Categoria: 1989
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Tipologia: CCNL
Data firma: 17 gennaio 1989
Validità: 01.04.1987 - 30.06.1990
Parti: Anels e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Enti lirici e sinfonici
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Norme di assunzione
Art. 4 - Classificazione del personale
• Quadri
o Informazione
o Formazione
o Responsabilità civile e/o penale
o Brevetti
o Indennità di funzione
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Assunzioni fuori piazza
Art. 7 - Lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Retribuzione ed elementi della retribuzione
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione
Art. 10 - Tredicesima mensilità
Art. 11 - Quattordicesima mensilità
Art. 12 - Premio di produzione
Art. 13 - Indennità sostitutiva mensa
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Disciplina delle festività soppresse
Art. 17 - Ferie
Art. 18 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 19 - Infortuni sul lavoro
Art. 20 - Tutela della maternità
Art. 21 - Permessi
Art. 22 - Aspettativa
• Tossicodipendenti
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Assegno di nuzialità
Art. 25 - Assenze
Art. 26 - Attività promozionale
Art. 27 - Utilizzazione di bande magnetiche registrate
Art. 28 - Riprese radiotelevisive
Art. 29 - Divieti e norme speciali
Art. 30 - Provvedimenti disciplinari
Art. 31 - Cure termali
Art. 32 - Portatori di handicap
Art. 33 - Benefici combattentistici
Art. 34 - Servizio militare
Art. 35 - Anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 36 - Previdenza integrativa od aggiuntiva
Art. 37 - Cassa assistenza straordinaria
Art. 38 - Diritto allo studio
Art. 39 - Diritti sindacali
A) Consiglio di azienda

