Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2026, n. 16217 - Schiacciamento della mano dell’operaio durante la marcatura delle lamiere: confermata la responsabilità del datore di lavoro per DVR inadeguato
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. VIGNALE Lucia - Presidente
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. D'AURIA Donato - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a B il (Omissis)
avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Federico Scalvi del Foro di Brescia, in difesa di A.A., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
Fatto
1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Brescia, in data 12 aprile 2024, dichiarava A.A. responsabile del reato di lesioni personali colpose gravi, condannandolo - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate - alla pena di trenta giorni di reclusione, sospesa condizionalmente, con il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
La vicenda si era svolta il 23 marzo 2018 all'interno dello stabilimento di S della A.A. Lamiere Spa
Il lavoratore B.B., addetto alla marcatura delle lamiere, aveva riportato lo schiacciamento della mano sinistra - con amputazione e sub-amputazione del terzo, quarto e quinto dito - a causa del distacco di una lamiera del peso di circa 13 quintali dall'elettromagnete (Omissis) montato sul carroponte.
Al momento del sinistro, il collega C.C. stava manovrando il carroponte per scaricare le lamiere da un camion, sollevandone due per volta. Arrivato alla catasta, aveva appoggiato entrambe, quindi aveva rieccitato il magnete per spostare leggermente la lamiera superiore, così da consentire a B.B. di leggere il codice serigrafico sul piatto e trascriverlo con pasta colorata; in quell'istante la lamiera si era staccata, colpendo la mano del lavoratore.
La Corte di merito, condividendo la ricostruzione del primo giudice, ha ritenuto configurate due distinte violazioni di colpa specifica.
La prima riguardava l'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il documento di valutazione dei rischi (DVR) del 2016 non aveva contemplato i rischi specifici dell'attività di marcatura, erroneamente considerata dalla dirigenza aziendale una semplice appendice, priva di pericoli propri, delle operazioni di movimentazione. La seconda atteneva all'art. 71, comma 4, del medesimo decreto; l'azienda non aveva adottato misure tecniche e organizzative cogenti per assicurare che l'elettrocalamita fosse utilizzata in conformità alle istruzioni d'uso, le quali vietavano in modo assoluto il sollevamento di più di una lamiera per volta.
A sostegno di tali conclusioni, la motivazione ha evidenziato che il lavoratore addetto alla marcatura era costretto a leggere la serigrafia impressa sul piatto del manufatto - tanto per il confronto con la bolla di carico quanto per la successiva trascrizione - avvicinandosi ripetutamente alla catasta in una zona strutturalmente interferente con il raggio di azione del carroponte.
La regola cautelare generale, che vietava di sostare sotto i carichi sospesi, era inidonea a governare questo segmento di attività, perché concepita per un rischio diverso - la caduta del carico durante il trasporto - e non modulata sull'incessante interazione tra il marcatore e il ciclo di movimentazione.
Le norme aziendali, d'altra parte, prescrivevano soltanto di "cercare di movimentare un foglio lamiera per volta", locuzione ben più debole del divieto assoluto contenuto nel manuale d'uso dell'elettrocalamita, e sia B.B. sia C.C. avevano dichiarato di aver appreso il divieto di sollevare più lamiere soltanto dopo il sinistro. Il fatto che il direttore D.D. avesse raccomandato a B.B. di "stare attento alle mani" al momento del cambio di mansione tradiva la consapevolezza che l'addetto non operasse mai in condizioni di piena staticità del carico.
Le prescrizioni impartite dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) - aggiornamento del DVR e corso di formazione dedicato al magnete Vazzoler - avevano colmato lacune reali, non semplicemente reiterato norme preesistenti.
Il comportamento del lavoratore, che aveva ammesso di essersi "anticipato un po'" nell'avvicinarsi alla catasta, non presentava i caratteri di eccezionalità necessari per interrompere il nesso causale con le condotte colpose del datore di lavoro, trattandosi di un'operazione rientrante nel segmento di lavoro affidatogli.
