Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 aprile 2026, n. 12036 - Sospensione per uso di stupefacenti: illegittima la sospensione senza retribuzione se non preceduta dalla verifica di mansioni alternative
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. DORONZO Adriana - Presidente
Dott. PAGETTA Antonella - Relatore
Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
Dott. PICCONE Valeria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 1692-2022 proposto da
A.M.A. Spa - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO PALLINI;
- ricorrente -
contro
A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO CARLUCCIO, ELISABETTA DI GIROLAMO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2098/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2021 R.G.N. 1507/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato, a decorrere dal 10 giugno 2016, da AMA - Azienda Municipale Ambiente Roma Spa (da ora AMA) nei confronti del dipendente A.A., e condannato la società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni non corrisposte per effetto della illegittima sospensione fino alla sentenza, oltre accessori.
2. La Corte di merito, inquadrato il provvedimento di sospensione adottato da AMA, nell'ambito delle previsioni di cui all' intesa raggiunta nella Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, concernente, per il profilo di interesse, l'individuazione delle mansioni in relazione alla quali l'assunzione anche sporadica di sostanze stupefacenti comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute del lavoratore o di terzi, ha ritenuto che la previsione secondo la quale in caso di accertamento positivo dell'assunzione da parte del lavoratore di sostanze stupefacenti (o anche di ingiustificato rifiuto del lavoratore a sottoporsi agli accertamenti) il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento delle mansioni riconducibili all'ambito individuato dall'intesa medesima, non implicava, alla luce della corretta interpretazione del disposto degli artt. 5 e 9, una mera facoltà di scelta in capo alla parte datoriale fra l'adibizione del dipendente ad altre mansioni e la totale sospensione dal servizio e dalla retribuzione, come viceversa in concreto avvenuto; all'assetto del rapporto nascente da contratto di lavoro era del tutto estranea la unilaterale possibilità per la parte datoriale di sospendere a tempo indefinito il rapporto di lavoro.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso AMA sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. All'esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 1256 e 1463 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere interpretato la disciplina posta dall'intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 nel senso che la previsione di sospensione del lavoratore concerneva solo le mansioni "a rischio" da questi espletate e non anche la sospensione "tout court" delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro; assume, infatti, che la fonte di legittimazione della condotta negoziale tenuta dalla società andava rinvenuta nel combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 c.c. alla stregua dei quali, in caso di sopravvenuta impossibilità oggettiva temporanea della prestazione di uno dei due contraenti nei contratti di durata con obbligazioni corrispettive, questi non può chiedere la controprestazione per tutto il tempo in cui perdura la condizione di impossibilità.
2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e degli artt. 1256 e 1463 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere, nella ricognizione delle possibili opzioni della parte datoriale a fronte dell'esito positivo dell'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti (o anche di ingiustificato rifiuto del lavoratore a sottoporsi agli accertamenti), fatto riferimento, tra l'altro, alla possibilità di attivazione dei poteri disciplinari nel senso di applicazione della sanzione della sospensione o della risoluzione del rapporto di lavoro, così trascurando di considerare la impraticabilità di tali rimedi a fronte di una situazione di impossibilità temporanea della prestazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 44 c.c.n.l., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che poiché l'intesa Stato- Regioni non disciplina gli effetti contrattuali connessi alla sospensione delle mansioni " a rischio" , tali effetti andrebbero ricercati nella disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza delle parti, rappresentata nello specifico dal c.c.n.l. Federambiente (art. 44), interpretata nel senso di attribuire un diritto incondizionato all'assegnazione di altre mansioni al lavoratore che si trovi nell'impossibilità oggettiva a prestare le mansioni di adibizione in quanto risultato positivo all'assunzione di stupefacenti; in questa prospettiva denunzia vizio di ultrapetizione osservando che il lavoratore non aveva mai rivendicato in giudizio il diritto a mantenere la retribuzione in virtù del disposto dell'art. 44 c.c.n.l.
4. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti.
4.1. In punto di fatto è pacifico che A.A., dipendente di AMA con mansioni di autista di mezzi pesanti, è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione dal 10 giugno 2016 in conseguenza della riscontrata assunzione di sostanze stupefacenti; è altresì pacifico che le mansioni di adibizione rientrano fra quelle individuate come "a rischio" nell'allegato 1, all'intesa 30 ottobre 2007 (all. 1, punto 2 lett. a) raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni.
4.2. In punto di diritto è opportuno premettere che la intesa 30 ottobre 2007 è stata adottata dalla Conferenza Unificata Stato- Regioni e Stato Città ed Autonomie Locali ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n. 131/2003 (recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.) a mente del quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
4.3. L'art. 5 dell'intesa recita Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
7. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 6 non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore puo' essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza.
L'art. 9, rubricato Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza, statuisce 1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea inidoneità alla mansione, potrà essere modificato positivamente ove venga esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il medico competente al fine di certificare l'idoneità alla mansione provveder, in maniera individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da parte del lavoratore. 2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore interessato dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato 1. 3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
4.4. Al fine di verificare le ricadute delle previsioni della intesa sul piano del singolo rapporto di lavoro, occorre innanzitutto considerare che la finalità propria di tale tipologia di provvedimento, per espresso enunciato legislativo, è quella di regolare aspetti di interesse comune in funzione dell'armonizzazione delle legislazioni o del raggiungimento di posizioni unitarie o del conseguimento di obiettivi comuni tra lo Stato e le Regioni e lo Stato e le Città ed Autonomie Locali. Nello specifico, con tale provvedimento si è voluta dettare una disciplina omogenea destinata a regolare l'ipotesi di svolgimento di particolari attività da parte di soggetti in relazione ai quali sia accertata o presunta l'assunzione, anche solo sporadica, di sostanze stupefacenti, stabilendosi anche specifiche procedure per la relativa verifica; ciò in funzione di un interesse di evidente natura pubblicistica in quanto ispirato ad esigenze di tutela della salute ed incolumità sia del soggetto sia dei terzi coinvolti nell'espletamento dell' attività lavorativa considerata " a rischio".
