Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 aprile 2026, n. 11567 - Revisione della rendita INAIL per infortuni plurimi: decorrenza del termine decennale e limiti alla riduzione della rendita unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARCHESE Gabriella - Presidente
Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere
Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Consigliere
Dott. GNANI Alessandro - Consigliere
Dott. ARIOLA Luca - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 18181-2021 proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO DALLA CHIESA;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIA FAVATA, RENATA TOMBA, LETIZIA CRIPPA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 476/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2020 R.G.N. 466/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.
Fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da A.A. e confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dal medesimo proposta volta a contestare il provvedimento dell'Inail mediante il quale la rendita era stata ridotta dal 34 al 17 per cento.
2. A sostegno della domanda A.A. aveva dedotto che: a) a seguito di visita collegiale del 23 gennaio 2008 egli era stato dichiarato titolare di rendita policrona, relativa a tre infortuni sul lavoro, in misura complessiva pari al 34 per cento; b) avverso tale determinazione era stata proposta domanda giudiziale con richiesta che la rendita fosse elevata al 40 per cento; c) sulla base della c.t.u. espletata, che aveva accertato postumi pari al 17 per cento, il Tribunale aveva respinto la domanda con pronuncia poi confermata in appello; d) successivamente, con provvedimento del 27 luglio 2011 l'Inail aveva ridotto la rendita a 17 punti percentuali.
3. La Corte d'Appello ha innanzitutto respinto l'eccezione di giudicato osservando che la decisione assunta nel precedente giudizio riguardava non già la correttezza della percentuale riconosciuta in via amministrativa (cioè il 34 per cento), ma unicamente l'accertamento di una percentuale maggiore. Inoltre, ha rilevato che nella specie non vi era stata alcuna violazione del termine di dieci anni per la revisione della rendita stabilito dall'art. 83, comma 6, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto tale termine doveva farsi decorrere dalla data di costituzione della rendita e non dalla data degli infortuni.
4. Avverso detta pronuncia A.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
L'Inail ha resistito mediante controricorso.
5. All'esito della camera di consiglio del 26 marzo 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte d'Appello affermato che nella specie la modifica della rendita da parte dell'Inail non era preclusa dal giudicato formatosi all'esito del precedente giudizio.
2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
2.1. L'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (v. Cass. n. 11943 del 2025). A tale scopo è necessario che il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., contenga, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione (v. Cass. n. 13662 del 2025). Ed infatti, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e, quindi, una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. (v. Cass. n. 1041 del 2025).
2.2. Nel ricorso in esame risulta trascritto esclusivamente il dispositivo della sentenza del Tribunale di Biella n. 35/2011 (v. pag. 6), ma non la relativa motivazione. La riscontrata carenza deduttiva preclude a questa Corte di verificare il contenuto della decisione e, quindi, impedisce di accertare l'effettiva esistenza della violazione del giudicato che il ricorrente imputa alla sentenza impugnata. Di conseguenza, la censura si palesa inammissibile perché difetta del requisito di contenuto-forma imposto dall'art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.
2.3. In ogni caso, è comunque da escludere che nella specie la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Biella n. 35/2011 abbia potuto determinare l'intangibilità della rendita determinata nel 2008 in via amministrativa dall'Inail in misura pari a 34 punti percentuali.
Dalla sentenza impugnata e dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso emerge che la domanda proposta da A.A. era finalizzata ad ottenere il riconoscimento di una rendita superiore a quella già riconosciuta dall'Inail, pari al 34 per cento. Non risulta in alcun modo che il rigetto della domanda proposta abbia necessariamente implicato l'accertamento della correttezza di tale percentuale. Anzi, è lo stesso ricorrente a dedurre esplicitamente che il rigetto della domanda in questione è da ricondurre alla valutazione compiuta dal c.t.u. nominato in quel giudizio, il quale aveva quantificato complessivamente i postumi in misura pari al 17 per cento.
3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell'art. 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965, per avere la Corte d'Appello ritenuto corretta la diminuzione della rendita pur non avendo l'Inail, sul quale incombeva il relativo onere, provato un miglioramento delle condizioni fisiche del ricorrente.
4. Il motivo è inammissibile.
4.1. Sotto le sembianze della violazione di legge, la censura in esame mira nella sostanza a mettere in discussione l'accertamento compiuto prima dal Tribunale prima e poi dalla Corte d'Appello sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, secondo la quale la percentuale complessiva di inabilità era pari al 14 per cento al momento delle operazioni peritali e al 17 per cento al momento della revisione (v. pag. 4 della sentenza impugnata).
Si tratta di una critica non ammissibile in sede di legittimità e che si sottrae al vaglio di questa Corte, posto che, in linea generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (v. Cass. n. 33742 del 2022).
