Cassazione Penale, Sez. 4, 27 aprile 2026, n. 15045 - Infortunio durante le operazioni di scarico delle casse. Rischio interferenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. FALLARINO Daniela - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a R il (Omissis)
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale cittadino aveva ritenuto B.B. e C.C., nelle rispettive qualità, penalmente responsabili, in cooperazione colposa tra loro, delle lesioni subite dal lavoratore D.D., aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, ha assolto il primo per non aver commesso il fatto, riconoscendo al secondo il beneficio della non menzione, con conferma nel resto.
La dinamica dei fatti all'origine del giudizio è stata ricostruita dai giudici del merito nei seguenti termini, sulla scorta di un compendio probatorio, costituito da prove testimoniali e documentali: in virtù di un contratto di trasporto, la società ARTERIA a r.l., amministrata dall' B.B. e specializzata nel trasporto di opere d'arte, aveva commissionato alla AUTOTRASPORTI C.C. Srl, amministrata dal C.C., il trasporto di opere d'arte per i casi in cui i propri mezzi fossero stati insufficienti per tutti i manufatti. Nella specie, il 19/10/2018, il lavoratore infortunato, dipendente della prima società e preposto alle operazioni di carico e scarico delle opere trasportate, si era trovato davanti al piazzale antistante l'azienda insieme a E.E., autotrasportatore della AUTOTRASPORTI C.C. Srl allo scopo di scaricare, unitamente ad altri due lavoratori, una cassa di legno contenente una statua del peso di circa Kg. 180. La cassa era contigua ad altra ben più grande e pesante (Kg. 400) ed entrambe, caricate da personale della AUTOTRASPORTI a Perugia, erano state agganciate per il viaggio mediante un'unica cinghia di fissaggio contro la parete sinistra del furgone. In attesa degli altri due lavoratori, quelli presenti e, tra essi, la stessa vittima, avevano svincolato le due casse dalla cinghia di fissaggio al fine di movimentare quella che avrebbero dovuto scaricare. Tuttavia, nel corso di tali operazioni preliminari, la cassa più grande si era inclinata all'interno del furgone, trascinando con sé la più piccola, così travolgendo e schiacciando, contro la parete opposta del mezzo, la persona offesa che, nell'occorso, riportava le lesioni meglio descritte in imputazione.
1.1. All'imputato C.C. (l'B.B. essendo stato assolto in grado di appello) si è contestato di non aver cooperato, con riferimento alle operazioni di carico e scarico delle opere d'arte, con l' B.B., datore di lavoro della persona offesa e committente del trasporto; in particolare, nella suindicata qualità, quale rappresentante legale della ditta alla quale era stato commissionato il trasporto delle opere d'arte, gli si è contestato di aver violato l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, sia con riferimento all'obbligo di cui al comma 1, lett. b), di informazione cioè della controparte circa i rischi presenti nella propria sfera organizzativa, non essendo stato informato il lavoratore infortunato del contenuto e del peso della cassa più grande; ma anche con riferimento alla regola cautelare di cui al comma 2 della stessa norma, per aver omesso di coordinarsi con l'altra società sia per la definizione dei soggetti responsabili della sicurezza nelle operazioni di scarico, che avuto riguardo allo scambio delle informazioni inerenti ai rischi introdotti nell'altrui sfera organizzativa; infine, il Tribunale ha ritenuto in capo all'imputato anche la violazione della regola cautelare di cui all'art. 168 D.Lgs. n. 81/2008, essendo emerso dall'istruttoria che l'imputato aveva omesso di adottare le misure organizzative necessarie e i mezzi appropriati per scongiurare rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
1.2. Il primo giudice, riconosciuta la sussistenza, nella specie, di un rischio da interferenza tra le due organizzazioni lavorative, aveva ritenuto che gli obblighi di coordinamento e informazione disattesi avessero proprio la funzione di prevenire rischi del tipo di quello concretizzatosi nell'evento. L'adozione di dette cautele avrebbe impedito il verificarsi dell'infortunio, poiché, da un lato, l'ancoraggio precauzionale a due cinghie autonome (ritenuto quale modalità sicura dagli operanti, cfr. pag. 4 della sentenza appellata e pag. 17 di quella impugnata) avrebbe trattenuto la cassa più grande anche a fronte di un comportamento imprudente o negligente dei lavoratori; dall'altro, la consapevolezza, da parte della vittima, della pericolosità del carico lo avrebbe indotto a stabilizzare la cassa più pesante e ad attendere l'arrivo dei colleghi prima di distanziare la cassa più piccola da scaricare. Quanto al comportamento del lavoratore, poi, quel giudice aveva escluso che la sua negligenza o imprudenza avesse interrotto il collegamento tra le violazioni colpose addebitate e l'evento, trattandosi di evenienze che il datore di lavoro è parimenti chiamato a gestire.
