Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 2 aprile 2024
Validità: 01.04.2024 - 31.12.2026
Parti: Iperceramica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Iperceramica
Fonte: uiltucsemiliaromagna.it


Sommario:

 

Premessa
Ambito di applicazione
Art. 1 Relazioni industriali
Art. 2 Diritti d’informazione
Art. 3 Terziarizzazione e appalti
Art. 4 Organizzazione del lavoro
Art. 5 Congedo parentale
Art. 6 Mercato del lavoro
Art. 7 Saletta sindacale
Art. 8 Calendario ferie
Art. 9 Permessi
Art. 10 Lavoro straordinario
Art. 11 Lavoro ordinario notturno
Art. 12 Formazione
Art. 13 Buoni pasto
Art. 14 Lavoro Agile- Smart Working

 

Art. 15 Premio di risultato
Art. 16 Anticipo trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 17 Ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 17/A Istituzione commissione salute e sicurezza
Art. 18 Mancati infortuni
Art. 19 Diritto allo studio-permessi studio
Art. 20 Pari opportunità
Art. 21 Tutela e dignità della persona
Art. 22 Contrasto alla discriminazione
Art. 23 Diritti LGBTQIA+ e Carriera alias
Art. 24 Molestie
Art. 25 Stalking e maltrattamenti familiari
Art. 26 Inserimento lavorativo diversamente abili
Art. 27 Accomodamenti ragionevoli
Decorrenza e durata


Accordo Integrativo Aziendale

Premessa
Il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello vigente per i dipendenti di aziende del Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto dalle OO.SS maggiormente rappresentative Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, Uiltucs-Uil.

Ambito di applicazione
Il presente contratto integrativo aziendale si applica a tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti presso la sede legale e amministrativa (uffici e magazzino) della società Iperceramica spa di Fiorano Modenese.

Art. 1 Relazioni industriali
Le parti concordano di sviluppare un sistema di relazioni sindacali improntate alla reciproca correttezza e trasparenza, per l’individuazione delle soluzioni più adeguate, alle problematiche aziendali e del personale, al fine dell’efficienza aziendale e della soddisfazione del personale
Si chiede di riconoscere l'attuazione e il rispetto della L. 300/70 alle OOSS RSU / RLS Filcams_Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) e del CCNL TDS applicato Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil pertanto, le assemblee indette dalle OO/SS dovranno essere retribuite, entro il limite delle 10 ore annue, anche se svolte fuori dal proprio orario di lavoro, e sarà garantito il diritto di usufruire dei permessi sindacali previsti dal CCNL applicato, sopra indicato.
L'azienda dovrà garantire a tutti i livelli di confronto, sede legale e amministrativa (uffici e magazzino), territoriale, regionale e Nazionale lo scambio d' informazioni, sia su richiesta delle OOSS, che delle RSA/RSU/RLS, con lo scopo di prevenire, anticipare e risolvere congiuntamente tutte le eventuali problematiche che dovessero presentarsi.
L'azienda si impegnerà a tutti i livelli di confronto sindacale a fornire le informazioni richieste dalle OOSS, e/o RSA/RSU/RLS, sui temi a titolo esemplificativo ma non esaustivo
• Informazioni e piano di sviluppo
• Formazione professionale
• andamento dell'occupazione
• Struttura occupazionale (tempo indeterminato/determinato - full time/part time - smart working)
• organizzazione del lavoro
• ambiente e sicurezza
• parità di genere
• molestie sul luogo di lavoro
• diritti LGBTPQIA+ riconoscimento alias
• ammortizzatori sociali
• sostenibilità ambientale
• responsabilità sociale d'impresa
• ristrutturazioni, rimodernamenti
• innovazioni di prodotto, tecnologie di processo
• terziarizzazioni, appalti
• indagine stress da lavoro correlato
• incidenza infortuni
• suddivisione per tipologia d'infortunio
• mancati infortuni
• Andamento economico-finanziario
• Programmazione investimenti
• Resoconto delle ore di straordinario suddivise per reparto
• sistema dell’inquadramento
• Percorsi di crescita professionale
• Andamento welfare aziendale

