SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA
N. 390
ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 marzo 2026)
SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il provvedimento è stato oggetto di concertazione, senza osservazioni, da parte dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la pubblica amministrazione ed è stato altresì acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato/Regioni.
Inoltre sono state sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile che non hanno fornito osservazioni e le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) rappresentative del personale militare. AL riguardo, si rappresenta che oltre la metà delle APCSM intervenute hanno concordato sostanzialmente con l’iniziativa, pur esprimendo talune perplessità in buona parte valutabili nella prassi; le restanti APCSM hanno espresso la propria contrarietà a stabilire perimetri di esclusione delle aree operative/addestrative dai luoghi di lavoro, reclamando, in sintesi, maggiori tutele per la sicurezza e la salute del personale militare e un loro ulteriore e maggiore coinvolgimento nella definizione delle iniziative in materia. Su quest’ultimo aspetto si rappresenta che un’esclusione dai luoghi di lavoro di analogo tenore è già prevista con decreto interministeriale Interno-Lavoro-Salute-PA n. 127 del 2019, per le aree in cui i Vigili del fuoco effettuano attività operative/addestrative in scenari di emergenza o di calamità.
1. ITER DI APPROVAZIONE
In linea con le previsioni dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988, il provvedimento è stato già oggetto di concertazione, senza osservazioni, da parte dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la pubblica amministrazione ed è stato altresì acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato/Regioni.
Inoltre sono state sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile che non hanno fornito osservazioni e le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) rappresentative del personale militare. Al riguardo, si evidenzia che oltre la metà delle APCSM intervenute hanno concordato sostanzialmente con l’iniziativa, pur esprimendo talune perplessità che, tuttavia, saranno valutabili nella prassi applicativa; le restanti APCSM hanno espresso la propria contrarietà a stabilire perimetri di esclusione delle aree operative e addestrative dai luoghi di lavoro, segnalando l’esigenza di tutelare la sicurezza e la salute del personale militare, anche mediante il loro ulteriore e maggiore coinvolgimento nella definizione delle iniziative in materia. Su tale ultimo aspetto si richiama il decreto interministeriale Interno-Lavoro-Salute-PA n. 127 del 2019 che già prevede un’esclusione dai luoghi di lavoro di analogo tenore per le aree in cui i Vigili del fuoco effettuano attività operative e addestrative in scenari di emergenza o di calamità, senza che ciò abbia comportato alcun pregiudizio per la sicurezza e la salute del personale interessato.
2. PREMESSA. QUADRO NORMATIVO VIGENTE
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'’", all’articolo 3, comma 1, definendo il proprio ambito di applicazione, stabilisce che "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.”. Il medesimo articolo, al comma successivo, tuttavia, tenuto conto della necessità di flessibilità e adattabilità della disciplina alle variegate situazioni possibili, assai correttamente non manca di prevedere, per specifiche funzioni e per i rispettivi competenti comparti [tra cui, tra gli altri, Forze armate e di Polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, e quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica ... ],1 la possibilità di adottare propri [specifici] decreti applicativi delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da considerare, in concreto, le “ effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco ... omissis Tali decreti, a valenza regolamentare, sono infatti emanati dal Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [ove attinenti a Forze armate, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza].
