Tipologia: CIA
Data firma: 11 dicembre 2025
Validità: 31.12.2028
Parti: Allianz Trade e RSA/First.Cisl, Fisac.Cgil, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Allianz Trade
Fonte: snfia.it
Sommario:
|
|
Verbale di accordo |
|
Art. 21 - Assistenza Sanitaria |
Contratto integrativo aziendale
Verbale di accordo Rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale Allianz Trade in Italia
In data 11 Dicembre 2025 in Roma, presso la sede della Euler Hermes S.A. (N.V.) - Rappresentanza Generale per l'Italia, anche conosciuta con Allianz Trade d'ora innanzi "la Società", si sono incontrati la Delegazione Aziendale […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di First/Cisl […], Fisac/Cgil […], Fna […], Snfia […], si è convenuto il seguente Testo Unico del Contratto Integrativo Aziendale
Art. 1 - Diritto all'informazione
La Società e le OO.SS. concordano che le relazioni sindacali volte a valorizzare il ruolo delle lavoratrici/tori assumono sempre più rilevanza.
Di conseguenza le Parti prendono atto che l'informazione preventiva e consuntiva sia strumento importante per conoscere le esigenze Aziendali da parte delle stesse OO.SS..
Ciò premesso, le Parti convengono che gli incontri destinati all'informativa Aziendale siano 2 l'anno.
Entro il 30 Giugno di ciascun anno le Parti affronteranno le tematiche contenute nell'art. 10 del vigente CCNL ed inoltre:
• verrà fornito alle OO.SS. un aggiornamento dell'organigramma Aziendale contenente la indicazione delle posizioni di tutti i dipendenti in servizio;
• la Società informerà le OO.SS. in merito a quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del vigente CCNL;
• la Società informerà le OO.SS. in merito a risorse o gruppi di risorse con contratto Euler Hermes che prestano la loro attività in regime di distacco presso Società del Gruppo;
• le OO.SS. verranno altresì informate circa le variazioni di inquadramento di cui alle specifiche norme contrattuali del vigente CCNL;
• la Società fornirà alle OO.SS. un consuntivo dell'attività formativa svolta nel periodo precedente e le previsioni circa i programmi dei corsi per il periodo successivo;
• verranno informate le OO.SS. circa il numero dei dipendenti interessati e le relative percentuali di abbattimento del Premio di Produttività e Competitività come specificate all'art. 28 del presente CIA;
• l'incontro da effettuarsi entro il 31 Dicembre di ciascun anno sarà dedicato ad una disamina approfondita delle tematiche come da punto 2 dell'art. 10 del vigente CCNL.
Quadrimestralmente, inoltre, la Società fornirà alle OO.SS. i seguenti dati:
• situazione straordinari così come stabilito dall'art. 103 del vigente CCNL;
Annualmente il dato aggregato, inoltre, la Società fornirà alle OO.SS. i seguenti dati:
• situazione dei permessi retribuiti e permessi con recupero;
• situazione ferie;
• situazione dei dipendenti in part-time.
Nel caso in cui intervenissero all'interno della Società processi di riorganizzazione del lavoro, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, tali da modificare lo svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale, l'impresa fornirà alle OO.SS., in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati, una informativa dettagliata su tali mutamenti dell'organizzazione del lavoro.
Dichiarazione a verbale:
Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui in Società ricorressero accadimenti come prospettati nella nota a verbale n. 1 dell'art. 10 del vigente CCNL, su richiesta di una delle Parti, la delegazione Aziendale e quella sindacale si incontreranno per la relativa informativa.
Art. 3 - Tutela della salute
La Società si dichiara disponibile ad incontrare periodicamente le OO.SS., al fine sia di un esame sulle problematiche della sicurezza, sia per un costruttivo confronto in merito alla ricerca e all'adozione di soluzioni più idonee.
Le Parti convengono altresì che Le visite mediche, di cui all'art. 52 del vigente CCNL, verranno effettuate secondo il parere del medico competente.
Art. 4 - Check-up
La Società erogherà un check-up in favore di tutti i Funzionari e gli Impiegati in forza a contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni mediche saranno le medesime per tutti. Le Parti concordano di rivedere e migliorare le prestazioni sanitarie in linea con il progresso medico e la prevenzione dei tumori.
Il personale in forza potrà effettuare il check-up presso una delle strutture convenzionate con la Società ed i relativi costi saranno a completo carico della Società.