2. Avverso la predetta decisione, A.A. propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con la prima censura si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. e alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
Il giudice di merito avrebbe individuato il rischio specifico dell'attività di marcatura ragionando ex post, vale a dire sulla base dell'avvenuto sinistro anziché sull'iter procedurale ordinariamente seguito; un simile approccio trasformerebbe la posizione di garanzia del datore di lavoro in responsabilità oggettiva, incompatibile con i principi dell'ordinamento.
L'attività di marcatura, quando eseguita nel rispetto delle disposizioni aziendali - con il carroponte a distanza di sicurezza e a carico fermo - era priva di rischi specifici diversi da quelli generici già presidiati dal DVR.
L'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 non obbliga il datore a prevedere nel documento i rischi derivanti da condotte contrarie alle proprie procedure interne; ancor meno impone di contemplare la combinazione di due trasgressioni simultanee da parte di lavoratori diversi.
L'adempimento prescritto dall'ATS si era del resto sostanziato nella ripetizione di indicazioni già contenute nella parte generale del DVR, a conferma della completezza del documento originario.
Il ricorrente osserva inoltre che la locuzione di cui all'art. 28, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 - che impone l'individuazione delle mansioni che "eventualmente" espongono a rischi specifici - non può essere interpretata nel senso di riversare sul datore, ogni volta che si verifichi un infortunio, un addebito di colpa per non avere prefigurato qualunque ipotetica sequenza di violazioni dei propri dipendenti, pena la degradazione del sistema a un meccanismo di responsabilità oggettiva di posizione.
Su tale profilo il ricorrente formula questione di legittimità costituzionale della disposizione, nell'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di merito.
2.2. Con la seconda censura si eccepisce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. La condanna si fonda, nella struttura motivazionale, sull'omessa prescrizione cogente di sollevare una sola lamiera per volta e sul mancato addestramento specifico di C.C.; tuttavia, il capo d'imputazione non menzionava affatto la prassi del sollevamento multiplo, contestando esclusivamente la mancata valutazione nel DVR dell'attività di marcatura e la mancata adozione di misure affinché B.B. non si trovasse nella zona di operazione del magnete.
Non si tratta di mera riformulazione dello stesso episodio fenomenico, ma di un mutamento che investe la struttura causale del reato e l'omissione addebitata: circostanza che aveva impedito all'imputato di difendersi adeguatamente sul punto, anche mediante l'escussione di ulteriori testimoni sull'effettiva prassi aziendale o l'acquisizione della documentazione tecnica del produttore del magnete "Vazzoler" - allegata al ricorso - dalla quale emergerebbe la possibilità di sollevare più lamiere in determinate condizioni di spessore.
2.3. Con la terza censura si denunciano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di nesso causale e di elemento soggettivo.
Sotto il primo profilo, la lamiera che aveva colpito B.B. era una sola, sollevata singolarmente: la condotta antecedente di C.C. - che aveva prelevato due lamiere dal camion - si era esaurita con la deposizione di entrambe sulla catasta, senza efficienza causale diretta sull'evento.
Il fatto causalmente determinante era stato esclusivamente il comportamento anticipatorio di B.B., che si era avvicinato alla zona di movimentazione prima che il carico si fosse completamente allontanato.
Quel medesimo comportamento sarebbe stato possibile anche nel caso di sollevamento di una sola lamiera: la movimentazione duplice non era, pertanto, elemento determinante del sinistro.
Il giudizio controfattuale - secondo cui la prescrizione cogente di sollevare una lamiera per volta avrebbe impedito l'infortunio - non era sorretto da elementi probatori, non era stato sottoposto a contraddittorio, ed era comunque smentito dalla circostanza che, in quarant'anni di attività aziendale, non si erano mai verificati infortuni analoghi.
Si osserva che, per integrare l'abnormità idonea a interrompere il nesso causale, la giurisprudenza di legittimità richiede non tanto che la condotta del lavoratore sia imprevedibile in assoluto, quanto che attivi un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia: condizione ricorrente nel caso di specie, giacché B.B. si era autonomamente collocato sotto un carico in movimento, violando disposizioni specifiche e ben note.
Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente lamenta l'omessa considerazione del principio di esigibilità della condotta dovuta.
Il rimprovero di colpa presenta non soltanto un versante oggettivo - la violazione della norma cautelare - ma anche uno squisitamente soggettivo, connesso alla concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola violata.
In assenza di elementi certi che attestino la conoscenza o almeno la conoscibilità da parte del datore di prassi operative difformi, il rimprovero colposo si risolve in un'inammissibile responsabilità di posizione. Il tecnico dell 'ATS aveva ammesso in dibattimento che la notizia del sollevamento abituale di due lamiere proveniva unicamente dalle dichiarazioni di B.B. e C.C., mentre il sopralluogo a sorpresa del 2 agosto 2018 aveva accertato il rispetto della prescrizione, a conferma che la prassi aziendale fosse quella corretta e che la condotta difforme del giorno del sinistro rappresentasse un episodio isolato.
2.4. Con l'ultima censura il ricorrente impugna il trattamento sanzionatorio.
La motivazione non ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale, limitandosi a richiamare il riconoscimento delle attenuanti generiche già operato dal primo giudice; inoltre, non ha spiegato per quale ragione le medesime circostanze favorevoli - incensuratezza, età avanzata, pronta ottemperanza alle prescrizioni, integrale risarcimento del danno, tanto che la persona offesa non si era costituita parte civile - giustificassero al contempo il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti e il mancato contenimento della pena al minimo edittale.
La sentenza ha inoltre omesso di considerare l'applicabilità dell'art. 163, comma 3, cod. pen., che consente, in caso di risarcimento del danno, la sospensione condizionale della pena con periodo di prova ridotto a un anno.
3. Le parti, all'esito della discussione orale, hanno concluso come in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi e va rigettato.
2. La prima censura invoca l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sostenendo che la violazione degli artt. 28 e 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non sia configurabile in presenza di un DVR che contemplava, sia pure genericamente, l'attività di marcatura.
2.1. Deve premettersi, in punto di diritto, che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253 - 01).
Il suddetto obbligo non ha carattere formale, non esaurendosi nell'enunciazione astratta dei rischi tipologicamente astratti di una mansione, ma postula la valutazione delle concrete modalità con cui il lavoro si svolge effettivamente in azienda, in tutta la loro complessità e variabilità operativa.
Al riguardo, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in relazione all'art. 28, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81 del 2008.
La censura muove dall'assunto che la locuzione "mansioni che eventualmente espongono i lavoratori" imporrebbe al datore di lavoro, ogniqualvolta si verifichi un infortunio, di prefigurare qualunque ipotetica sequenza di trasgressioni altrui, degradando la colpa in responsabilità oggettiva di posizione; ma una simile lettura non è né necessitata dal dato normativo, che esige la valutazione dei rischi concretamente connessi alle lavorazioni e alle loro modalità di svolgimento, né rileva nel caso di specie, nel quale la responsabilità è stata affermata per l'inadeguatezza del DVR e delle procedure aziendali rispetto a un rischio specifico e verificabile (interferenza tra attività di marcatura e ciclo di movimentazione), non già per la mancata previsione di condotte abnormi o eccentriche dei lavoratori. Ne consegue che la prospettazione difensiva si risolve, in realtà, in una critica alla ricostruzione della colpa nel caso concreto e non individua un reale vulnus costituzionale della disposizione evocata.
Entro tale prospettiva, l'argomento centrale della difesa - secondo cui l'attività di marcatura sarebbe stata correttamente qualificata nel DVR come esente da rischi specifici, trattandosi di mera scrittura eseguita a carico statico - rivela la propria fragilità non appena si confronti con le argomentazioni contenute in sentenza.
