA E CARBOMETALLI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA MEDICI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA';

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 141/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/07/2020 R.G.N. 366/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI.

 

Fatto


1. Il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, con sentenza del 10/07/2018, in parziale accoglimento della domanda proposta da CARBONAFTA E CARBOMETALLI Srl dichiarava che l'attività svolta dalla società, di trasporto e raccolta rifiuti speciali ai fini della commercializzazione, era da riclassificare alla voce di tariffa n. 9123 della tabella approvata con D.M. 12/12/2000 limitatamente all'incidenza nella misura del 3,5%. Il Tribunale riteneva che solo per tale limitata percentuale l'attività svolta dalla società potesse ricondursi alla gestione rifiuti speciali in senso proprio ma dovesse essere, per il resto, considerata quale recupero dei medesimi prodotti derivati ai fini della commercializzazione e così essere ricondotta all'originaria classificazione alla voce di tariffa n. 0122 ai fini della ulteriore commercializzazione.

2. L'INAIL proponeva appello avverso la sentenza sostenendo che, alla luce del materiale istruttorio acquisito già nel primo grado di giudizio, l'attività svolta dalla società dovesse essere qualificata come vera e propria gestione di rifiuti speciali almeno nella percentuale del 70% con conseguente legittima classificazione alle voci 9121 e 9123 della Tabella allegata al citato D.M. 12/12/2000. CARBONAFTA E CARBOMETALLI Srl resisteva all'appello. Con la sentenza n. 141/2020 depositata in data 15/07/2020 la Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, accoglieva l'impugnazione e, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, rigettava la domanda proposta in primo grado da CARBONAFTA E CARBOMETALLI Srl e regolava di conseguenza le spese di lite.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione CARBONAFTA E CARBOMETALLI Srl articolando cinque motivi di impugnazione.

4. L'INAIL si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

5. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/03/2026.

 

Diritto


1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza per violazione degli artt. 343, 437, 101, comma 2, e 112 c.p.c.. Si censura la sentenza impugnata per avere fondato la decisione su una questione di fatto, la intrinseca pericolosità degli oli esausti trasportati su strada in regime di specialità, che non sarebbe mai stata prospettata dall'Inail e non sarebbe stata compresa nei motivi di appello e pertanto sarebbe rimasta estranea al perimetro di cognizione del giudice di secondo grado.

2. Il primo motivo è infondato, la questione della intrinseca pericolosità degli oli esausti trattati e trasportati non è nuova; era oggetto della controversia fin dal primo grado di giudizio ed era oggetto del ricorso in appello dell'INAIL perché il gravame atteneva, appunto, alla classificazione del rischio della attività condotta e cioè al contenuto del provvedimento di riclassificazione adottato dall'INAIL. Detto provvedimento è stato impugnato in primo grado dalla società secondo argomentazioni accolte dal primo giudice e contestate dall'Istituto con l'appello; le stesse argomentazioni e le medesime emergenze istruttorie sono state rivalutate dalla Corte di secondo grado in modo legittimo perché sempre attinenti alla classificazione della attività in ragione del D.M. 02/12/2000 e della tabella ad esso allegata.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 del D.P.R. 1124/1965 , degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 38/2000, degli artt. 4 e 5 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi di cui al D.M. 12/12/2000 nonché della legge 12/08/1962, n. 1389; errata applicazione delle voci di tariffa 9121 e 9123 e mancata applicazione della voce 0122 di cui al D.M. citato. Con questo motivo ci si duole in sostanza che la sentenza impugnata abbia escluso il carattere strumentale del trasporto su strada degli olii esausti e abbia ritenuto che sulla finalità di commercializzazione prevalesse l'intrinseca pericolosità del materiale in questione affermata sulla base dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada siglato il 30/09/1957 e ratificato con la legge 1839/1962, così disattendendo l'analisi del rischio infortunistico fondato sulla disciplina di cui al D.M. 02/12/2000.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione del D.M. 02/12/2000 e, in particolare, errata applicazione delle voci di tariffa 9121 e 9123 e mancata applicazione della voce 0122 di cui al D.M. citato. Si censura la sentenza gravata per non avere considerato che le voci di tariffa 9121 e 9123 si riferiscono ad attività di trasporto a sé stante e cioè per conto terzi e che le voci di tariffa e le modalità di applicazione della tariffa non fanno riferimento alla pericolosità del materiale trasportato e al relativo regime di specialità ai fini della classificazione.

5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della tariffa di cui al D.M. 02/12/2000 il contenuto dei quali è riportato in modo errato nella sentenza viziando il ragionamento seguito dalla Corte di Appello.

6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi di cui al D.M. 02/12/2000 nonché errata applicazione delle voci di tariffa 9121 e 9123 e mancata applicazione della voce 0122 di cui al D.M. citato. Si censura la sentenza impugnata per avere violato e falsamente applicato l'art. 7 delle modalità di applicazione della tariffa di cui al D.M. 02/12/2000 essendo l'attività di trasporto dei prodotti derivati dal petrolio strumentale al commercio espressamente prevista dalla voce 0122 di talché non era possibile procedere alla sua classificazione attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono.

7. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso ad avviso del Collegio possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano tutti il vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato, secondo diverse declinazioni, circa gli artt. 40 e 41 del D.P.R. 1124/1965, gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 38/2000, gli artt. 4 e 5 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi di cui al D.M. 12/12/2000 nonché circa la legge 12/08/1962, n. 1389; errata applicazione delle voci di tariffa 9121 e 9123 e mancata applicazione della voce 0122 di cui al D.M. citato.

8. Con questi motivi, in sostanza, la società ricorrente critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l'attività esercitata una attività di gestione e trasporto di rifiuti speciali, classificabile nelle voci di tariffa 9121 e 9123 piuttosto che nella voce 0122 di cui al D.M. citato.