Le modalità di accesso seguiranno le seguenti regole:
• con cadenza annuale per il personale con la qualifica di Funzionario e per gli impiegati con un'età superiore a 46 anni;
• con cadenza biennale per gli impiegati con un'età compresa tra i 45 ed i 41 anni;
• con cadenza triennale per gli impiegati con un'età compresa tra i 40 ed i 30 anni.
L'utilizzo dei permessi per l'effettuazione del check-up avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 12, paragrafo 6, del presente CIA.
A titolo esemplificativo, le prestazioni contenute nei protocolli medici attualmente osservati per i check-up destinati a Funzionari ed Impiegati sono quelle contenute all'Allegato 2 del Contratto Integrativo Aziendale.
Art. 5 - Personale femminile
La Società si dichiara disponibile ad analizzare tutte quelle indicazioni indirizzate ad azioni concrete di intervento, allo scopo di promuovere un'analisi, nell'ambito aziendale, delle problematiche relative al personale femminile. Le Parti, nel quadro della più ampia tutela della maternità, concordano nel ritenere che il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio non potrà, di per sé, incidere sull'iter professionale della dipendente o costituire motivo di discriminazione.
Allo scopo di promuovere un'analisi nell'ambito aziendale delle problematiche relative al personale femminile, si ritiene opportuna la istituzione di una Commissione paritetica, composta da rappresentanti della Società e delle OO.SS. che, utilizzando gli opportuni strumenti, formuli indicazioni indirizzate ad azioni concrete di intervento.
Art. 7 - Orario Unico Euler Hermes
Fermo restando quant'altro previsto in materia dal CCNL, la distribuzione dell'orario di lavoro è regolata come segue:
1. L'orario di entrata per tutto il personale è fissato alle ore 8:00;
2. La distribuzione dell'orario di lavoro sarà suddivisa su cinque giornate lavorative con quattro rientri pomeridiani dal lunedì al giovedì.
L'orario di lavoro sarà il seguente:
• dalle ore 8:00 alle ore 16.25, dal lunedì al giovedì, con pausa pranzo di 30 minuti;
• dalle ore 8:00 alle ore 13.20, il venerdì
3. Per il personale in servizio presso la Sede di Roma alla data del 1 maggio 1989 si continuerà ad applicare una distribuzione di orario su cinque giornate lavorative, con due rientri pomeridiani dal Lunedi al Giovedì. La suddivisione dei rientri dovrà essere tale da garantire l'idoneo funzionamento del servizio nei pomeriggi suddetti.
L'orario di lavoro è il seguente:
• dalle ore 8:00 alle ore 14.10, per giornata senza rientro pomeridiano;
• dalle ore 8:00 alle ore 17.45, con pausa pranzo di 30 minuti per le due giornate con rientro pomeridiano;
4. Nelle giornate semifestive, l'orario di lavoro avrà termine alle ore 12.10 per tutti i dipendenti.
Per il personale con orario Part-Time, la riduzione di lavoro verrà calcolata applicando la proporzione della percentuale dell'orario Part-Time.
5. Per chi utilizza la flessibilità anticipata (7:50/8:00) lo straordinario decorrerà dal completamento dell'orario giornaliero comprensivo della pausa pranzo.
6. L'intervallo per la pausa pranzo della durata di 30 minuti dovrà essere fruito in un range orario compreso tra le ore 12:45 e le ore 14:00 dal lunedì al giovedì. Nella giornata del venerdì l'intervallo di pausa pranzo potrà essere svolto dalle 13:20 alle 13:50.
Per i lavoratori che, avendo solo due rientri pomeridiani ed effettuino lavoro straordinario, la pausa pranzo di 30 minuti dovrà essere svolta tra le 13:20 e le 13:50.
Art. 8 - Flessibilità
1. Per tutto il personale la flessibilità sarà distribuita come di seguito indicato:
• 10 minuti di flessibilità anticipata (7:50 - 8:00)
• 90 minuti in entrata (8:00-09.30)
• 30 minuti in uscita (15:55 - 16.25) dal lunedì al giovedì
• 30 minuti in uscita (12:50 - 13.20) il venerdì
2. Per il personale in servizio alla data del 1 maggio 1989 la flessibilità sarà distribuita come di seguito indicato:
• 10 minuti di flessibilità anticipata (7:50 - 8:00)
• 90 minuti in entrata (8:00 - 09.30)
• 30 minuti in uscita per le giornate senza rientro (13:40 -14.10)
• 30 minuti in uscita per le giornate con rientro pomeridiano (17.15 -17.45)
3. Per il personale part-time la flessibilità sarà pari a 25 minuti in entrata.
4. Per tutto il personale è stabilita una flessibilità di 30 minuti per la pausa pranzo da utilizzare esclusivamente per posticipare il rientro in servizio.