Il punto dirimente, individuato con chiarezza dai giudici di merito è il seguente. La marcatura delle lamiere non era un 'attività statica e autonoma, svolta in un contesto separato dalla movimentazione; era, al contrario, un 'attività che si svolgeva in incessante interazione con il ciclo operativo del carroponte, giacché il lavoratore addetto doveva necessariamente avvicinarsi alla catasta per leggere la serigrafia impressa sul piatto del manufatto - operazione imprescindibile sia per il confronto con la bolla di carico, sia per la successiva trascrizione - in un contesto in cui il magnete era ancora attivo e operava a ciclo continuo, in violazione delle stesse prescrizioni del manuale d'uso.
Su questo punto la sentenza impugnata ha sviluppato un ragionamento non manifestamente illogico, che merita di essere riportato nella sua articolazione essenziale.
La regola cautelare generale - il divieto di sostare sotto i carichi sospesi e di transitare nella zona di operatività del carroponte - era strutturalmente inidonea a governare il rischio specifico dell'attività di marcatura.
Quella regola era stata concepita per un pericolo diverso, quello della caduta accidentale del carico durante il trasporto lungo la traiettoria del binario, e non era mai stata modulata sulla mansione specifica del marcatore, la quale presupponeva, di contro, un'interazione continua e ricorrente tra il lavoratore e il ciclo di sollevamento.
Come evidenziato in sentenza, sia che il codice dovesse essere trascritto sul piatto della lamiera, sia che dovesse esserlo sul bordo, il marcatore era costretto ad avvicinarsi moltissimo alla catasta, a sporgersi per leggere la serigrafia, ad avvicinare la mano al manufatto. Egli era fisicamente prossimo a una lamiera ancora sospesa che, per qualsiasi ragione - calo di tensione del magnete, errore del manovratore, uso a ciclo continuo oltre i limiti di potenza - poteva staccarsi e colpirlo.
Il nucleo del vizio prevenzionistico, che la sentenza impugnata ha colto con nitidezza, risiede nell'assenza di un divieto cogente e specifico di movimentare più di una lamiera per volta in concomitanza dei lavori di marcatura.
È questo il profilo che distingue il caso in esame dalla semplice omissione di una regola di cautela generica, e che lo colloca in una dimensione di colpa specifica pienamente verificabile.
Come puntualmente osservato dai giudici di merito, le norme aziendali per l'utilizzo della traversa bilancino con elettrocalamita si limitavano a prescrivere di "cercare di movimentare un foglio di lamiera per volta", locuzione del tutto priva di cogenza, che non istituiva alcun divieto assoluto e che, nella pratica quotidiana dello stabilimento - caratterizzata da ritmi pressanti e dalla fretta degli autisti - non produceva alcun effetto deterrente.
La motivazione sottolinea inoltre che, né B.B. né C.C., erano a conoscenza di alcun divieto prima del sinistro; e lo stesso C.C. aveva dichiarato con franchezza di non aver mai ricevuto una direttiva che lo obbligasse a sollevare una sola lamiera alla volta, aggiungendo che "avrebbe impiegato tutto il giorno" se avesse proceduto singolarmente con le lamiere sottili.
Ove si consideri che soltanto movimentando una lamiera per volta era possibile creare le condizioni perché la regola cautelare generale - quella relativa al divieto di avvicinarsi ai carichi sospesi - operasse efficacemente, risulta evidente come l'assenza di una prescrizione cogente sul punto abbia annullato l'effetto protettivo dell'intero apparato prevenzionistico. Invero, il marcatore, nell'attesa che il magnete tornasse al punto di partenza per caricare la lamiera successiva, avrebbe potuto svolgere la propria operazione in piena sicurezza; con due lamiere agganciate, invece, era strutturalmente costretto ad avvicinarsi alla catasta mentre la seconda lamiera era ancora sospesa nelle immediate vicinanze.
Ne discende che corretta appare l'argomentazione secondo cui la mancata procedimentalizzazione del divieto assoluto di sollevamento multiplo non era un adempimento sovrabbondante o superfluo, come suggerito dalla difesa, ma la condizione necessaria affinché le altre cautele potessero dispiegare la propria funzione protettiva.
3. La censura di violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza - sostenendo che la condanna si fondi su un elemento, la prassi del sollevamento duplice, non contestato nel capo d'imputazione - non coglie la portata effettiva del capo stesso.