Lo specifico decreto applicativo per le Forze armate, in forza del processo di codificazione dell’Ordinamento militare del 2010, è a suo tempo confluito nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare” - di seguito denominato TUOM - e, in particolare, nel Libro primo, Titolo IV, Capo I, agli articoli dal 244 al 264. Preliminarmente, e a premessa, corre l’obbligo di sottolineare come le Forze armate hanno da sempre profuso il massimo sforzo nel tutelare l’integrità fisica e psicologica dei propri uomini impegnati nelle quotidiane attività operative e addestrative, quali attività necessarie a garantire la prontezza e l’ efficienza operativa dello strumento militare nazionale, ad indiscusso vantaggio del più agevole assolvimento delle competenze istituzionali ad esse attribuite per legge [Cfr., articoli dal 89 al 92 del COM]. Ciò, in virtù dell’obbligo tassativo del rispetto delle normative e dei regolamenti afferenti alla sicurezza del personale, espressamente previsto addirittura dai principi della disciplina militare e, in particolare, dall’articolo 725, comma 2, lettera f) del TUOM fra i doveri dei superiori2; obbligo, quest’ultimo, peraltro, presente nello speciale ordinamento militare ben prima del decreto legislativo n. 81 del 20083. Come già accennato, le stesse disposizioni legislative, hanno più volte riconosciuto la “specificità funzionale e le conseguenti particolari esigenze delle Forze armate”, affermando, di conseguenza, il discendente principio di “applicabilità compatibile della normativa prevenzionale” [Cfr., suora, i contenuti dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché, più in generale, dell’articolo 19, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato “Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”]4 e, a livello regolamentare, l’articolo 245 del TUOM.5
In tale contesto, il legislatore, nella consapevolezza che dalla specificità organizzativa e funzionale delle Forze armate ben potessero derivare discipline anche parzialmente derogatorie rispetto alla disciplina generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’articolo 184, del COM ha espressamente stabilito al comma 1 che “La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.” e, al comma 2, che “I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 812".
La disciplina recata dal TUOM in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in territorio nazionale e all’estero, si applica, dunque, alle attività svolte dal personale delle Forze armate, comprese le Capitanerie di porto quale Corpo della Marina militare, nelle rispettive aree di pertinenza (art. 244, comma 2), nonché all’Arma dei carabinieri, quale avente rango di Forza armata e Forza di polizia ad ordinamento militare6.
Assume fondamentale importanza per l’intero sistema prevenzionistico della difesa l’articolo 253 del TUOM, laddove individua le attività alle quali si applica la disciplina generale recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 [comma 1] e quelle alle quali, invece, si applica la disciplina definita dalle “particolari norme di tutela tecnico - militare"", per la sicurezza e la salute del personale ivi impiegato [comma 2].7
Il comma 2 dell’articolo 253 definisce, in particolare, oltre alle attività anche le infrastrutture, le aree, gli equipaggiamenti, le armi, le munizioni, i materiali ed i mezzi di cui all’articolo 259 ad esse [attività] destinati, che sono disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico - militare per la sicurezza e la salute del personale in esse impiegato.
Di particolare rilievo, per quanto attiene alle modifiche al TUOM che qui ci si accinge ad illustrare, è quanto specificato comma 4, dell’articolo 253, a mente del quale: “le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative, vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività, nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l’evoluzione operativa della missione in atto. La disposizione in argomento si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell’assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli ulteriori previsti dall’art. 89 e 92 del COM”8.
A legislazione vigente (TUOM) e, in particolare, a mente degli articoli:
- 105-ter, comma 1, lettera m), il Segretario generale della difesa emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore;
- 252, rubricato “Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell’ambito dell’Amministrazione della difesa”, gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell’ambito delle rispettive organizzazioni. Tali attività sono svolte da distinte unità organizzative rispettivamente competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3 dello stesso articolo 2529 e per quelle di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti dello stesso TUOM. L’ufficio istituito nell’ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m), coordina le strutture di vertice del Dicastero [Forze armate, SMD, SGD e DNA].
3. OBIETTIVI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Il presente intervento normativo, articolato mediante la tecnica della novella applicata sul tessuto normativo vigente del TUOM, è prioritariamente [e conseguentemente] volto a: a) ridefinire, sulla scorta di evidenze oggettive, le modalità di applicazione della normativa antinfortunistica alle Forze armate in tutti i casi in cui assetti operativi delle stesse sono impiegati, in territorio nazionale e all’estero, in attività operative, emergenziali o addestrative finalizzate a conseguire o mantenere gli standard capacitivi indispensabili all’espletamento delle funzioni istituzionali in Patria e all’estero [Cfr., supra, in particolare, artt. dall’89 al 92 del COM].