1.3. Dal canto suo, la Corte d'Appello, nell'esaminare i motivi di gravame (con i quali, qui in sintesi, la difesa del C.C. aveva contestato la sussistenza di una posizione di garanzia, stante l'incertezza sulla ripartizione, tra le due società, della responsabilità delle operazioni di consegna/ritiro/carico/scarico delle opere d'arte; la mancata individuazione ex ante della regola cautelare che si assume violata; l'introduzione di un rischio eccentrico da parte del lavoratore e dell'autista dipendente della AUTOTRASPORTI; la imprevedibilità dell'evento, siccome conseguenza del mancato rispetto, da parte del proprio dipendente, delle disposizioni impartite per prevenire gli infortuni e della decisione di fissare le casse con una cinghia, rimessa alla valutazione degli addetti a quelle operazioni; infine, il trattamento sanzionatorio), li ha ritenuti inidonei a scalfire l'impianto motivazionale della decisione appellata, ribadendo la sussistenza della posizione di garanzia dell'imputato, siccome appaltatore dell'attività commissionata dalla ARTERIA Srl, e tenuto, dunque, a osservare gli obblighi di coordinamento e informazione posti dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, a prescindere dal riparto in concreto della responsabilità sulle operazioni di scarico, il posizionamento e l'ancoraggio spettando certamente all'appaltatrice quanto alla sistemazione del carico sul proprio mezzo di trasporto, tale incertezza avendo semmai confermato il grave difetto di coordinamento contestato. Corretto era stato, poi, il vaglio della idoneità della condotta pretesa a scongiurare l'evento, con riferimento a ciascuna delle violazioni contestate, esclusa ogni efficienza causale interruttiva della imprudenza dei due lavoratori che avevano operato il disancoraggio, imprudenza che, pure, rientrava nel cono di rischio che il datore di lavoro avrebbe dovuto gestire. Infine, ha ritenuto congruo e proporzionato il trattamento sanzionatorio e non applicabile una pena pecuniaria sostitutiva.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando sei motivi, con i quali ha dedotto i vizi di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod proc. pen. con riferimento ad altrettanti punti della decisione.
2.1. Con il primo, in particolare, ha censurato la risposta data dal giudice del gravame al primo motivo d'appello, con il quale era stata contestata la sussistenza, in capo al C.C., di una posizione di garanzia. I giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto esistente, nella specie, un rischio da interferenza, attingendo a principi che il giudice di legittimità ha formulato con riferimento al settore dell'edilizia. Nella specie, posto che il garante non ha un obbligo di vigilanza assoluta sul lavoratore, come ritenuto nel passato, il rischio interferenziale sarebbe stato introdotto dal E.E., dipendente della società rappresentata dall'imputato, il quale, pur ricoprendo mansioni di autista, aveva deciso di prestare assistenza alla persona offesa nelle fasi di scarico. Si sarebbe trattato, per la diesa, di un comportamento tuttavia imprevedibile, oltre che dissonante rispetto alle competenze acquisite, cosicché sarebbe stato introdotto un rischio eccentrico rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia. Inoltre, oggetto del contratto con ARTERIA Srl era il mero trasporto delle opere d'arte da P a C , attività che la ditta dell'imputato aveva espletato in maniera ineccepibile, le casse non avendo subito alcuno spostamento lungo il tragitto. Sarebbe spettata, poi, alla società ARTERIA l'attività di scarico dei colli, come confermato dalle dichiarazioni dell'imputato e dal contenuto del D.U.V.R.I. prodotto dalla difesa dell'B.B., ove i rischi da movimentazione delle opere oggetto del trasporto erano indicati come "specifici", cioè di esclusivo appannaggio della committente, non potendo rilevare in contrario il fatto che un dipendente della AUTOTRASPORTI avesse assunto volontariamente il rischio – pur essendo edotto della regola cautelare da seguire per lo scarico delle opere – di aiutare la persona offesa a smobilizzare il carico senza attendere gli altri colleghi. Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che la decisione svelerebbe la sua incompatibilità con le emergenze processuali, proponendo interi stralci di prove orali che ha ritenuto a tal fine conducenti, sia quanto ai compiti inerenti alla fase dello scarico, propri della ditta committente; che avuto riguardo alle informazioni sui rischi specifici, considerato il rapporto di collaborazione di lunga data tra le due società, caratterizzato dalla implementazione della regola di ancoraggio e smobilizzazione delle opere d'arte.