Art. 2 Diritti d’informazione
Apposito incontro con RSA/RSU/RLS e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil territoriali di Modena almeno una volta all'anno (nonché su richieste delle parti) per informazioni su: situazione economica, condizioni del mercato di riferimento, programmi di sviluppo, investimenti e politiche commerciali, livelli occupazionali, stabilizzazione con particolare attenzione al lavoro somministrato, eventuali introduzioni di nuove tecnologie (per informazioni deve intendersi la trasmissione di dati inerenti la società da parte del datore di lavoro, tecnologia impiegata e organizzazione del lavoro in atto, consistenza e distribuzione effettiva dei lavoratori).
L’azienda si impegna altresì a informare RSU/RSA/RLS e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl e Uiltucs-Uil territoriali Modena rispetto all’eventuale attivazione di tirocini e percorsi di alternanza scuoia/lavoro.
Almeno due volte l'anno (nonché su richieste delle parti) potranno essere richiesti incontri per informazione su: ore di lavoro straordinario effettuate per reparto e per lavoratore; ore di lavoro supplementare per reparto e per lavoratore, numero di contratti a Td (definizione di lista di stabilizzazione a Tln) e somministrati e/o lavoratori/trici in appalto presenti nel periodo e utilizzo dei somministrati e/o lavoratori/trici di cooperative (definizione di lista di assunzione diretta in Iperceramica spa), numero di lavoratori assunti a tempo determinato, apprendisti.
Confronto costante finalizzato ad intese con le RSA/RSU/RLS e OO.SS su modifiche dell’organizzazione del lavoro, modifiche di organico.
L'azienda s'impegna in relazione a eventuali esuberi di personale, trasferimenti, aperture nuovi locali/appalti a non compiere atti unilaterali, e in ogni caso ad informare con almeno 60 Giorni di anticipo RSA/RSU/RLS e OOSS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil per avviare un confronto teso ad individuare soluzioni condivise e per ridurre l'impatto sociale.
Impegno delle parti a non assumere iniziative unilaterali senza il preventivo confronto con RSA/ RSU / RLS e Filcams_Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil territoriali Modena.

Art. 3 Terziarizzazione e appalti
Si chiede che l'azienda s'impegni a garantire, per le attività svolte in appalto o terziarizzate, tramite confronto preventivo, che a lavoratrici e lavoratori venga applicato il corretto CCNL di riferimento per l'attività svolta, di cui sono firmatarie le OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale Cgil, Cisl, Uil nonché il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi attualmente applicato in azienda sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil ed eventuali contratti integrativi applicati, al fine di evitare il fenomeno del dumping contrattuale alimentato dai cosiddetti "contratti pirata”. L’azienda si impegna altresì per tali imprese a verificare il pieno rispetto delle normative di salute e sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, nonché la regolarità fiscale e contributiva (DURC).
Annualmente l'azienda fornirà alle OO.SS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs- Uil e alla RSA/RSU/RLS informativa rispetto alle attività cedute in appalto con dettaglio di imprese utilizzate, numero di addetti, CCNL applicato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil

Art. 4 Organizzazione del lavoro
Turni, flessibilità oraria, orario di lavoro
In caso di modifiche organizzative riguardanti gruppi di lavoratori/reparti che comportino diversi carichi di lavoro e/o modifiche di mansioni le stesse saranno preventivamente comunicate alle RSA/RSU e contestualmente alle OOSS firnatarie del presente accordo.
Possibilità di variare temporaneamente o definitivamente l’orario di lavoro (da FT a PT) per particolari esigenze al rientro dalla maternità nell'ambito almeno del 5% rispetto a quanto stabilito dall’art. 100 del CCNL TDS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. L’azienda s’impegna in tal senso a favorire l’orario richiesto dalla lavoratrice e dal lavoratore per garantire una reale conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di genitorialità condivisa a lavoratrici e lavoratori (impiegati palazzina uffici) con figli minori di 3 anni, e sarà concessa una flessibilità in entrata e in uscita di 1 ora totale sull'orario giornaliero contrattuale.
Possibilità di variare temporaneamente o definitivamente l'orario di lavoro (da FT a PT ) per particolari esigenze legate, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: all’ accudimento di familiari, figli minori, nuclei mono genitoriali, ecc.... L'azienda s’impegna in tal senso a favorire l’orario richiesto dalla lavoratrice e dal lavoratore per garantire una reale conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di cura e della genitorialità, dando precedenza a lavoratrici e lavoratori con figli in età pre- scolare o per assistenza di familiari con inabilità o anziani a carico o comunque residenti nella stessa abitazione.
L'Azienda s'impegna a valutare con attenzione per i nuclei monogenitoriali con minori di 14 anni e ai lavoratori che assistono familiari con inabilità, turni agevolati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: turno unico, no notturno, compatibile con entrata e Suscita da scuola, ecc...
Sarà valutata in base alle mansioni della lavoratrice o lavoratore richiedente la possibilità di lavorare in modalità agile- Smart Working
In accordo tra le parti altre possibili richieste al di fuori delle casistiche individuate saranno oggetto di valutazione dell’azienda e di eventuale confronto con le OOSS di riferimento, RSA/RSU.