9. I motivi sono infondati.

9.1. Rileva il Collegio come la sentenza impugnata prenda le mosse da un accertamento in fatto circa la natura dell'attività esercitata dalla società ricorrente, accertamento in fatto condotto sulla base del medesimo materiale istruttorio considerato dalla sentenza di primo grado e cioè su documenti, prove testimoniali e asseverazioni tecniche.

9.2. La sentenza recita: "si può ritenere accertato che la società appellata abbia svolto in concreto per l'intero periodo dedotto in causa attività di gestione di rifiuti speciali, tali dovendosi intendere non soltanto quelli propriamente detti (emulsioni, batterie al piombo, medicinali scaduti) ma anche i cc.dd. oli esausti che l'Azienda incontestatamente ritirava da altre Ditte, a mezzo di propri autisti o più spesso servendosi di terzi autotrasportatori muniti di particolari automezzi, e che provvedeva a stoccare nei propri depositi per poi curarne la destinazione ad altri siti ovvero la consegna ad altri soggetti, abilitati al relativo smaltimento o comunque al futuro utilizzo". La sentenza, valutate poi le prove testimoniali, accerta che l'olio esausto veniva trattato quale rifiuto pericoloso in regime di "ADR" e secondo l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada.

9.3. È stato, allora, accertato in fatto che quello svolto dalla società ricorrente non era un mero trasporto del materiale per conto terzi e nemmeno il trasporto si configurava come una fase strumentale della vendita a terzi, ma è stato accertato al contrario che l'attività svolta dalla società presupponeva la gestione di rifiuti pericolosi, attraverso ritiro, stoccaggio, trasporto e consegna.

9.4. La sentenza sul punto afferma come l'attività "fosse ormai dedicata alla gestione dei rifiuti speciali, attraverso l'intero ciclo di lavorazione degli stessi prelievo, cernita, stoccaggio e conferimento finale".

10. Orbene tale accertamento è il frutto dell'esame del materiale istruttorio e della valutazione discrezionale di esso, attività entrambe riservate al giudice di merito. Il quadro istruttorio emerso nei giudizi di merito non può essere diversamente apprezzato in sede di legittimità essendo precluso a questa Corte un riesame della controversia in fatto.

11. Fermo questo accertamento, la sentenza ha fatto discendere dalla gestione dei rifiuti in regime di specialità, la caratteristica precipua ai fini della loro classificazione secondo le voci della tabella allegata al D.M. 12/02/2000.

12. Non sussiste la violazione di legge contestata ovvero il vizio di sussunzione perché, avendo così ricostruito la fattispecie, non erra la sentenza di merito nel ritenere l'attività complessa, come esercitata, non ascrivibile alla voce 0122 della Tabella. Detta voce riguarda, infatti, attività incentrata sul commercio di carburanti, combustibili e prodotti derivati. Secondo la sentenza la caratteristica di intrinseca pericolosità delle sostanze e cioè degli olii esausti presuppone delle particolari cautele nel trasporto; tale osservazione, secondo la pronuncia, è corroborata dalla circostanza che il trasporto è disciplinato dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada siglato il 30/09/1957 e ratificato con la legge 1839/1962. Tale passaggio non è censurabile ad avviso del Collegio perché vale a definire in ragione di adeguata sussunzione l'attività condotta e per come accertata. La voce 0122 non valeva a classificare l'attività della società ricorrente perché riguardante in via esclusiva il trasporto e appunto il commercio di carburanti, combustibili e prodotti derivati e non dei rifiuti speciali da essi derivati.

13. In assenza di una voce specifica applicabile, la sentenza della Corte territoriale ha ritenuto legittima ai sensi dell'art. 7 MAT la classificazione dell'attività attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono.

13.1. L'art. 7 del D.M. 12/12/2000, ratione temporis vigente, recita: "Articolo 7. Lavorazione non prevista. 1. Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro".

13.2. Orbene, dovendosi applicare tale disposizione, e dunque l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali, appare prevalente e decisiva ai fini della analisi del rischio e della classificazione l'attività di trasporto di rifiuti caratterizzati da speciale pericolosità ai sensi della disposizione di derivazione europea già citata. Si tratta di una attività che caratterizza la lavorazione, che ne preclude la classificazione alla voce 0122 e ne giustifica la classificazione secondo le voci 9121 e 9123.

13.3. La sentenza impugnata non è attinta dalla censura mossa con il secondo motivo di ricorso perché in modo condivisibile ha valutato il procedimento di classificazione del rischio dalla attività principale e ha respinto la classificazione della attività principale come commercializzazione degli olii dopo il ciclo di gestione.

14. Per questa via, contrariamente a quanto lamentato dal secondo motivo di ricorso, la sentenza non ha desunto la classificazione della attività da una fonte estranea al sistema ma dalla stessa applicazione dell'art. 7 del D.M. citato.

15. In tal senso la sentenza ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte. Si consideri che: con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa, comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse. Ne consegue che per l'individuazione della voce di tariffa applicabile ci si deve riferire alla lavorazione principale, considerando che nel concetto di "lavorazione" vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi. (Cass. 04/02/2000, n. 1277). Ed ancora, più di recente Cass. 19/08/2019, n. 21459 che raggiunge le medesime conclusioni sottolineando che " il D.M. 12.12.2000, nel regolare le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che agli effetti delle tariffe per le lavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessarie per la realizzazione di quanto in esso prescritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l'attività principale, ancorché effettuate in luoghi diversi (art. 4, punto 1, sulle modalità per l'applicazione delle tariffe)".

16. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.

17. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 12 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2026.