2.2. Con il secondo motivo, si è contestata la risposta che il giudice d'appello ha dato al corrispondente motivo di gravame, avuto riguardo alla mancata individuazione di regole cautelari precise, tenuto conto, quanto agli obblighi di informazione, che ARTERIA Srl era perfettamente consapevole delle dimensioni e del peso delle casse; che la persona offesa aveva ammesso che lo scarico dovesse eseguirsi in quattro; che il teste F.F. aveva affermato che non era stata elevata alcuna contestazione sulla omessa formazione del lavoratore; che il teste G.G. aveva dichiarato che i dipendenti della committente avevano ricevuto una formazione generale e specifica, oltre a un addestramento sul campo, come confermato anche dagli attestati e dalle affermazioni della stessa persona offesa e dell'B.B. Con la conseguenza che, nella specie, la regola cautelare sarebbe stata formulata con giudizio ex post sull'assunto della inadeguatezza della regola cautelare sino a quel momento efficacemente implementata. I giudici del merito avrebbero individuato, poi, dei comportamenti alternativi dovuti, rinviando a ragioni tecniche per le quali il fissaggio con una sola cinghia sarebbe stato inidoneo, senza chiarire da dove sia stata desunta la regola che prevede l'ancoraggio con due cinghie, né verificare l'efficacia salvifica di tale ancoraggio, operando un richiamo alla distinzione tra regole cautelari rigide ed elastiche.
2.3. Con il terzo motivo, ha contestato la risposta data dal giudice d'appello al corrispondente motivo di gravame, contestando la ritenuta sussistenza del nesso di causa tra la colpa del ricorrente e l'evento lesivo: la motivazione sarebbe contraddetta dagli atti, avendo la Corte territoriale sostenuto in maniera apodittica la valenza salvifica del comportamento alternativo lecito (ancoraggio con due cinghie), senza considerare il comportamento abnorme della vittima, interruttivo di tale nesso, nè verificare se la violazione avesse determinato la concretizzazione del rischio che la regola mirava a prevenire, qualificando la negligenza della persona offesa come "lieve", valorizzando le intenzioni del lavoratore, senza considerare la sua conoscenza della necessità dello scarico in quattro e la finalità di finire più velocemente il lavoro. Cosicché, anche ignorando il peso del carico, il rispetto del protocollo da parte del predetto avrebbe certamente scongiurato l'evento. Inoltre, non sarebbe stato valutato il comportamento imprudente della persona offesa e del E.E. (disapplicazione della cinghia e movimentazione delle casse senza attendere l'arrivo degli altri colleghi) e la conseguente introduzione di un "sotto - evento" diverso rispetto a quello attinto dal fuoco della regola cautelare, ciò che avrebbe reso l'infortunio non "doppiamente tipico", per difetto di una connessione di scopo tra condotta inosservante e l'evento ridescritto hic et nunc.
2.4. Con il quarto motivo, ha contestato la risposta data dalla Corte territoriale al corrispondente motivo di gravame, avuto riguardo alla dimensione soggettiva della colpa, con specifico riferimento sia alla prevedibilità dell'evento, dall'istruttoria essendo emerso un affidamento ragionevole del ricorrente sul rispetto della prassi da parte di entrambi i lavoratori e l'assoluta discrezionalità dell'impiego di due cinghie in luogo di quella unica applicata; sia alla evitabilità di esso, conseguenza della condotta repentina e imprudente della vittima.
2.5. Con il quinto motivo, ha contestato la risposta data dalla Corte d'Appello al corrispondente motivo di gravame, con specifico riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, formulando un dissenso rispetto all'esito di sola equivalenza che si assume basato su una sorta di automatismo vietato dalla legge, senza confronto con i motivi di gravame, avendo i giudici ritenuto dirimente la gravità del danno, senza considerare la personalità dell'imputato, il suo encomiabile comportamento processuale, l'esperienza lavorativa e professionale e le responsabilità verso i propri dipendenti.
