Cassazione Penale, Sez. 4, 27 aprile 2026, n. 15074 - Nolo a caldo con carrello semovente a braccio telescopico inidoneo e infortunio durante potatura: responsabilità dei fornitori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. BELLINI Ugo - Presidente
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
A.A. nato a B il (Omissis)
B.B. nato a E il (Omissis)
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LAURA CONDEMI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
È presente l'Avvocato ANDREI ANDREA del foro di GENOVA in difesa di A.A. e B.B. il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
È presente l'Avvocato RE MICHELE del foro di COMO in difesa di C.C. il quale deposita in udienza le conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta e chiede l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza in data 17.4.2025 la Corte d'Appello di Milano, previa declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione tardivamente proposta dal Pubblico Ministero, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Como in data 21 marzo 2024 aveva assolto gli imputati A.A., D.D. e B.B. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste, ha dichiarato A.A. e B.B. responsabili per i soli interessi civili per il reato loro ascritto e per l'effetto li ha dichiarati tenuti e li ha condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio avanti al giudice civile, liquidando a titolo di provvisionale la somma di Euro 30.000 oltre che alla condanna al pagamento delle spese processuali.
2. L'addebito colposo mosso a A.A., in qualità di socio amministratore e datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 della società "Impresa G. Snc di A.A. E C.", a D.D., in qualità di socio amministratore e datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81 del 2008 nonché delegata in materia di sicurezza ed a B.B., dipendente della società nonché conducente del mezzo, è di aver cagionato, in cooperazione tra di loro, a C.C., titolare della omonima impresa individuale, un politrauma da precipitazione con "ictus cerebri ischemico, policontusione viscerale, trauma cranico commotivo, trauma distorsivo cervico-dorsale, trauma toracico con enfisema apicale destro, frattura dalla prima alla sesta costa destra, cedimento vertebrale di D9-D11, frattura composta della branca ischio-pubica destra, irregolarità della branca ileo-pubica, trauma contusivo della spalla destra con lesione del sovraspirato, frattura pertrocanterica femorale destra", lesioni giudicate guaribili in almeno 158 giorni, per colpa consistita in negligenza ed imperizia nonché per i primi due nella mancata osservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline ed in particolare per A.A. (e per D.D.) dell'art. 23 D.Lgs. n. 81 del 2008 in quanto noleggiavano o comunque concedevano in uso all'impresa individuale di C.C. l'attrezzatura di lavoro del sollevatore a braccio telescopico "JCB 530.110", condotta dal proprio dipendente B.B., non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro; dell'art. 28, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81 del 2008 in quanto non provvedevano ad assicurarsi che il DVR contenesse una relazione puntuale su tutti i rischi presenti nell'attività, in particolare non erano stati individuati i rischi relativi all'attività di taglio/potatura degli alberi con l'ausilio di attrezzature semoventi e quelli relativi all'utilizzo del carrello semovente a braccio telescopico utilizzato al momento dell'infortunio; dell'art. 28, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. del 2008 in quanto non si erano assicurati che il DVR contenesse le misure di prevenzione e protezione da adottarsi in relazione ai rischi presenti durante le attività di potatura/taglio alberi con l'ausilio di attrezzature semoventi, in particolare omettevano di individuare le attrezzature idonee a tale scopo e le modalità di utilizzo delle stesse in relazione alla tipologia dei lavori da eseguirsi ed al contesto ambientale.
A B.B., dipendente della società nonché conducente del mezzo, veniva contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. a), b), c) ed e) D.Lgs. n. 81 del 2008 in quanto non utilizzava correttamente l'attrezzatura da lavoro; nonostante fosse stato formato in merito all'utilizzo di attrezzature semoventi a braccio telescopico e di piattaforme di lavoro mobili elevabili in quota non si atteneva a quanto prescritto nel manuale del carrello semovente, non rilevando preventivamente la presenza di buche o di terreno cedevole, eseguendo il lavoro su un pendio ed utilizzando l'attrezzatura corredata da un carrello non idoneo per il sollevamento di persone non considerando i rischi collegati all'utilizzo di detta attrezzatura.
3. Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito, il fatto oggetto del presente procedimento può essere in sintesi così riassunto - i signori E.E. avevano commissionato al loro giardiniere di fiducia, C.C., il lavoro di potatura ed abbattimento di un pino marittimo; questi, non disponendo del mezzo necessario per il taglio in quota dei rami, si era rivolto all'impresa edile F.F. affinché gli noleggiasse l'attrezzatura edile necessaria all'esecuzione del lavoro;
il A.A., dopo avergli messo a disposizione in un primo tempo un'attrezzatura di un'altra società che tuttavia non si rivelava idonea forse per la pendenza del giardino, forniva invece una macchina di proprietà della società G., ovvero un sollevatore a braccio telescopico JCB 530/110 sulle cui forche aveva provveduto ad installare un cestello per trasporto persone nell'ambito di un nolo a caldo ossia di noleggio del mezzo con l'assistenza di un dipendente dell'impresa noleggiante ovvero B.B.;
-questi, dotato del prescritto patentino, posizionava il macchinario nella zona di prato scoscesa antistante l'albero da tagliare, zona che risultava avere una pendenza del 25% circa, e poi faceva salire il C.C. sul cestello portandolo poi in quota tramite il braccio telescopico; ivi giunto, il C.C. iniziava le operazioni di sramatura ma, dopo un tempo non precisato, il mezzo si ribaltava sul lato sinistro facendolo precipitare a terra da cui conseguivano le lesioni di cui al capo di imputazione.