Nota a Verbale
Per effetto della flessibilità anticipata l'orario di uscita si intende anticipato dei minuti intercorrenti tra la timbratura iniziale e le ore 8:00.
Modalità di recupero:
La flessibilità in entrata può essere recuperata anche nella stessa giornata in tutto o in parte.
Non è consentito rinviare al mese successivo un numero di ore da recuperare superiore a 5 complessive. L'eventuale eccedenza di ore o minuti superiori alle 5 ore verranno detratte nelle competenze del dipendente nel primo cedolino utile.
In ogni caso una volta l'anno (31 Dicembre) non sarà consentito rinviare al mese successivo né ore né minuti da recuperare. Pertanto le eventuali ore o minuti da recuperare accumulate, fino alle data sopracitata, verranno detratte nelle competenze del dipendente nel primo cedolino utile.
Art. 9 - Part-Time
Nei limiti previsti dalla normativa in vigore sul lavoro a tempo parziale (Part-Time), le Parti concordano che per il personale dipendente si applichi la regolamentazione seguente:
1. Richiesta di passaggio al Part- Time.
Potrà essere presentata solo da quei dipendenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio e comunque con esclusione di coloro che effettuano orario di lavoro su turni. La priorità nell'accoglimento delle domande terrà conto delle seguenti motivazioni:
• particolari ragioni di ordine familiare, quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi, ammalati o disabili);
• necessità di accudire figli fino all'età scolare obbligatoria;
• rilevanti motivi personali.
Nell'accoglimento delle richieste motivate, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
La richiesta dovrà essere trasmessa all'Ufficio HR Business Partner. L'eventuale ammissione sarà attuata entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta. La decorrenza del part-time è dal primo giorno di ciascun mese. Il rientro a full - time decorrerà dal primo giorno di ciascun mese. La durata del part-time e la distribuzione dell'orario sono concordati preventivamente fra il dichiarante e la Società.
2. Accesso al Part- Time
Non è ammesso l'accesso al personale con mansioni esterne.
3. Rapporto di lavoro.
La conversione delle modalità di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporta novazione del rapporto di lavoro originario.
4. Limiti di accesso al Part- Time
L'istituto verrà concesso nel limite del 10% del personale dipendente avente diritto, conteggiato al 1° gennaio di ogni anno.
Le frazioni di unità saranno arrotondate all'unità superiore. L'accoglimento delle richieste sarà subordinato alla verifica, da parte della Società, dell'esistenza delle obiettive condizioni tecnico-organizzative e produttive che consentano l'accoglimento delle stesse.
5. Durata del Part-Time. Proroghe.
La durata del lavoro a tempo parziale non potrà essere inferiore ad un anno.
Eventuali richieste di proroga dovranno pervenire alla Società 3 mesi prima della scadenza; tali richieste saranno valutate secondo quanto previsto dal precedente punto 4 (limiti di accesso al part-time). In difetto di comunicazione si intenderà tacitamente confermata la data del rientro con ritorno al tempo pieno. La priorità nell'accoglimento della proroga seguirà gli stessi criteri citati al Punto 1. Al dipendente che inoltri richiesta motivata, con il preavviso di almeno tre mesi - potrà essere concessa la facoltà di far cessare il Part-Time prima della scadenza, fermo restando il limite minimo di 12 mesi.
6. Inizio e svolgimento orario.
La data effettiva di inizio sarà comunicata all'interessato con una settimana di anticipo.
L'orario complessivo settimanale sarà compreso tra un minimo di 20 ore ed un massimo di 31 ore distribuite dal lunedì al venerdì.
Sarà possibile usufruire del Part-Time verticale in relazione alla fattispecie di cui alla legge 104/92 ed a seguito di valutazione di congruità effettuata dalla Società con riferimento alle esigenze di servizio della Direzione di appartenenza del richiedente.