2.6. Infine, con il sesto motivo, la difesa ha ritenuto viziata la decisione anche con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, opponendo la illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non avere il giiudicante considerato che la persona offesa è stata integralmente risarcita, che la gravità del danno non può prevalere rispetto alla condizione personale dell'imputato, il quale, inoltre, non può essere gravato di alcun onere di allegazione, dovendo semmai l'autorità procedente fissare udienza apposita onde consentire l'acquisizione della documentazione mancante che, peraltro, nella specie risultava dagli atti del processo.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il tenore delle censure impone una premessa, a fronte di una conforme valutazione dei giudici dei due gradi di merito.
2.1. Intanto, i motivi di ricorso non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso in quella sede, dovendosi in tal caso considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01). E, in ogni caso, deve sempre sussistere una correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01).
Nella specie, dalla lettura doverosamente integrata delle due sentenze di merito, emergono in maniera assai precisa le ragioni alla stregua delle quali i giudici del merito hanno ritenuto ricorrere un rischio da interferenza. Parimenti, sono state esattamente individuate le condotte colpose addebitate all'imputato, previa descrizione delle regole cautelari preesistenti alla condotta, nonché il loro collegamento materiale con l'evento che la loro osservanza avrebbe scongiurato.
2.2. Inoltre, considerato il tenore delle censure, devono porsi alcune premesse relative all'inquadramento della fattispecie.
Nella materia della responsabilità per colpa, intanto, il principio di colpevolezza impone una verifica più complessa che si articola su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione – da parte del soggetto che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante – di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire; è parimenti esatto, poi, affermare che la giurisprudenza, nel tentativo di definire in maniera più nitida i contorni della responsabilità penale colposa, richiama costantemente alla necessità di uno scrutinio inteso a verificare se l'evento abbia o meno concretizzato proprio il fattore di rischio che le regole cautelari violate erano intese a prevenire e a rendere evitabile (in motivazione, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645 - 01, in cui si opera un richiamo a un indirizzo consolidato, con rinvio a Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008, Rv. 241475 - 01; n. 24898 del 24/05/2007, Rv. 236854 – 01; n. 5963 del 02/05/1998, Rv. 178402 - 01, ove si è sottolineata, per l'appunto, la necessità che la verifica del nesso di causalità nei termini sopra precisati avvenga sulla scorta di elementi fattuali certi e non di mere ipotesi o congetture). Ciò esprime, in sostanza, la necessità che l'inquadramento delle singole fattispecie vada compiuto all'interno del sistema normativo che costituisce la c.d. causalità della colpa. Pertanto, sul piano oggettivo, viene in rilievo la posizione dell'agente quale soggetto tenuto all'osservanza della regola cautelare; ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento, non solo materiale tra condotta ed evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi; sul piano soggettivo, resta salva l'ulteriore verifica dell'elemento psicologico del reato che, nel caso di responsabilità colposa, si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell'evento e della esigibilità del comportamento alternativo lecito. I confini dell'illecito colposo sono così ricostruiti in modo da consentire un maggior grado di personalizzazione di esso, tradizionalmente più esposto al rischio di interpretazioni che nascondono forme di responsabilità da posizione o oggettiva, in maniera coerente con il parametro costituzionale di cui all'art. 27, comma 1,Cost. (in motivazione, Sez. 4, n.45589 del 10/11/2021, Rv. 282596 - 01, in materia di circolazione stradale). Sicché, è corretto affermare che non ogni evento verificatosi può esser ricondotto alla condotta colposa dell'agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01). Il giudice, pertanto, non può limitarsi ad accertare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento dato, ma deve scrutinare quale sia il rischio che la norma violata è intesa a scongiurare. Inoltre, ai fini dell'accertamento della responsabilità per fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare (Sez. 4, n. 31490 del 14/04/2016, Rv. 267387 – 01). Ciò in quanto va scongiurato il pericolo derivante dalla "insufficiente riflessione che ancora si registra intorno alla complessa relazione tra titolarità di una competenza gestoria (del rischio) e regola cautelare, che indicando con quali specifici comportamenti deve operarsi quella gestione, concorre a definire l'ampiezza stessa di quella competenza". Sussiste, dunque, una "linea di confine... tra competenza gestoria e regola cautelare" che permette di ricollegare la responsabilità penale oltre il mero status di gestore del rischio, mediante la verifica se, nel caso concreto, era davvero richiesto di tenere un determinato comportamento; se quel comportamento, ove tenuto, avrebbe evitato l'evento pregiudizievole; infine, se quest'ultimo concretizzi proprio il rischio traguardato dalla regola cautelare violata (in motivazione Sez. 4, n. 31490/2016 cit., in cui si è, peraltro, precisato che l'intero edificio della responsabilità per fatto colposo trova un suo essenziale caposaldo nell'accertamento della ricorrenza di una condotta trasgressiva di regola cautelare causalmente efficiente rispetto all'evento, secondo i principi elaborati intorno all'art. 41 cod. pen.; cosicché, costruito tale caposaldo, l'indagine potrà condursi oltre, alla verifica della cd. causalità della colpa e poi della colpa in senso soggettivo).
