Cassazione Penale, Sez. 4, 06 maggio 2026, n. 16356 - Infortunio alla mano della lavoratrice con la macchina per la preparazione della pasta fresca. Mancanza di formazione e nessun comportamento abnorme
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Relatore
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. nato a V il (Omissis)
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'Appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 27 marzo 2024 dal Tribunale di Varese per aver irrogato solo la pena pecuniaria, ha confermato l'affermazione di responsabilità di A.A. per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., con colpa specifica ai sensi dell'art. 71, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, perché, nella sua qualità di amministratrice unica della ditta "Bottega Lombarda Srl", nonché datrice di lavoro di B.B., venendo meno ai suoi obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi ai rischi specifici relativi alle macchine per la preparazione della pasta fresca, non impediva all'anzidetta lavoratrice di accedere con la mano destra, per effettuare la pulizia dei residui di pasta della precedente lavorazione, alle parti interne dell'attrezzatura "Futura Evolution LB Italia Srl" senza scollegarla dall'impianto elettrico (come, invece, consigliato nel manuale d'uso della macchina); di tal che, in seguito all'improvviso movimento rotatorio del rullo, la mano veniva schiacciata, riportando lesioni da cui derivava una malattia protrattasi per 148 giorni.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputata che solleva due motivi con cui deduce
2.1. Nullità insanabile perché, nel giudizio di primo grado, la funzione di pubblico ministero è stata esercitata da un Vice Procuratore Onorario. Il difensore lamenta che, pur avendo eccepito la nullità della sentenza di primo grado, la Corte di appello abbia ritenuto tardiva l'eccezione, reputando la nullità non assoluta ma relativa e, pertanto, sanabile se non dedotta nei termini di cui all'art. 182 cod. proc. pen. Evidenzia che, nel caso di specie, l'eccezione è stata sollevata nel primo atto utile, il giudizio d'appello, e ciò avrebbe dovuto condurre la Corte distrettuale a considerare almeno l'effetto invalidante del provvedimento decisorio viziato dalla carenza funzionale del titolare dell'azione penale. La accertata violazione dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. 116/2017 non può concretare una nullità relativa, soprattutto alla luce dell'importanza della funzione requirente nei processi penali per reati in materia di sicurezza sul lavoro;
2.2. Violazione di legge, in specie dell'art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/2008 in tema di formazione del lavoratore sull'uso sicuro delle attrezzature. Si sostiene che non può essere imputata alla ricorrente la violazione dell'obbligo di formazione nei confronti della persona offesa, in quanto tale obbligo non può essere esteso fino a ricomprendere l'insegnamento di comportamenti ovvi, non tecnici né specialistici, e considerato altresì il comportamento palesemente incauto tenuto dalla predetta persona offesa. Il dovere di formazione non esonera il lavoratore del rispetto di regole minime di diligenza e prudenza poiché la responsabilità del datore di lavoro non è assoluta, ma circoscritta la prevedibilità e prevenibilità dell'evento, secondo il principio della "colpa esigibile". L'attivazione occidentale del rullo costituisce evento anomalo, per il quale non può ritenersi automatica la responsabilità del datore di lavoro, ricadendosi altrimenti nella logica della responsabilità oggettiva di costui.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, pur dando atto dell'effettiva partecipazione di un vice procuratore onorario in luogo del pubblico ministero in una materia espressamente esclusa dall'ambito delle funzioni al primo delegabili, ha correttamente ritenuto inammissibile l'eccezione formulata con l'atto di appello perché tardiva, all'uopo richiamando la giurisprudenza di legittimità a mente della quale "La partecipazione del vice procuratore onorario a un processo relativamente al quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero non può essere delegato integra, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio, concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria al processo della parte pubblica, che deve essere dedotta entro i termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen." (Sez. 4, n. 4810 del 06/12/2024, dep. 2025, Specchio Paola, Rv. 287405).
Nel caso in esame, come si legge nella sentenza impugnata, essendosi la dedotta nullità verificata in udienza, il difensore, che era presente, aveva l'onere di eccepirla immediatamente o, quanto meno, prima della chiusura del dibattimento. Non essendo stata sollevata alcuna eccezione sino all'atto di appello, correttamente la Corte territoriale ha dichiarato l'imputata decaduta dalla facoltà di proporla.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata - dopo aver analiticamente ricostruito il sinistro e dato conto delle modalità operative poste in essere dalla persona offesa e delle caratteristiche del macchinario in questione - ha individuato, quale preminente e significativo profilo di colpa, la mancata formazione della lavoratrice, osservando come, nel caso di specie, gli obblighi di formazione ed informazione gravanti sulla datrice di lavoro risultassero del tutto elusi, essendo stato accertato che nessuna formazione specifica fu fornita alla lavoratrice e che le modalità per procedere alla pulizia della impastatrice furono 'rimesse alle indicazioni della precedente titolare della ditta, la cui pericolosa prassi operativa adottata contra legem non escludeva e, anzi, rafforzava il dovere di sorveglianza della datrice di lavoro e i suoi obblighi di formazione ed informazione, che certamente non possono essere sostituiti dal bagaglio personale di conoscenza del lavoratore, tanto più ove si consideri che ogni macchinario di tipo industriale richiede, per il suo corretto utilizzo, competenze formative e regole di esperienza non comparabili a quelle applicabili in ambito domestico (cfr. Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena Livi, Rv. 278603 "Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore". Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento; nello stesso senso, Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042).
Del pari, del tutto priva di pregio si rivela anche la censura difensiva volta ad accreditare la tesi di una condotta incauta ed abnorme della lavoratrice. La giurisprudenza di legittimità ha, più volte, sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili, come è avvenuto nel caso di specie, della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007, Masi e altro, Rv. 236109. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto provata la responsabilità del datore di lavoro che non aveva sufficientemente istruito il lavoratore sull'uso della macchina). La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez. 4, n. 22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez. 4, n. 21511 del 15/04/2010, De Vita, n.m.). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. 4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.). Il datore di lavoro può invocare l'imprevedibilità o abnormità del comportamento del lavoratore e, quindi, indicare questo comportamento come causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto qualora sia in grado di provare in modo certo e irrefutabile di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l'incolumità del lavoratore venga assicurata. Al contrario, non potrà mai eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile o imprudente del lavoratore allorché, come nel caso in disamina, gli si possa fondatamente rimproverare di non aver adempiuto a quei doveri impostigli dalla legge che mirano appunto a scongiurare la verificazione di eventi lesivi quand'anche dovuti a comportamenti imprudenti o avventati dell'infortunato. Senza poi trascurare che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603). Appare perciò corretta la risposta della Corte territoriale sul punto laddove osserva che "nessuna mancanza di cautele è ascrivibile alla persona offesa, mentre l'eventuale accidentale passaggio della spugna sull'interruttore che avesse determinato la riaccensione e la movimentazione dei rulli, costituiva uno dei rischi tipici su cui doveva insistere la formazione e l'addestramento della dipendente".
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Va disposto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Letto l'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003, dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2026.