Ciò, in particolare, avviene attraverso un’integrazione all’articolo 253 del TUOM, volta a non annoverare [rectius: a non intendere] fra i luoghi di lavoro definiti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree in territorio nazionale e all’estero, incluse le unità navali, in cui vengono svolte attività operative o emergenziali reali nonché addestrative. In questi casi, pur permanendo l’obbligo della valutazione dei rischi, esso è considerato adempiuto se le attività e le operazioni in tali aree espletate sono condotte nel rispetto di disposizioni di tutela tecnico-militari; se il personale ivi impiegato è formato, informato e addestrato sulle tecniche e sulle procedure applicabili nelle diverse casistiche e se le attrezzature, i dispositivi, i sistemi e i mezzi utilizzati, anche complessi, sono conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza.
Tale disposizione integrativa, d’altra parte, ricalca, adattato alle funzioni specifiche delle Forze armate, lo schema previsionale già vigente, adottato con il decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e della salute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per la speciale disciplina delle attività operative, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell’ambito di interventi operativi in scenari emergenziali [Cfr., art.16].10
Inoltre l’integrazione all’art. 253 ha lo scopo di chiarire che gli obblighi di valutazione dei rischi per le Forze Armate, l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto è limitata esclusivamente ai luoghi di lavoro delle sedi stanziali dei reparti e non anche a tutte le aree, siti, luoghi, sia in patria sia all’estero, in cui il personale delle citate forze è chiamato a intervenire per l’assolvimento dei compiti istituzionali o svolga attività di addestramento, esercitazione operativa o partecipi a manifestazioni.
b) ripartire correttamente fra le Aree tecnico-amministrativa e tecnico-operativa del Dicastero [per le rispettive attribuzioni istituzionali Cfr., Libro Primo, Capo IV-bis, Articolo 88-bis del TUOM] le competenze in materia di policy antinfortunistica e di coordinamento degli uffici di vertice (di Forze armate, Arma dei carabinieri, Stato maggiore della difesa e Direzione nazionale degli armamenti), invece, attualmente attestate in via esclusiva sul Segretario generale della Difesa [Area tecnico¬amministrativa] ex artt. 105-ter, comma 1, lettera m) e 252, comma 4 del TUOM.
Nel tempo attuale, infatti, i profili di interesse nel settore dell’antinfortunistica e della sicurezza del personale delle Forze armate, sono sempre di più quelli connessi ad impieghi del personale militare in contesti operativi, emergenziali e addestrativi all’estero e in Patria, la cui specifica trattazione, per la loro natura indubitabilmente specialistico-operativa, risulta ictu oculi più correttamente attestabile nell’Area tecnico-operativa piuttosto che in quella tecnico-amministrativa. Affinché il disposto normativo risponda in modo più aderente a tale cristallina esigenza e, in piena coerenza con la specificità e unicità della funzione delle Forze armate, appare indispensabile l’attribuzione all’area tecnico-operativa, per la parte di specifica pertinenza, delle funzioni di policy in materia antinfortunistica e di sicurezza del personale militare, della potestà di definizione delle relative disposizioni di tutela tecnico-militare, nonché delle conseguenti attività di costante informazione, formazione e addestramento del personale. Tale obiettivo, in un contesto di complessivo e coordinato adeguamento regolamentare, è conseguito apportando le opportune modifiche agli articoli 89, 105- ter e 252 del TUOM, in modo da attestare le competenze di cui trattasi sul Segretariato generale per l’Area tecnico-amministrativa e sul Capo dello Stato maggiore della difesa per quella tecnico operativa.
4. ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI
Si procede ora alla illustrazione puntuale delle singole novelle al TUOM, recate dal presente provvedimento che si compone di 2 soli articoli.
L’articolo 1, comma 1, alla:
sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.” comma 4. “Non si intendono, altresì, luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3 ".