Secondo la testimonianza del teste G.G., funzionario della ATS Insubria, il ribaltamento era stato causato da un cedimento o da un infossamento del terreno erboso su cui poggiava il macchinario atteso che il prato appariva un po' scosceso.
Il teste aggiungeva che, svolti i primi accertamenti, ed acquisito il manuale d'uso del mezzo, risultava la necessità di controllare il terreno prima di posizionare il mezzo e di utilizzarlo solo in piano o con pendenze leggere inoltre lo stesso non era adibito a sollevare persone ma solo cose.
La dinamica del sinistro era confermata anche dalla persona offesa che riferiva che era stato lui dall'alto a dirigere le operazioni di taglio dell'albero nel senso che era lui ad indicare a B.B. come spostare il braccio telescopico per consentirgli di procedere con la potatura.
Sulla scorta del compendio probatorio acquisito, il giudice di primo grado riteneva che gli imputati A.A. e D.D., datori di lavoro dell'imputato B.B., non potessero rivestire una posizione di garanzia rispetto all'infortunato titolare di ditta individuale.
Inoltre, non riteneva provata al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza di una violazione della normativa antinfortunistica che fosse dotata di efficacia eziologica rispetto all'evento lesivo come in concreto verificatosi. Quanto all'imputata D.D., riteneva che non fosse stato accertato se la stessa fosse stata a conoscenza dell'intervento compiuto prima del noleggio per adattare il macchinario all'attività che doveva essere compiuta da C.C., adattamento avvenuto in modo del tutto estemporaneo prima del noleggio.
4. Proposto appello avverso la sentenza di primo grado da parte del difensore della parte civile e ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero, la Corte d'Appello di Milano, ritenuta l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. in quanto tardivo, e quindi focalizzando il proprio esame unicamente sui motivi di ricorso proposti dalla parte civile ex art. 576 cod. proc. pen. ha ribaltato il giudizio assolutorio sia pure ai soli fini civili, ritenendo che le riscontrate violazioni, consistite nell'aver noleggiato a caldo un macchinario deputato esclusivamente al carico di merci e nell'averlo utilizzato su un pendio senza verificare le caratteristiche del terreno, fossero state decisive sotto il profilo causale nell'economia dell'infortunio.
5. Avverso detta sentenza d'appello proponevano ricorso per cassazione, con un unico atto, a mezzo del loro difensore di fiducia, A.A. e B.B., formulando due motivi di ricorso.
Con il primo deducono la violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali ed in particolare dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. nonché degli artt. 111 e 117 Cost. e 6 Convenzione Edu, per avere la Corte di appello di Milano riformato integralmente la sentenza assolutoria emessa in prime cure dichiarando la responsabilità, sia pure ai soli fini civili, dei ricorrenti senza avere prima proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'assunzione delle prove dichiarative acquisite in primo grado, oggetto di una differente valutazione da parte del giudice d'appello.
Si assume che, alla luce dell'ampia elaborazione giurisprudenziale precedente e successiva alla modifica del 2017 con la quale è stato novellato l'art. 603 cod. proc. pen., è pacifico che il possibile ribaltamento di una decisione assolutoria debba essere necessariamente anticipata dalla rinnovazione delle prove orali da parte del giudice di secondo grado, nell'ottica di un meccanismo processuale posto a tutela del principio di immediatezza e a presidio del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Si ritiene, in sintesi, che la Corte d'Appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame della persona offesa C.C. e del consulente tecnico Ing. H.H. L'omissione di tali incombenti rende il provvedimento impugnato privo della necessaria motivazione rafforzata. Con il secondo motivo deducono la violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 40, comma 2, cod. pen. nella parte della sentenza in cui la Corte d'Appello ha ritenuto la responsabilità dei ricorrenti sulla base della considerazione che essi fossero titolari di una posizione di garanzia nei confronti del C.C. Si assume che nel caso di contratto di nolo a caldo il garante della sicurezza del personale è l'utilizzatore ovvero il C.C. il quale peraltro dava le disposizioni.
6. La difesa della parte civile C.C. ha depositato memoria difensiva nonché conclusioni scritte e nota spese.
7. La difesa degli imputati ha depositato memoria di replica.
Diritto
l. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che questa Corte di legittimità (S.U., n. 27620 del 28.4.2016, Rv. 267487) ha chiarito come la previsione, contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, implichi che il giudice d'appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato), a seguito dell'impugnazione del Pubblico ministero, cha adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale e a risentire, quindi, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Costituisce, infatti, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; Manolachi c. Romania del 05/03/2013 e Flueras c. Romania del 09/04/2013; Lorefice c. Italia del 29/06/2017).
