Cassazione Penale., Sez. 4, 27 aprile 2026, n. 15042 - Cessione di gru priva di adeguata manutenzione e infortunio mortale dell’operaio: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e conferma la responsabilità del venditore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. D'AURIA Donato - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a P il (Omissis),
avverso la sentenza del 27 marzo 2025 della Corte d'Appello di Napoli;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Rita D'Amore, del foro di Nola, in difesa di A.A., che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Fatto
1. Con sentenza del 27 marzo 2025 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 31 maggio 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale A.A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., e condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
1.1. La responsabilità penale del A.A. è stata affermata dai giudici di merito in relazione a un infortunio mortale occorso a B.B. il quale -mentre era impegnato nel montaggio di una gru a torre fornita dalla società "L'Isola costruzioni generali Srl" di cui l'imputato era amministratore e legale rappresentante - precipitò al suolo a causa del cedimento della botola, che risultò non essere fissata sul pavimento del cestello di lavoro.
A causa delle pessime condizioni di manutenzione, infatti, le cerniere si erano corrose, senza essere sostituite, ragion per cui al momento dell'incidente la griglia di protezione era solo appoggiata sulla botola.
Il profilo di colpa è stato quindi individuato nella violazione dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver ceduto alla società MCN Srl la gru a torre - il cui montaggio era stato affidato alla Samet Gru Sas di B.B. E co - senza verificarne la tenuta strutturale, il buon funzionamento e la conformità alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b - e, cod. proc. pen.), in ordine all'assenza del nesso causale.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità nonostante l'impossibilità di ricostruire con precisione la dinamica dell'evento, fondando la decisione su una ricostruzione ipotetica e congetturale e senza confrontarsi compiutamente con le censure devolute con l'atto di appello.
In particolare, deduce che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto in considerazione il mancato accertamento della posizione del B.B. al momento del cedimento della grata, l'assenza di testimoni oculari e le possibili interferenze della gru di supporto, nonché le conclusioni del consulente tecnico, ritenute incompatibili con l'affermazione del rapporto di causalità oltre ogni ragionevole dubbio; da ciò, secondo la difesa, deriverebbe anche un uso distorto del parametro del "ragionevole dubbio" di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza in ordine all'assenza di prova del deperimento della gru in seguito alla cessione.
Assume il ricorrente che con l'atto di appello era stata censurata la mancanza di prova circa il momento in cui si sarebbe determinato l'ammaloramento del bene e l'usura delle cerniere; ciò anche in considerazione del fatto che l'istruttoria avrebbe offerto la prova del perfetto stato di conservazione della gru al momento della vendita alla società MCN Srl e che, dopo la cessione, la stessa sarebbe rimasta esposta alle intemperie, poiché custodita nel fango all'interno del cantiere.
La motivazione della Corte di appello, nel ritenere comunque sussistente la responsabilità del A.A., sarebbe pertanto contraddittoria e illogica, non essendo state provate - secondo la difesa - l'usura delle cerniere al momento della vendita né il cattivo stato manutentivo del macchinario, che fu ceduto smontato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, non essendo applicabile ratione temporis l'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché l'erronea attribuzione, nei suoi confronti, della posizione di garanzia.
Sostiene che, al momento della vendita della gru, la disciplina applicabile fosse quella del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 6, commi 2 e 3, norma che distinguerebbe le responsabilità del fornitore (comma 2) da quelle dell'installatore (comma 3); e che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con tale distinzione, operando una indebita sovrapposizione tra obblighi del venditore e obblighi del montatore.
Deduce il ricorrente di non essere stato né utilizzatore né montatore dell'attrezzatura e di non avere svolto funzioni operative o gestionali sul cantiere, aggiungendo che l'utilizzo della gru presupponeva il montaggio da parte di ditta specializzata e le verifiche periodiche previste dalla normativa tecnica, con obblighi gravanti sul proprietario della stessa al momento della messa in funzione.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale sostanziale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
Sebbene con l'atto di appello fossero stati indicati degli elementi favorevoli attinenti alla personalità del reo (quali l'età dell'imputato e il carattere ritenuto non eccessivamente grave della responsabilità), la Corte territoriale avrebbe rigettato la doglianza con motivazione estremamente sintetica, se non apparente, richiamando la gravità del danno cagionato alla persona offesa senza procedere a un effettivo bilanciamento degli elementi dedotti.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale e le parti hanno formulato le conclusioni indicate in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione - dedotto con i motivi di ricorso - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01).
Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico - giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.
2.1. Il primo motivo è aspecifico.
Quanto all'accertamento del nesso di causa tra condotta colposa ed evento, e più in generale della dinamica dell'incidente, le conformi decisioni di merito hanno ricondotto il suo verificarsi al pessimo stato di manutenzione della gru a torre, e dunque alla condotta colposa del ricorrente (pp. 24 e ss. sentenza del Tribunale; pp. 8 e 9 sentenza impugnata).
Vero è che il consulente tecnico del pubblico ministero ha affermato di non poter escludere che vi sia stato un contatto tra la gru condotta da G.F. - che stava portando in alto la cuspide da montare sulla torre - e quella in fase di montaggio dove si trovava la vittima.
Tuttavia, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, si è trattato di una mera ipotesi che non ha trovato alcuna conferma diretta in dibattimento, ma che, pure ove accertata, non sarebbe idonea ad interrompere il nesso di causa tra la condotta inosservante e l'evento morte (pp. 8 e 9 sentenza impugnata).
