Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 maggio 2026, n. 12815 - Elezioni RSU: antisindacale il rifiuto del datore di collaborare con il Comitato elettorale
Presidente Leone - Relatore Boghetich
Fatto
1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, rigettando l’opposizione di (OMISSIS) s.p.a., aveva a sua volta confermato il decreto ex art. 28 legge n. 300 del 1970 con il quale era stata ritenuta l’antisindacalità del comportamento tenuto dalla società che – preso atto della indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU, in data 13.3.2017, da parte della FILCAMS CGIL nonché della revoca, in data 26.4.2017, della medesima procedura da parte della stessa organizzazione sindacale – aveva comunicato di ritenere decaduta la RSU, astenendosi dal fornire all’organizzazione sindacale (OMISSIS) (che aveva, nel frattempo, comunicato la lista dei propri candidati) sia l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto sia l’indicazione di locali ove svolgere le elezioni.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, la società (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrati da memoria, e la (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte
Diritto
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 legge n. 300/1970, 2, 4, 5, 10 dell’Accordo Interconfederale 1994, 1362, comma 2, 1366, 1374 c.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato l’Accordo Interconfederale e ritenuto che una volta indette le elezioni per il rinnovo delle RSU le stesse non possano essere successivamente revocate/ritirate. La carenza di una disciplina in tal senso è dovuta all’obiettivo che l’Accordo si prefigurava, ossia quello di costruire un nuovo sistema di rappresentanza sindacale di fonte esclusivamente contrattuale, alternativo rispetto all’art. 19 della legge n. 300/1970; la possibilità di revocare l’elezione può ricavarsi dalla constatazione che la regolamentazione pattizia prevede la facoltà, non l’obbligo, per le organizzazioni sindacali di avviare le elezioni per la costituzione della RSU. Inoltre, al riconoscimento del potere di iniziativa solamente ai soggetti firmatari dell’Accordo (e del CCNL applicato in azienda) deve, fisiologicamente, corrispondere la possibilità (esclusiva) di sospendere la procedura già avviata (a prescindere dal fatto che tale eventualità non sia stata prevista nell’Accordo): ciò si desume dal comportamento delle parti (firmatarie dell’Accordo) successivo al suddetto Accordo, posto che nel caso in esame proprio tutti i soggetti legittimati ad indire le elezioni hanno concordemente ed unitariamente ritenuto di sospendere le elezioni. Insomma, ragioni di carattere storico, sistematico nonché letterale fanno propendere per una interpretazione che riconosca ad alcuni soggetti (e non ad altri) il diritto di indire le elezioni e di sospenderle.
2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge n. 300/1970 avendo, la Corte territoriale, trascurato che la materia del contendere nasceva da un contrasto tra le organizzazioni sindacali a fronte del quale la società si è limitata a non dar corso agli ulteriori adempimenti della procedura di elezione, a fronte di un quadro contrattuale di non agevole interpretazione. D’altra parte, la decadenza della RSU discendeva, automaticamente dalla previsione dell’art. 10 dell’Accordo Interconfederale, e la comunicazione dell’impresa è stata, dunque, una mera presa d’atto.
3. I motivi, che per stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
4. La valutazione dei motivi di ricorso richiede la ricostruzione della disciplina dell’Accordo Interconfederale del luglio 1994, atto che ha regolato le elezioni delle RSU di cui in oggetto.
L’Articolo 2, della Parte Prima (“Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie”) regola “Ambito ed iniziativa per la costituzione” e recita:
“Nelle unita' produttive nelle quali l'azienda più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del CCNL applicato in azienda. Hanno altresì' potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché' formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.” L’articolo 8, Parte Prima, dedicato a “Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio” prevede: “I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità' dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. […]” L’articolo 10, sempre della Parte Prima, si occupa di “Durata e sostituzione nell'incarico” e recita: “I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni. La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all'attività' sindacale che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale. Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità' stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta.”
La Parte Seconda dell’Accordo Interconfederale è dedicata al procedimento elettorale; l’articolo 3 regola la “Presentazione delle liste: Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all'art. 2, Prima parte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all'attività' sindacale”. L’articolo 4 prevede il “Comitato elettorale: Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un Comitato elettorale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.” L’articolo 5 detta i “Compiti del Comitato elettorale” prevedendo che “Il Comitato elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle liste; b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo; c) verificare la valida presentazione delle liste; d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività' aziendale; e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.”
L’articolo 15 prevede una collaborazione tra Comitato elettorale e direzione aziendale in ordine alla conservazione del plico sigillato concernente lo scrutinio elettorale e l’art. 19 prevede che “La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale l'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima delle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali”.