B) Permessi sindacali
C) Versamento contributi sindacali
D) Sistema di informazioni
A) Livello nazionale
B) Livello territoriale
C) Livello aziendale
Art. 40 - Appalti
Art. 41 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
a) procedura preventiva
b) procedura di conciliazione
c) controversie individuali e plurime
Art. 42 - Collocamento a riposo
Art. 43 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Indennità in caso di morte
Art. 45 - Certificato di servizio
Art. 46 - Osservatorio
• Pari opportunità
Art. 47 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 48 - Decorrenza e durata
• Stralcio dell'accordo 17 gennaio 1989
Maestri collaboratori
Art. 49 - Inquadramento
Art. 50 - Mutamento di mansioni
Art. 51 - Prestazioni speciali
Art. 52 - Qualifica impiegatizia
Art. 53 - Orario di lavoro
Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 55 - Ricorrenze festive
Art. 56 - Trasferte
A) Trasferte nazionali ed internazionali
B) Trasferte regionali ed interregionali
C) Trasferte regionali di più giorni di durata
D) Missioni individuali
Art. 57 - Incisioni discografiche
Art. 58 - Termini di preavviso
Professori d'orchestra
Art. 59 - Inquadramento
Art. 60 - Mutamento di mansioni
Art. 61 - Indennità di strumento
Art. 62 - Prestazioni speciali e strumenti affini
Art. 63 - Qualifica impiegatizia
Art. 64 - Orario di lavoro
• Norma transitoria
• Dichiarazione a verbale
Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 66 - Ricorrenze festive
Art. 67 - Suddivisione ed utilizzazione del complesso orchestrale
Art. 68 - Prestazioni di palcoscenico
Art. 69 - Vestiario
Art. 70 - Trasferte
A) Trasferte nazionali ed internazionali
B) Trasferte regionali ed interregionali
C) Trasferte regionali di più giorni di durata
D) Missioni individuali
Art. 71 - Incisioni discografiche
Art. 72 - Termini di preavviso
Artisti del coro
Art. 73 - Inquadramento
Art. 74 - Prestazioni speciali
Art. 75 - Comparsata, trucco e vestizione
Art. 76 - Qualifica impiegatizia
Art. 77 - Orario di lavoro
• Norma transitoria
• Dichiarazione a verbale
Art. 78 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 79 - Ricorrenze festive
Art. 80 - Suddivisione ed utilizzazione del complesso corale
Art. 81 - Prestazioni nel golfo mistico
Art. 82 - Vestiario
Art. 83 - Trasferte
A) Trasferte nazionali ed internazionali
B) Trasferte regionali ed interregionali
C) Trasferte regionali di più giorni di durata
D) Missioni individuali
Art. 84 - Incisioni discografiche
Art. 85 - Termini di preavviso
Tersicorei
Art. 86 - Inquadramento
Art. 87 - Mutamento di mansioni
Art. 88 - Comparsata, trucco e vestizione
Art. 89 - Qualifica impiegatizia
Art. 90 - Orario di lavoro
• Norma transitoria
• Dichiarazione a verbale
Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 92 - Ricorrenze festive
Art. 93 - Suddivisione ed utilizzazione del complesso di ballo
Art. 94 - Vestiario e scarpine
Art. 95 - Trasferte
A) Trasferte nazionali ed internazionali
B) Trasferte regionali ed interregionali
C) Trasferte regionali di più giorni di durata
D) Missioni individuali
Art. 96 - Termini di preavviso
Impiegati
Art. 97 - Inquadramento
Art. 98 - Mutamento di mansioni
Art. 99 - Cumulo di mansioni
Art. 100 - Indennità per maneggio denaro
Art. 101 - Orario di lavoro
• Lavoro a turni
Art. 102 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 103 - Ricorrenze festive
Art. 104 - Trasferte
A) Trasferte nazionali ed internazionali
B) Trasferte regionali ed interregionali
C) Trasferte regionali di più giorni di durata
D) Missioni individuali
Art. 105 - Termini di preavviso
Operai
Art. 106 - Inquadramento
Art. 107 - Mutamento di mansioni
Art. 108 - Orario di lavoro
• Norma transitoria
• Lavoro a turni.
• Norma transitoria
Art. 109 - Lavoro notturno dei guardiani e fuochisti
Art. 110 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 111 - Ricorrenze festive
Art. 112 - Prestazioni serali
Art. 113 - Prestazioni in costume
Art. 114 - Attrezzi di lavoro ed indumenti di lavoro
Art. 115 - Trasferte
A) Trasferte nazionali ed internazionali
B) Trasferte regionali ed interregionali
C) Trasferte regionali di più giorni di durata
D) Missioni individuali
Art. 116 - Termini di preavviso
Parte Economica
• Minimi tabellari mensili di retribuzione in vigore dal 1° marzo 1988
• Minimi tabellari mensili in vigore dal 1° ottobre 1989
• Stralcio dell'accordo 17 gennaio 1989
Protocollo aggiuntivo - Distribuzione del contratto
Appendice
Accordo 25 giugno 1969 per la regolamentazione degli spettacoli all'aperto

L'anno 1989 il giorno 17 del mese di gennaio tra l'Associazione Nazionale Enti Lirici e Sinfonici (Anels) […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) […] e la Filis-Cgil […] assistiti dal coordinamento nazionale del settore composto da Torino, Milano, Bolzano, Bologna, Trieste, Genova, Napoli, Firenze, Roma, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, la Fis-Cisl […] assistiti dalle delegazioni territoriali di Torino, Milano, Trieste, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari, la Uilsic […] assistiti dai Segretari territoriali Uilsic sedi di Enti lirici e Catania, è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli Enti lirici e sinfonici.

Art. 2 - Visita medica
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia dell'Ente.

Art. 15 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito dall'Ente all'inizio delle singole stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle effettive esigenze organizzative della produzione sentito preventivamente il Consiglio di azienda al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a particolari esigenze e previa comunicazioni al Consiglio di azienda almeno 48 ore prima.
In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

Art. 18 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
[…]
L'Ente ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 19 - Infortuni sul lavoro
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere immediatamente denunciato all'Ente dal lavoratore.
[…]
L'Ente ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 20 - Tutela della maternità
Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
In sostituzione peraltro di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, l'Ente consentirà l'astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi - elevato a 5 mesi per le tersicoree - precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente concesso dall'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.
[…]
La lavoratrice ha l'obbligo di dichiarare all'Ente prima dell'assunzione l'eventuale stato di gravidanza che dovrà essere documentato da certificato medico.
[…]

Art. 29 - Divieti e norme speciali
Il lavoratore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'Ente in appositi regolamenti interni, purché esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni dell'Ente.
In caso di inadempienza saranno applicate le norme previste dall'art. 30.
[…]

Art. 32 - Portatori di handicap
Le parti stipulanti il presente contratto nell'intento di facilitare l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative convengono di favorire la loro collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione.