A fronte di tale percorso argomentativo il ricorrente formula il motivo in fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, finendo per prospettare il concorso di ulteriori condotte colpose (tra cui il mancato aggancio delle cinture di sicurezza), senza neppure indicare le ragioni per le quali queste avrebbero avuto efficacia interruttiva del nesso causale.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente denuncia la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, evidenziando che l'ammaloramento della gru, ed il cattivo stato di manutenzione, ben avrebbero potuto essere insorti successivamente all'atto di cessione.
Dall'esame delle conformi decisioni di merito si evince che la manutenzione della gru, costruita nel 1982, fu sistematicamente trascurata per anni: oltre ad una verifica eseguita dall'A.s.l. nel 1984, l'ultima verifica strutturale, che dovrebbe avere cadenza annuale, risaliva invece al 1999 (pp. 11, 12 e 17 sentenza del Tribunale), e nessuna delle verifiche trimestrali previste dalla legge era stata effettuata fino al 2005 (p. 9 sentenza impugnata). Inoltre, mancava del tutto il libretto di manutenzione.
Sulla griglia vi erano segni di saldatura, di verniciatura e forti segni di usura all'altezza delle cerniere, di cui il consulente ha evidenziato l'assenza (pp. 12 e 18 sentenza del Tribunale; p. 8 sentenza impugnata).
La pedana di riposo, quindi, non era in condizioni di sicurezza, essendo solo "precariamente adagiata e non fissata con cerniere sul pavimento del cestello di lavoro" (pp. 3 sentenza impugnata e p. 18 sentenza del Tribunale).
I giudici di merito hanno quindi ritenuto che il bene, non rispondente alle prescrizioni dettate dalle leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fu ceduto dal ricorrente nel 2008 senza una verifica preliminare di tipo strutturale. Verifica tanto più necessaria, vista la sistematica elusione, negli anni, degli obblighi manutentivi.
A fronte di tali argomentazioni il motivo è versato in fatto e difetta di autosufficienza, non avendo neppure indicato quando sarebbe stata effettivamente consegnata la gru (la fattura fu emessa il 15 luglio 2008, mentre l'incidente si verificò il 29 luglio 2008: p. 22 sentenza del Tribunale).
La censura finisce quindi per assumere carattere congetturale, nella misura in cui afferma come non sia "possibile escludere che l'ammaloramento" (p. 5 ricorso) sia insorto successivamente alla cessione, a causa dell'esposizione della gru alle intemperie che avrebbero, sempre in ipotesi, determinato un repentino peggioramento delle condizioni generali della gru.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
II ricorrente lamenta l'inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché l'esistenza di una posizione di garanzia soltanto in capo all'installatore o al montatore.
Come anticipato, dalla lettura delle conformi decisioni di merito emerge che l'unico dato utile alla collocazione temporale della vendita della gru - che il ricorso neppure indica con precisione - è rappresentato dalla fattura, datata 15 luglio 2008 (p. 22 sentenza del Tribunale).
Il contratto di appalto dei lavori alla MCN Srl risale invece alla fine di gennaio 2008 (p. 24 Tribunale), mentre la Isola Costruzioni di A.A. aveva a sua volta acquistato la gru il 22 febbraio 2008 (pp. 24 e 29 Tribunale).
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è entrato in vigore il 15 maggio 2008.
In ogni caso, è stato ripetutamente affermato, e va qui ribadito, che il testo unico (in particolare, l'art. 23) si pone in continuità normativa con l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che già poneva un espresso divieto a carico del venditore ("Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza"), che si aggiunge ad obblighi ulteriori, quali quelli gravanti su installatori e montatori.
Si tratta di un divieto di ampiezza tale da essere derogato nel solo caso, non ricorrente nella specie, in cui la cessione è funzionale alla riparazione del macchinario (Sez. 3, n. 40590 del 03/05/2013, Albertini, Rv. 256930 - 01), e che, per costante assunto giurisprudenziale, è posto con la medesima ampiezza nei due testi normativi succedutisi nel tempo (negli stessi termini, in motivazione, Sez. 3, n. 47613 del 09/10/2012, Mattioli, non mass.; Sez. 3, n. 19416 del 12/04/2012, Troiani, non mass.).
Contrariamente a quanto si afferma in ricorso (p. 7) non esonera il venditore dalla sua responsabilità neanche la condotta parimenti colposa dell'acquirente, il quale abbia messo in funzione le macchine senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica (Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro, Rv. 186372 - 01; conf., Sez. 4, n. 1959 del 13/12/2023, dep. 2024, Di Loreto, Rv. 285667 - 01; Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162 - 01).
2.4. Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il quarto motivo, relativo alla invocata prevalenza delle attenuanti generiche, il cui diniego si assume fondato sulla omessa disamina degli elementi positivi indicati nell'atto di appello.
Osserva sul punto il Collegio che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 2164 del 26/09/2025, dep. 2026, Campanale, non mass.; Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, D'Ignoti Parenti, non mass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, Spiaggia, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, Costa, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).
Nel caso di specie, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal Tribunale, i giudici di appello hanno dimostrato di avere considerato gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzandoli insieme a quelli, di segno opposto, indicati dal ricorrente, ed espressamente richiamati in motivazione (p. 12 sentenza impugnata).
Così facendo, i giudici hanno dimostrato di aver preso in considerazione gli argomenti difensivi, giungendo alla conclusione per cui la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto.
3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.
