Tipologia: Ipotesi di Accordo
Data firma: 11 giugno 2025
Validità: 11.06.2025 - 31.12.2027
Parti: MSC Crociere e Filt-Cgil, Uiltrasporti, RSA
Settori: Trasporti, Marittimi, MSC Crociere
Fonte: marittimienavi.net
Sommario:
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Premessa e durata |
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Orario di lavoro |
Ipotesi di Accordo del contratto Aziendale MSC Crociere spa dell’11 giugno 2025, integrativo del CCNL Marittimi - personale di terra (sezione 15)
Il giorno 11 giugno 2025, in Napoli, tra MSC Crociere spa, […] e le segreterie regionali di Filt-Cgil Campania e Liguria […] e Uiltrasporti Campania e Liguria […] e le rappresentanze sindacali aziendali (RR.SS.AA) […]
È stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il Contratto Aziendale, avente ad oggetto, tra l’altro, l’introduzione in via sperimentale di un sistema premiale modulato su parametri di produttività ed efficienza organizzativa.
Premessa e durata
Il presente accordo, primo contratto aziendale della MSC Crociere spa, ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2027, salvo le diverse e specifiche decorrenze previste per i singoli istituti disciplinati dal presente accordo.
Le parti si impegnano ad una tempestiva revisione ove dovessero intervenire innovazioni e modifiche migliorative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, o di Legge, in contrasto con le materie qui regolate.
Le parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo almeno sei mesi prima della anzidetta scadenza.
Ambito di applicazione
Il presente Accordo riguarda unicamente il Personale dipendente della Società MSC Crociere Spa (n° registro imprese 05420180639) occupato presso la sede legale di Napoli e presso le sedi periferiche della medesima Società.
Conciliazione vita-lavoro
Ferie trasferite al conto permessi retribuiti
Per venire incontro alla richiesta dei lavoratori di poter disporre di un’adeguata quantità di ore di permesso per far fronte alle esigenze personali, si conviene che dal 1° gennaio 2026 le giornate di ferie previste all’articolo 19 del CCNL per la parte eccedente le quattro settimane saranno trasferite in un nuovo conto permessi unitamente alle ore maturate ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del CCNL (festività abolite).
Il saldo del complessivo nuovo conto permessi, ove non fruito nei 24 mesi successivi all’anno di maturazione, sarà liquidato con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza. Detta liquidazione potrà avvenire solo nel caso di saldo positivo complessivo del conto ferie, permessi e recuperi, dovendosi in caso contrario operare la compensazione tra gli istituti.
Ferie aggiuntive reparto Care Team
Ai lavoratori addetti al reparto “care team”, attesa la gravosità della mansione, dal 1° luglio 2026 saranno concesse 40 (quaranta) ore aggiuntive di permesso su base annuale, da ragguagliare in funzione della durata di adibizione al reparto nel corso dell’anno e della misura dell’orario di lavoro settimanale nel caso part-time.
Le ore di permesso maturate dovranno essere necessariamente fruite entro l’anno di maturazione. Per le eventuali ore non fruite entro detto termine, il lavoratore decadrà dal diritto e non si darà luogo alla liquidazione di indennità sostitutive in danaro.
Smart-working
Al fine di sperimentare modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa, idonee a migliorare l’efficienza e a favorire la conciliazione dei tempi vita/lavoro, si conviene la possibilità di prestare l’attività lavorativa in modalità agile, cd ‘"smart working”:
- in presenza di specifiche condizioni organizzative;
- in presenza di specifiche condizioni soggettive.
