Tipologia: Verbale di regolamentazione
Data firma: 8 marzo 2024
Parti: Ance Alto Adriatico e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Friuli Venezia Giulia
Fonte: cassaedile.ts.it


Verbale di regolamentazione
(con riferimento al verbale di accordo del 20.11.2023)

Ance Alto Adriatico […] e la rappresentanza sindacale per la provincia di Gorizia: il sindacato Territoriale Feneal-Uil di Gorizia-Trieste […], il sindacato Regionale Filca-Cisl Friuli Venezia Giulia […], il sindacato Provinciale Fillea-Cgil della Camera Confederale del Lavoro di Gorizia […], la rappresentanza sindacale per la provincia di Pordenone: il sindacato Territoriale della Feneal-Uil di Pordenone […], il sindacato Regionale Filca-Cisl Friuli Venezia Giulia […], il sindacato Provinciale Fillea-Cgil della Camera Confederale del Lavoro di Pordenone […], la rappresentanza sindacale per la provincia di Trieste: il sindacato Territoriale Feneal-Uil di Gorizia-Trieste […], il sindacato Regionale Filca-Cisl Friuli Venezia Giulia […], il sindacato Provinciale Fillea-Cgil. della Camera Confederale del Lavoro di Trieste […]

Premesso che
- In data 20.11.2023 le parti hanno sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza e con separato ma identico accordo, un'intesa finalizzata a regolamentare tra le altre cose il "Contributo RLST e l'aggiornamento RLS";
- Ritenuto opportuno integrare quanto già definito con una più puntuale regolamentazione del riconoscimento della formazione degli RLS senza che il presente documento modifichi quanto già concordato;
- Stante la comune regolamentazione nelle tre province;
si definiscono le seguenti linee guida operative che vengono sottoscritte dalle Parti per quanto di rispettiva competenza:
Per la decontribuzione dell'aliquota dello 0,15% secondo quanto stabilito dall'All. 1 dell'accordo del 20.11.2023 di cui in premessa, l'impresa dovrà inoltrare agli uffici della Cassa edile competente per territorio:
a) Il verbale firmato dai lavoratori dell'assemblea di elezione dell'RLS. Le parti riconoscono, ai soli fini dell'esenzione dalla contribuzione dovuta, la validità di 3 anni della carica del RLS;
b) Copia dell'attestato della formazione iniziale del RLS, di almeno 32 ore, correttamente redatto e rilasciato da Enti di formazione appartenenti al settore edile della bilateralità, costituiti dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Anche la formazione di aggiornamento, come prevista dalla normativa vigente, deve essere effettuata presso un ente di formazione edile della bilateralità, secondo quanto sopra indicato.
Qualora detti enti non possano erogare in tempi utili la formazione richiesta, ai soli fini dell'esenzione dal versamento dello 0, 15% dell'imponibile salariale la formazione prevista potrà essere erogata da Enti di formazione afferenti alle associazioni di categoria rappresentate all'interno degli organi di gestione e controllo delle casse e scuole edili, anche di fuori regione, oppure da organismi paritetici del settore edile inseriti nel repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro;
Gli attestati relativi a una formazione di aggiornamento annuale di almeno 4 o 8 ore (per le imprese con meno o più di 50 dipendenti): si ricorda che, ai soli fini dell'esenzione dal versamento del contributo di cui all'accordo del 20.11.2023, le parti sottoscriventi hanno previsto la formazione di aggiornamento di 4 ore annuali come obbligatoria per tutti i RLS, compresi quelli di imprese con meno di 15 dipendenti;
d) Copia dell'invio all'INAIL della comunicazione relativa all'elezione del RLS;
e) La verifica dei requisiti per il diritto alla decontribuzione verrà fatta dal personale dell'ente bilaterale preposto secondo le modalità da questo definite in autonomia.
 

Letto, confermato, sottoscritto.
il 08/03/2024