- lettera a), integra l’articolo 89, comma 1 del TUOM inserendo, dopo la lettera cc) la lettera cc-bis, che amplia le competenze del Capo di Stato maggiore della difesa stabilendo che esso “emana, per l’area tecnico-operativa della difesa, direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore”. In tal modo le attribuzioni in materia di policy e di coordinamento delle attività nella materia antinfortunistica e di sicurezza del personale militare impiegato nelle specifiche attività operative, emergenziali e addestrative in Patria e all’estero vengono correttamente attestate nell’ambito dell’Area di naturale pertinenza e cioè quella tecnico operativa [Cfr., supra];
- lettera b), in linea con i sopra richiamati obiettivi di adeguata rimodulazione delle funzioni in materia di antinfortunistica e sicurezza fra le Aree del Dicastero, integra l’articolo 105-ter del TUOM per circoscrivere le attribuzioni in tal materia del Segretario generale alla sola Area tecnico-amministrativa;
- lettera c), sostituisce il comma 4 dell’articolo 252 del TUOM, per stabilire che gli uffici dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa preposti all’espletamento delle funzioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera cc-bis) e 105- ter), comma 1, lettera m) [Cfr., supra, le modifiche a tali articoli], assicurano, per le rispettive aree di competenza, il coordinamento delle strutture di vertice in materia antinfortunistica e di sicurezza;
- lettera d), integra il comma 4 dell’articolo 253 del TUOM, inserendo, dopo la lettera a), le lettere a-bis e a-ter, che ricalcando lo schema previsionale adottato per le medesime attività di natura operativa, emergenziale e addestrativa del Corpo dei Vigili del fuoco, recato dal decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127 [cit.], prevedono che:
■ per l’impiego delle Forze armate in operazioni, in particolar modo, in contesti emergenziali caratterizzati da brevi tempi di reazione, incertezza sulle condizioni di intervento, pluri-articolazione delle Forze impiegate, l’autorità militare, contestualmente investita della preminente responsabilità della missione e anche della funzione datoriale, operando in aree non qualificabili come luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 [il che anche dai punti di vista sia giuridico che pragmatico apparrebbe oggettivamente difficoltoso, trattandosi quasi sempre di aree teatri di conflitto armato o di gravi calamità naturali e non] adempie agli obblighi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quando assicuri che: le attività e le operazioni espletate sono condotte nel rispetto di espresse disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione; il personale impiegato è addestrato sulle tecniche e sulle procedure applicabili in relazione ai possibili eventi, all'urgenza e alla complessità delle attività necessarie allo svolgimento della missione in modo da assicurare il contemperamento fra la valutazione della personale esposizione al pericolo con l’esigenza di salvaguardare la protezione propria, degli altri operatori e di quanti sono presenti nell’area di operazioni; le attrezzature, i mezzi e i sistemi utilizzati, anche complessi, sono conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza;
■ nei casi in cui alle attività nelle aree operative indicate coopera personale che non ha rapporto di impiego o di servizio con il Ministero della difesa, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza restano in capo ai relativi datori di lavoro.