Art. 5 Congedo parentale
Il congedo parentale seguirà le modalità di norma vigente.
[…]

Art. 6 Mercato del lavoro
Le parti condividono che il contratto a tempo indeterminato sia la forma normale di assunzione.
[…]
L'Azienda s'impegna ad informare le rappresentanze sindacali RSA/RSU/RLS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil del sito produttivo e le OOSS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil territoriali sulle assunzioni di carattere temporaneo effettuate ai sensi di legge che saranno, nello specifico, i contratti a termine, la somministrazione a termine, le cooperative a termine.

Art. 7 Saletta sindacale
L'Azienda installerà una bacheca sindacale (separata dalla bacheca aziendale) sia in palazzina che in magazzino e le chiavi delle stesse saranno consegnate ad ogni delegato RSA/RSU/RLS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil
L'azienda metterà a disposizione delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU/RLS) una sala accessibile ai lavoratori. Su richiesta delle RSA/RSU/RLS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil verrà concessa la possibilità di utilizzo di stampante e computer per stampare materiale informativo di carattere sindacale.

Art. 9 Permessi
Si recepisce integralmente l'Art. 158 CCNL TDS
[…]
Saranno riconosciute a tutte le lavoratrici e i lavoratori, 20 ore di permessi aggiuntivi (da riproporzionarsi su base orario contrattuale FT e PT) per visite mediche personali o per accompagnare familiari, fruibili a ore o a giornate intere con presentazione del giustificativo al momento della richiesta.
[…]
Saranno riconosciute a tutte le lavoratrici e i lavoratori, 40 ore di permessi retribuiti aggiuntivi (da riproporzionarsi su base oraria contrattuale FT e PT) riconosciuti per ricoveri ospedalieri o in strutture private riconducibili alla transizione di genere con presentazione del giustificativo al momento della richiesta.
[…]
Saranno riconosciute 40 ore di permessi retribuiti aggiuntivi (da riproporzionarsi su base oraria contrattuale FT e PT) riconosciuti per ricoveri ospedalieri o in strutture private riconducibili a trattamenti per la gravidanza assistita con presentazione del giustificativo al momento della richiesta.
[…]
Saranno riconosciute 40 ore di permessi retribuiti aggiuntivi (da riproporzionarsi su base oraria contrattuale FT e PT) in caso di adozioni o affidi con presentazione del giustificativo al momento della richiesta.
[…]

Art. 10 Lavoro straordinario
Si recepisce integralmente l’Art. 149 CCNL TDS
Il lavoro straordinario sarà effettuato previa autorizzazione del proprio responsabile e/o facente funzione […]