4.2. Non può trovare ingresso in questa sede la deduzione secondo cui lo stesso c.t.u. avrebbe affermato l'impossibilità di procedere ad una corretta valutazione delle infermità a distanza di anni, trattandosi evidentemente di valutazione di carattere tecnico che non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Del resto, anche dalla lettura del ricorso emerge che il consulente d'ufficio (le cui conclusioni sono state recepite dai Giudici di merito), pur avendo dato atto dell'oggettiva difficoltà di determinare l'esatto momento della stabilizzazione dei postumi, ha comunque confermato che nel 2011 la percentuale d'invalidità era probabilmente pari al 17 per cento, in quanto si trattava di percentuale prossima alla sua valutazione (v. pag. 11 del ricorso).
5. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell'art. 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965, per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la revisione della rendita fosse avvenuta entro il termine di dieci anni previsto dalla citata disposizione, sebbene la rendita unificata fosse stata costituita a seguito di visita collegiale del 23 gennaio 2008, mentre la valutazione operata dal c.t.u. era stata effettuata nel mese di marzo del 2019.
6. Il motivo è infondato.
6.1. Occorre premettere che il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dagli artt. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 1965, e successivamente dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali), opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita (cfr., tra le tante, Cass. n. 1048 del 2018 e Cass. n. 20009 del 2010).
6.2. Con la sentenza n. 6403 del 2005 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che dalla data di costituzione della rendita unica comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare. Le Sezioni Unite hanno altresì precisato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 1989, che il risultato inabilitante complessivo derivante dalla revisione della rendita unificata può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio (o dalla malattia professionale) i cui postumi si sono consolidati, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella parametrata alla percentuale già consolidatasi anteriormente all'unificazione.
Nel solco di tale interpretazione si è sviluppata la giurisprudenza di legittimità successiva (v. ex multis Cass. n. 24702 del 2013, Cass. n. 4354 del 2014 e Cass. n. 23693 del 2016).
6.3. In sostanza, sulla scorta del costante indirizzo questa Corte, deve ritenersi che dalla costituzione della rendita unificata decorra un nuovo termine per la relativa revisione. Qualora l'unificazione abbia riguardato rendite i cui postumi si erano già anteriormente consolidati, la revisione della rendita unica non può determinare una riduzione della percentuale invalidante al di sotto di quella già a suo tempo consolidatasi.
Come osservato da Cass. n. 2525 del 2020 (cfr., in particolare, il punto 9 della motivazione), la disciplina dei termini di revisione delle rendite unificate muove dal principio secondo cui con la costituzione della rendita unica cessa la rendita pregressa, poiché a quest'ultima si sostituisce una nuova rendita commisurata al danno globale, considerato nel suo insieme e non già nelle singole componenti, sulla base di un giudizio medico-legale di sintesi. Ciò peraltro non esclude, come affermato testualmente dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, che "nell'ipotesi di infortuni policroni, intervallati da oltre un decennio - e cioè in un'ipotesi in cui vi è addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilità del pluri-infortunato - non vi è motivo alcuno di discostarsi dal criterio del quod plerumque accidit nel senso della invariabilità".
6.4. La Corte di merito ha fatto buon governo del menzionato indirizzo interpretativo.
Partendo dall'esatto rilievo secondo cui dalla data di costituzione della rendita unica comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare, la Corte ha affermato la tempestività della revisione della rendita unica costituita in favore dell'odierno ricorrente all'esito della visita collegiale del 23 gennaio 2008 per effetto dell'unificazione dei postumi relativi a tre infortuni sul lavoro (verificatisi nel 2001, nel 2003 e nel 2007) e rivista dall'Inail nel mese di luglio del 2011, quindi nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965, come interpretato dalle Sezioni Unite nella sopra ricordata sentenza n. 6403 del 2005 nell'ipotesi di rendita unica, ossia tenendo conto soltanto del c.d. "limite esterno", che non esclude una nuova valutazione medico legale con la determinazione dell'inabilità complessiva in misura inferiore a quella derivante dai postumi già consolidati.
Ne deriva, quindi, che nella motivazione della sentenza impugnata non è ravvisabile la violazione di legge prospettata dal ricorrente.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev'essere rigettato.
8. Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili nei confronti di parte ricorrente, stante il deposito di rituale dichiarazione per l'esonero dalla condanna al pagamento delle stesse ex art. 152 disp. att. c.p.c.
9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
10. A tutela dei diritti dell'interessato e considerato che nella presente controversia vengono in rilievo dati relativi alla salute del medesimo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili nei confronti di parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2026.