L’articolo 2 enuncia la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ADOTTATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELL’ORDINAMENTO MILITARE
RELAZIONE TECNICA
Tutte le modifiche e le integrazioni recate dal presente provvedimento sono finanziariamente neutre, giacché sono connotate da carattere esclusivamente ordinamentale, senza, peraltro, mai incidere sugli assetti organici del personale, né di livello dirigenziale, né di livello non dirigenziale. Nessuna incidenza, inoltre, è riscontrabile sul numero, sugli assetti organizzativi o sulla configurazione degli attuali organismi competenti della Difesa. A ciò, si aggiunga, che le funzioni ripartite con le modifiche di cui all’articolo 89, comma 1 [che prevede l’inserimento della lettera cc-bis)] in materia di emanazione, per l’Area tecnico-operativa della difesa, di direttive in materia di antinfortunistica, di prevenzione e di coordinamento delle relative attività e all’articolo 105-ter, comma 1, lettera m), relativo alle medesime funzioni nell’ambito dell’Area tecnico-amministrativa del Dicastero, continuano ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza recare in alcun modo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ADOTTATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DELL’ORDINAMENTO MILITARE.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri’ e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni, recante il “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’articolo 184 che al comma 1 stabilisce che “La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all ’utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.” e, al comma 2 che “I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall’art. 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, gli articoli:
- 3, comma 2, a mente del quale, nei luoghi di lavoro delle Forze armate, compresa l’ Arma dei carabinieri, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco [omissis], le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’ Arma dei carabinieri (nonché dalle altre Forze di polizia, dal Corpo dei Vigili del fuoco e dal Dipartimento della Protezione civile fuori dal territorio nazionale), individuate con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’ Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell’articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 3, comma 3, per il quale gli schemi dei decreti di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione;
- 13, comma 1-bis), laddove è previsto che: “Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 112, comma 2;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’ articolo 4 che, al comma 1, reca una profonda e complessiva riorganizzazione dell’Area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, attraverso, in particolare, la separazione delle cariche, delle funzioni e delle responsabilità fra il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, l’ articolo 27, secondo comma , lettera d);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare - di seguito “TUOM”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2023 - Serie generale - n. 269;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024, n. 99, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2024, 2023 - Serie generale - n. 159;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale – concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell’articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 17 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2024, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 410, concernente “Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 (citato), in materia di soppressione della direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nonché funzioni, compiti responsabilità e dotazioni organiche della direzione generale dei lavori (GENIODIFE) e dell’Ufficio centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE)”, adottato in attuazione del citato d.P.C.M. n. 164 del 2023;
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 marzo 2025, recante Struttura degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell’articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2025, n. 106;
Visto il decreto del Ministro della difesa 20 marzo 2025, recante Struttura della Direzione nazionale degli armamenti, del Segretariato generale della difesa e delle Direzioni generali; in attuazione dell’articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2025, n. 106;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019 n. 127, concernente il “Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2019 - Serie generale - n. 255;
Considerato che le funzioni operative e addestrative delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nel rispetto delle specifiche aree di competenza e specializzazione, in Patria e all’estero, sono caratterizzate dall’immediatezza e dall’urgenza delle connesse attività, dalla non valutabilità preventiva dalle conseguenze nonché dalla gestione di scenari d’intervento complessi, per le quali il personale militare necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento costanti e di visite mediche periodiche di controllo sanitario;
Considerato che in ragione della natura e delle finalità delle funzioni istituzionali assegnate alle Forze arante e all’Arma dei carabinieri, occorre preservare le necessità di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alle attività operative e addestrative espletate sia in territorio nazionale che all’estero;
Acquisiti i concerti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione, rispettivamente con note numeri 6099 del 26 giugno 2025, 3139 del 7 luglio 2025 e 678 del 20 giugno 2025;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell’articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del ____________;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota ______;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all’adozione del presente regolamento reso con nota _________,
ADOTTA
il seguente regolamento:
ART. 1
(Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione a particolari funzioni delle Forze armate)
1. Al fine di ridefinire gli ambiti delle attività e dei luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripartizione della competenza sull’emanazione di direttive e sul coordinamento in materia di antinfortunistica e di prevenzione in ragione della specificità delle funzioni delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 89, comma 1, dopo la lettera cc) è inserita, infine, la seguente:
«cc-bis) emana, per l’ area tecnico-operativa della difesa, direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore.»;
b) all’articolo 105-ter, comma1, lettera m), dopo la parola «emana» sono inserite le seguenti: «, per l’area tecnico-amministrativa della difesa,»;
c) all’articolo 252, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli uffici dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa preposti all’espletamento delle funzioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera cc-bis) e 105-ter), comma 1, lettera m), assicurano, per le rispettive aree di competenza, il coordinamento delle strutture di vertice di cui al comma 1.»;
d) all’articolo 253, comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali ovvero addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all’estero, con l’impiego di assetti operativi delle Forze armate, non si intendono quali luoghi di lavoro. Gli obblighi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree di cui al precedente periodo, si intendono adempiuti se:
1) le attività e le operazioni ivi espletate sono condotte nel rispetto di espresse disposizioni tecnico¬militari a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione;
2) il personale ivi impiegato è addestrato sulle tecniche e sulle procedure applicabili in relazione ai possibili eventi, all’urgenza e alla complessità delle attività necessarie allo svolgimento della missione assegnata, in modo da assicurare il contemperamento fra la valutazione della personale esposizione al pericolo con l’ esigenza di salvaguardare la protezione propria, degli altri operatori e di quanti sono presenti nell’area di operazioni;
3) le attrezzature, i mezzi e i sistemi utilizzati, anche complessi, sono adeguati, idonei e conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza;
a-ter) nei casi in cui alle attività nelle aree indicate alla lettera a-bis) coopera personale che non ha rapporto di impiego o di servizio con il Ministero della difesa, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza restano in capo ai relativi datori di lavoro, fermo restando il necessario coordinamento tra le parti;».