Condizioni organizzative
Sarà consentita la prestazione di lavoro nella modalità agile nei seguenti casi:
1) nei reparti facenti parte dell’area organizzativa tecnologica (“IT”, “Digital”), per numero 2 (due) giorni a settimana dal lunedì al venerdì;
2) previa valutazione a livello aziendale, da condividersi anche con le RSA nei c.d. “reparti ibridi - intendendosi per tali quei dipartimenti che, pur non appartenendo all’area organizzativa tecnologica, forniscano in misura prevalente ed omogenea equivalenti servizi informatici ad elevata specializzazione - per numero 1 (uno) giorni a settimana dal lunedì al venerdì;
3) per tutti i turni di lavoro ordinario cadenti di sabato e/o domenica, ove previsto all’organizzazione del reparto e/o della specifica figura professionale;
Condizioni soggettive
Sarà consentita la prestazione di lavoro nella modalità agile, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, alle seguenti categorie di lavoratori:
a) Lavoratori “fragili” come individuati dall’articolo 1, lettere a.1) e a.2), del Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022;
b) Ove non ricompresi alla lettera a), lavoratori con handicap titolari dei permessi giornalieri o mensili ai sensi dell’articolo 33, c. 6, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) Lavoratori titolari di autorizzazione per la fruizione dei permessi previsti all'articolo 3, comma 2 e 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza di figli in condizioni di disabilità.
Previa informativa e confronto con le RRSSAA potrà essere consentita la prestazione nella modalità agile anche in altre aree organizzative o per altre condizioni soggettive.
Per l’ipotesi prevista al precedente punto c) potranno essere ammessi allo smart-working anche entrambi i genitori (dipendenti della Società) fermo restando il numero massino di due giorni per ciascuna settimana, da suddividere trai due genitori.
Ove, nel corso del periodo di vigenza, dovessero venire meno le condizioni soggettive per l’accesso al programma di lavoro agile, il lavoratore ammesso ne dovrà dare immediata comunicazione alla Società.
I lavoratori che ritengano di rientrare nelle ipotesi descritte potranno accedere al programma di lavoro agile producendo la seguente documentazione.
- Lavoratori di cui al punto a): ogni documentazione sanitaria utile alla verifica dell’esistenza delle patologie indicate dalla disposizione indicata. Detta documentazione andrà trasmessa mediante posta elettronica direttamente al professionista incaricato della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008.
- Lavoratori di cui ai punti b) e c): ove non già in possesso della Società, copia del provvedimento emesso dall’INPS attestante il diritto alla fruizione dei permessi in questione.
La verifica del diritto all’ammissione al programma di lavoro agile avverrà entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione accompagnata da una richiesta sottoscritta dal lavoratore interessato, il cui esito sarà comunicato dalla funzione HR .
Comunicazione e procedure
Una volta ammesso al lavoro agile, ciascun lavoratore dovrà comunicare con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo i giorni prescelti per lo svolgimento della prestazione in modalità agile. Un preavviso più breve, in ogni caso non inferiore a due giorni lavorativi, sarà ammesso in presenza di circostanze straordinarie, adeguatamente giustificate.
Trattamento economico e normativo
Al lavoratore ammesso al programma di lavoro agile verrà garantito il medesimo trattamento economico e normativo previsto per il lavoro in sede, fatta eccezione del buono pasto (ticket pasto) che, in dette giornate, non sarà riconosciuto a prescindere dal numero delle ore lavorate. Detta limitazione all’erogazione si conviene considerato il complessivo trattamento di miglior favore riservato al Personale per il valore del buono pasto, superiore a quello previsto dal CCNL e in materia di accesso allo smart-working
In regime di smart working non sono previste prestazioni straordinarie e festive salvo il caso di esplicita preventiva richiesta e previa autorizzazione da parte del proprio Responsabile e della Direzione. Per l’effetto, per le giornate di lavoro agile non sarà previsto il pagamento di compensi e/o indennità per prestazioni eccedenti l’orario ordinario, salvo esplicita autorizzazione del proprio Responsabile, da sottoporre preventivamente alla Direzione generale e per conoscenza alla funzione HR.
Eventi straordinari
Altre ipotesi conseguenti ad eventi straordinari (ragioni di sicurezza, ordine pubblico etc.) previa valutazione congiunta tra Direzione aziendale e RRSSAA.
Cumulabilità
Le giornate di lavoro agile previste in presenza delle condizioni organizzative sopra descritte si intendono:
- non cumulabili con le ipotesi di concessione dello smart working per ragioni soggettive di cui ai successivi punti a), b) e c);
- cumulabili con l’ipotesi di concessione dello smart working per eventi straordinari.