4.5. Sul piano del rapporto di lavoro l'intesa si limita a stabilire a) che il datore di lavoro deve far cessare il dipendente accertato come positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti dall'espletamento delle mansioni individuate nell'apposito allegato come "a rischio"; b) che il soggetto del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può' essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'allegato I, salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (ipotesi concernente i lavoratori tossicodipendenti quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali). In coerenza con le finalità proprie di tale tipologia di provvedimento, la intesa non si preoccupa (né comunque potrebbe farlo stante la riserva esclusiva della potestà legislativa statale in tema di "ordinamento civile" ex art. 117 Cost.) di dettare una specifica regolamentazione delle conseguenze, sul piano del rapporto di lavoro, connesse all'accertamento della condizione di tossicodipendenza del dipendente, ferma la necessità di sospensione dall'attività rientrante fra quelle di cui all'elenco allegato all'intesa; la relativa disciplina non può pertanto che essere ricercata nell'ambito della regolamentazione propria del rapporto di lavoro.
4.6. A riguardo e con riferimento al tema della incidenza della situazione che parte ricorrente qualifica come di "impossibilità temporanea della prestazione" del lavoratore deve, in linea di principio, premettersi che la peculiarità del rapporto di lavoro, è costituita dal diretto coinvolgimento, nella esecuzione del contratto, della persona del lavoratore, con conseguente potenziale ricaduta dei provvedimenti datoriali su aspetti non meramente patrimoniali ma connessi a fondamentali esigenze di vita del prestatore di lavoro, oggetto di protezione, anche costituzionale, da parte dell'ordinamento. Tanto esclude che la disciplina destinata a regolare la ipotesi in esame possa essere ricercata nelle invocate norme codicistiche in tema di contratto a prestazioni corrispettive ove, come nel caso di specie, la materia risulti già oggetto di regolazione della fonte collettiva la quale nel sistema delle fonti disciplinanti il rapporto di lavoro è destinata a prevalere sulla fonte legale se più favorevole al lavoratore, come avvenuto nell'ipotesi in oggetto. La sentenza impugnata ha infatti affermato che l'art. 44 del c.c.n.l. applicabile, in tema di inidoneità del dipendente alle mansioni di adibizione, non consente al datore di lavoro di sospendere il rapporto, ma prevede un ventaglio di opzioni tra le quali la possibilità di adibizione del lavoratore temporaneamente inidoneo a mansioni equivalenti o anche inferiori e, in caso di definitiva inidoneità alle mansioni, la possibilità di licenziamento.
4.7. Tale condivisibile approdo ermeneutico - sorretto da una motivazione congrua e rispondente a criteri letterali, logici e sistematici della norma invocata - non è validamente censurato dall'odierna parte ricorrente.
4.8. Come noto, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché 'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n. 6335/2014, Cass. n. 13860/2019).
4.9. Secondo l'indirizzo consolidato (cfr. Cass. n. 4350/2015, Cass. n. 6255/2019, Cass. n. 23351/2020), nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda - onere imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c. - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. L'onere di deposito, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, può essere assolto anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. 11805/2021, Cass. n. 195 del 2016, Cass. Sez. Un. 22726/2011) e la necessità evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (Cass. n. 19048/2016).
4.10. Nel caso di specie, parte ricorrente, la quale non ha depositato unitamente al ricorso per cassazione il contratto collettivo della cui interpretazione si duole, non ha innanzitutto allegato di avere versato in atti, nel corso del giudizio di merito, il testo integrale del detto contratto; tantomeno ha indicato nel corpo del ricorso per cassazione i dati indispensabili al relativo reperimento nell'ambito del giudizio di merito, come prescritto a pena di inammissibilità in base all'orientamento richiamato. Infine, deve escludersi efficacia sanante alla integrazione di tali dati contenuta nella memoria ex art. 380 bis .1. c.p.c. depositata dalla odierna ricorrente, posto che per costante giurisprudenza della S.C. tale memoria ha la sola funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17603/2021).
4.11. È infondata, infine, la censura di ultrapetizione articolata con il terzo motivo di ricorso. Per costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr, tra le altre, Cass. n. 34063/29025, Cass. n. 644/2025.). Tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto, secondo quanto si evince dallo storico di lite della sentenza impugnata, non specificamente contrastato dall'odierna ricorrente, il lavoratore con l'originario ricorso si è limitato a denunziare la illegittimità del provvedimento di sospensione sine die dal lavoro e dalla retribuzione chiedendo la condanna al pagamento della retribuzione medio tempore maturate, senza rivendicare l'assegnazione a mansioni diverse. La statuizione della Corte di merito, di accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione datoriale e di condanna della parte datrice alle retribuzioni maturate, si colloca quindi all'interno del perimetro dell'originario petitum.
5. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.
6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del controricorrente A.A.
È STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI A.A.
Così deciso in Roma l'1 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2026.