ART. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
IL MINISTRO DELLA DIFESA IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
_____
1 Oltre le Forze armate, l’articolo 3, comma 2, individua: le Forze di Polizia; il Dipartimento dei Vigili del Fuoco; il soccorso pubblico e della difesa civile; i servizi di Protezione Civile; le strutture giudiziarie e penitenziarie destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; le università; gli istituti di istruzione universitaria; le istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica; gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; gli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica gennaio 1967, n. 18; i mezzi di trasporto aerei e marittimi.
2 Articolo 725, comma 2: "Il superiore ... deve in particolare:
...omissis...
f) assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti; ...omissis...’’.
3 L’articolo 725 del TUOM, è stato infatti riassettato pressoché senza modifiche, riprendendo il testo dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382”.
4 Art. 19 - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - “1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.”.
5 Art. 245 - Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate - 1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarità istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalità dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, quali, fra l’altro:
a) l’unicità di comando e controllo;
b) la capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all’estero;
c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell’ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica ovvero il contrasto alla criminalità per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonché la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all’accesso, a norma dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all’articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all’Arma dei carabinieri per l’esercizio dei compiti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l’esercizio dei compiti d’istituto, devono essere salvaguardate, fra l’altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:
a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonché degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l’assolvimento dei compiti d’istituto;
b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;
c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l’evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell’Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza.”.
6 All’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 264 del TUOM quale Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell’interno.
7 Art. 253, co. 2. “Le attività dell’Amministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell’articolo 245, nonché le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attività, comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell’Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.” .
8 Art. 89 - Compiti delle Forze armate - “1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. 2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. 3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. 4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.”. Art. 92 - Compiti ulteriori delle Forze armate - 1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l’intervento prestato anche ai sensi dell’articolo 11 93, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale. 2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:
a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
c) ripristino della viabilità principale e secondaria;
d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
e) trasporti con mezzi militari;
f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
g) emissioni di dati meteorologici;
h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio-valanghe;
i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
m) rilevamento idro-oceanografico e aereo-fotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geo-topografica e geodetica;
n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
o) interventi in camera iperbarica per baro-traumatizzati e ossigenoterapia;
p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;
q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Le Forze armate, nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all’articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
9 Art. 252, comma 3 “Le unità organizzative di prevenzione:
a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l’operatività e l’efficienza delle Forze armate;
b) promuovono la qualificazione e l’aggiornamento del personale;
c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all’Amministrazione della difesa.”.
10 Giova ricordare che le diposizioni del decreto legislativo 81 del 2008, analogamente a quanto previsto per le Forze armate, sono applicate per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, che sono state individuate in questo caso con il decreto del Ministero dell'interno 21 agosto 2019, n. 127). Lo stesso recita all’art. 16, rubricato “Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica ", al comma 1, che “La valutazione dei rischi di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.” E, al comma 3, che “Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.” comma 4. “Non si intendono, altresì, luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3”.
fonte: Senato della Repubblica