5. Dalla lettura di queste disposizioni negoziali si evince agevolmente che la CGIL (in qualità di firmataria dell’Accordo del 1994) aveva il potere di indire il rinnovo delle RSU e che le altre organizzazioni sindacali (non firmatarie dell’Accordo Interconfederale ma in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2, Prima Parte, come pacificamente era la (OMISSIS)) potevano presentare liste elettorali.
6. Dal complesso delle previsioni dell’Accordo Interconfederale si desume chiaramente che quando l’organizzazione sindacale entra nel sistema della RSU partecipando alla relativa competizione elettorale tramite la presentazione di una lista rinuncia a costituire una RSA per il periodo di vigenza della RSU (come si evince dagli artt. 8 e 12); quindi, come sottolinea la società ricorrente, l’indizione delle elezioni rappresenta una “facoltà” per l’organizzazione sindacale ma nell’esclusivo senso che il sistema è alternativo alle RSA (senza poter da ciò ricavarsi un potere di revoca dell’indizione).
7. Una volta avviato – con l’esercizio del potere di indizione da parte di un’organizzazione sindacale – il procedimento elettorale, l’Accordo Interconfederale prevede la costituzione di uno specifico apparato (il Comitato elettorale) preposto alla regolamentazione e alla verifica di tutte le fasi della consultazione, dalla presentazione delle liste elettorali sino alla proclamazione dei risultati. In applicazione del principio – di rango costituzionale - del pluralismo sindacale e soprattutto in corrispondenza con l’individuazione (in forza del citato art. 2 dell’Accordo) delle organizzazioni sindacali che possono presentare liste elettorali, il Comitato elettorale è formato da lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni abilitate alla presentazione delle liste.
8. Dalle clausole negoziali innanzi riassunte e dalle precisazioni esposte emerge chiaramente che una volta che l’organizzazione sindacale ha avviato il rinnovo delle elezioni delle RSU la stessa perde ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito del procedimento elettorale in quanto ogni fase viene sorvegliata e regolata esclusivamente da un soggetto terzo, il Comitato elettorale, assegnatario di tutti i compiti di verifica e regolare svolgimento della competizione elettorale sino alla conclusione di essa. Emerge, inoltre, che il datore di lavoro – una volta avviata la competizione elettorale - deve rapportarsi unicamente con il Comitato elettorale, al quale deve fornire i necessari strumenti (dall’elenco dei dipendenti, ai locali, all’attrezzatura del seggio elettorale). Da ciò consegue che nessun potere di interferire nel procedimento elettorale (men che mai di revoca) compete all’organizzazione sindacale che ha esercitato – all’inizio - il potere/facoltà di iniziativa perché ogni competenza viene concentrata su un organo diverso, formato da componenti che tutte le organizzazioni interessate potranno designare (art.4 richiamato), e individuato nel Comitato elettorale.
9. Nel caso di specie, risulta che la CGIL ha “sospeso” i suoi componenti nominati nell’ambito del Comitato elettorale, organo che - peraltro - era stato ritualmente costituito, che aveva cominciato a svolgere i compiti ad esso demandati dall’art. 5, Parte Seconda, dell’Accordo Interconfederale, e che non risulta essere decaduto o essere stato sciolto, e che, dunque, ha continuato ad essere attivo con la presenza dei lavoratori designati e non “ritirati”. Si sottolinea, a tal riguardo, che per la costituzione del Comitato in questione l’art. 4 prevede che le singole organizzazioni “possano” e non necessariamente “debbano” designare un componente, e che, pertanto, la mancata designazione o il “ritiro” di taluni componenti non sacrifica l’intero organo già composto da altri lavoratori designati.
A ciò consegue che esclusivamente con tale organo il datore di lavoro doveva correlarsi e, nel caso di specie, avendo egli impedito il regolare svolgimento delle elezioni (non fornendo la lista dei dipendenti aventi diritto al voto e non indicando i locali da predisporre quali seggi elettorali) ha così assunto una condotta antisindacale nei confronti dell’organizzazione sindacale (OMISSIS) che aveva diritto alla presentazione delle liste elettorali.
10. Deve, pertanto, ritenersi, da una parte, che la CGIL non deteneva alcun potere di revoca/sospensione del procedimento di elezione delle RSU e, dall’altra, che il datore di lavoro doveva consentire la progressione della procedura fornendo tutta la collaborazione necessaria e correlandosi con il Comitato elettorale.
11. Può, dunque, esprimersi il seguente principio di diritto: In tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27.7.1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale.
12. In conclusione, il ricorso va rigettato e, in considerazione dell’assoluta novità della questione trattata, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