3. Fatta tale premessa, i primi quattro motivi sono manifestamente infondati.
3.1. Intanto, nessuna delle sollecitazioni difensive ha scalfito la correttezza del ragionamento censurato, quanto alla ricorrenza, nel caso di specie, di un rischio da interferenza, con tutto ciò che ne segue quanto agli obblighi di cooperazione e informazione previsti dall'art. 26, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008.
Il concetto di interferenza in ambito lavorativo, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall'art. 26 del decreto cit., coincide, secondo la giurisprudenza, con il contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale. Pertanto, occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione – in quanto la ratio della norma è quella di obbligare il datore di lavoro a organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa (Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273257 – 01, anche in motivazione). Ciò che rileva, dunque, non è solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni. È tale situazione a generare la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. L'interferenza rilevante, pertanto, va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, rv. 275077 – 01, in cui la Corte, ritenendo irrilevante la veste civilistica del rapporto negoziale esistente tra le due imprese – in termini di contratto d'appalto o di contratto di trasporto – ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del legale rappresentante della società committente per la morte per folgorazione dell'autista, dipendente di una diversa impresa, che, procedendo alle operazioni di scarico di una partita di mangime nei silos della committente, aveva toccato con il braccio metallico in dotazione all'autocarro i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione).
In conclusione, possiamo dunque affermare che dalla interferenza nasce un rischio nuovo, di tipo relazionale, inerente non solo al contatto rischioso, ma alla stessa coesistenza, anche se non contemporanea, di più organizzazioni lavorative.
3.2. Nella specie, tale condizione è stata perfettamente illustrata dalle sentenze di merito, mediante il rinvio agli elementi della fattispecie esaminata, nella quale si erano trovate a coesistere due diverse organizzazioni in uno scenario lavorativo rappresentato dal furgone sul quale erano state caricate alcune casse, una delle quali avrebbe dovuto essere scaricata. E, l'interferenza nella specie, oltre a derivare dalla stessa configurazione delle lavorazioni, sorge anche dalla cooperazione tra le diverse maestranze esattamente nella fase preliminare allo scarico della cassa, nel momento, cioè, in cui essa fu disancorata dalla cinghia che la teneva legata al furgone, tuttavia, unitamente ad altro collo, ben più ingombrante e pesante.
3.3. Il tenore della motivazione censurata smentisce altresì l'assunto difensivo, secondo cui le regole di condotta violate sarebbero state ricavate ex post, assumendosi come dimostrato un dato asseritamente da dimostrare, ciò sia per il contenuto degli obblighi informativi di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, che per quanto riguarda la disciplina dell'attività di movimentazione di carichi, di cui all'art. 168 stesso decreto.
In particolare, quanto ai primi, la difesa ha sostanzialmente riproposto in questa sede una dissonante lettura delle prove che assume più corretta e persuasiva, laddove compito della critica sarebbe stato piuttosto quello di individuare nell'incedere argomentativo del giudice lacune motivazionali tali da rendere sostanzialmente tautologica la spiegazione offerta o contraddizioni o manifeste illogicità rilevanti ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen.
Nella specie, le operazioni di scarico delle casse erano sempre eseguite da squadre miste, composte cioè da lavoratori dell'una e dell'altra società; con l'ulteriore precisazione che il carico delle stesse era stato effettuato dalla società amministrata dal C.C., cui competeva conoscerne le caratteristiche e le modalità di posizionamento e fermo sul mezzo utilizzato per il trasporto. Il che aveva determinato, da parte dell'imputato, l'introduzione di un rischio all'interno della sfera di competenza di ARTERIA Srl e, proprio in ciò, è stata ravvisata dai giudici la fonte degli obblighi di confronto e coordinamento con la committente per la gestione del rischio interferenziale ricollegato ai manufatti caricati sul furgone, anche a prescindere dalla competenza esclusiva dei soli lavoratori di ARTERIA a svolgere le operazioni di scarico.