Misure a favore della genitorialità
[…]
Permessi mensili per assistenza a figli e/o familiari con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
In considerazione del notevole incremento della casistica e fermo restante il diritto del lavoratore ad usufruire dei permessi nei casi di particolari urgenze e necessità, si conviene che la fruizione dei permessi mensili sarà oggetto di comunicazione da parte del lavoratore alla funzione HR entro la fine del mese precedente per i giorni del mese successivo. Anche nei casi di assoluta urgenza, al fine garantire il corretto fluire dell’attività, la fruizione del permesso dovrà essere comunicata entro il giorno lavorativo precedente, secondo le procedure in uso.
Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro a tempo pieno è fissato in 40 ore settimanali, distribuito in cinque giorni, dal lunedì al venerdì.
L’orario giornaliero è dalle 9:00 alle 18:00, con una pausa di un’ora da fruire individualmente, a scelta nella fascia oraria tra le 13:00 e le 15:00.
Elasticità
L’ingresso al mattino può essere effettuato dalle 8:00 alle 10:00, con recupero al termine dell’orario normale di lavoro del giorno stesso. L’ingresso al mattino può essere effettuato prima delle 8:00 ma non verrà conteggiato ai fini dell’orario giornaliero di lavoro.
Nel caso di inizio della prestazione tra le 9.00 e le 10.00, il lavoratore potrà recuperare i minuti con un posticipo dell’orario di uscita. Mentre non sarà possibile recuperare gli stessi minuti:
- con la riduzione del tempo dedicato alla pausa giornaliera;
- con una prestazione di maggior durata nei giorni successivi.
Al contrario, in caso di orario d’inizio anticipato dalle 8.00 alle 9.00, potrà terminare il lavoro decorse otto ore di servizio effettivo (in anticipo rispetto alle ore 18.00, sempre nel rispetto dell’ora dedicata alla pausa giornaliera), con la precisazione che per lo svolgimento di eventuali prestazioni eccedenti le otto ore:
- matureranno compensi per lavoro straordinario, secondo le regole già in uso;
- non maturerà un diritto al recupero dell’eventuale prestazione eccedente per i giorni successivi.
Per una migliore comprensione del regime di flessibilità, si specifica ulteriormente che:
- L’ingresso al lavoro dopo le ore 10.00 configurerà un’ipotesi di ritardo e, fatti salvi i profili disciplinari, dovrà essere sempre giustificato (nelle consuete modalità). In questo caso non sarà consentito alcun recupero e sarà operante il turno 09.00 - 18.00. Conseguentemente, eventuali prestazioni rese dopo le ore 18.00 saranno retribuite come straordinario solo ove autorizzate;
- eventuali prestazioni di lavoro di durata inferiore alle otto ore giornaliere, a prescindere dall’orario di inizio, dovranno essere sempre autorizzate e giustificate (nelle consuete modalità).
Modifiche della distribuzione degli orari di lavoro esistenti e/o modifiche orientate alla gestione di turnazioni e/o gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal CCNL saranno oggetto di preventiva informativa alle rappresentanze sindacali aziendali.
Pausa pranzo
È prevista, per il personale a tempo pieno, una pausa giornaliera obbligatoria - c.d. pausa pranzo - della durata di 1 ora, da fruirsi all’interno di una fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 15:00.
Eventuali interruzioni dell’attività lavorativa precedenti le ore 13 o successive alle ore 15, sono da giustificare con permessi personali, fatta salva l’approvazione del responsabile gerarchico.
Valutate le specifiche esigenze organizzative e/o la diversa articolazione dell’orario di lavoro, è prevista una specifica regolamentazione della pausa giornaliera:
- per il personale del reparto Operation Control Center, per il quale sono previsti turni di pausa rigidi, della durata di 30 minuti, con inizio minimo alle ore 12:00 e massimo alle ore 18:30.