L'art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 era stato espressamente contestato nella sua declinazione concreta: la mancata adozione delle misure tecniche e organizzative necessarie affinché l'elettromagnete fosse utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso e, in particolare, affinché B.B. non si trovasse nei pressi della zona di operazione in fase di movimentazione delle lamiere.
Il sollevamento di due lamiere per volta è la specificazione storica - emersa dall'istruttoria e ampiamente dibattuta nel contraddittorio - della modalità concreta in cui quella violazione si è espressa, non un fatto nuovo e autonomo rispetto all'episodio fenomenico descritto nell'imputazione.
Del resto, nei procedimenti per reati colposi, è principio consolidato che la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa specifica, sia pure connotata da specificità diversa rispetto a quella originariamente contestata, non vale a realizzare diversità del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né integra il difetto di correlazione sanzionato dall'art. 521 dello stesso codice, purché l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi sul punto, possibilità che nel caso di specie non è mai stata compressa (Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284101 - 01; Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, Rv. 273265 - 01).
L'elemento probatorio che la difesa invoca come nuova prova sopravvenuta dirimente - l'e-mail della ditta produttrice Vazzoler che attesterebbe la possibilità tecnica, sotto certe dimensioni, di movimentare più lamiere per volta - non riveste in realtà alcun carattere dirimente ai fini della decisione.
La ratio decidendi della sentenza impugnata, infatti, non si fonda affatto sull'astratta impossibilità tecnica del sollevamento multiplo né sulla mera violazione di una prescrizione assoluta contenuta nel manuale d'uso, bensì sulla specifica interazione tra il sollevamento di più lamiere e l'attività di marcatura, ossia sul rischio concreto che tale interazione genera per il lavoratore addetto alla trascrizione dei codici.
Come la Corte d'Appello ha chiarito, l'addetto alla marcatura, per leggere la serigrafia e ricopiare il codice, doveva necessariamente avvicinarsi alla catasta; quando alla calamita erano agganciate due lamiere, la lamiera superiore - che il manovratore sollevava di circa quaranta centimetri per consentire la lettura del codice su quella sottostante - restava sospesa in prossimità immediata delle mani dell'operatore, esponendolo al rischio di schiacciamento in caso di distacco improvviso (per calo di tensione o errore di manovra).
Era proprio questa specifica configurazione operativa - non considerata dal produttore nel manuale, che disciplinava il funzionamento del magnete in sé e non la sua interferenza con altre mansioni - a costituire il rischio specifico colpevolmente pretermesso nel DVR e a fondare la duplice violazione contestata.
Anche ammettendo, dunque, che il costruttore consentisse in talune ipotesi la movimentazione appaiata, ciò non scalfiva in alcun modo l'addebito mosso al datore di lavoro, che atteneva alla mancata valutazione e procedimentalizzazione dell'attività di marcatura quale segmento autonomo di lavorazione caratterizzato da rischi propri, irriducibili a quelli della generale movimentazione di carichi sospesi. L'e-mail, pertanto, non solo non era dirimente, ma risultava logicamente disallineata rispetto al thema decidendum.
4. La doglianza relativa all'interruzione del nesso causale per effetto del comportamento eccentrico di B.B. è infondata, alla luce di principi ormai acquisiti nell'elaborazione di questa Corte.
In sintesi, si eccepisce che il lavoratore, avvicinatosi in anticipo alla catasta mentre attendeva lo spostamento del carico, avrebbe commesso una imprudenza imprevedibile e inevitabile.
Affinché la condotta del lavoratore valga a interrompere il nesso eziologico tra la violazione datoriale e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile in senso assoluto, quanto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia - un rischio, cioè, che si collochi al di fuori di ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte del garante (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284237 - 01 Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275017 - 01).
Con riferimento al caso di specie, corretta appare l'argomentazione secondo cui la condotta rientra nel perimetro del rischio che l'assenza di una procedura cogente e di una formazione specifica aveva lasciato irrisolto.