Art. 14 Lavoro Agile- Smart Working
In conformità a quanto previsto dalla legge n.81/2017, Cap. II, artt. 18-23 (così come integrata dalla legge 145/2018)
L'azienda dalla pandemia in poi, si è trovata nelle condizioni di incrementare questa modalità di lavoro per garantire continuità e copertura necessaria per i vari reparti/uffici.
Le parti convengono di regolamentare questo processo e stabilire la platea avente diritto.
Le parti ritengono parte integrante del presente accordo il quadro organizzativo attraverso il quale saranno individuate le posizioni lavorative la cui mansione è compatibile con il lavoro agile.
Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria.
Possono presentare richiesta di adesione al lavoro agile solo gli impiegati della palazzina uffici a cui si applica il presente accordo.
La Società dovrà valutare la richiesta presentata in base alle mansioni della lavoratrice o lavoratore richiedente e comunicare l’accoglimento o il rigetto non oltre 15 giorni dalla domanda.
In caso di accoglimento, l'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione di apposito accordo individuale previsto per legge.
L'accordo individuale, deve essere formulato per iscritto ed evidenziare: - la volontarietà dell'espletamento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile; -l'invarianza della sede di lavoro che rimane quella assegnata; - la durata della modalità di lavoro agile, se a tempo determinato o a tempo indeterminato; - diritto di recesso - il numero di giornate lavorative settimanali/mensili per le quali è previsto l'espletamento del lavoro agile e l’orario di lavoro da effettuare nell'arco della giornata.
Il lavoratore e il datore di lavoro possono recedere dall'accordo individuale nei termini previsti dall'art. 19, comma 2, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 motivando tale decisione.
La sottoscrizione dell’accordo individuale implica l’adesione alla disciplina organica del nuovo modello di lavoro fondato su quanto specificato nel presente accordo ed in quello individuale.
La Società fornisce gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa esterna ai locali aziendali. Qualora si rendesse necessario sarà compito dell'azienda operare affinché siano attivate le tecniche necessarie per la connessione sicura agli applicativi aziendali.
Per lo svolgimento della prestazione in modalità agile il lavoratore è tenuto a utilizzare gli strumenti tecnologici per l’attività lavorativa in conformità con le disposizioni di legge e le normative aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela della privacy, proprietà intellettuale e sicurezza informatica.
In relazione a quanto sopra, è pertanto cura del dipendente segnalare con tempestività, gli eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa e dame immediata comunicazione al proprio responsabile nel caso di malfunzionamento della connessione o delle dotazioni aziendali assegnate alfine della risoluzione del problema. Qualora il malfunzionamento persista, il responsabile indicherà al lavoratore, tenendo conto delle eventuali esigenze pratiche del lavoratore, le modalità di proseguimento della prestazione
In caso di Impedimenti tecnici prolungati il lavoratore potrà essere richiamato in sede di lavoro.
L'onere di riparazione/sostituzione, salvo casi di dolo e colpa grave, è totalmente a carico della Società senza possibilità di rivalsa, così come il canone assicurativo contro furto o smarrimento.
La prestazione lavorativa sarà eseguita entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale e da contratto individuale.
In materia di Sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si rinvia a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 22 e 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.

Art. 17 Ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le parti riconoscono il valore e l'importanza dell’osservanza attiva della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al riguardo si impegnano a collaborare per il rispetto di quanto previsto dal T.U. 81/2008 e istituiscono la settimana di formazione informazione su salute e sicurezza, all’interno della quale saranno previste iniziative dì sensibilizzazione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 17/A Istituzione commissione salute e sicurezza
A tal fine viene costituita la commissione paritetica formata da tre referenti di Iperceramica spa e da una rappresentanza dei lavoratori costituita da tre RSA/RSU/RLS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
In una logica di proficua collaborazione e miglioramento continuo delle procedure sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, Iperceramica spa si impegna a fronte di infortunio o di un "mancato infortunio” avvenuto nel magazzino, a dame tempestiva informazione alla RLS/RSA/RSU Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione convengono - previo confronto tra RSPP, RLS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. e azienda - di sperimentare sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni, nell'intento di individuare interventi e/o soluzioni organizzative al fine di prevenire la possibilità che gli stessi possano divenire infortuni. Le stesse linee di cui al comma precedente verranno applicate anche nelle attività di monitoraggio del premio di risultato all’art.15 al fine di prevenire eventuali danni alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
Le parti, inoltre, convengono di definire un percorso logico e metodologico attraverso un monitoraggio periodico per verificare eventuali rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori potenzialmente esposti allo stress da lavoro correlato anche in riferimento al rischio associato a condizioni che potrebbero compromettere il benessere organizzativo e l’eventuale presenza di comportamenti molesti (legge n.4 del 15 Gennaio 2021).
Iperceramica spa s’impegna a verificare la corretta consegna e utilizzo dei DPI, il rispetto delle prescrizioni mediche individuali, sollevamenti, orari ecc...

Art. 18 Mancati infortuni
Iperceramica spa si impegna inoltre, a fronte di infortunio o di un "mancato infortunio" a darne tempestiva informazione ai RLS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul luogo, di lavoro, convengono - previo confronto tra RSPP, RLS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e azienda - di sperimentare sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni, nell'intento di individuare interventi e/o soluzioni organizzative al fine di prevenire la possibilità che gli stessi possano divenire infortuni.

Art. 20 Pari opportunità
Nel pieno rispetto del divieto di ogni forma di discriminazione e nel confermare la piena parità nell'opportunità di progressione di carriera e nella valutazione dei talenti, Iperceramica continuerà ad operare tenendo conto, nella sua politica di assunzione, di collocamento all'Interno della propria organizzazione e dì sviluppo della formazione ed aggiornamento professionale, del principio delle pari opportunità.