Quanto, invece, alla regola cautelare inerente alle modalità di ancoraggio delle casse sul furgone, i giudici hanno richiamato l'art. 168, D.Lgs. n. 81/2008 che, al comma 2, prevede che, ove non sia possibile evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nella specie, trattasi di una norma cautelare certamente non rigida, che – per la sua applicazione – necessita di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare (al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento). Ciò richiede al giudice un maggior rigore nella sua individuazione, rigore al quale, nella specie, si sono però attenuti i giudici del merito, nella individuazione della regola di condotta preesistente, correttamente individuata alla stregua delle circostanze del caso concreto. La regola dell'impiego delle cinghie autonome per la sistemazione delle casse sul mezzo di trasporto, infatti, non è stata ricavata in base a ciò che le neuroscienze definiscono un hindsight bias o un outcome bias: al contrario, alle pagg. 4 e ss. della sentenza appellata e 17 e ss. di quella impugnata in questa sede, i giudici del doppio grado hanno precisato che l'indicazione della modalità lavorativa ritenuta corretta e idonea a scongiurare proprio l'evento verificatosi era stata fornita dal personale tecnico ATS, secondo cui, peraltro, anche ove i due lavoratori avessero atteso l'arrivo degli altri componenti della squadra, il peso e l'instabilità della seconda cassa, siccome legata a quella più piccola da un'unica cinghia, ne avrebbe in ogni caso determinato il pericolo di caduta.
In conclusione, le norme di sicurezza violate sono state individuate in maniera precisa. Il loro scopo era esattamente quello di richiamare il datore di lavoro alla gestione del rischio correlato al carico e allo scarico di merce pesante, in un segmento della lavorazione che presupponeva la compresenza, all'interno del luogo di lavoro (tale essendo non solo il piazzale di parcheggio del furgone, ma lo stesso spazio interno a esso), di più organizzazioni lavorative.
3.4. Quanto, poi, al tema della corretta individuazione del nesso di causa tra la condotta colposa contestata e l'evento lesivo, la difesa, da un lato, ha contestato il giudizio controfattuale svolto dai giudici del merito; dall'altro, ha opposto l'efficacia interruttiva del comportamento imprudente e/o negligente dei lavoratori.
Nessuno degli assunti difensivi coglie nel segno, anche per il difetto, ancora una volta, di un effettivo confronto con il ragionamento svolto nelle sentenze di merito, non rilevandosi l'introduzione di alcun sotto evento intermedio tra la condotta del ricorrente e l'infortunio occorso al lavoratore, avente efficacia interruttiva del nesso eziologico tra la prima e il secondo.
Come chiarito dal diritto vivente, "Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli." (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). Proprio muovendo dal concetto di rischio, si è anche successivamente precisato, sempre in tema di reati omissivi colposi, che la posizione di garanzia – che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante – deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro (Sez. 4, n. 57937 del 09/10/2018, Ferrari, Rv. 274774 – 01), nonché la effettiva presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n. 37224 del 05/06/2019, Piccioni, Rv. 277629 – 01; n. 19558 del 14/01/2021, Mussano, Rv. 281171 – 01; n. 21869 del 25/05/2022, Tomasso, Rv. 283387 – 01). Dalla lettura dei più recenti arresti di legittimità, è dato cogliere, dunque, uno stretto collegamento tra la posizione di garanzia, intesa come categoria che racchiude il ruolo e le responsabilità del soggetto che ha assunto la gestione di un determinato rischio, facendosi carico del bene protetto, e la necessità di delimitarne la sfera di responsabilità, attraverso lo strumento normativo costituito dall'art. 41, capoverso, cod. pen.: infatti, "la diversità dei rischi interrompe, per meglio dire separa le sfere di responsabilità" (in motivazione Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit.).