Art. 39 - Diritti sindacali
A) Consiglio di azienda

Gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni concertistiche assimilate prendono atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filis, Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil riconoscono:
a) nel Consiglio di azienda, costituito in ciascun Ente od Istituzione l'organo sindacale di rappresentanza unitaria nei cui componenti si identificano le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
b) nell'Esecutivo espresso dal Consiglio di azienda l'organo che rappresenta il Consiglio stesso nei confronti della Direzione dell'Ente l'unica struttura sindacale aziendale delle predette Organizzazioni abilitata ai rapporti con la Direzione ed all'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al successivo punto 7.
[…]
7) Il Consiglio di azienda, per il tramite dell'Esecutivo, esercita i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall'accordo interconfederale 18 aprile 1966 nonché quelli previsti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.
Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta, tra l'altro, al Consiglio di azienda:
a) - intervenire presso la Direzione per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) - intervenire presso la Direzione per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e per la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
c) - esaminare con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi generali di regolamenti interni da questa predisposti relativamente all'organizzazione del lavoro, l'epoca delle ferie, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, sia che si tratti di variazioni di tale distribuzione restando immutato l'orario di lavoro in atto sia in relazione a modifiche di orario predisposte dalla Direzione.
La Direzione consulterà il Consiglio di azienda sui regolamenti organici del personale.

D) Sistema di informazioni
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali degli Enti e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:

C) Livello aziendale
[…]
C2) La Direzione aziendale si confronterà preventivamente con il Consiglio di azienda e, nel corso dello stesso incontro, con le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria sulle proposte di nuova organizzazione del lavoro e sui riflessi sulla occupazione e sulle condizioni di lavoro, sui programmi di formazione professionale; sui processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori, sui criteri e modalità delle selezioni per le assunzioni.
A conclusione del confronto il Consiglio di azienda e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria potranno formalizzare, ove del caso, il loro parere entro i 10 giorni successivi. La Direzione aziendale sottoporrà all'organo deliberante dell'Ente le proprie proposte corredate del suddetto parere ove espresso.

Art. 40 - Appalti
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente i Consigli d'azienda e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria delle commesse esterne nonché degli appalti di servizi all'interno degli Enti.
L'Anels e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne degli Enti nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che gli Enti inseriranno nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Gli Enti non si avvarranno di aziende che risultino inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 41 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere nelle varie realtà aziendali nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, le parti concordano di adottare le procedure di seguito indicate:

a) procedura preventiva
- L'Ente fornirà ai Consigli d'azienda o alle RSA locali informazione preventiva sulle finalità, modalità operative e conseguenze delle innovazioni tecnologiche e/o tecnico-organizzative di rilievo che comportino immediatamente o in prospettiva la riorganizzazione del lavoro. I Consigli d'azienda o le RSA locali presenteranno all'Ente le richieste dei lavoratori in tema di innovazione tecnologica e/o tecnico organizzativa;
- le valutazioni, sui temi esposti da entrambe le parti, dovranno essere presentate ed esaminate entro 3 giorni lavorativi o comunque entro il termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione, potranno integrare le proprie delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Ente con un preavviso comunque non inferiore ad 1 giorno.

b) procedura di conciliazione
I conflitti di lavoro, non riguardanti il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, saranno esaminati e possibilmente risolti come segue:
- le valutazioni di parte aziendale e sindacale dovranno essere esaminate tra le parti entro 3 giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo in sede locale;
- trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze nazionali con il compito di raggiungere l'accordo nei 3 giorni lavorativi successivi;
- le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette;
- nel caso che la procedura si concluda con il mancato accordo, allo scopo di salvaguardare il processo produttivo e organizzativo, le eventuali astensioni dal lavoro dovranno essere precedute da una comunicazione all'Ente, con un preavviso comunque non inferiore ad 1 giorno.