Tali principi sono stati poi cristallizzati nell'interpolazione dell'art. 603 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 58, della legge 23/6/2017 n. 103, che, inserendo il comma 3 bis, ha previsto - nel caso di appello del Pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento - l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per motivi attinenti alla "valutazione" della prova dichiarativa. In questo quadro si è anche precisato (Sez. 4, n. 49159 del 18/7/2017, Rv. 271518) che non è necessario rinnovare l'esame della fonte allorquando il contenuto dichiarativo resti immutato e il giudice di primo grado abbia operato una errata lettura del dato obiettivo, suscettibile di dar luogo a un cd. errore revocatorio. Si tratta dei casi tipici in cui la lettura della prova è affetta da un errore per omissione, invenzione o falsificazione.
In tal caso non vi è un equivoco sul significato, né una falsa rappresentazione ma mentre il significato rimane fermo e identico nella sua consistenza obiettiva e nel contenuto descrittivo ciò che viene in rilievo è la corretta o meno interpretazione delle norme.
Pertanto, il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto. (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021) Rv. 280562). In tal caso neppure ricorre un particolare onere motivatorio atteso che la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Rv. 276954). Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, nella specie la Corte di merito ha ritenuto non necessaria la rinnovazione istruttoria non implicando l'overturnig una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado ma invece la corretta applicazione della normativa richiamata. In altri termini il giudice d'appello è pervenuto alla conclusione della responsabilità di A.A. e B.B. non già sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti (ritenuti pacificamente accertati), ma sulla base di una diversa valutazione del nesso causale tra le riscontrate violazione e l'evento. In particolare ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare la pregnanza delle riscontrate violazioni decisive sotto il profilo causale nell'economia dell'infortunio che non si sarebbe verificato se, per portare in quota il C.C., fosse stata utilizzata un'attrezzatura specificamente destinata allo svolgimento di quel tipo di attività nel rispetto delle normative di sicurezza.
2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. È incontestato che nel caso che ci occupa venga in rilievo un'ipotesi di "nolo a caldo", contratto in base al quale il noleggiatore mette a disposizione dell'imprenditore/noleggiante non soltanto un macchinario ma anche un proprio dipendente, avente specifica competenza nel suo utilizzo. Si tratta di un contratto atipico, assimilabile come disciplina alla locazione di cose mobili o, meglio, alla "locatio operis" oppure al noleggio contemplato dal codice della navigazione ovvero all'appalto di servizi, in base al quale il concedente fornisce il godimento di una macchina con il relativo operatore. In altri termini, si configura come un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario, e da una accessoria, rappresentata dall'attività del soggetto addetto (sul punto Sez. III, n. 6923 del 13 giugno 1997, Rv. 208442).
Elemento differenziale tradizionalmente evidenziato anche da questa Corte ai fini della distinzione tra il tipo legale della locazione e il tipo sociale del noleggio (cfr. ad es., già Cass. 19/0/71985, n. 4294) è costituito dalla non applicabilità della disciplina della locazione in ordine ai rischi connessi all'attività compiuta mediante l'utilizzo della cosa, i quali ricadono sulla fornitrice, nella cui sfera di disponibilità è rimasto il bene oggetto del contratto.
Ebbene, nel caso di specie la Corte di merito ha evidenziato che, come risulta dal verbale di contravvenzione e di prescrizioni in atti, la ditta G. aveva fornito al C.C., a sua volta incaricato dai proprietari del terreno della potatura e dell'abbattimento di un pino marittimo, un'attrezzatura macroscopicamente non conforme all'uso per il quale era stata richiesta, vale a dire un cestello porta persone montato sulle forche della macchina che doveva servire solo per sollevare merci, come tale caratterizzata da un equilibrio precario per di più insistente su un terreno caratterizzato da una pendenza del 25% mentre il macchinario doveva operare in piano. Della movimentazione del mezzo era stato incaricato il figlio B.B., munito dell'apposito patentino. Oltre alla evidente inidoneità del mezzo, risultava del tutto mancante, come attestato dal teste G.G., ogni valutazione dei rischi derivanti dal sollevatore con l'applicazione del cestello per operazioni di potatura di rami in quota. In un simile contesto caratterizzato da una evidente inidoneità della macchina, plasticamente definita dalla Corte di merito come "raffazzonata", per di più utilizzata su un pendio con un'inclinazione del 25%, del tutto irrilevante è la circostanza, agitata dalla difesa dell'imputato, secondo cui le indicazioni sulle manovre da compiere fossero state impartite dal C.C. il quale si era limitato ad orientare l'operatore nel movimentare il braccio telescopico per avvicinarsi ai rami.
Va pertanto condiviso il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'appello che, ricostruita la dinamica del sinistro nonché il ruolo assunto dai G., ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dei medesimi in ordine alla causazione delle lesioni riportate dal C.C.
3.In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.C. liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.C. che liquida in Euro tremila, oltre ad accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.