Come ha da tempo chiarito la giurisprudenza di questa Corte, le norme antinfortunistiche sono destinate a proteggere il lavoratore anche dai propri errori e dalle proprie disattenzioni; ove bastasse la negligenza del dipendente a liberare il datore da ogni responsabilità, quelle norme risulterebbero svuotate nella loro ratio più profonda.
Si è affermato in proposito che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato; Sez. 4 n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 - 01).
Non ha pregio l'argomento per cui il sinistro si sarebbe potuto verificare ugualmente anche col sollevamento di una sola lamiera: si tratta di una congettura priva di riscontro, che il giudizio controfattuale - condotto con motivazione logicamente coerente - ha ritenuto insussistente.
È stato logicamente rilevato che la mano di B.B. era stata schiacciata dalla lamiera rimasta agganciata al magnete dopo il prelievo doppio, e cioè riagganciata e risollevata da C.C. al solo fine di consentire la lettura della serigrafia su quella già appoggiata in catasta.
In altri termini, al momento dell'evento, la lamiera era una sola, ma la sua presenza sospesa a breve distanza dal marcatore era conseguenza diretta della movimentazione in origine effettuata con due lamiere, che aveva imposto quell'ulteriore manovra di risollevamento in condizioni interferenti. Con una sola lamiera, e con una procedura operativa che imponesse al marcatore di attendere il rientro del magnete al punto di partenza, quell'interazione fatale non avrebbe avuto luogo.
Sotto altro, ma connesso profilo, va del pari disattesa la censura sull'elemento soggettivo della colpa e sul principio di esigibilità.
La difesa sostiene che il datore di lavoro non avesse contezza della prassi del doppio sollevamento e che pertanto non fosse esigibile da parte sua un comportamento diverso.
L'assunto, tuttavia, risulta smentito dalla struttura stessa dell'addebito che le sentenze di merito hanno accertato. La colpa non è stata riconosciuta per non aver vigilato su una prassi deviante ignota, ma per aver originariamente redatto un DVR che non valutava il rischio specifico dell'attività di marcatura e per aver adottato norme operative prive di cogenza, così strutturando ab origine un sistema prevenzionistico inidoneo. Invero, il soggetto che non ha mai valutato il rischio specifico non può invocare l'ignoranza delle concrete modalità in cui quel rischio si manifesta.
Si è analogamente affermato che non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015, Rv. 263497 - 01).
5. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è sorretto da motivazione - la duplicità dei profili di colpa specifica e la gravità permanente delle lesioni riportate dalla persona offesa - che questa Corte non è chiamata a sindacare nel merito, potendo verificare soltanto l'esistenza e la non manifesta illogicità dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
La pena risulta commisurata in misura inferiore al medio edittale previso per la pena detentiva.
Si rammenta in proposito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 , n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01).
Nel caso in esame, oltre alla misura contenuta della sanzione, determinata in giorni trenta di reclusione, i giudici di merito hanno sottolineato la non esigua gravità delle lesioni patite dalla vittima, di carattere permanente, e la concreta gravità del fatto, allineandosi ai criteri suindicati.
L'omessa applicazione dell'art. 163, comma 4, cod. pen., infine, non è deducibile in questa sede, trattandosi di questione che non era stata devoluta al giudice di appello.
Al riguardo, si rammenta che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, dep.2019, Rv. 275376 - 01); in ogni caso, il ricorso è privo di autosufficienza, in difetto di qualsiasi allegazione circa la concreta effettuazione dell'integrale risarcimento in data anteriore alla sentenza di primo grado, presupposto fattuale indefettibile per l'operatività della disposizione invocata.
6. È infondata l'eccezione di prescrizione.
Il reato, commesso il 23 marzo 2018, soggiace alla disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando), applicabile ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.
In proposito, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021" (Sez. Un., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Rv. 288175-01).
Per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Nel caso di specie, computando i suddetti periodi di sospensione (pari a mesi nove e giorni 4 per la prima fase e mesi 8 e giorni 9 per la seconda), il termine di prescrizione non risulta spirato alla data della presente decisione.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art.52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso il 24 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2026.