c) controversie individuali e plurime
Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e all'Autorità giudiziaria.
[…]
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, cosi come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra l'Ente e il Consiglio d'azienda, o le RSA locali delle Organizzazioni sindaca li stipulanti il presente contratto.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tra mite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti organismi rappresentativi dei lavoratori.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione. Qualora non si raggiunga un accordo tra l'Ente e i predetti organismi rappresentativi dei lavoratori, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente all'Ente dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 46 - Osservatorio
Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali degli Enti e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano di istituire un osservatorio nazionale, formato da 6 componenti, dei quali 3 designati dal l'Anels e 3 designati dalla Filis-Cgil, Fis-Cisl e Filsic-Uil, con il compito di:
a) seguire l'andamento produttivo del settore degli Enti lirico-sinfonici nonché lo stato e le prospettive occupazionali generali anche in riferimento all'utilizzazione dei lavoratori stranieri;
b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del contratto nazionale di lavoro;
c) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;
d) studiare normative preordinate ad assicurare la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni ambientali in cui sono chiamati a prestare la loro opera;
e) studiare forme assicurative in rapporto a rischi di lavoro non rientranti tra quelli coperti dall'Inail da proporre agli Enti.

Art. 47 - Contrattazione integrativa aziendale
Le parti si danno atto che in sede aziendale, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, potranno costituire oggetto di contrattazione tra direzioni aziendali, organismi rappresentativi aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali le materie delle trasferte, delle riprese televisive e delle diverse forme di riproduzione audiovisiva, del premio di produzione nonché, in coerenza e nel rispetto della normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, i criteri e le modalità di articolazione di tale normativa in funzione delle specifiche esigenze organizzative e funzionali aziendali che consentano il miglioramento della efficienza e della produttività dei servizi e, quindi, l'incremento dell'attività produttiva aziendale.
Resta inteso che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie diverse rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale […]
Resta altresì inteso che i contenuti della contrattazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati ed a quelli del contratto nazionale di lavoro.

Maestri collaboratori
Art. 53 - Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è fissato in 39 ore settimanali e in 7 ore giornaliere ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere una durata massima di 4 ore.
Tuttavia, ai soli fini delle prestazioni eseguite al pianoforte, l'orario di lavoro del maestro di sala e del maestro al ballo è fissato in 6 ore, ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere la durata massima di 4 ore. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, le 6 ore di prestazione eseguita al pianoforte dal maestro di sala e dal maestro al ballo assorbono convenzionalmente 7 ore di lavoro.
In caso di spettacolo o antiprova generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è cosi suddiviso:
a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una antiprova generale o viceversa;
c) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una prova generale o viceversa.
Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
In caso di prova unica l'orario giornaliero sarà esaurito in 5 ore.
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo può essere ridotto a 2 ore in relazione ad esigenze di produzione.
Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Le prestazioni antimeridiane avranno inizio normalmente alle ore 10. Le prestazioni antimeridiane del maestro alle luci potranno avere inizio alle ore 8,30. Le prestazioni serali non potranno superare in regime normale di lavoro le ore 1 in caso di spettacolo e prova generale, le ore 0,30 in caso di antiprova generale e le ore 24 in caso di prove ordinarie. Gli spettacoli all'aperto e le relative prove antigenerali e generali potranno protrarsi fino alle ore 1,30.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro si esaurisce con una prestazione di 4 ore o con uno spettacolo, che possono essere effettuati in regime normale di lavoro sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
[…]
La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. È consentito un prolungamento di 15 minuti […]

Professori d'orchestra
Art. 64 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro del professore d'orchestra può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e 8) in relazione alle esigenze di programmazione dell'Ente:
A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra.
L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni - per le prove sono previsti 10 minuti di riposo nel corso di ciascuna di esse, da computarsi nell'orario di lavoro - una delle quali non potrà avere durata inferiore a 2 ore. Inoltre la prima prestazione giornaliera, purché non si tratti di spettacolo, non potrà eccedere la durata complessiva di 3 ore.
Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
La durata della prova a sezione è fissata in due ore, comprensive di 10 minuti di riposo, ed esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica va mantenuta in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale l'Ente ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove l'Ente, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di quattro ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva Norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite e fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
[…]
Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell'orario di lavoro.
La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica è fissata in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può esser effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva Norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite e fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]

Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il professore d'orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario non può eccedere le 7 ore.
[…]
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore d'orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al professore d'orchestra con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
[…]

Artisti del coro
Art. 77 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro dell'artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione dell'Ente.
A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli artisti del coro.
L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, suddivise in due prestazioni, una delle quali di durata non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera non coincidente con lo spettacolo non deve comunque eccedere la durata di 3 ore.
L'artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell'artista del coro, l'effettiva durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta in ogni caso fissata in 1 ora senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario giornaliero di lavoro la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente fissata in 2 ore.
In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le due prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l'intero orario giornaliero di 5 ore.
Le prove di soli uomini e sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15 minuti di riposo e, se effettuata d'insieme con l'orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo. La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata nemmeno in regime straordinario. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell'artista del coro, l'effettiva durata di ciascuna prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta in ogni caso fissata in 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero la durata della prova di sala, prova di palcoscenico con pianoforte e prova di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta convenzionalmente fissata in 2 ore.
In giornata di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e sole donne), le due prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia assorbono l'intero orario giornaliero di 5 ore.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto od entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale l'Ente ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove l'Ente, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro a di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. La eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva Norma transitoria.
L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte, purché si tratti di tipi di prove della medesima durata.
L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata l'Ente programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale ore le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversa per i singoli artisti del coro, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
L'artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
L'effettiva durata di ciascuna prova a sezione od a raggruppamento di più sezioni è fissata in 1 ora oppure in 1 ora e 15 minuti senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
In giorno di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni le due prove assorbono, rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.
Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15 minuti di riposo e, se effettuata d'insieme con l'orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo.
La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata nemmeno in regime straordinario. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
L'effettiva durata delle prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, resta fissata in 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti, con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, la durata della prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
In giornate di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, le due prove, ciascuna di durata di 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, assorbono convenzionalmente 6 ore dl lavoro.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva Norma transitoria.
L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.
È altresì consentita l'effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia e d'insieme con l'orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.
L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata l'Ente programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanali ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento del prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]

Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 78 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
L'artista del coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
[…]
La durata massima delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione all'artista del coro di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo. I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati all'artista del coro con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
[…]

Tersicorei
Art. 90 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro del tersicoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B) in relazione alle esigenze di programmazione dell'Ente.
A) L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tersicorei.
Fermo restando quanto previsto dal successivo 16° comma, l'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni, una delle quali non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera, non coincidente con lo spettacolo, non può eccedere la durata complessiva di 3 ore.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di tre giorni alla settimana.
Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni ed assorbono convenzionalmente 5 ore di lavoro. Se la prestazione è di 2 ore di durata comprende 10 minuti di riposo; se di 2 ore e 30 minuti comprende 15 minuti di riposo.
Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, avrà una durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, se l'altra prestazione giornaliera dura 3 ore; di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo, se l'altra prestazione giornaliera dura 2 ore e 30 minuti.
Le prove di palcoscenico con pianoforte hanno la durata complessiva di 5 ore. Le prestazioni di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo d'insieme con l'orchestra e solo in casi eccezionali.
Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale l'Ente ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove l'Ente, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro e di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive, connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata prevista per ciascun tipo di prova. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore ad 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove ordinarie dei primi ballerini inquadrati nella categoria extra e nella 1° categoria A potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
B) Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo tersicoreo, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana.
Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti oppure di 5 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni, ed assorbono, convenzionalmente e rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.
Per le prestazioni di 2 ore di durata sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, potrà avere una durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo e di 2 ore e 45 minuti con 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, va computata l'effettiva durata della prova di sala, tranne che la prova di sala abbia una durata di 2 ore e 45 minuti, nel qual caso assorbe 3 ore di lavoro.
Le prove di palcoscenico con pianoforte di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prove di palcoscenico con pianoforte di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo d'insieme con l'orchestra e solo in casi eccezionali.
Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo ed assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Lo svolgimento delle prove antigenerali e generali può essere effettuato dall'Ente senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antigenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antigenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antigenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antigenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata prevista per ciascun tipo di prova. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore ad l ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le antiprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antigenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine dcl giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento di prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]

Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1989 è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione dell'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il tersicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
[…]
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al tersicoreo di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l'ordine del giorno settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
[…]

Impiegati
Art. 101 - Orario di lavoro

Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive con un massimo di 8 ore giornaliere.
La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività gli impiegati esauriranno il normale orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.
Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai l'importo retributivo relativo alla differenza oraria tra le 39 e le 40 ore settimanali sarà assorbito in tutto o in parte dall'eventuale eccedenza tra la retribuzione di fatto percepita e quella prevista dal presente contratto ivi compreso l'importo in precedenza indicato.
L'orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l'espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere.

Lavoro a turni
L'orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
mattina e pomeriggio
pomeriggio e sera
mattina e sera.
2) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
mattina e pomeriggio
pomeriggio e sera
mattina e sera.
[…]
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antigenerale, è forfettizzata qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
L'orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.
Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L'eventuale fissazione dell'orario di inizio del primo turno oltre le ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30 ove sia garantito all'impiegato un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova generale ed antigenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro fino ad una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di antiprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antigenerale.
Nel caso in cui per esigenze di produzione l'intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle 2 ore, l'impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario […]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova antigenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che l'Ente ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'impiegato dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dall'Ente nell'arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il personale addetto alla preparazione ed all'esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico.
Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato a lavoro di laboratorio.
La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, con decorrenza dal 1° luglio 1988 e concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d'anno, finalizzata all'aggiornamento professionale.

Art. 102 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l'impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga richiesto.
[…]

Operai
Art. 108 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro dell'operaio è fissato in regime normale in 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere e, con decorrenza dal 1° giugno 1990, in 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
L'intervallo per il pasto non potrà superare le 2 ore.
Ferma restando la durata complessiva dell'orario settimanale, di domenica l'orario normale di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dall'Ente richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.
Durante ciascuna delle prestazioni l'operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.
Per i portieri e guardiani con alloggio l'orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
L'orario di lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore e 30 minuti settimanali con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti e, con decorrenza dal 1° giugno 1990, in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'operaio osserverà un orario di lavoro settimanale di 40 ore e, con decorrenza dal 1° giugno 1990, di 39 ore ripartito in 5 giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto e ad una settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.
Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato.

Norma transitoria
A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell'operaio addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti dagli Enti alla data del 4 agosto 1979 quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.
[…]

Lavoro a turni.
L'orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
mattina e pomeriggio
pomeriggio e sera
mattina e sera
2) operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
mattina e pomeriggio
pomeriggio e sera
mattina e sera.
[…]
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antigenerale, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La, fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione del Consiglio di azienda.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
[…]
L'orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.
Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le ore 8,30 e non oltre le ore 9,30. L'eventuale fissazione dell'orario di inizio del primo turno oltre le ore 9,30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30 ove sia garantito all'operaio un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova generale ed antigenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro fino ad una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di antiprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli operai addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antigenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l'intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l'operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente avrà diritto ad un rimborso spese forfettario […]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova generale, antigenerale od ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che l'Ente ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'operaio dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dall'Ente nell'arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il personale addetto alla preparazione ed all'esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico.
Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato a lavoro di laboratorio.
[…]

Norma transitoria
Fermo restando l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali, e concordata, con decorrenza dal 1° luglio 1988, una riduzione del monte ore annuo di 26 ore in ragione d'anno e, con decorrenza dal 1° luglio 1989, una riduzione del monte ore annuo di ulteriori 26 ore in ragione d'anno. Le modalità di attuazione saranno definite secondo criteri da concordare in sede aziendale.
Con decorrenza dal 1° giugno 1990 la riduzione a 39 ore settimanali dell'orario normale di lavoro assorbe; abrogandole, entrambe le riduzioni del monte ore annuo di cui al 1° comma della presente norma transitoria.

Art. 110 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l'operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
[…]

Art. 114 - Attrezzi di lavoro ed indumenti di lavoro
L'Ente fornirà agli operai gli attrezzi indispensabili alle prestazioni lavorative nonché gli indumenti di lavoro.