Art. 21 Tutela e dignità della persona
Al fine di tutelare la dignità personale dei lavoratori/trici, Iperceramica spa si adopera per favorire il mantenimento di un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità, della libertà e della inviolabilità della persona, pertanto al rispetto ed alla reciproca correttezza e nel quale trovi pieno riconoscimento il principio di pari opportunità e di eguale trattamento delle persone.
A tal fine Iperceramica spa ribadisce che le molestie (ovvero "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo di violare la dignità della persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo) rappresentano comportamenti discriminatori e quindi vietati. Nell'ipotesi in cui si verifichino simili episodi, Iperceramica spa adotterà i provvedimenti conseguenti nel rispetto della normativa contrattuale e di legge vigente.

Art. 22 Contrasto alla discriminazione
L'Azienda s'impegna a contrastare fermamente ogni forma di discriminazione legata al genere, religione, provenienza geografica (con una particolare attenzione alle esigenze trans e non binarie)
L'Azienda s'impegna ad inserire specifici moduli nei corsi di base destinati alla formazione dei responsabili di struttura con particolare riferimento alla legge 125/91.

Art. 23 Diritti LGBTQIA+ e Carriera alias
Iperceramica spa riconosce la c.d. carriera alias, ovvero possibilità di comparire nei documenti interni con il nome che corrisponde alla propria identità di genere anche se diverso da quello anagrafico, senza che questo incida sui riferimenti legali.
Si concorda che, una volta esauriti i permessi retribuiti previsti, il lavoratore potrà godere di permessi non retribuiti per seguire terapie e presenziare ad appuntamenti finalizzati al percorso di transizione.
Iperceramica spa s’impegna ove possibile a prevedere una turnistica favorevole ad agevolare gli appuntamenti.
Identificazione attraverso idonea cartellonistica della Toilette Gender- Neutral

Art. 24 Molestie
Al fine di tutelare la dignità ed il rispetto nei luoghi di lavoro, l'azienda si impegna a promuovere la diffusione di una cultura aziendale che riconosca il valore di tali principi. Le parti, in materia di molestie e violenze nel luogo di lavoro recepiscono l’art 38 del CCNL per i lavoratori dipendenti del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30 luglio 2019, i contenuti dell'accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007, nonché l'accordo regionale Emilia-Romagna del 16 Aprile 2018. Iperceramica ritenendo inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali. Si impegnano pertanto a dare un'ampia diffusione al tema in oggetto, promuovendo e sensibilizzando tutto il personale su tali tematiche.

Art. 25 Stalking e maltrattamenti familiari
In aggiunta ed a completamento delle tutele introdotte dal D.Lgs 80/2015 in favore delle donne vittime di violenza di genere, si conviene di riconoscere quale condizione di miglior favore, in aggiunta a quanto già riconosciuto dalla norma di legge e dal CCNL applicato Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto dalle OO.SS maggiormente rappresentative Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, un congedo retribuito pari a 3 mesi al 70% rispetto la normale retribuzione lorda e un congedo non retribuito pari a 6 mesi per i lavoratori che, a prescindere dal sesso, siano oggetto di atti persecutori (cd stalking) o maltrattamenti familiari.
Ai fini della fruizione del presente congedo, i lavoratori a prescindere dal sesso, che hanno già fruito del congedo di cui all'art. 24 del D.Lgs 80/2015 dovranno allegare alla richiesta della certificazione dei servizi sociali del comune di residenza, dei centri antiviolenza o delle case rifugio. Negli altri casi, nella richiesta deve essere documentata la sussistenza del motivo di congedo mediante attestazione della querela ovvero certificazione dell’avvio del procedimento penale.
Per le vittime di violenza Iperceramica spa s’impegna, ove possibile, a prevedere la possibilità di trasferimento su altre sedi.

Art. 26 Inserimento lavorativo diversamente abili
Iperceramica spa s’impegna, ove possibile, all’inserimento lavorativo di lavoratrici e lavoratori diversamente abili, attraverso l’utilizzo degli strumenti legislativi di sostegno alla categoria.

Art. 27 Accomodamenti ragionevoli
Iperceramica spa al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, in caso di accertate inidoneità al lavoro si impegna a adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

La presente ipotesi è subordinata alla approvazione attraverso assemblea dei Lavoratori.
Letto confermato e sottoscritto in data 02/04/2024 in Fiorano Modenese (MO)