L'orario giornaliero non sarà modificato, in termini di entrata ed uscita, per tutta la durata del Part Time.
Saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie, l'aspettativa.
[…]
10. Flessibilità
Ai lavoratori in part-time è consentita la flessibilità nella misura di 25 minuti in entrata.
[…]
11. Nuovi Assunti
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la presente normativa si applica anche al personale di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, esclusa la predeterminazione di eventuali passaggi a tempo pieno.
[…]
13. Variazioni.
Laddove leggi o contratti collettivi nazionali dovessero, nell'ambito della vigenza del presente Accordo, apportare variazioni alla regolamentazione del lavoro a tempo parziale, le Parti si incontreranno alfine di verificare la compatibilità con la presente normativa.
Art. 10 - Straordinari
[…]
Fermo restando il limite massimo annuale di lavoro straordinario, previsto per ogni lavoratore dal vigente CCNL, resta inteso che, in caso di esigenze di lavoro straordinario che possano comportare superamenti di detto limite individuale o dell'uso significativo del monte ore straordinari, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione ai fini di un possibile utilizzo di deroghe, elasticità e/o turnazioni.
Art. 11 - Banca Ore
Nell'ottica di favorire le iniziative di Work Life Balance, la Società e le OO.SS. si impegnano a promuovere il sistema della Banca Ore, a far data dal 1° Gennaio 2016, così come definito nei paragrafi successivi.
In conformità a quanto previsto all'art. 109 del vigente CCNL, le prime 50 ore eccedenti il normale orario di lavoro, normalmente classificate come prestazioni straordinarie, a norma degli artt. 103 e ss. del richiamato CCNL, saranno compensate con altrettante ore di permesso (c.d. Banca Ore) e non costituiranno, pertanto, lavoro straordinario.
La prestazione lavorativa eccedente l'orario di lavoro dovrà essere preventivamente concordata con il responsabile.
La Banca Ore sarà alimentata, successivamente alla compensazione della flessibilità negativa, dalle ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero feriale, e potrà essere utilizzata a partire dal mese successivo alla maturazione dei permessi. Gli straordinari notturni, festivi e di sabato non concorrono ad alimentare la Banca Ore.
La fruizione dei permessi accumulati nella Banca Ore dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e dovrà essere concordata preventivamente con il responsabile.
I permessi maturati potranno essere utilizzati in ore per un minimo di 1 ora fino ad un massimo di una giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, e non unitamente ad altre tipologie di permessi al fine di giustificare l'assenza per un'intera giornata lavorati
La maturazione della Banca Ore è parametrata su base annuale (anno solare), mentre il relativo utilizzo è previsto sino alla fine del mese di marzo dell'anno successivo. Le eventuali ore non utilizzate saranno liquidate entro il mese di aprile a valore di paga oraria ordinaria.
Per i dipendenti che ne facciano richiesta, sarà possibile introdurre, in via alternativa, il sistema della Banca Ore Ricaricabile. L'accoglimento delle domande terrà conto delle seguenti motivazioni:
Particolari ragioni di ordine familiare, quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altri conviventi);
Necessità di accudire figli fino all'età scolare obbligatoria;
Rilevanti motivi personali.
In tale ipotesi, nel caso di utilizzo delle ore confluite all'interno della Banca Ore, l'eventuale ulteriore prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro andrà a ricaricare il monte ore della banca, fino al nuovo raggiungimento del limite delle 50 ore di cui ai commi precedenti, superato il quale costituirà regolarmente lavoro straordinario.
Nota a verbale:
Il regolamento concordato tra la Società e le OO.SS. è contenuto nell'Allegato 3.
Art. 12 - Permessi retribuiti e chiusure
1. Permessi retribuiti: il limite massimo di permessi orari retribuiti viene determinato nella misura di 32 ore annue non cumulabili nell'anno successivo, comprensive dei permessi ex art. 39 del vigente CCNL.
[…]
I Permessi con Recupero potranno essere di norma utilizzati una volta esauriti i Permessi Retribuiti ed i Permessi Banca Ore e dovranno avere natura eccezionale. I Permessi ex Legge 104/1992 non potranno essere utilizzati assieme ad altre tipologie di permessi quali il Permesso Retribuito, il Permesso Banca Ore e Permessi con Recupero. A coloro che hanno diritto a tale tipologia di permesso l'Azienda riconosce ulteriori 8 ore di permesso annue (non cumulabili nell'anno successivo), fruibili ad ore con le stesse modalità dei permessi retribuiti di cui al punto 1 del presente articolo. Le persone che avranno diritto a tale tipo di permesso avranno in Arianna l'ulteriore voce di permessi chiamata: "Permessi Caregiver".