Orbene, nella specie, i giudici del merito, dopo aver precisato che l'osservanza delle regole cautelari violate avrebbe, con ragionevole certezza, evitato l'evento, atteso che l'aggancio della cassa con una cinghia autonoma avrebbe impedito l'effetto trascinamento della cassa più pesante, legata all'altra proprio dall'unico strumento di fissaggio sul mezzo di trasporto, hanno altresì osservato che la corretta gestione di quel rischio avrebbe assorbito anche l'imprudenza degli addetti allo scarico, poichè le dovute informazioni sulle caratteristiche del carico avrebbero indotto il lavoratore di ARTERIA Srl ad assicurare la cassa più pesante prima di procedere alla movimentazione di quella da scaricare. Pertanto, anche il comportamento dei lavoratori, nella specie, rientrava nel cono del rischio che spettava all'imputato governare, rischio prevedibile in considerazione delle caratteristiche dei manufatti trasportati, oltre che evitabile mediante l'adozione delle cautele pretermesse.
Del tutto irrilevante, poi, è il richiamo operato in maniera generica al principio dell'affidamento in materia di responsabilità colposa: trattasi, infatti, di principio non operante allorché la condotta colposa abbia la sua origine nell'omesso rispetto di norme cautelari, specifiche o comuni, da parte di chi lo invoca. Quando il soggetto su cui grava l'obbligo di garanzia abbia posto in essere una condotta colposa, con efficienza causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa di chi sia intervenuto successivamente, persiste la responsabilità del primo soggetto, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che tuttavia deve avere fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente provocata o modificato la pregressa situazione, a tal punto da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata. In altri termini, per escludere la continuità delle posizioni di garanzia, è necessario che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore, o eliminandole o modificandole in modo tale da non poter essere più attribuite al precedente garante (Sez. 4, n. 46824 del 26/10/2011, Castellano, Rv. 252140; Sez. 4, n. 27959 del 5/06/2008, Stefanacci, Rv.240519).
Ciò che, nella specie, non è ravvisabile, rientrando la condotta dei lavoratori esattamente nella sfera di gestione del rischio correlato allo svolgimento delle operazioni inerenti allo scarico delle merci trasportate, nelle quali rientravano anche le preliminari operazioni di movimentazione delle casse all'interno del furgone utilizzato per il trasporto.
6. Anche il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati.
6.1. La difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine al giudizio di comparazione, con ciò manifestando un mero dissenso inidoneo a introdurre elementi indicativi di un vizio dell'incedere argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Sul punto, va ribadito che il relativo giudizio costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181 – 02, in cui si è ribadito che non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto; Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 – 01, in cui si è affermato che, per il carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa).
Ora, nella specie, la Corte territoriale, nel confermare la congruità della pena (mesi due di reclusione) rispetto al fatto, ha condiviso il giudizio di comparazione degli elementi circostanziali in termini di sola equivalenza, sotto tale aspetto avendo ritenuto che la pregnanza dell'aggravante, tale in relazione all'entità delle lesioni patite dalla persona offesa, non potesse risultare del tutto soccombente rispetto alle circostanze attenuanti riconosciute in ragione del buon comportamento successivo ai fatti, tenuto anche conto che tale comportamento era già stato considerato dal primo giudice ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche medesime.
6.2. Quanto, infine, al tema della pena sostitutiva, la Corte ha correttamente precisato che il Tribunale non era incorso in alcuna violazione di legge, atteso che l'art. 545-bis, cod. proc. pen. prescrive la necessità di acquisire il consenso dell'imputato solo allorrquando il giudice ritenga di non poter decidere al momento della decisione, egli non essendo tenuto a proporre l'applicazione della pena sostitutiva, siccome investito di un potere discrezionale. E, nella specie, il Tribunale aveva escluso, sia pur implictamente, la ricortrenza dei relativi presupposti. La Corte territoriale ha sviluppato tale conclusione, affermando che, nel caso all'esame, la pena sostitutiva avrebbe svilito la finalità rieducativa della pena, siccome non proporzionata alla gravità della condotta, avuto riguardo alla gravità del danno arrecato, avendo la persona offesa riportato postumi invalidanti permanenti.
Nessuno dei vizi denunciati è rinvenibile in tale incedere argomentativo, peraltro coerente con i principi già affermati da questa Corte di legittimità, sia quanto alla centralità della prognosi rieducativa ai fini della valutazione di che trattasi (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01); che avuto riguardo alla necessità di contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza di assicurare la proporzionalità "quantitativa " e "qualitativa" della pena (Sez. 6, n. 1034 del 02/12/2025, dep. 2026, L., Rv. 289169 – 01). Si tratta, in sostanza, di una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea alla individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 – 01).
7. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). Deve disporsi l'oscuramento dei dati sensibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Oscuramento dati sensibili.
Così è deciso in Roma, il 18 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.