- per il personale con orario giornaliero pari a 6 ore e 40 minuti, per il quale la pausa sarà di 10 minuti all’interno dell’orario di lavoro;
Eventuali ulteriori modifiche o integrazioni delle ipotesi qui disciplinate saranno oggetto di preventiva informativa alle rappresentanze sindacali aziendali.
Flessibilità della pausa pranzo
Le parti si danno atto che è attualmente in corso la sperimentazione di una pausa giornaliera flessibile, fruibile dalle 13:00 alle 14:30 con durata minima di 30 minuti e durata massima di 90 minuti, e relativo possibile anticipo o posticipo del termine della giornata lavorativa.
La c.d. pausa flessibile è da intendersi subordinata alla regolare marcatura degli orari di inizio e fine lavoro, riservandosene la società l’immediata sospensione in caso di comportamenti non conformi, fatti salvi i relativi profili disciplinari.
Le parti convengono altresì che l’eventuale definitiva introduzione della pausa flessibile è da intendersi subordinata al positivo esito della sperimentazione in corso e alla preventiva valutazione delle esigenze organizzative di ciascun reparto interessato.
Lavoro a turni
Attesa la particolare natura dei servizi prestati, la prestazione di lavoro può svolgersi secondo turni avvicendati nei seguenti reparti: Contact Center (“Cruises” e “Ferries”), Operation Control Center, Care Team, Experience Center LS, IT Operations.
La prestazione in turni può riguardare sia per il personale con contratto a tempo pieno sia i lavoratori con contratto part-time e prevede:
- la distribuzione dell’orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali;
- il riposo settimanale non necessariamente coincidente con la domenica;
- l’ingesso al lavoro in fasce orarie specifiche, definite in funzione delle esigenze tecniche/organizzative/produttive del reparto interessato;
- prestazione resa anche durante fasce orarie considerate notturne.
Le parti si danno atto che, ad oggi, prestazioni su turni si rendono necessarie con le seguenti modalità nei rispettivi reparti:
- inizio turno compreso tra le 08:00 e le 12:00 oppure tra le 13:00 e le 16:00, per il personale part time del reparto cali center, con orario giornaliero pari a 5 o 6 ore;
- inizio turno compreso tra le 08:00 e le 11:00, per il personale full time del reparto call center, con orario giornaliero pari a 8 ore;
- inizio turno compreso tra le 07:3 0 e le 12:00 oppure tra le 13:00 e le 14:00, per il personale full time del reparto Operation Control Center, con orario giornaliero pari a 8 ore;
- inizio turno compreso tra le 08:00 e le 12:20 oppure tra le 13:20 e le 15:20, per il personale full time del reparto Care Team, con orario giornaliero pari a 6 ore e 40 minuti;
- inizio turno compreso tra le 07:45 e le 11:00, per il personale full time del reparto Experience Center LS, con orario giornaliero di 8 ore;
- inizio turno compreso tra le 07:00 e le 09:00, oppure alle ore 14:00, per il personale full time del reparto IT Operations:
L‘indicazione del turno avverrà con cadenza 15 giorni
L‘estensione del lavoro in turni e/o ad altri reparti e/o la modifica dei turni in essere saranno oggetto di preventiva informativa alle rappresentanze sindacali aziendali.
Al lavoratore chiamato a prestare la propria attività in turni in regime di lavoro ordinario sarà riconosciuto il seguente trattamento:
- maggiorazione del 50 % per le ore ordinarie svolte nella giornata di domenica
- maggiorazione del 50 % per le ore ordinarie svolte nella fascia notturna come sopra individuata
- maggiorazione del 60 % per le ore ordinarie svolte nella fascia oraria notturna nelle giornate festive e/o di domenica.
Istituto della reperibilità - dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a definire entro il 31 ottobre 2025 una disciplina organica dell’istituto della reperibilità il cui svolgimento ed i cui trattamenti economici sono ora disciplinati dai regolamenti aziendali.
Disposizioni finali
Per le materie trattate, il presente accordo sostituisce ogni regolamento aziendale attualmente in vigore, che dalla stessa decorrenza perde ogni effetto.