Il limite massimo dei Permessi per Visita Medica Retribuiti è di 30 ore annue, non cumulabili nell'anno successivo. In casi del tutto eccezionali la Società potrà concedere, qualora le circostanze presentino particolare gravità, ulteriori permessi eccedenti le 30 ore sopra menzionate.
I permessi per visita medica devono essere utilizzati se i giustificativi presentati riguardino prestazioni mediche effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e private riportanti l'orario entro cui è stata svolta la prestazione.
Permessi gravidanza: alle donne in gravidanza sono riconosciuti permessi per esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche qualora tali prestazioni debbano essere eseguite durante l'orario di lavoro.
L'effettuazione del check-up aziendale, previsto dal presente CIA, comporterà, per gli impiegati e per i funzionari che ne usufruiscano, nell'anno in cui gli stessi ne abbiano diritto, l'abbattimento del numero di ore relativo alla giornata lavorativa in cui si effettua il check-up. Il giorno della settimana dedicato al check-up è preferibilmente il venerdì.
[…]
Art. 31 - Smart Working
Le parti, ai sensi del Verbale di Accordo sottoscritto in data 23 Maggio 2023, concordano che la prestazione lavorativa in Smart Working potrà essere svolta per un massimo di 10 giorni al mese.
Le donne in gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino hanno diritto, altresì, ad un massimo di 12 giorni al mese, previa presentazione della documentazione attestante la gravidanza in essere all'ufficio HR Business Partner.
Lo Smart Working potrà essere, altresì, utilizzato per la copertura del presidio estivo in occasione delle chiusure aziendali concordate tra Società ed Organizzazioni Sindacali, allo stesso modo sempre previa comunicazione ed autorizzazione aziendale.
Per una corretta implementazione dell'istituto, basato su fiducia e lealtà tra dipendente e datore di lavoro, lo Smart Working dovrà essere programmato e concordato precedentemente con il Responsabile.
La pianificazione settimanale dello Smart Working dovrà sempre tenere conto delle specifiche necessità organizzative di ciascun ufficio: infatti, sarà cura del Responsabile gestire la pianificazione settimanale delle attività lavorative e delle presenze tenendo in conto sia le esigenze del team sia quelle aziendali, assicurando una efficiente redistribuzione delle risorse in presenza in sede ed il rispetto del numero settimanale delle giornate in Smart Working.
Il dipendente in Smart Working sarà tenuto a rispettare l’orario di lavoro di 37 ore, contrattualmente previsto e dovrà garantire una ragionevole reperibilità durante la giornata.
Art. 35 - Validità
Il presente Contratto Integrativo Aziendale, è valido fino al 31 Dicembre 2028 e sostituisce integralmente il Contratto Integrativo Aziendale precedentemente vigente. È, pertanto, l'unico Contratto Integrativo Aziendale applicabile.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma 5/12/2025
Allegato 3 - Servizio di assistenza psicologica
La Società ha introdotto in Azienda un servizio di assistenza psicologica per supportare tutti i dipendenti che si trovino ad affrontare preoccupazioni o situazioni che incidono sul loro benessere generale. Pertanto attraverso il Numero Verde Benessere 800*** per chi vorrà usufruirne, avrà a disposizione un servizio di consulenza psicologica telefonica riservato e personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Tutti i professionisti sono psicologi clinici iscritti all'Albo Nazionale degli Psicologi e operano nel pieno rispetto del Codice Deontologico.
Si può usufruire del servizio chiamando dall'Italia il Numero Verde gratuito sia da cellulare sia da telefono fisso. Le chiamate sono illimitate e si ha la possibilità di richiedere di parlare con lo stesso psicologo. Il servizio è dedicato ai dipendenti e ai familiari più stretti maggiorenni.
Il Servizio è gestito dalla società Stimulus, una società esterna specializzata, che opera in totale autonomia da Euler Hermes e Allianz. Il servizio può essere utilizzato con uno pseudonimo e non sarà condivisa alcuna informazione riguardo i contenuti delle chiamate, verranno solo inviate solo le statistiche di utilizzo.
